TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2696 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SALVAGGIO GIOVANNI, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso dell'11.11.23 impugnava l'intimazione di Parte_1 pagamento N. 291 2023 90103704 70/000 comunicata tramite pec in data 24 ottobre 2023 limitatamente all' avviso di addebito n. 59120180000410361000, con cui l' contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 1.397,40 CP_1 derivanti da contributi vantanti dall' di Agrigento, per l'asserito mancato CP_1 pagamento dei Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale relativo all'anno 2016-
2017. Eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione effettuata tramite PEC, nonché da un indirizzo PEC non presente nel REGINDE, negava la regolarità della notifica degli atti presupposti, l'inesistenza della pretesa giuridica vantata da , eccepiva CP_1 la prescrizione.
Si costituiva contestando le avverse pretese. CP_1
La causa veniva posta in decisione all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 8.1.25
1 Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256 «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge
o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata
(art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;».
2 Nel caso di specie il ricorrente ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento perché notificata via PEC, in più da un indirizzo PEC non presente nel REGINDE. Si tratta di censure ex art. 617 cpc tempestivamente proposte.
Con riferimento alla defatigante e reiterata eccezione sollevata sulla inesistenza della notifica tramite PEC (in ordine alla quale la legittimazione è di CP_2 proveniente da un indirizzo non risultante dai pubblici registri, deve osservarsi che la Suprema Corte si è di recente pronunciata in merito stabilendo che “in ossequio ai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., la notifica telematica di un atto tributario da un indirizzo PEC, ancorché non risultante dai pubblici elenchi o da questi non risultante, deve ritenersi ugualmente valida, se sia in grado di consentire il riconoscimento del mittente e se indirizzata alla casella PEC
"ufficiale" della contribuente destinataria.” (cfr. Cass. Tributaria 6015/2023)
Nel caso di specie, pertanto, la notifica promana da un indirizzo PEC - pur diverso da quello risultante dai pubblici registri- che consentiva di individuare con certezza il mittente istituzionale la notifica inoltre è stata indirizzata alla casella PEC
"ufficiale" del contribuente destinatario, pertanto deve considerarsi valida. Una diversa conclusione sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
Quanto alla effettuazione della notifica della cartella a mezzo pec, si evidenzia che il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all'art.
7 - quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR n. 600/1973. Attualmente la norma prevede la possibilità per l' , di Controparte_3 notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nel caso di specie, parte ricorrente è un professionista iscritto all'albo, pertanto la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'odierno ricorrente, che l'ha pacificamente ricevuta in data 15.7.22, risulta regolare.
La suddetta notifica si è perfezionata in conformità al disposto di cui all'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, il quale rinvia, sul punto, al d.P.R. n. 68 del 2005, secondo cui l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
3 all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).
L'art. 6 del citato d.P.R. precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica è quindi avvenuta secondo le modalità previste dalla legge.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Milano n. 2110 del 2020), l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.
Ciò in quanto non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari (fattispecie cui fa riferimento la giurisprudenza invocata dal ricorrente) bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 7665 del 2016).
In ogni caso, la Suprema Corte (cfr., n. 6417 del 2019) ha ribadito che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass.
28 settembre 2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto
e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”. Secondo tale giurisprudenza “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella
4 disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561).
Dunque, anche laddove si volesse ritenere irregolare il formato del file inviato, deve considerarsi comunque sanata la notifica poiché la consegna della cartella esattoriale all'indirizzo di posta certificata del destinatario ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Ulteriormente, parte ricorrente ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva.
Quanto alle notifiche degli atti presupposti, la documentazione depositata da CP_1
(ricevute di accettazione e consegna in formato .msg) dimostra l'avvenuta notifica dell'AVA impugnato via PEC in data 20.6.18. A tal proposito la parte non ha disconosciuto l'indirizzo di ricezione né ha sollevato alcuna censura sul punto.
Alla luce della regolare notifica di tutti gli atti presupposti, non è possibile in questa sede esaminare alcun vizio di merito antecedente la notifica degli stessi, per intervenuta decadenza ex art. 24.
Bisogna, tuttavia, verificare l'eventuale spiramento della prescrizione quinquennale successiva. A tal proposito si ribadisce che la notifica dell'AVA è avvenuta in data 20.6.18, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata effettuata in data 11.11.23.
Occorre tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria
Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-
31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché
5 dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
(…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31
6 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.
Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023,
Se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, ad esempio, nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
È di palmare evidenza, dunque, che alla data dell'11.11.2023 il termine prescrizionale, in virtù della già menzionata sospensione, non era ancora decorso.
Tale domanda deve dunque, essere rigettata.
Spese secondo soccombenza alla luce del valore, della materia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, da rifondere ad , liquidandole CP_1 in euro 886,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 08/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
7