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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. CE OL PI Presidente dr.ssa NC PI Giudice relatore dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, promossa con ricorso proposto da:
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppina Faugiana, come da procura allegata al ricorso (PEC:
; Email_1 ricorrente per l'interdizione di nata a [...] l'[...]; CP_1 resistente contumace
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] resistenti contumaci con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Marsala interveniente necessario
OGGETTO: interdizione
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/06/2025 la parte concludeva come da verbale in atti al quale si rinvia.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/08/2024 figlia di Parte_1 CP_1
adiva il Tribunale di Marsala al fine di ottenere una pronuncia di interdizione nei
[...] confronti della di lei madre in quanto affetta da “Decadimento cognitivo motorio senile in
Ecefalopatia cerebrovascolare cronica – Poliartrosi – Diabete mellito di 2° - Ipertensione arteriosa – incontinenza urinaria – Esiti di frattura di L4 e V metamero sacrale” e con le seguenti disabilità: “Cardio circolatorie, limitazioni funzionali movimenti articolari, mentale e neurologiche, di gravità tali da essere riconosciuta invalidoìa (100%) ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento dal
29.8.2022”, giusta Verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità del 22.11.2022, non revisionabile;
deduceva che con Verbale del 22.11.2022 a CP_6 CP_6 era stato riconosciuto lo status di portatore di handicap in situazione di CP_1 gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, Legge 104/92.
Evidenziava che dal 2022 ad oggi la situazione clinica/sanitaria della si era CP_1 ulteriormente aggravata;
che a causa della suddetta patologia neurodegenerativa la capacità di intendere e volere della stessa è ormai irreversibilmente compromessa, stante il deterioramento delle attività psichiche e del comportamento, con cedimento delle funzioni intellettive, affettive e volitive;
che la stessa è oggi priva della capacità di ragionamento e di giudizio;
che non è dunque in grado di svolgere le normali azioni della vita quotidiana, né in generale di curare autonomamente i propri interessi, né di assumere decisioni in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici, né di gestire le proprie entrate.
Rappresentava inoltre che stante l'impossibilità del marito di prendersi cura CP_1 della moglie, in quanto egli stesso affetto da una malattia progressiva cronica che ne riduce sensibilmente la deambulazione e lo costringe in sedia a rotelle, viene assistita da essa ricorrente la quale pur svolgendo la professione di insegnante Parte_1
a tempo indeterminato a Pordenone, provvede nei limiti di quanto consentito dallo svolgimento della propria attività lavorativa fuori sede a tutte le necessità della madre in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale tanto che è stata costretta a
2 presentare diverse richieste di congedo straordinario dal 1.9.2023 al 31.8.2024 (cfr. doc. in atti).
Chiedeva pertanto una pronuncia di interdizione di e la nomina di essa CP_1 ricorrente come tutore dell'interdicenda.
Con decreto del 19/09/2024 il Giudice istruttore ha disposto l'esame dell'interdicenda.
All'udienza dell'11/11/2024 il GOP delegato ha proceduto all'esame dell'interdicenda, nonché all'audizione della ricorrente, del figlio dell'interdicenda e del Controparte_3 coniuge della beneficianda . Controparte_2
All'udienza del 23/06/2025, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione senza termini.
2. Tanto premesso, la domanda proposta deve essere accolta.
In punto di diritto, giova osservare che il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo” e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficiario dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto a cui esso va applicato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio a cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e
3 patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c. che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Ciò posto, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle facoltà mentali CP_1
e da rendere la stessa totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di natura economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'interdicenda, sottoposta ad esame, sebbene sollecitata, non ha risposto ad alcuna domanda rivoltale dal Giudice, ma ha continuato a parlare e a dire cose incomprensibili.
La resistente, infatti, dalla documentazione medica agli atti risulta affetta da “Decadimento cognitivo motorio senile in Ecefalopatia cerebrovascolare cronica – Poliartrosi – Diabete mellito di 2° - Ipertensione arteriosa – incontinenza urinaria – Esiti di frattura di L4 e V metamero sacrale” e presenta le seguenti disabilità: Cardio circolatorie, limitazioni funzionali movimenti articolari, mentale e neurologiche.
E' stata riconosciuta invalida (100%) ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento dal 29.8.2022 (Verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità del 22.11.2022). CP_6
E' stato riconosciuto lo Status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, Legge 104/92 (Verbale del 22.11.2022). CP_6
4 Tali diagnosi ha trovato conferma all'esito delle indagini peritali dal C.T.U., dott. Per_1
avendo accertato che è “affetta da una grave forma di deterioramento
[...] CP_1 mentale da demenza senile e che di fatto non è più autosufficiente e non più in grado di provvedere da sola alla cura dei propri interessi”.
Il CTU ha affermato che “nel caso della possiamo tranquillamente affermare che ci troviamo in CP_1 una fase molto avanzata della malattia, che peggiorerà ulteriormente trattandosi di una condizione patologica progressiva ed irreversibile provocando un ulteriore peggioramento delle sue condizioni fisiche e neuro psichiche. E tale condizione clinica si configura inequivocabilmente come abituale infermità di mente ormai irreversibile e non più migliorabile”.
La documentazione medica prodotta e le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. che si condividono integralmente, tenuto conto della documentazione in atti, e l'esame dell'interdicenda, inducono quindi a ritenere che siano soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 c.c. per la pronuncia dell'interdizione di in quanto la stessa CP_1 presenta un'alterazione delle facoltà mentali tali da far luogo all'incapacità di provvedere ai propri interessi.
Inoltre, la complessa attività di carattere patrimoniale da gestire – essendo emerso nel corso dell'istruttoria che l'interdicenda è titolare di indennità di accompagnamento, attualmente sospesa in quanto ricoverata presso una RSA, è proprietaria di un immobile per civile abitazione sito in Campobello di Mazara, di terreni coltivati ad uliveto e fabbricati rurali siti in Castelvetrano - la gravità della patologia riscontrata, che non pare lasciare apprezzabili spazi di autonomia, l'età dell'interessata e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa inducono a ritenere impraticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pronunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, anche in considerazione della possibilità non remota di dover esprimere consensi per la sottoposizione a terapie mediche.
Per come emerso dallo stesso esame dell'interdicenda, la stessa è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalle patologie che la affliggono, dall'incoscienza della stessa e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
5 Alla luce di quanto esposto, quindi, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata protezione della pronuncia di interdizione.
2.1. Deve essere confermata la nomina di quale tutore tenuto Parte_1 conto che la stessa, da un lato, non risulta in conflitto di interessi con l'interdicenda e, dall'altro, è l'unica persona che assiste la madre e che provvede alla sua cura ponendo in essere ogni attività volta a darle assistenza continua.
2.3. La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti, al Giudice Tutelare.
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va, inoltre, disposta, la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
3. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del giudizio.
4. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] l'[...]; CP_1
2) nomina nata in [...] il [...], tutore di Parte_1
CP_1
4) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia immediatamente annotata nel registro delle tutele e curatele e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessata, nonché trasmessa al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza;
5) compensa le spese di lite fra le parti;
6) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente;
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NC PI CE OL PI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. CE OL PI Presidente dr.ssa NC PI Giudice relatore dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, promossa con ricorso proposto da:
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppina Faugiana, come da procura allegata al ricorso (PEC:
; Email_1 ricorrente per l'interdizione di nata a [...] l'[...]; CP_1 resistente contumace
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] resistenti contumaci con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Marsala interveniente necessario
OGGETTO: interdizione
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/06/2025 la parte concludeva come da verbale in atti al quale si rinvia.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/08/2024 figlia di Parte_1 CP_1
adiva il Tribunale di Marsala al fine di ottenere una pronuncia di interdizione nei
[...] confronti della di lei madre in quanto affetta da “Decadimento cognitivo motorio senile in
Ecefalopatia cerebrovascolare cronica – Poliartrosi – Diabete mellito di 2° - Ipertensione arteriosa – incontinenza urinaria – Esiti di frattura di L4 e V metamero sacrale” e con le seguenti disabilità: “Cardio circolatorie, limitazioni funzionali movimenti articolari, mentale e neurologiche, di gravità tali da essere riconosciuta invalidoìa (100%) ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento dal
29.8.2022”, giusta Verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità del 22.11.2022, non revisionabile;
deduceva che con Verbale del 22.11.2022 a CP_6 CP_6 era stato riconosciuto lo status di portatore di handicap in situazione di CP_1 gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, Legge 104/92.
Evidenziava che dal 2022 ad oggi la situazione clinica/sanitaria della si era CP_1 ulteriormente aggravata;
che a causa della suddetta patologia neurodegenerativa la capacità di intendere e volere della stessa è ormai irreversibilmente compromessa, stante il deterioramento delle attività psichiche e del comportamento, con cedimento delle funzioni intellettive, affettive e volitive;
che la stessa è oggi priva della capacità di ragionamento e di giudizio;
che non è dunque in grado di svolgere le normali azioni della vita quotidiana, né in generale di curare autonomamente i propri interessi, né di assumere decisioni in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute, né di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi economici, né di gestire le proprie entrate.
Rappresentava inoltre che stante l'impossibilità del marito di prendersi cura CP_1 della moglie, in quanto egli stesso affetto da una malattia progressiva cronica che ne riduce sensibilmente la deambulazione e lo costringe in sedia a rotelle, viene assistita da essa ricorrente la quale pur svolgendo la professione di insegnante Parte_1
a tempo indeterminato a Pordenone, provvede nei limiti di quanto consentito dallo svolgimento della propria attività lavorativa fuori sede a tutte le necessità della madre in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale tanto che è stata costretta a
2 presentare diverse richieste di congedo straordinario dal 1.9.2023 al 31.8.2024 (cfr. doc. in atti).
Chiedeva pertanto una pronuncia di interdizione di e la nomina di essa CP_1 ricorrente come tutore dell'interdicenda.
Con decreto del 19/09/2024 il Giudice istruttore ha disposto l'esame dell'interdicenda.
All'udienza dell'11/11/2024 il GOP delegato ha proceduto all'esame dell'interdicenda, nonché all'audizione della ricorrente, del figlio dell'interdicenda e del Controparte_3 coniuge della beneficianda . Controparte_2
All'udienza del 23/06/2025, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione senza termini.
2. Tanto premesso, la domanda proposta deve essere accolta.
In punto di diritto, giova osservare che il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo” e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazione dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come beneficiario dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così lasciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.
Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto a cui esso va applicato.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come extrema ratio a cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi.
Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l'individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e
3 patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione.
A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c. che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Ciò posto, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle facoltà mentali CP_1
e da rendere la stessa totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di natura economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'interdicenda, sottoposta ad esame, sebbene sollecitata, non ha risposto ad alcuna domanda rivoltale dal Giudice, ma ha continuato a parlare e a dire cose incomprensibili.
La resistente, infatti, dalla documentazione medica agli atti risulta affetta da “Decadimento cognitivo motorio senile in Ecefalopatia cerebrovascolare cronica – Poliartrosi – Diabete mellito di 2° - Ipertensione arteriosa – incontinenza urinaria – Esiti di frattura di L4 e V metamero sacrale” e presenta le seguenti disabilità: Cardio circolatorie, limitazioni funzionali movimenti articolari, mentale e neurologiche.
E' stata riconosciuta invalida (100%) ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con diritto all'indennità di accompagnamento dal 29.8.2022 (Verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità del 22.11.2022). CP_6
E' stato riconosciuto lo Status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, Legge 104/92 (Verbale del 22.11.2022). CP_6
4 Tali diagnosi ha trovato conferma all'esito delle indagini peritali dal C.T.U., dott. Per_1
avendo accertato che è “affetta da una grave forma di deterioramento
[...] CP_1 mentale da demenza senile e che di fatto non è più autosufficiente e non più in grado di provvedere da sola alla cura dei propri interessi”.
Il CTU ha affermato che “nel caso della possiamo tranquillamente affermare che ci troviamo in CP_1 una fase molto avanzata della malattia, che peggiorerà ulteriormente trattandosi di una condizione patologica progressiva ed irreversibile provocando un ulteriore peggioramento delle sue condizioni fisiche e neuro psichiche. E tale condizione clinica si configura inequivocabilmente come abituale infermità di mente ormai irreversibile e non più migliorabile”.
La documentazione medica prodotta e le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. che si condividono integralmente, tenuto conto della documentazione in atti, e l'esame dell'interdicenda, inducono quindi a ritenere che siano soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 c.c. per la pronuncia dell'interdizione di in quanto la stessa CP_1 presenta un'alterazione delle facoltà mentali tali da far luogo all'incapacità di provvedere ai propri interessi.
Inoltre, la complessa attività di carattere patrimoniale da gestire – essendo emerso nel corso dell'istruttoria che l'interdicenda è titolare di indennità di accompagnamento, attualmente sospesa in quanto ricoverata presso una RSA, è proprietaria di un immobile per civile abitazione sito in Campobello di Mazara, di terreni coltivati ad uliveto e fabbricati rurali siti in Castelvetrano - la gravità della patologia riscontrata, che non pare lasciare apprezzabili spazi di autonomia, l'età dell'interessata e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa inducono a ritenere impraticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pronunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno, anche in considerazione della possibilità non remota di dover esprimere consensi per la sottoposizione a terapie mediche.
Per come emerso dallo stesso esame dell'interdicenda, la stessa è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalle patologie che la affliggono, dall'incoscienza della stessa e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
5 Alla luce di quanto esposto, quindi, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata protezione della pronuncia di interdizione.
2.1. Deve essere confermata la nomina di quale tutore tenuto Parte_1 conto che la stessa, da un lato, non risulta in conflitto di interessi con l'interdicenda e, dall'altro, è l'unica persona che assiste la madre e che provvede alla sua cura ponendo in essere ogni attività volta a darle assistenza continua.
2.3. La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti, al Giudice Tutelare.
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va, inoltre, disposta, la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
3. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del giudizio.
4. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] l'[...]; CP_1
2) nomina nata in [...] il [...], tutore di Parte_1
CP_1
4) dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia immediatamente annotata nel registro delle tutele e curatele e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessata, nonché trasmessa al Giudice Tutelare per i provvedimenti di competenza;
5) compensa le spese di lite fra le parti;
6) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente;
Così deciso in Marsala, nella Camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NC PI CE OL PI
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