Decreto cautelare 12 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02985/2025 REG.RIC.
N. 03029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2025, proposto da
Duemme Società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio De Gregorio, Fernando Brenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3029 del 2025, proposto da
HI ED EI AM SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio De Gregorio, Fernando Brenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Duemme Società a responsabilità limitata semplificata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2985 del 2025:
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino prot. P-TO/L/Q/2025/101013 del 15/09/2025, comunicato in pari data, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore del Sig. SH MG AD IB HA; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della nota di avvio del procedimento di revoca del nulla osta prot. P-TO/L/Q/2025/101013 del 18/08/2025;
quanto al ricorso n. 3029 del 2025:
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino del 15/09/2025, Codice Pratica P-TO/L/Q/2025/101013, comunicato al ricorrente in pari data, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato per “Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998)”;
- del preavviso di avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino in data 18/08/2025, notificato in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AE PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con ricorsi proposti dinanzi a questo Tribunale amministrativo in notificati rispettivamente il 10 ed il 13 novembre 2025 la Duemme s.r.l.s. ed il cittadino egiziano egiziano EI AM SA HI ED impugnavano il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino del 15 settembre 2025, codice pratica P-TO/L/Q/2025/101013, comunicato in pari data, con cui era stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato per “Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998)”.
Le parti ricorrenti ritenevano che il provvedimento di archiviazione fosse illegittimo per violazione degli artt. 3, 6 e 10-bis della l. 241 del 1990 e per eccesso di potere, nella specie del difetto di istruttoria, della violazione del principio di proporzionalità e dell’omessa motivazione. Le medesime assumevano di essere in possesso del contratto di soggiorno e di poterlo depositare nel caso di riapertura della fase istruttoria.
Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 n. 597, relativa ad ambedue i ricorsi che venivano riuniti vista la connessione, questo Tribunale accoglieva le domande cautelari di sospensione del provvedimento di archiviazione, vista la presenza della documentazione richiesta dalla normativa e non potendosi ascrivere alla responsabilità del lavoratore la mancata trasmissione, nei termini, del contratto di soggiorno.
In esecuzione delle determinazioni dell’ordinanza, la Prefettura riapriva il procedimento amministrativo, acquisendo la documentazione necessaria alla definizione dell’istanza; le parti provvedevano a sottoscrivere il contratto di soggiorno e l’interessato veniva invitato a presentarsi presso la Questura di Milano – Ufficio Immigrazione per gli adempimenti successivi inerenti al rilascio del permesso di soggiorno.
Il perfezionamento del procedimento, così come ammesso anche dalla P.A., porta al superamento dell’interesse a coltivare i ricorsi nel merito.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, visti i ritardi dell’interessato nell’avvio del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE PE, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE PE |
IL SEGRETARIO