Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 24 giugno 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05079/2025REG.PROV.COLL.
N. 09059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9059 del 2024, proposto dalla Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio AR Caliendo in Roma, via del Trullo, n. 6,
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Fusco Moffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Consorzio -OMISSIS- e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6704/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La società -OMISSIS- (d’ora innanzi: la Società o l’appellante o la Società appellante), impresa operante nel settore dei lavori edili e stradali, è stata attinta da informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Benevento il 3 agosto 2023. La valutazione prefettizia sfavorevole si è fondata su una serie composita di elementi indiziari di indole personale ed economica: da un lato, -OMISSIS-, socio unico nonché attuale direttore tecnico della Società (d’ora innanzi: il socio unico della Società appellante), è marito dell’amministratrice unica della società e risulta indagato per turbata libertà degli incanti e corruzione, condotte poste in essere nel corso dello svolgimento di due gare pubbliche indette dal Comune di -OMISSIS-, inoltre, avrebbe avuto frequentazioni con -OMISSIS-, soggetto ritenuto legato alla criminalità organizzata di matrice camorristica; dall’altro, vi sarebbero comprovate cointeressenze con la -OMISSIS- a sua volta, collega con -OMISSIS- del quale sarebbero evidenziati legami di appartenenza al clan dei -OMISSIS-.
2. – Con ricorso integrato da successivi motivi aggiunti, proposto innanzi al TAR per la Campania, la Società ha censurato il compendio motivazionale del provvedimento impugnato al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della società. L’impugnativa è stata poi estesa, con atto di motivi aggiunti, alla determinazione del responsabile del settore tecnico - manutentivo – patrimonio del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico di via -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, nonché la conseguente segnalazione all’ANAC e il conseguente atto di escussione della polizza fideiussoria definitiva concernenti le risoluzioni contrattuali disposte.
3. – Il primo giudice, nel rigettare il gravame, ha ritenuto che “ risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali ”. Inoltre con riguardo alla censura concernente l’omessa concessione della prevenzione collaborativa il TAR ha opinato che “ la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta formalmente coerente, anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, siccome inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. ”. Da ultimo, rispetto all’intervenuta risoluzione contrattuale disposta dal Comune di -OMISSIS- e agli altri atti impugnati con motivi aggiunti il giudice campano ha osservato che “ mentre la risoluzione contrattuale e il recesso costituiscono un’attività vincolata −e, dunque, un obbligo per l’Amministrazione− nel caso in cui durante la fase esecutiva dell’appalto intervenga la sola interdittiva antimafia, nel differente caso in cui nella suddetta fase intervenga anche l’ammissione al controllo giudiziario, tale obbligo è semplicemente sospeso ed è data all’Amministrazione la facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di far proseguire l’operatore economico nell’attività esecutiva del contratto; il Comune resistente, con congrua motivazione, ha deciso di non esercitare tale facoltà, e di disporre invece la risoluzione del contratto di appalto ”.
4. – La Società ha, quindi, impugnato la decisione di prime cure con ricorso in appello corredato da domanda cautelare nel quale ha articolato tre profili di censura così rubricati.
4.1. – “ Error in iudicando ed error in procedendo - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. - violazione di legge art. 3 l.241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia – sviamento ”.
Secondo la tesi dell’appellante, la pronuncia di prime cure avrebbe travisato i dati processuali penali a carico del socio unico della Società appellante, scaturenti dall’indagine penale sui fatti corruttivi relativi alle gare del Comune di -OMISSIS-, stante l’annullamento della misura cautelare ad opera del Tribunale del riesame col successivo avallo della Corte di cassazione: segnatamente, il Tribunale del riesame avrebbe ordinato la immediata scarcerazione del socio unico della Società appellante per l’assenza di gravi indizi di colpevolezza e la Corte di cassazione, nel confermare l’annullamento, avrebbe ulteriormente ridimensionato le contestazioni a suo carico. Inoltre, l’indagine riguarderebbe in definitiva soltanto reati comuni senza contestazioni di aggravanti mafiose, né emergerebbero indizi di coinvolgimento nell’inchiesta delle famiglie -OMISSIS-, -OMISSIS- a dispetto della tesi prefettizia secondo cui il socio unico della Società appellante avrebbe avuto rapporti in seno ad un raggruppamento temporaneo con un Consorzio al cui interno figurava la società -OMISSIS-, collegata ad una altra società, la -OMISSIS-, che a sua volta, annovererebbe un dipendente, -OMISSIS- ritenuto indagato per mafia nonostante nessuno dei detti soggetti sia stato coinvolto nell’indagine penale riguardante il socio unico della Società appellante .
L’estraneità di -OMISSIS- all’indagine penale depotenzierebbe l’ulteriore addebito prefettizio concernente le cointeressenze tra quest’ultimo e il socio unico della Società appellante : la difesa dell’appellante ammette che ci sono stati rapporti commerciali tra i due, ma solo perché il -OMISSIS- è titolare di una storica azienda operante tra Caserta e Benevento nel settore delle forniture di materie prime per la realizzazione di appalti pubblici, il che sarebbe del tutto privo di risvolti utili ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa.
L’appellante insiste poi nel rivendicare l’assoluta estraneità mafiosa della famiglia -OMISSIS- rispetto ai circuiti della malavita organizzata e nega qualsivoglia cointeressenza del socio unico della Società appellante con la -OMISSIS-, poi confluita in -OMISSIS-, società che gode di liberatoria antimafia rilasciata dalla Prefettura di Benevento e che non annovera il socio unico della Società appellante né nella propria compagine sociale, né nella propria governance .
4.2. – “ Error in iudicando – error in procedendo - violazione di legge dell’art. 97 Cost. – violazione degli artt. 84 e 91 del codice antimafia - eccesso di potere - difetto di motivazione ”.
L’appellante lamenta il difetto motivazionale del provvedimento nella parte in cui, disattendendo il riscontro di occasionalità dell’agevolazione, ha denegato l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011 con particolare riguardo alla possibilità di disporre un periodo di monitoraggio aziendale.
4.3. – “ Error in iudicando – error in procedendo - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 34 bis del codice antimafia – eccesso di potere ”.
Con l’ultima censura, l’appellante stigmatizza la statuizione di prime cure laddove ha ritenuto legittima la risoluzione contrattuale del contratto di appalto in essere disposta dal comune di -OMISSIS-. A dire dell’appellante, il primo giudice avrebbe pretermesso gli effetti del controllo giudiziario sull’assunto che esso retroagirebbe al momento della domanda, presentata pochi giorni dopo l’emissione dell’informativa antimafia: più specificamente, nel riproporre la censura già svolta in primo grado, l’appellante osserva che l’informativa antimafia disposta dalla Prefettura di Benevento era stata adottata il giorno 4 agosto 2023, ma già il giorno 8 agosto 2023 la ricorrente aveva presentato istanza ex art. 34- bis d.lgs. n. 159/2011, ottenendo la misura del controllo giudiziario il 26 febbraio 2024, per cui la sospensione dell’interdittiva decorrerebbe dalla presentazione della domanda ovvero dal giorno 8 agosto del 2023, derivandone che non avrebbe potuto essere disposta la risoluzione contrattuale medio tempore .
5. – Per completezza fattuale deve essere segnalato che, ben prima dell’incardinazione del giudizio di appello, la Società ha ottenuto l’ammissione al controllo giudiziario per la durata di tre anni in virtù del decreto n. 28/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione il giorno 6 febbraio 2024: il Tribunale della prevenzione, nella specie, ha ritenuto che “ la valutazione del quadro emerso dall’istruttoria svolta, seppur idoneo a suffragare di una qualche legittimità il provvedimento ostativo, non sia di tale gravità, e, soprattutto, di particolare concretezza da escludere l’accoglimento della richiesta di parte ”. Sicché, ha concluso per l’applicazione del controllo giudiziario, “ potendo ragionevolmente attendersi una piena bonifica aziendale in conseguenza del controllo richiesto ”.
6. – Il Ministero dell’interno e il Comune di -OMISSIS- si sono costituiti nel giudizio di appello per resistere al gravame.
7. – In esito alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, il Collegio ha negato la concessione della cautela sospensiva sul rilievo del difetto di periculum in mora in quanto gli effetti inibitori dell’interdittiva sono da intendersi pleno iure sospesi stante il disposto controllo giudiziario per la durata massima di tre anni a far data dal 6 febbraio 2024.
8. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2025 ed è stata conseguentemente incamerata per la decisione.
DIRITTO
1. – La disamina deve prendere le mosse dallo scrutinio del primo motivo di impugnazione volto a censurare l’impianto motivazionale sotteso al ragionamento inferenziale della Prefettura in ordine al rischio infiltrativo cui sarebbe soggetta la Società appellante.
1.1. – Negli atti difensivi, l’appellante si sofferma lungamente e ripetutamente sul progressivo ridimensionamento della posizione penale del socio unico della Società appellante scaturente dall’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale da parte del GIP del Tribunale di Benevento, in considerazione del pronunciamento favorevole del Tribunale del riesame – che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quello dell’obbligo di dimora – col successivo avallo del giudice di legittimità. La vicenda fattuale posta a base dell’indagine concerne due ipotesi di reato corruttivo, commesse dal socio unico della Società appellante in concorso col sindaco del comune di -OMISSIS- e con la mediazione di un architetto comunale al fine di turbare due gare di appalto dello stesso Comune.
Più nello specifico, come evidenziato nell’informativa prefettizia, il provvedimento cautelare ha evidenziato una serie di condotte illecite funzionali al pervasivo condizionamento dell’attività amministrativa del Comune di -OMISSIS-, di fatto concretizzatosi attraverso il turbamento del regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione, demolizione e ricostruzione dell’istituto scolastico di via -OMISSIS- e dell’appalto dei lavori di riammagliamento, miglioramento e adeguamento della strada provinciale n. 58. Dal provvedimento del GIP emergono le articolate modalità corruttive con cui l’imprenditore sarebbe riuscito in concorso con il Sindaco e l’architetto ad influenzare le scelte e gli indirizzi di diverse società a lui riconducibili, andando dall’utilizzo di soggetti prestanome alla deliberata predesignazione delle partecipazioni alle due gare sino alla penetrante influenza sui poteri decisionali del Sindaco.
Il materiale risultante dalle attività captative rappresenta un corposo supporto probatorio a sostegno dei fatti ipotizzati di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. e di corruzione propria ex art. 319 c.p..
1.2. – Lo sviluppo favorevole dei pronunciamenti cautelari va correttamente apprezzato alla luce delle motivazioni offerte dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1666 dell’8 marzo 2023: la decisione di annullamento del provvedimento cautelare è scaturita precipuamente dal riscontro di un vizio di indole processuale per violazione della disciplina sull’utilizzabilità delle conversazioni intercettate ex art. 270 c.p.p. in procedimenti per reati diversi. Secondo la ricostruzione dei giudici di cassazione, l’indagine avrebbe avuto origine nell’ambito di un diverso procedimento iscritto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nel 2018 per la fattispecie di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., ma le intercettazioni in questione sarebbero poi state utilizzate nel procedimento avente ad oggetto i fatti corruttivi addebitati al socio unico della Società appellante in assenza di connessione tra i suddetti reati. Ciò renderebbe tale materiale probatorio inutilizzabile ai sensi dell’art. 270 c.p.p. fatta salva la verifica in concreto della connessione, anche solo parziale, col conseguente onere del Tribunale del riesame di verificare l’incidenza del materiale captativo residuo rispetto al ragionamento probatorio sotteso al giudizio relativo alla gravità indiziaria. Per tali ragioni la statuizione cautelare è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale del riesame.
1.3. – Tale notazione appare cruciale per depotenziare la valenza delle censure mosse dalla difesa della Società appellante al provvedimento impugnato: il preteso ridimensionamento del quadro indiziario a carico del socio unico della Società appellante non trova, infatti, alcuna conferma nello sviluppo processuale se non per il vizio procedurale concernente l’utilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Senonché, gli stringenti vincoli imposti dalla disciplina processuale penale non valgono ad imbrigliare l’apprezzamento dell’autorità amministrativa che, come noto, gode di pacifica autonomia rispetto agli esiti degli accertamenti penali, cautelari e di merito, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2024, n. 4707), sino al punto che gli elementi posti a base dell’informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.
Più specificamente, con riguardo alla valutazione di intercettazioni non utilizzabili in sede penale, la giurisprudenza amministrativa ritiene che l’ambito di applicazione del divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 c.p.p. - che atterrebbe solo a procedimenti penali diversi da quello cui le intercettazioni sono state acquisite - non riguarderebbe i procedimenti amministrativi per evidenti ragioni letterali e sistematiche, di talché, nella pur diversa sede dei procedimenti disciplinari è stata ammessa la valutabilità dei fatti storici da esse desumibili (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1015; Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703; Cass. civ. S. U., 8 aprile 2021, n. 9390).
Tali coordinate ermeneutiche sono state confermate anche nella materia della documentazione antimafia laddove la Sezione ha affermato in una fattispecie dalle cadenze affini, se non ancor più pregnanti - essendo ivi sopravvenuta la sentenza di assoluzione penale -, che “ a prescindere dal fatto che la suindicata sentenza di assoluzione (per insussistenza del fatto) è successiva all'adozione del provvedimento impugnato, assume rilievo decisivo che, come si evince dalla relativa motivazione, l'esito assolutorio è derivato da profili di carattere eminentemente processuale, correlati alla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che alla tesi dell'accusa avrebbero dovuto fornire principale fondamento. Da questo punto di vista, non può escludersi che il coinvolgimento del ricorrente in una indagine penale, il cui fondamento non è smentito da sopravvenienze decisive e sostanziali, che ipotizza la sua compartecipazione con soggetti contigui alla criminalità organizzata nella consumazione di reati fondati sulla conclusione di un accordo di carattere corruttivo, rappresenti un forte sintomo di collegamento mafioso dell'impresa interdetta, dal quale non è consentito, solo perché l'ipotesi accusatoria non lambisce la sfera imprenditoriale, ritenere del tutto immune quest'ultima, tanto più alla luce della natura individuale dell'impresa (la quale si identifica soggettivamente nella persona dell'imputato) e del carattere necessariamente complessivo della prognosi interdittiva, che, come tra breve si vedrà, si alimenta nella specie di ulteriori e non meno pregnanti elementi indiziari” (Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2022, n. 7009, poi richiamato da Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023, n. 7064).
1.4. – Dalla disamina che precede deriva che gli elementi indiziari ritratti dal materiale probatorio valutato nella sede cautelare penale siano ampiamente apprezzabili dall’Autorità prefettizia, come appunto avvenuto nel caso di specie. Sicché, non può cogliere nel segno l’asserto censorio di parte appellante per cui l’UTG avrebbe “scelto” di adottare la misura di rigore solo sulla scorta della esistenza della indagine, senza vagliare, invece, che dallo sviluppo dell’indagine fosse già emersa l’assenza di indizi di colpevolezza a carico del socio unico della Società appellante: come visto dianzi, la Prefettura ha vagliato il materiale probatorio riconducendolo in un sillogismo indiziario ben più ampio da cui ha conclusivamente desunto una prognosi sfavorevole sul rischio infiltrativo della Società appellante.
Si aggiunge, a confutazione della censura secondo cui le risultanze penali atterrebbero a reati comuni ininfluenti agli effetti antimafia, che tra le ipotesi di reato poste a base dell’indagine figurava il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) che rientra tra i reati-spia di cui all’art. 84, co. 4, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 da cui l’Autorità prefettizia può legittimamente desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (“ le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, […] dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353 […] ”).
2. – Sempre con riguardo alla prima censura, il Collegio deve scrutinare la valenza indiziante del rapporto del socio unico della Società appellante con -OMISSIS- e, in generale, con gli esponenti della famiglia -OMISSIS-.
Vanno anzitutto corretti taluni vizi di inquadramento fattuale che traspaiono dal gravame: in primo luogo, nell’impianto dell’interdittiva prefettizia non può constatarsi alcuna affermazione di preteso coinvolgimento nell’indagine penale da cui è scaturita la nota misura cautelare a carico del socio unico della Società appellante. Di contro, non corrisponde alla verità dei fatti emergenti dal compendio documentale che non vi sia una cointeressenza nella -OMISSIS- “ di cui [il socio unico della Società appellante] non è socio, procuratore, delegatario, mandatario o altro ". Invero, la -OMISSIS- incarna l’emblema del crocevia di interessi che avvincono il socio unico della Società appellante coi -OMISSIS-: nella compagine sociale della società figura, infatti, la moglie del socio unico della Società appellante, quantomeno sino all’emissione della misura cautelare da parte del GIP di Benevento, mentre una significativa quota societaria è stata acquisita dalla -OMISSIS- riconducibile ad -OMISSIS- quale amministratore unico.
Ebbene, è incontestabile che dalle conversazioni intercettate il socio unico della Società appellante sembra poter disporre degli indirizzi aziendali della -OMISSIS- al punto di prefigurarne la partecipazione fittizia alle gare turbate per dissimulare la predestinazione fraudolenta di tali commesse pubbliche alla Società appellante.
Indi, appare assai arduo revocare in dubbio la cointeressenza sostanziale del socio unico della Società appellante nella -OMISSIS- stante la presenza della moglie nella compagine sociale e l’univocità delle intercettazioni.
In più, merita rilevare che la -OMISSIS-, pur avendo conseguito la liberatoria antimafia come rimarcato dalla difesa dell’appellante, è stata assoggettata ad un lungo periodo di controllo giudiziario ex art. 34- bis , co. 6 d.lgs. n. 159/2011 dal marzo 2020 al 22 febbraio 2023.
2.1. – Infine, va confutata anche l’affermazione dell’appellante secondo cui la contiguità della famiglia -OMISSIS- sarebbe priva di ancoraggio a dati oggettivi. Legittimamente la Prefettura desume tale contiguità da ripetuti pronunciamenti passati in giudicato di questa Sezione che, seppur risalenti al 2014, attestano che la famiglia -OMISSIS-, “ nel corso di tutta la sua vita imprenditoriale, risulta in vario modo accomunata, vicina, se non contigua, con la realtà criminale gravitante nell’orbita di controllo del clan dei -OMISSIS-e che tali indizi provengono da elementi diversificati ed eterogenei, comunque concordanti ” (Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2014, n. 3208; in termini analoghi, Id. 3 luglio 2014, n. 3247).
Siffatto quadro indiziario fortemente sintomatico ha trovato poi attualizzazione col più recente provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16 febbraio 2023 che, nel disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai danni di imprenditori di -OMISSIS- in affari con esponenti della famiglia -OMISSIS-, descrive le società del gruppo -OMISSIS- come “ quasi tutte fondate su un rapporto di comparaggio del capostipite RO con un noto esponente malavitoso ”.
In definitiva, pur godendo di una condizione di formale incensuratezza, il rapporto con -OMISSIS-, non contestato dal socio unico della Società appellante , non può che corroborare il giudizio prognostico sul rischio infiltrativo cui è esposta la società appellante secondo il canone di giudizio della probabilità cruciale.
3. – Passando, infine, ai rapporti tra il socio unico della Società appellante e -OMISSIS-, intermediati dai fratelli -OMISSIS-, l’appellante sostiene che si tratterebbe di una figura di contagio infiltrativo indiretto priva di concreto fondamento in quanto basata sulla esistenza di una unica ATI che fungerebbe da anello di collegamento veicolante il pericolo del condizionamento mafioso.
3.1. – Invero, la tesi prefettizia pone in collegamento il socio unico della Società appellante con -OMISSIS-, ritenuto affiliato al clan dei -OMISSIS-sulla scorta di un deferimento in stato di libertà per associazione di stampo mafioso, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori da parte della DIA di Napoli alla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli: tale collegamento si snoda attraverso le società dei fratelli -OMISSIS-giacché lo -OMISSIS-è stato dipendente assieme ad -OMISSIS- della -OMISSIS-, società facente capo a -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, mentre lo stesso -OMISSIS- è anche titolare della -OMISSIS-, società che ha costituito un’associazione temporanea di impresa assieme alla Costruzione telesine s.r.l. facente capo allo stesso socio unico della Società appellante .
Il legame indiretto tra i due depone a favore di plausibili cointeressenze che mettono in contatto l’attività commerciale dell’appellante con gli interessi delle consorterie criminali cui lo -OMISSIS-farebbe capo: va da sé che tale elemento indiziario non rileva in quanto tale, bensì nella cornice complessiva del compendio indiziario esaminato nella trama di connessioni reciproche tra indizi in modo sintetico e non già atomistico.
3.2. – Depone in tal senso la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione che l'autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'attività di impresa ai sensi del codice antimafia, deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non va condotta partitamente su ciascuno di essi e, a sua volta, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall'autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull'atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall'autorità, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l'esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell'attività economica del Paese. Infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8052; Id., 3 luglio 2024, n. 5896; Id., 10 aprile 2024, n. 3263).
3.3. – Le considerazioni che precedono hanno trovato, peraltro, parziale conferma nelle conclusioni svolte dal Tribunale della prevenzione che, pur ravvisando l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa, ha appurato la fondatezza del rilievo fattuale per cui la Società si è aggiudicata un appalto in associazione con una società il cui amministratore è in qualche modo stato legato, almeno lavorativamente, ad un presunto partecipe ad associazione camorristica. Del pari, lo stesso Tribunale ha accertato che una delle società facenti capo al socio unico della Società appellante ha avuto prima del suo acquisto tra i suoi dipendenti stretti congiunti di un uomo di fiducia di un noto esponente del clan dei -OMISSIS-, oggi collaboratore di giustizia (decreto n. 28/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
4. – In estrema sintesi, il quadro indiziario su cui poggia il sillogismo inferenziale svolto dall’Autorità prefettizia si presenta sufficientemente robusto e articolato in guisa da garantire la tenuta del giudizio di permeabilità mafiosa a carico della Società appellante, e sottrarlo alle censure svolte nel primo motivo per supposto difetto istruttorio o motivazionale.
Per tali ragioni il motivo in esame va respinto.
5. – Le considerazioni che precedono valgono a confutare anche la seconda doglianza, dal momento che i contorni fenomenologici del rischio infiltrativo cui è esposta la Società appellante, come appena visto, sono stati ricostruiti in termini di stabilità e pervasività della commistione con i sodalizi criminali, indi non può ravvisarsi la sussistenza della condizione di agevolazione occasionale presupposta per l’applicazione della misura più mite della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011.
6. – Non può riservarsi migliore sorte al terzo motivo, che lamenta l’illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di -OMISSIS- del contratto di appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico di via -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-.
6.1. – La sopravvenienza del controllo giudiziario non può estendersi retroattivamente, ma solo pro futuro alle successive gare pubbliche cui l’impresa ammessa a controllo intenda partecipare: non si ravvisano motivi per discostarsi dal principio affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio per cui “ il controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice antimafia (nel caso di specie precedente alla revoca dell'aggiudicazione definitiva per iscrizione dell'impresa nel casellario informatico a.n.a.c. in relazione all'annotazione a suo carico di provvedimento antimafia) può solo sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva, ma non anche eliminare quelli nel frattempo prodotti nei rapporti in corso: si deve infatti ritenere che la l. n. 55 del 2019, nell'introdurre, all'interno dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il riferimento all'art. 34-bis del Codice antimafia, non abbia voluto attribuire valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all'adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa ” (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8481).
6.2. – Ne discende che, in caso di perdita della continuità dei requisiti, come nel caso di interdittiva antimafia, se la procedura è in corso di svolgimento l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara; qualora, invece, si sia in fase di esecuzione del contratto l’attività (esecutiva) potrà proseguire, a discrezionale valutazione della Stazione appaltante, se l’operatore sia ammesso al controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis d.lgs. n. 159/2011. Indi, ha correttamente opinato il primo giudice nell’affermare che mentre la risoluzione contrattuale e il recesso costituiscono un’attività vincolata − e, dunque, un obbligo per l’Amministrazione− nel caso in cui durante la fase esecutiva dell’appalto intervenga la sola interdittiva antimafia, nel differente caso in cui nella suddetta fase intervenga anche l’ammissione al controllo giudiziario, tale obbligo è semplicemente sospeso ed è data all’Amministrazione la facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di far proseguire l’operatore economico nell’attività esecutiva del contratto.
Tale esegesi trova conforto nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa, per cui la sospensione degli effetti di cui all’art. 94 del codice delle legge antimafia ha “natura eccezionale” poiché deroga al principio generale secondo cui i requisiti di capacità dell’impresa devono permanere per tutta la durata dell’appalto e trova giustificazione nell’esigenza fondamentale di “ consentire alla stazione appaltante, allorché già ci si trovi nella fase esecutiva del contratto, di non dover necessariamente recedere dallo stesso – con conseguenti disservizi e maggiori oneri derivanti dallo scorrimento della graduatoria in favore di offerte meno vantaggiose – ma di continuare ad avvalersi dell’offerta a suo tempo ritenuta migliore ” (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2847).
Nel caso di specie, spettava, dunque, al Comune di -OMISSIS- di determinarsi in senso ablativo o conservativo del contratto in essere disponendone o meno la risoluzione con congrua motivazione, come del resto poi avvenuto: il Comune ha, infatti, puntualmente informato la Società appellante nel novembre 2023 dell’avvio del procedimento volto alla risoluzione del contratto di appalto senza che questa abbia controdedotto alcunché, mentre la mandante dell’A.T.I. aggiudicataria, -OMISSIS- Consorzio -OMISSIS-, ha rappresentato la propria disponibilità al subentro alla mandataria colpita dall’interdittiva, ossia all’odierna appellante, in applicazione dell’art. 48, co. 17, d.lgs. 50/2016.
Ciò comprova la ragionevolezza della determinazione comunale di disporre la risoluzione contrattuale, che ha perseguito l’interesse pubblico di portare celermente a compimento i lavori senza procedere ad un’ulteriore gara con ulteriori aggravi organizzativi e di spesa e senza alcun intento sanzionatorio nei confronti dell’appellante, peraltro rimasta del tutto inerte durante la pendenza del suddetto procedimento.
7. – Alla luce di quanto precede, l’appello va respinto.
8. – Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento del nome della società appellante e dei seguenti nominativi, comprensivi del nome di battesimo ove indicato in sentenza: Formichella, -OMISSIS-, Maisto, Schiavone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.