Art. 3. (Accordo di programma) 1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Versione
17 gennaio 1991
17 gennaio 1991
Commentari • 10
- 1. La motivazione dei provvedimenti amministrativi, principio riconosciuto dall'UEAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 24 febbraio 2011 · 3.034569
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 995Provvedimento: […] legge reg. n. 10/1991; violazione e falsa applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 36/2023; Violazione e falsa applicazione dell'obbligo legale di motivazione (art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 3 della legge reg. n. 10/1991); eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica per cui il potere è stato concesso (sul diniego di accesso agli atti della procedura) ;Leggi di più...
- accesso agli atti·
- carenza d'interesse·
- art. 90 d.lgs. n. 36/2023·
- motivazione adeguata·
- principio del collegio perfetto·
- valutazione offerte·
- eccesso di potere·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- improcedibilità del ricorso