TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Marisa Potenza Esperto AR MA Esperto
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 775/2025 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARTORELLI MARIO RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FLACCO GUGLIELMO e dell'avv. ALFONSI GLORIA
RESISTENTE OGGETTO: opposizione all'esecuzione per rilascio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso, depositato in data 16.04.2025 e, quindi, nel termine assegnato dal G.E. con ordinanza in data 26.02.2025, ntroduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione per rilascio Parte_1 iscritta al n. R.G 024 promossa dalla in forza del decreto Controparte_1 di trasferimento immobiliare Cron. n. 1660/2023 Rep. n. 758/2023 emesso in data 27.09.2023 all'esito della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. R.G. Es. Imm. n. 258/2016. In fatto esponeva: che essa ricorrente conduceva in affitto un fondo rustico della superficie di Ha. 19.62.93, sito in San Ginesio, c.da Collina, in forza di contratto stipulato in data 18.09.2014, registrato il 13.10.2014, avente una durata di anni quindici e, quindi, scadente in data 10 novembre 2029; che la proprietà del predetto terreno con sovrastanti fabbricati era stato trasferito alla resistente in forza del decreto di trasferimento emesso in data 27.09.2023 Cron. n. 1660/2023 Rep. n. 758/2023, all'esito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. Es. Imm. n. 258/2016; che il predetto contratto, in quanto registrato in data 13.10.2014 e, quindi, in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e richiamato nella perizia disposta in sede di esecuzione nonché nell'avviso di vendita era opponibile all'aggiudicatario; che l'esecuzione per rilascio avrebbe privato essa ricorrente, quale concessionaria del fondo rustico, del principale mezzo di sostentamento proprio e della propria famiglia e sarebbe stata fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda ex art.11, comma 10, D.Lgs. n. 150/2011; che, in ogni caso, trattandosi di anticipata risoluzione incolpevole del contratto di affitto a coltivatore diretto, essa ricorrente avrebbe diritto all'indennizzo di cui all'art. 43 della legge n. 203/1982, nella misura massima prevista dalla norma. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione del rilascio dei fondi concessi in affitto,
pagina 1 di 3 sussistendo gravi motivi ravvisabili nell'assenza di adeguato titolo esecutivo e, comunque, nella necessità di tutelare l'impresa agricola la cui attività, in ogni caso e per esplicita disposizione di legge (art. 11 del D. Lgs. N. 150/2011), non può essere interrotta prima del termine dell'annata agraria, fissato al 10 novembre di ciascun anno;
In via principale nel merito: dichiarare che il contratto di affitto de fondi rustici per cui è causa, stante il regime di pubblicità con cui è stato evidenziata la sua durata quindicennale negli atti della procedura esecutiva (Stima ed Avviso di Vendita all'asta), avrà scadenza, anche in danno dell'aggiudicataria pienamente consapevole della circostanza, il 10 novembre 2029; In via subordinata, accertato, tramite apposita CTU, che l'esecuzione del rilascio priverebbe la concessionaria del fondo rustico del principale mezzo di sostentamento proprio e della propria famiglia e risulterebbe fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda. (Art. 373 c.p.c. in relazione all'art.11, comma 10, D.Lgs. n. 150/2011), stabilire un congruo termine entro il quale i fondi dovranno essere riconsegnati;
In dannata ipotesi, a) In applicazione dell'art. 43 della L. n. 203/1982 riconoscere alla ricorrente un indennizzo pari a dodici annualità del canone di affitto;
b) visto l'art. 11, comma 11, del D. Lgs n. 150/2011, fissare il rilascio del fondo “al termine dell'annata agraria durante la quale verrà emessa la sentenza che lo dispone. Spese come per legge.” Con decreto in data 17.04.2025 il Presidente del Tribunale sospendeva inaudita altera parte la esecuzione per rilascio. Con memoria, depositata in data 10.06.2025, si costituiva la resistente che, in via pregiudiziale, chiedeva la revoca del decreto in data 17.04.2025 in quanto adottato al di fuori dei presupposti di legge. Nel merito eccepiva che, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, il contratto di affitto del 18.09.2014, in quanto non trascritto prima del pignoramento, era opponibile all'aggiudicatario solo nei limiti di un novennio e, quindi, sino al 18.09.2023, siccome disposto dagli artt. 2923 c.c. e 560 c.p.c. ; che, ai fini della opponibilità, la circostanza per cui la esistenza del contratto agrario di durata quindicennale fosse stato menzionato nella perizia di stima e nell'avviso di vendita era del tutto priva di rilevanza;
che, stante la inopponibilità del contratto oltre il novennio, il termine per il rilascio doveva correttamente individuarsi nel 10.11.2023; che, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, il decreto di trasferimento costituiva idoneo titolo per ottenere il rilascio nei confronti del detentore sine titolo;
che la aveva omesso di Pt_1 pagare il canone a partire dal 2017 e che la domanda tesa ad ottenere l'indennizzo era infondata per difetto di legittimazione passiva;
che non vi era prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 11 del dlgs 150/2011 e ciò anche in ragione del fatto che i terreni oggetto del contratto di affitto non risultavano inseriti in alcun fascicolo aziendale della con la conseguenza che dovevano ritenersi estranei alla Pt_1 azienda agricola e della circostanza per cui la risultava prestare attività di lavoro subordinato alle Pt_1 dipendenze di un maglificio avente sede in Lor no. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: Disporre la immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione emesso in data 17.04.2025; in via principale: accertato il diritto della convenuta ad ottenere il rilascio dell'Immobile occupato illegittimamente dalla ricorrente sulla base del decreto di trasferimento (doc.1), ordinarne la immediata liberazione e, in ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto nonché la domanda di indennizzo in quanto priva dei presupposti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice volesse ritenere applicabile la moratoria per l'annata agraria, in mancanza di un valido titolo da opporre all'aggiudicatario, ordinare l'immediato rilascio degli immobili identificati al Foglio 54 part. 276 sub 12 e 13 (tettoia e ricovero animali) in quanto esclusi dalla moratoria dell'annata agraria ed ordinare il rilascio dei terreni come indicati nell'atto di preavviso di rilascio alla data dell'11 novembre 2025. Si depositano documenti come da separato indice. Vinte le spese di lite nonché della fase cautelare di sospensione ex art. 624 c.p.c. All'udienza del 09.07.2025 veniva disposta la revoca del decreto in data 17.04.2025. All'udienza del 08.10.2025, verificato l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, esaurita la discussione ed udite le conclusioni rassegnate, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. L'opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa. Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene;
pertanto, è colui che intenda proporre opposizione deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.
pagina 2 di 3 Tanto esposto è pacifico in quanto non contestato: a) che il contratto di affitto è stato sottoscritto in data 18.09.2014 ed è stato registrato in data 13.10.2014 e, quindi, anteriormente alla trascrizione del pignoramento, avvenuta nel 2016; b) che il predetto contratto non è stato trascritto. Come statuito dalla Suprema Corte di cassazione “L'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ., sicchè, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. (v. cass. 2015 n. 10136; cassazione sentenze 12 dicembre 1994, n. 10599, 29 ottobre 1997, n. 10651, e 3 agosto 2005, n. 16242). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare). Ne consegue che il predetto contratto è opponibile all'aggiudicatario nei limiti del novennio e, quindi, fino al 18.09.2023. Nè può paralizzare il diritto riconosciuto al terzo aggiudicatario ex art. 2923, II co., c.c. la circostanza che nelle ordinanze di vendita fosse stato indicato il contratto e la sua scadenza quindicinale. La conoscibilità, infatti, dell'affitto e della sua durata da parte del terzo aggiudicatario, non impediva di certo a questo di fare affidamento sul proprio diritto derivante dalla norma ex art. 2923, II co., quale peraltro interpretata dal Suprema Corte di Cassazione. Né poi può pervenirsi ad un diverso esito processuale per il fatto che sia mancata la disdetta scritta un anno prima del novennio ex art. 2923, II co., c.c.. La disdetta, infatti, è prevista per il caso in cui rilevi il contratto con il proprietario concedente, ma non quando il diritto di godimento da esso sorto sia in conflitto con il terzo aggiudicatario, titolare del diritto a veder limitata ai nove anni l'efficacia del contratto: questo è un diritto derivante dalla legge e non dalla volontà negoziale;
quindi la tacita rinnovazione sarebbe stata coerente con quest'ultima ma non per il caso qui in esame in cui rileva come fonte del diritto direttamente la legge. Infine, la parte resistente solo con il ricorso introduttivo del giudizio di merito ha svolto una difesa fondata sull'esistenza del diritto di ritenzione, ossia quello contemplato dall'art. 43, I co.: “In tutti i casi di risoluzione incolpevole dei contratti….”. Detto motivo di opposizione è inammissibile atteso che, come statuito dalla Suprema Corte di cassazione, “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.(v. (Cass., Sez. U., 23/07/2019, n. 19889; Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478; da ultimo, Cass. 22/03/2022, n. 9226, cass. 2022 n. 18977) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Termine di giorni 10 per il deposito della motivazione MACERATA, 9 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Marisa Potenza Esperto AR MA Esperto
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 775/2025 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARTORELLI MARIO RICORRENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FLACCO GUGLIELMO e dell'avv. ALFONSI GLORIA
RESISTENTE OGGETTO: opposizione all'esecuzione per rilascio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso, depositato in data 16.04.2025 e, quindi, nel termine assegnato dal G.E. con ordinanza in data 26.02.2025, ntroduceva il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione per rilascio Parte_1 iscritta al n. R.G 024 promossa dalla in forza del decreto Controparte_1 di trasferimento immobiliare Cron. n. 1660/2023 Rep. n. 758/2023 emesso in data 27.09.2023 all'esito della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. R.G. Es. Imm. n. 258/2016. In fatto esponeva: che essa ricorrente conduceva in affitto un fondo rustico della superficie di Ha. 19.62.93, sito in San Ginesio, c.da Collina, in forza di contratto stipulato in data 18.09.2014, registrato il 13.10.2014, avente una durata di anni quindici e, quindi, scadente in data 10 novembre 2029; che la proprietà del predetto terreno con sovrastanti fabbricati era stato trasferito alla resistente in forza del decreto di trasferimento emesso in data 27.09.2023 Cron. n. 1660/2023 Rep. n. 758/2023, all'esito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. Es. Imm. n. 258/2016; che il predetto contratto, in quanto registrato in data 13.10.2014 e, quindi, in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e richiamato nella perizia disposta in sede di esecuzione nonché nell'avviso di vendita era opponibile all'aggiudicatario; che l'esecuzione per rilascio avrebbe privato essa ricorrente, quale concessionaria del fondo rustico, del principale mezzo di sostentamento proprio e della propria famiglia e sarebbe stata fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda ex art.11, comma 10, D.Lgs. n. 150/2011; che, in ogni caso, trattandosi di anticipata risoluzione incolpevole del contratto di affitto a coltivatore diretto, essa ricorrente avrebbe diritto all'indennizzo di cui all'art. 43 della legge n. 203/1982, nella misura massima prevista dalla norma. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione del rilascio dei fondi concessi in affitto,
pagina 1 di 3 sussistendo gravi motivi ravvisabili nell'assenza di adeguato titolo esecutivo e, comunque, nella necessità di tutelare l'impresa agricola la cui attività, in ogni caso e per esplicita disposizione di legge (art. 11 del D. Lgs. N. 150/2011), non può essere interrotta prima del termine dell'annata agraria, fissato al 10 novembre di ciascun anno;
In via principale nel merito: dichiarare che il contratto di affitto de fondi rustici per cui è causa, stante il regime di pubblicità con cui è stato evidenziata la sua durata quindicennale negli atti della procedura esecutiva (Stima ed Avviso di Vendita all'asta), avrà scadenza, anche in danno dell'aggiudicataria pienamente consapevole della circostanza, il 10 novembre 2029; In via subordinata, accertato, tramite apposita CTU, che l'esecuzione del rilascio priverebbe la concessionaria del fondo rustico del principale mezzo di sostentamento proprio e della propria famiglia e risulterebbe fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda. (Art. 373 c.p.c. in relazione all'art.11, comma 10, D.Lgs. n. 150/2011), stabilire un congruo termine entro il quale i fondi dovranno essere riconsegnati;
In dannata ipotesi, a) In applicazione dell'art. 43 della L. n. 203/1982 riconoscere alla ricorrente un indennizzo pari a dodici annualità del canone di affitto;
b) visto l'art. 11, comma 11, del D. Lgs n. 150/2011, fissare il rilascio del fondo “al termine dell'annata agraria durante la quale verrà emessa la sentenza che lo dispone. Spese come per legge.” Con decreto in data 17.04.2025 il Presidente del Tribunale sospendeva inaudita altera parte la esecuzione per rilascio. Con memoria, depositata in data 10.06.2025, si costituiva la resistente che, in via pregiudiziale, chiedeva la revoca del decreto in data 17.04.2025 in quanto adottato al di fuori dei presupposti di legge. Nel merito eccepiva che, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, il contratto di affitto del 18.09.2014, in quanto non trascritto prima del pignoramento, era opponibile all'aggiudicatario solo nei limiti di un novennio e, quindi, sino al 18.09.2023, siccome disposto dagli artt. 2923 c.c. e 560 c.p.c. ; che, ai fini della opponibilità, la circostanza per cui la esistenza del contratto agrario di durata quindicennale fosse stato menzionato nella perizia di stima e nell'avviso di vendita era del tutto priva di rilevanza;
che, stante la inopponibilità del contratto oltre il novennio, il termine per il rilascio doveva correttamente individuarsi nel 10.11.2023; che, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, il decreto di trasferimento costituiva idoneo titolo per ottenere il rilascio nei confronti del detentore sine titolo;
che la aveva omesso di Pt_1 pagare il canone a partire dal 2017 e che la domanda tesa ad ottenere l'indennizzo era infondata per difetto di legittimazione passiva;
che non vi era prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 11 del dlgs 150/2011 e ciò anche in ragione del fatto che i terreni oggetto del contratto di affitto non risultavano inseriti in alcun fascicolo aziendale della con la conseguenza che dovevano ritenersi estranei alla Pt_1 azienda agricola e della circostanza per cui la risultava prestare attività di lavoro subordinato alle Pt_1 dipendenze di un maglificio avente sede in Lor no. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: Disporre la immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione emesso in data 17.04.2025; in via principale: accertato il diritto della convenuta ad ottenere il rilascio dell'Immobile occupato illegittimamente dalla ricorrente sulla base del decreto di trasferimento (doc.1), ordinarne la immediata liberazione e, in ogni caso, rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto nonché la domanda di indennizzo in quanto priva dei presupposti. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice volesse ritenere applicabile la moratoria per l'annata agraria, in mancanza di un valido titolo da opporre all'aggiudicatario, ordinare l'immediato rilascio degli immobili identificati al Foglio 54 part. 276 sub 12 e 13 (tettoia e ricovero animali) in quanto esclusi dalla moratoria dell'annata agraria ed ordinare il rilascio dei terreni come indicati nell'atto di preavviso di rilascio alla data dell'11 novembre 2025. Si depositano documenti come da separato indice. Vinte le spese di lite nonché della fase cautelare di sospensione ex art. 624 c.p.c. All'udienza del 09.07.2025 veniva disposta la revoca del decreto in data 17.04.2025. All'udienza del 08.10.2025, verificato l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, esaurita la discussione ed udite le conclusioni rassegnate, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. L'opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa. Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene;
pertanto, è colui che intenda proporre opposizione deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.
pagina 2 di 3 Tanto esposto è pacifico in quanto non contestato: a) che il contratto di affitto è stato sottoscritto in data 18.09.2014 ed è stato registrato in data 13.10.2014 e, quindi, anteriormente alla trascrizione del pignoramento, avvenuta nel 2016; b) che il predetto contratto non è stato trascritto. Come statuito dalla Suprema Corte di cassazione “L'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata, ma non agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ., sicchè, in caso di pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario, il contratto ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. (v. cass. 2015 n. 10136; cassazione sentenze 12 dicembre 1994, n. 10599, 29 ottobre 1997, n. 10651, e 3 agosto 2005, n. 16242). Il che è in piena armonia con una lettura complessiva del sistema, secondo cui il citato art. 41 deroga alle disposizioni del codice civile in tema di forma, ma non deroga al complesso della normativa in materia di trascrizione (anche del pignoramento immobiliare). Ne consegue che il predetto contratto è opponibile all'aggiudicatario nei limiti del novennio e, quindi, fino al 18.09.2023. Nè può paralizzare il diritto riconosciuto al terzo aggiudicatario ex art. 2923, II co., c.c. la circostanza che nelle ordinanze di vendita fosse stato indicato il contratto e la sua scadenza quindicinale. La conoscibilità, infatti, dell'affitto e della sua durata da parte del terzo aggiudicatario, non impediva di certo a questo di fare affidamento sul proprio diritto derivante dalla norma ex art. 2923, II co., quale peraltro interpretata dal Suprema Corte di Cassazione. Né poi può pervenirsi ad un diverso esito processuale per il fatto che sia mancata la disdetta scritta un anno prima del novennio ex art. 2923, II co., c.c.. La disdetta, infatti, è prevista per il caso in cui rilevi il contratto con il proprietario concedente, ma non quando il diritto di godimento da esso sorto sia in conflitto con il terzo aggiudicatario, titolare del diritto a veder limitata ai nove anni l'efficacia del contratto: questo è un diritto derivante dalla legge e non dalla volontà negoziale;
quindi la tacita rinnovazione sarebbe stata coerente con quest'ultima ma non per il caso qui in esame in cui rileva come fonte del diritto direttamente la legge. Infine, la parte resistente solo con il ricorso introduttivo del giudizio di merito ha svolto una difesa fondata sull'esistenza del diritto di ritenzione, ossia quello contemplato dall'art. 43, I co.: “In tutti i casi di risoluzione incolpevole dei contratti….”. Detto motivo di opposizione è inammissibile atteso che, come statuito dalla Suprema Corte di cassazione, “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.(v. (Cass., Sez. U., 23/07/2019, n. 19889; Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478; da ultimo, Cass. 22/03/2022, n. 9226, cass. 2022 n. 18977) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Termine di giorni 10 per il deposito della motivazione MACERATA, 9 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3