Articolo 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 2Articolo 4
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17 gennaio 1991
Art. 3. (Accordo di programma) 1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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