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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13766 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n. 48979/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente tra
- Parte_1
(C.F. ), con sede in Roma – Via della Pisana n. 370,
[...] P.IVA_1
in persona del Presidente p.t. Dott. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
EA (C.F. ), con studio in Roma, Via Fulcieri C.F._2
Paulucci dè Calboli n. 54, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
, giusta delega in calce al Email_1
presente atto - ricorrente -
e
- con sede in Roma, via Cesare Controparte_1
Pavese 385, in persona del procuratore speciale dott. (C.F. Controparte_2
per atto del notaio dr. di Roma del C.F._3 Persona_1
12.05.2021, Rep. 90561, Racc.26619, rappresentata e difesa dall'Avvocato
MA ND (C.F. e nel suo studio elettivamente C.F._4
domiciliata in Roma, Via Antonio Dionisi 73 giusta procura notarile in atti
(PEC: ) - resistente- Email_2
nonché - (C.F. , nata il Controparte_3 C.F._5
01/01/1943 in FOGGIA (FG), residente in [...] -
Scala: UN – Int. 7. - resistente -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti depositavano memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 30.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte attrice esponeva che:
- alle ore 21,00 circa del 9.2.2022, il veicolo di sua proprietà Porsche Cayenne
TG EJ942WM, mentre era posteggiato in Via Mario De Renzi a Roma, all'altezza del civico 48, rimaneva completamente distrutto da un incendio propagatosi dal veicolo Alfa Romeo Giulietta, parcheggiato di fianco, di proprietà della sig.ra targato EN309XT, assicurato con Controparte_3 Controparte_4
[...]
- sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco al fine di estinguere l'incendio;
- all'evento assistevano vari testimoni, tra i quali l'Avv. e la Controparte_5
sig.ra , che riferivano che le fiamme si erano propagate dal Testimone_1
predetto veicolo Alfa Romeo Giulietta;
- in data 08.05.2023 la ricorrente domandava il risarcimento del danno alla assicuratrice del veicolo Alfa Romeo, che tuttavia Controparte_4
declinava, inspiegabilmente, la responsabilità del proprio assicurato;
- a nulla valevano le ulteriori richieste e l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
- così concludeva la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
• Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra proprietaria del veicolo Controparte_3 Alfa Romeo Giulietta targato EN309XT, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto
• condannare la sig.ra e la Controparte_3 Controparte_4
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti
[...]
dalla ricorrente in conseguenza dei fatti descritti nel presente ricorso, che si quantificano nella misura di € 28.300,00 € (ventottomilatrecento/00), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva la eccependo la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva della ricorrente, atteso che la vettura tg. EJ942WM alla data del sinistro de quo risultava intestata alla società Parte_3
rilevando che, sebbene la presunzione di titolarità della certificazione PRA possa essere superata per mezzo di specifiche allegazioni documentali, nel caso di specie, la “ricevuta sostitutiva di circolazione” ex adverso prodotta, oltre ad essere poco leggibile si da non poter nemmeno evincersi il nominativo della società che l'avrebbe emessa, reca una validità temporanea di 30 giorni “non rinnovabile né reiterabile” sicché, essendo stata emessa il 13.12.2021, detta certificazione al momento dell'evento per cui è causa non era più valida e, conseguentemente, non più idonea a supplire alla mancata trascrizione dell'asserita titolarità della ricorrente allo specifico albo del PRA, inoltre, priva di rilevanza risultava la copia dell'assegno di cui al successivo allegato di parte ricorrente, recante soltanto il timbro della senza alcun Parte_3
identificativo del soggetto che l'aveva emesso, evidenziando la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente anche con riferimento alla sua ulteriore pretesa risarcitoria, non essendovi alcuna prova della dedotta titolarità dei beni asseritamente presenti nel veicolo al momento dell'incendio ed, anzi, risultando assai inverosimile che detti oggetti potessero appartenere alla trattandosi, per descrizione della stessa ricorrente, di Parte_1
vestiario e di attrezzatura da sci e per l'equitazione, in subordine, contestando anche il merito della domanda di controparte poiché basata su un assunto del tutto indimostrato e pretestuoso, non essendovi in realtà alcuna prova che l'incendio si fosse propagato dalla vettura di proprietà della sig.ra
[...]
e, anzi, risultando decisamente più verosimile ritenere che le CP_3
fiamme si fossero sviluppate proprio dalla Porsche targata EJ942WM, anche esaminato il rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, intervenuti poco dopo lo svilupparsi dell'incendio, precisavano di “non aver potuto accertare le presumibili cause dell'evento” e davano atto che in seguito all'occorso non era stata eseguita alcuna attività di polizia giudiziaria né effettuata alcuna ripresa video/fotografica, avendo, invece, solamente identificato i veicoli danneggiati nel sinistro, inoltre, in esito agli accertamenti tecnici effettuati dal competente ispettorato assicurativo nei giorni successivi all'evento, risultava molto più verosimile ritenere che l'incendio fosse divampato dalla Porsche targata
EJ942WM poiché la stessa risultava completamente incendiata mentre, di contro, l'Alfa Romeo targata EN309XT si presentava danneggiata solamente sul lato destro, ossia sul lato adiacente a quello della Porsche, risultando invece il lato sinistro completamente integro;
circostanze che indubbiamente comprovano che le fiamme provenivano dal veicolo asseritamente di proprietà di parte ricorrente, tant'è che, proprio in ragione di tali oggettive considerazioni, la sig.ra aveva, a sua volta, avanzato analoga richiesta CP_3
risarcitoria nei confronti della quale assicurazione che copre le RC CP_6
della vettura targata EJ942WM, inoltre rilevando la incapacità a testimoniare dell'Avv. condòmino dello stabile di via Mario De Renzi 48, al Controparte_5
quale afferisce la proprietà del parcheggio privato in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, nonché l'incapacità della figlia Testimone_1 anch'ella ivi residente, rilevando il rischio di indebito arricchimento nell'ipotesi che parte attrice avesse già beneficiato di indennizzo dalla propria compagnia assicurativa, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta,
In via preliminare ed assorbente, rigettare l'avverso ricorso in ragione della carenza di legittimazione attiva della
[...]
Controparte_7
In via gradata e nel merito rigettare l'avverso ricorso poiché infondato e non provato sia in ordine all' “an debeatur” che al “quantum debeatur”;
In via ulteriormente gradata comunque rigettare l'avverso ricorso in ragione del principio indennitario che non ammette la duplicazione del risarcimento/indennizzo per il medesimo evento lesivo o, comunque, limitarlo ai soli danni per i quali sarà fornita specifica e concreta prova del nesso causale con il sinistro de quo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari o, in via subordinata, con integrale compensazione delle medesime ex art. 92 cpc”. rimaneva contumace. Controparte_3
Nel corso dell'istruttoria, convertito il rito in ordinario, era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la decisione all'udienza del 30.9.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ed in detta udienza, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite in atti, segnatamente il rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro a distanza di pochi minuti dalla chiamata (ore 21.21 la chiamata, alle 21.35 l'arrivo in loco), deve ritenersi provato che verso le 21,00 del 9.2.2022, il veicolo
Porsche Cayenne TG EJ942WM e il veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. EN309XT, parcheggiati uno accanto all'altro in Via Mario De Renzi a Roma, all'altezza del civico 48, rimanevano danneggiati dopo essere stati attinti dalle fiamme, poi spente dai Vigili del Fuoco intervenuti.
Questi ultimi, nel loro rapporto di intervento, davano atto che al loro arrivo “… bruciavano due vetture…” e che era impossibile accertare le cause dell'incendio.
Ciò posto, unico elemento posto a sostegno della tesi che l'incendio scaturì dalla vettura della odierna convenuta contumace, come assunto dalla parte attrice, è affidato alle dichiarazioni del teste indotto dalla parte Controparte_5
attrice e regolarmente escusso nel corso del giudizio.
Detto testimone ha dichiarato, in merito all'evento, di aver “ … sentito suonare un antifurto, mi sono affacciato dal balcone della mia abitazione ed ho visto fiamme all'interno dell'abitacolo della vettura Giulietta, che so essere della famiglia (abito lì da vent'anni); all'interno della vettura si vedeva una Tes_2
fiammella, sono uscito fuori dal pianerottolo, ho bussato a tutte le porte dei miei vicini di pianerottolo, fra cui anche il sig. (che usa la Parte_2
Porsche coinvolta nel sinistro), per segnalare il fatto;
siamo scesi tutti giù; il tempo di scendere giù, perché avevo il motorino parcheggiato nel piazzale,
e le fiamme oramai avevano avvolto anche la vicina vettura Porsche, le fiamme erano talmente alte che non ho nemmeno spostato il motorino, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti dopo un po' di tempo; il mio motorino non è rimasto danneggiato. … Non ricordo se vicino alla , lato sinistro vi fosse altra vettura. La Porsche era Per_2
parcheggiata in uno spazio subito dopo il parcheggio condominiale, affiancata sulla destra, lato passeggero della Giulietta, a quest'ultima, che occupava invece uno spazio condominiale. … entrambe le vetture erano totalmente avvolte dalle fiamme, tant'è che i vigili del fuoco impiegarono parecchio tempo per spegnere le fiamme. Nel piazzale c'erano altre vetture parcheggiate, che non rimasero coinvolte nell'incendio”.
La testimonianza tuttavia non convince.
Non si comprende infatti come mai il testimone, notando una fiammella all'interno della vettura , che sapeva essere della famiglia non Per_2 Tes_2
allertò direttamente la parte interessata, bussando invece “ … a tutte le porte dei miei vicini di pianerottolo, fra cui anche il sig. (che usa la Parte_2
Porsche coinvolta nel sinistro), per segnalare il fatto …”, considerato che la vettura del e gli altri mezzi, in quel momento, non erano affatto Parte_2
coinvolti nell'incendio, avendo il testimone notato soltanto una fiammella nell'abitacolo della . Per_2
Inoltre, il testimone, che sceso con gli altri condòmini trovò le due vetture avvolte dalle fiamme, che nel frattempo si erano sviluppate al punto tale da impedirgli anche di spostare il suo motociclo parcheggiato vicino ai due mezzi, non notò il coinvolgimento di altri veicoli nell'incendio, mentre dal rapporto dei
Vigili del Fuoco intervenuti si legge che rimasero coinvolti anche una Renault
Clio tg. FM212NP, un ciclomotore Piaggio Liberty 125 tg. EP22980 e un veicolo
VW Polo tg. F2895HC.
Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, gli stessi intervennero quando oramai entrambe le vetture erano attinte dalle fiamme.
Ne consegue che, non essendo stata raggiunta idonea prova che le fiamme si propagarono dalla vettura della convenuta, tenuto conto che le dichiarazioni del testimone non sono risultate convincenti per i motivi sopra Tes_3
evidenziati, la domanda, spiegata dalla parte attrice nei confronti del proprietario della , anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. e della sua Per_2
compagnia assicurativa, non possono trovare accoglimento.
L'obiettiva difficoltà di prova giustifica ad avviso di questo giudice la compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Controparte_7
nei confronti della e
[...] Controparte_1 [...]
e compensa le spese di lite. Controparte_3
Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2025 Il Giudice
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n. 48979/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente tra
- Parte_1
(C.F. ), con sede in Roma – Via della Pisana n. 370,
[...] P.IVA_1
in persona del Presidente p.t. Dott. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._1
EA (C.F. ), con studio in Roma, Via Fulcieri C.F._2
Paulucci dè Calboli n. 54, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
, giusta delega in calce al Email_1
presente atto - ricorrente -
e
- con sede in Roma, via Cesare Controparte_1
Pavese 385, in persona del procuratore speciale dott. (C.F. Controparte_2
per atto del notaio dr. di Roma del C.F._3 Persona_1
12.05.2021, Rep. 90561, Racc.26619, rappresentata e difesa dall'Avvocato
MA ND (C.F. e nel suo studio elettivamente C.F._4
domiciliata in Roma, Via Antonio Dionisi 73 giusta procura notarile in atti
(PEC: ) - resistente- Email_2
nonché - (C.F. , nata il Controparte_3 C.F._5
01/01/1943 in FOGGIA (FG), residente in [...] -
Scala: UN – Int. 7. - resistente -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti depositavano memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 30.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte attrice esponeva che:
- alle ore 21,00 circa del 9.2.2022, il veicolo di sua proprietà Porsche Cayenne
TG EJ942WM, mentre era posteggiato in Via Mario De Renzi a Roma, all'altezza del civico 48, rimaneva completamente distrutto da un incendio propagatosi dal veicolo Alfa Romeo Giulietta, parcheggiato di fianco, di proprietà della sig.ra targato EN309XT, assicurato con Controparte_3 Controparte_4
[...]
- sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco al fine di estinguere l'incendio;
- all'evento assistevano vari testimoni, tra i quali l'Avv. e la Controparte_5
sig.ra , che riferivano che le fiamme si erano propagate dal Testimone_1
predetto veicolo Alfa Romeo Giulietta;
- in data 08.05.2023 la ricorrente domandava il risarcimento del danno alla assicuratrice del veicolo Alfa Romeo, che tuttavia Controparte_4
declinava, inspiegabilmente, la responsabilità del proprio assicurato;
- a nulla valevano le ulteriori richieste e l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita;
- così concludeva la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
• Per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra proprietaria del veicolo Controparte_3 Alfa Romeo Giulietta targato EN309XT, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto
• condannare la sig.ra e la Controparte_3 Controparte_4
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti
[...]
dalla ricorrente in conseguenza dei fatti descritti nel presente ricorso, che si quantificano nella misura di € 28.300,00 € (ventottomilatrecento/00), ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva la eccependo la carenza di Controparte_1
legittimazione attiva della ricorrente, atteso che la vettura tg. EJ942WM alla data del sinistro de quo risultava intestata alla società Parte_3
rilevando che, sebbene la presunzione di titolarità della certificazione PRA possa essere superata per mezzo di specifiche allegazioni documentali, nel caso di specie, la “ricevuta sostitutiva di circolazione” ex adverso prodotta, oltre ad essere poco leggibile si da non poter nemmeno evincersi il nominativo della società che l'avrebbe emessa, reca una validità temporanea di 30 giorni “non rinnovabile né reiterabile” sicché, essendo stata emessa il 13.12.2021, detta certificazione al momento dell'evento per cui è causa non era più valida e, conseguentemente, non più idonea a supplire alla mancata trascrizione dell'asserita titolarità della ricorrente allo specifico albo del PRA, inoltre, priva di rilevanza risultava la copia dell'assegno di cui al successivo allegato di parte ricorrente, recante soltanto il timbro della senza alcun Parte_3
identificativo del soggetto che l'aveva emesso, evidenziando la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente anche con riferimento alla sua ulteriore pretesa risarcitoria, non essendovi alcuna prova della dedotta titolarità dei beni asseritamente presenti nel veicolo al momento dell'incendio ed, anzi, risultando assai inverosimile che detti oggetti potessero appartenere alla trattandosi, per descrizione della stessa ricorrente, di Parte_1
vestiario e di attrezzatura da sci e per l'equitazione, in subordine, contestando anche il merito della domanda di controparte poiché basata su un assunto del tutto indimostrato e pretestuoso, non essendovi in realtà alcuna prova che l'incendio si fosse propagato dalla vettura di proprietà della sig.ra
[...]
e, anzi, risultando decisamente più verosimile ritenere che le CP_3
fiamme si fossero sviluppate proprio dalla Porsche targata EJ942WM, anche esaminato il rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, intervenuti poco dopo lo svilupparsi dell'incendio, precisavano di “non aver potuto accertare le presumibili cause dell'evento” e davano atto che in seguito all'occorso non era stata eseguita alcuna attività di polizia giudiziaria né effettuata alcuna ripresa video/fotografica, avendo, invece, solamente identificato i veicoli danneggiati nel sinistro, inoltre, in esito agli accertamenti tecnici effettuati dal competente ispettorato assicurativo nei giorni successivi all'evento, risultava molto più verosimile ritenere che l'incendio fosse divampato dalla Porsche targata
EJ942WM poiché la stessa risultava completamente incendiata mentre, di contro, l'Alfa Romeo targata EN309XT si presentava danneggiata solamente sul lato destro, ossia sul lato adiacente a quello della Porsche, risultando invece il lato sinistro completamente integro;
circostanze che indubbiamente comprovano che le fiamme provenivano dal veicolo asseritamente di proprietà di parte ricorrente, tant'è che, proprio in ragione di tali oggettive considerazioni, la sig.ra aveva, a sua volta, avanzato analoga richiesta CP_3
risarcitoria nei confronti della quale assicurazione che copre le RC CP_6
della vettura targata EJ942WM, inoltre rilevando la incapacità a testimoniare dell'Avv. condòmino dello stabile di via Mario De Renzi 48, al Controparte_5
quale afferisce la proprietà del parcheggio privato in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, nonché l'incapacità della figlia Testimone_1 anch'ella ivi residente, rilevando il rischio di indebito arricchimento nell'ipotesi che parte attrice avesse già beneficiato di indennizzo dalla propria compagnia assicurativa, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta,
In via preliminare ed assorbente, rigettare l'avverso ricorso in ragione della carenza di legittimazione attiva della
[...]
Controparte_7
In via gradata e nel merito rigettare l'avverso ricorso poiché infondato e non provato sia in ordine all' “an debeatur” che al “quantum debeatur”;
In via ulteriormente gradata comunque rigettare l'avverso ricorso in ragione del principio indennitario che non ammette la duplicazione del risarcimento/indennizzo per il medesimo evento lesivo o, comunque, limitarlo ai soli danni per i quali sarà fornita specifica e concreta prova del nesso causale con il sinistro de quo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari o, in via subordinata, con integrale compensazione delle medesime ex art. 92 cpc”. rimaneva contumace. Controparte_3
Nel corso dell'istruttoria, convertito il rito in ordinario, era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la decisione all'udienza del 30.9.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ed in detta udienza, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite in atti, segnatamente il rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro a distanza di pochi minuti dalla chiamata (ore 21.21 la chiamata, alle 21.35 l'arrivo in loco), deve ritenersi provato che verso le 21,00 del 9.2.2022, il veicolo
Porsche Cayenne TG EJ942WM e il veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. EN309XT, parcheggiati uno accanto all'altro in Via Mario De Renzi a Roma, all'altezza del civico 48, rimanevano danneggiati dopo essere stati attinti dalle fiamme, poi spente dai Vigili del Fuoco intervenuti.
Questi ultimi, nel loro rapporto di intervento, davano atto che al loro arrivo “… bruciavano due vetture…” e che era impossibile accertare le cause dell'incendio.
Ciò posto, unico elemento posto a sostegno della tesi che l'incendio scaturì dalla vettura della odierna convenuta contumace, come assunto dalla parte attrice, è affidato alle dichiarazioni del teste indotto dalla parte Controparte_5
attrice e regolarmente escusso nel corso del giudizio.
Detto testimone ha dichiarato, in merito all'evento, di aver “ … sentito suonare un antifurto, mi sono affacciato dal balcone della mia abitazione ed ho visto fiamme all'interno dell'abitacolo della vettura Giulietta, che so essere della famiglia (abito lì da vent'anni); all'interno della vettura si vedeva una Tes_2
fiammella, sono uscito fuori dal pianerottolo, ho bussato a tutte le porte dei miei vicini di pianerottolo, fra cui anche il sig. (che usa la Parte_2
Porsche coinvolta nel sinistro), per segnalare il fatto;
siamo scesi tutti giù; il tempo di scendere giù, perché avevo il motorino parcheggiato nel piazzale,
e le fiamme oramai avevano avvolto anche la vicina vettura Porsche, le fiamme erano talmente alte che non ho nemmeno spostato il motorino, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti dopo un po' di tempo; il mio motorino non è rimasto danneggiato. … Non ricordo se vicino alla , lato sinistro vi fosse altra vettura. La Porsche era Per_2
parcheggiata in uno spazio subito dopo il parcheggio condominiale, affiancata sulla destra, lato passeggero della Giulietta, a quest'ultima, che occupava invece uno spazio condominiale. … entrambe le vetture erano totalmente avvolte dalle fiamme, tant'è che i vigili del fuoco impiegarono parecchio tempo per spegnere le fiamme. Nel piazzale c'erano altre vetture parcheggiate, che non rimasero coinvolte nell'incendio”.
La testimonianza tuttavia non convince.
Non si comprende infatti come mai il testimone, notando una fiammella all'interno della vettura , che sapeva essere della famiglia non Per_2 Tes_2
allertò direttamente la parte interessata, bussando invece “ … a tutte le porte dei miei vicini di pianerottolo, fra cui anche il sig. (che usa la Parte_2
Porsche coinvolta nel sinistro), per segnalare il fatto …”, considerato che la vettura del e gli altri mezzi, in quel momento, non erano affatto Parte_2
coinvolti nell'incendio, avendo il testimone notato soltanto una fiammella nell'abitacolo della . Per_2
Inoltre, il testimone, che sceso con gli altri condòmini trovò le due vetture avvolte dalle fiamme, che nel frattempo si erano sviluppate al punto tale da impedirgli anche di spostare il suo motociclo parcheggiato vicino ai due mezzi, non notò il coinvolgimento di altri veicoli nell'incendio, mentre dal rapporto dei
Vigili del Fuoco intervenuti si legge che rimasero coinvolti anche una Renault
Clio tg. FM212NP, un ciclomotore Piaggio Liberty 125 tg. EP22980 e un veicolo
VW Polo tg. F2895HC.
Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, gli stessi intervennero quando oramai entrambe le vetture erano attinte dalle fiamme.
Ne consegue che, non essendo stata raggiunta idonea prova che le fiamme si propagarono dalla vettura della convenuta, tenuto conto che le dichiarazioni del testimone non sono risultate convincenti per i motivi sopra Tes_3
evidenziati, la domanda, spiegata dalla parte attrice nei confronti del proprietario della , anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. e della sua Per_2
compagnia assicurativa, non possono trovare accoglimento.
L'obiettiva difficoltà di prova giustifica ad avviso di questo giudice la compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Controparte_7
nei confronti della e
[...] Controparte_1 [...]
e compensa le spese di lite. Controparte_3
Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2025 Il Giudice