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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1797/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/4/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIANCARLO CARICATO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via Vecchia Capaccola n. 17, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, sotto ogni più ampio profilo, fermi restando i reciproci obblighi di legge, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2) La casa coniugale, sita in UC (LU) in Via San Donato, n. 1041/E, di proprietà della Sig.ra
[...]
rimane assegnata a questa ultima nella piena ed unica disponibilità, unitamente a tutti Parte_1
i mobili, arredi e pertinenze;
3) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui non vi è, da parte dell'uno nei confronti dell'altro, alcuna richiesta di assegno a titolo del proprio mantenimento o di alimenti o divorzile;
1 5) I coniugi dichiarano, altresì, di aver risolto prima d'ora ogni rapporto economico fra gli stessi pendente».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in UC (LU) il 27/4/2022, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di UC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in UC (LU) in data 27/4/2022, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di UC (LU) all'Atto Numero 19, Parte 1, dell'Anno 2022;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di UC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in UC, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/4/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIANCARLO CARICATO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via Vecchia Capaccola n. 17, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, sotto ogni più ampio profilo, fermi restando i reciproci obblighi di legge, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno;
2) La casa coniugale, sita in UC (LU) in Via San Donato, n. 1041/E, di proprietà della Sig.ra
[...]
rimane assegnata a questa ultima nella piena ed unica disponibilità, unitamente a tutti Parte_1
i mobili, arredi e pertinenze;
3) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui non vi è, da parte dell'uno nei confronti dell'altro, alcuna richiesta di assegno a titolo del proprio mantenimento o di alimenti o divorzile;
1 5) I coniugi dichiarano, altresì, di aver risolto prima d'ora ogni rapporto economico fra gli stessi pendente».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in UC (LU) il 27/4/2022, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di UC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2 in UC (LU) in data 27/4/2022, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di UC (LU) all'Atto Numero 19, Parte 1, dell'Anno 2022;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di UC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in UC, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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