Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2455/2019, posta in decisione in data 18.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), nata a [...] in data [...], C.F._1
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
in data 05/04/1968, con il patrocinio dell'Avv. CUGLIANDRO MARCELLO e con elezione di domicilio in via VIA SALVATORE MECCIO, 22 90141 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
1
e, per essa, quale procuratore, GIÀ GIÀ CP_2 CP_3 [...]
con il patrocinio dell'Avv. ALDO Controparte_4
BONGIARDO (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
PALERMO, PIAZZA AMENDOLA N. 12, presso lo studio dell'Avv. CAROLINA
SABRINA MESSINA;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
adivano il Parte_1 Parte_3 Parte_2
Tribunale di Palermo, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificato
IN DATA 30.3.1015 da eccependo la nullità del mutuo fondiario Controparte_4
stipulato in data 25.01.2006 e di importo pari ad € 100.000,00, per mancanza di causa, in quanto effettivamente stipulato al fine di estinguere precedenti passività e, quindi, in contrasto con la causa del mutuo fondiario;
eccepivano, inoltre, la pattuizione di interessi usurari, nonché l'abuso di posizione dominante della Banca.
Si costituiva deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_4
delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Senza incombenti istruttori, con sentenza n. 2542 del 23.5.2019, il Tribunale rigettava in toto le domande formulate dagli attori.
In motivazione, il Giudice di prime cure rilevava che la somma mutuata era stata effettivamente accreditata alla mutuataria e che, Parte_1
tenuto conto del fatto che la banca aveva messo a disposizione della beneficiaria la somma mutuata, non poteva essere messa in dubbio la sussistenza di un finanziamento in favore di questa e, dunque, l'esistenza della causa tipica del
2 contratto che nel mutuo, ossia quella di finanziare i mutuatari attraverso l'erogazione di denaro. Deduceva, poi, che, se con il mutuo era stata creata quella disponibilità finanziaria atta a consentire il ripianamento di precedenti passività, tale finalità non valeva a inficiare la validità del contratto, costituendo solamente lo scopo pratico che le parti si prefiggevano di perseguire, ossia la causa concreta del negozio. Rigettava, inoltre, le deduzioni sulla dedotta esistenza di usura, considerando che la stessa era stata formulata in termini alquanto generici e dubitativi;
mentre, quanto alla capitalizzazione deli interessi, rilevava che vi fosse idonea pattuizione in tal senso in seno al contratto. Respingeva, infine, la domanda attorea di abuso della posizione dominante della banca, rilevando che la stessa si era limitata ad erogare il mutuo richiestole.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_1
, si costituiva
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1
nella qualità di cessionaria del credito di chiedendo il rigetto del Controparte_4
gravame.
In data 18.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, sollevata in comparsa di costituzione e risposta da
L'appellata argomenta che il gravame è tardivo in quanto Controparte_1
la notifica dello stesso è pervenuta al difensore in data 24.12.2019 (cfr. doc.1 allegato alla comparsa) ossia oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 3 Legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 Ordinamento Giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, coincidente con la data del 25.11.2019. Rappresenta che, trattandosi di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., non può tenersi conto della sospensione feriale (periodo 1-31 agosto) e che, pertanto, considerato che la sentenza
è stata pubblicata in data 23.5.2019 (mai notificata in proprio dalle parti), il termine lungo spirava appunto alla data del 25.11.2019.
3 L'eccezione è fondata. Il termine perentorio di decadenza per la proposizione dell'appello, pari a sei mesi, secondo quanto statuito dall'art. 327 c.p.c., e decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta il 23.5.2019, avendo il giudizio a oggetto una opposizione ad esecuzione, scade il giorno 25.11.2019. L'atto di citazione in appello è stato invece notificato, ai sensi della Legge n. 53/1992, alla parte appellata a mezzo posta elettronica certificata in data 24.12.2019.
Appartenendo al genus dei procedimenti di opposizione all'esecuzione, il presente giudizio ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 92 R.D. 30.1.1941 n. 12, che enumera gli affari civili trattati dai Tribunali e dalle Corti di Appello durante il periodo di ferie dei magistrati, in conformità all'art. 3 della L.
7.10.1969 n. 742, intitolata “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, individuando quindi le cause che non soggiacciono alla sospensione suddetta.
Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'esenzione dalle sospensione feriale investe il procedimento nella sua interezza, ivi comprese le fasi dell'impugnazione e, di conseguenza, involge anche i termini per la proposizione del gravame: “Il principio sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, secondo cui la sospensione dei termini processuali non opera, tra l'altro, per i procedimenti di opposizione all'esecuzione, si applica anche con riferimento al termine per proporre il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ., sussistendo anche riguardo ad esso le esigenze di sollecita trattazione giustificate dalla particolare natura dell'oggetto della controversia” (Cass. civ., Sez.
III, 12/3/2013, n. 6107); “Il principio sancito dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una
4 sollecita trattazione), e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima” (Cass. civ., Sez. III, 2/3/2010, n. 4942).
Tenuto conto che l'inammissibilità dell'appello, scaturente dalla sua tardiva proposizione, è rilevabile d'ufficio, è irrilevante in questo quadro il profilo della legittimazione passiva dell'appellata.
Né, comunque, il rilievo officioso della tardività dell'appello soggiace al divieto dell'art. 101 c.p.c., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti;
ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.), costituisce un parametro di ammissibilità della domanda, alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (ex multis Cass. 18.11.2019, n. 29803;
Cass. 7.3.2022, n. 7356).
IL presente gravame, tardivamente notificato, è pertanto inammissibile.
Conseguentemente, non potendosi procedere al vaglio nel merito delle censure, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti, così provvede:
5 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione del 24.12.2019
[...] Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2542/2019 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data
23.5.2019;
2) condanna , Parte_1 Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore di delle spese del
[...] Controparte_1
presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
27.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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