Art. 3. (Accordo di programma) 1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
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17 gennaio 1991
17 gennaio 1991
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- 1. CGA Regione Siciliana, sentenza 22 maggio 2023, n. 349https://www.eius.it/articoli/
FATTO 1. Con ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia - Catania, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha esposto: - di essere proprietario di un laboratorio di analisi cliniche aperto giusta autorizzazione sanitaria sin dal 5 marzo 1964; - di aver successivamente ampliato detto laboratorio e che esso è stato oggetto di più visite ispettive da parte dell'Autorità sanitaria, tutte concluse con esito positivo; - che a seguito di ispezione dei Nas del 5 luglio 2000, l'Azienda sanitaria, con nota prot. n. 11556/2000, segnalava alcuna anomalie, tra le quali "la presenza di una comunicazione tra la sala di accettazione e l'appartamento sovrastante e un disimpegno di accesso tra la …
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- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 995Provvedimento: […] legge reg. n. 10/1991; violazione e falsa applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione dell'obbligo legale di motivazione (art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 3 della legge reg. n. 10/1991); eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica per cui il potere è stato concesso (sul diniego di accesso agli atti della procedura) ;Leggi di più...
- accesso agli atti·
- carenza d'interesse·
- art. 90 d.lgs. n. 36/2023·
- motivazione adeguata·
- principio del collegio perfetto·
- valutazione offerte·
- eccesso di potere·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- improcedibilità del ricorso