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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8288 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 31891/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 4.6.25 e vertente
TRA (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessia M. Bassani Terenzio APPELLANTE IN RIASSUNZIONE E
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t., difesa dall'Avv. Roberta Di Giuliomaria APPELLATA IN RIASSUNZIONE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
************** Oggetto: appello sentenza G.d.P. di Roma n. 110/2017 R.G. n. 4557/2009 – Citazione in riassunzione
All'udienza del 4.6.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti.
Visto l'art.281 sexies c.p.c e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il presente giudizio origina dalla cassazione, con rinvio, dell'Ordinanza
R.G. n. 75773/2017 - depositata il 4.3.20, emessa nell'ambito del giudizio di appello promosso dalla al quale è stato riunito altro giudizio separatamente Parte_1 promosso da -, con la quale l'intestato Tribunale ha dichiarato l'estinzione della CP_2 causa ex art. 307, comma 4, c.p.c..
Con il presente giudizio in riassunzione, pertanto, impugna la sentenza n. Parte_1
110/2017, emessa dal Giudice di Pace di Roma a definizione del procedimento R.G. n.
4557/2009, chiedendone la riforma.
1 In proposito, premette di aver fornito servizi di noleggio in favore di Parte_1
accettando in pagamento ex art. 1198 c.c., una cessione del credito pari a euro CP_2
546,00, quale parte del più ampio credito extracontrattuale che vantava nei CP_2 confronti delle cedute (ora e Controparte_3 Controparte_1
, tenute in solido a risarcire il danno subito dal cedente nell'ambito di un Controparte_2 sinistro stradale. A fronte dell'inadempimento delle cedute, l'odierna appellante introduceva il procedimento R.G. n. 4557/2009 dinanzi al Giudice di Pace, al fine di ottenere, ex art. 1260 c.c., la somma oggetto di cessione e, in via subordinata, chiedeva che la condanna fosse comminata nei confronti del cedente litisconsorte per connessione oggettiva CP_2 impropria, vincolato, ex artt. 1266, comma 1, e 1267, comma 1, c.c., a garantire la cessione pro solvendo, nonché obbligato, ex art. 1374 c.c., al pagamento contrattualmente dovuto e, ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. Il Giudice di Pace rigettava la domanda nei confronti delle cedute, ritenendola non provata e accoglieva la domanda subordinata, condannando il cedente all'adempimento contrattualmente dovuto in favore dell'esponente, a sua volta condannata alle spese in favore delle cedute.
La sentenza veniva impugnata, sull'assunto che il Giudice di Pace avesse fondato la decisione sull'errata considerazione che ad essere oggetto di cessione fosse il risarcimento dovuto per il solo danno da fermo tecnico, anziché una porzione dell'intero credito risarcitorio maturato.
Pertanto, nel presente giudizio di appello in riassunzione, domanda la Parte_1 condanna di in solido alla a corrispondere in suo CP_2 Controparte_1 favore la somma ceduta di euro 546,00, oltre accessori e risarcimento dei costi sostenuti per il professionista incaricato del recupero bonario del credito, per l'agenzia incaricata dell'acquisizione della documentazione prodromica al giudizio e per il consulente di parte, rispettivamente quantificati in euro 150,00, euro 250,00 ed euro 320,00, oltre al risarcimento del danno emergente e interessi;
in via subordinata, in caso di conferma della sentenza di primo grado, domanda la condanna del cedente al risarcimento del maggior danno conseguente ai costi di patrocinio, di agenzia, di CTP, di CTU e quello da ritardato pagamento, tenendo, così, indenne la dalla condanna già subita e da Parte_1 qualsiasi ulteriore condanna in favore delle cedute. Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
All'udienza del 14.12.23 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti degli appellati non costituiti, in quanto la notifica non era stata eseguita personalmente;
alle udienze del 5.6.24 e del 27.11.24, sono stati depositati, da parte dell'appellante, le prove di tentativi di notifica non andati a buon fine e questo giudice ha disposto ulteriormente la rinnovazione della notifica nei termini di legge;
allo spirare del termine per il deposito di note ex art. 127 ter cpc, in data 10.4.25, parte appellante non depositava alcuna nota e non forniva prova di detta rinnovazione e, questo giudice, rinviava alla odierna udienza per la declaratoria di estinzione ex art. 307 cpc.
2 Pertanto, vista la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice, dovrà dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c..
Le spese seguiranno la soccombenza con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quella decisionale vista la semplificazione processuale.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite di controparte costituita che liquida ex DM 55/14 in euro 362,00 per compenso, oltre il CP_1
15%per spese forfettarie e accessori.
Roma, 4.6.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 31891/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione all'udienza del 4.6.25 e vertente
TRA (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alessia M. Bassani Terenzio APPELLANTE IN RIASSUNZIONE E
(P.IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t., difesa dall'Avv. Roberta Di Giuliomaria APPELLATA IN RIASSUNZIONE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
************** Oggetto: appello sentenza G.d.P. di Roma n. 110/2017 R.G. n. 4557/2009 – Citazione in riassunzione
All'udienza del 4.6.25 la difesa delle parti presenti ha concluso come in atti.
Visto l'art.281 sexies c.p.c e considerato che la natura delle questioni sollevate lo consente, il giudice ha disposto la discussione orale della causa e pronuncia la presente sentenza, da intendersi allegata al verbale di causa, di cui viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di camera di consiglio disposta a fine udienza. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che il presente giudizio origina dalla cassazione, con rinvio, dell'Ordinanza
R.G. n. 75773/2017 - depositata il 4.3.20, emessa nell'ambito del giudizio di appello promosso dalla al quale è stato riunito altro giudizio separatamente Parte_1 promosso da -, con la quale l'intestato Tribunale ha dichiarato l'estinzione della CP_2 causa ex art. 307, comma 4, c.p.c..
Con il presente giudizio in riassunzione, pertanto, impugna la sentenza n. Parte_1
110/2017, emessa dal Giudice di Pace di Roma a definizione del procedimento R.G. n.
4557/2009, chiedendone la riforma.
1 In proposito, premette di aver fornito servizi di noleggio in favore di Parte_1
accettando in pagamento ex art. 1198 c.c., una cessione del credito pari a euro CP_2
546,00, quale parte del più ampio credito extracontrattuale che vantava nei CP_2 confronti delle cedute (ora e Controparte_3 Controparte_1
, tenute in solido a risarcire il danno subito dal cedente nell'ambito di un Controparte_2 sinistro stradale. A fronte dell'inadempimento delle cedute, l'odierna appellante introduceva il procedimento R.G. n. 4557/2009 dinanzi al Giudice di Pace, al fine di ottenere, ex art. 1260 c.c., la somma oggetto di cessione e, in via subordinata, chiedeva che la condanna fosse comminata nei confronti del cedente litisconsorte per connessione oggettiva CP_2 impropria, vincolato, ex artt. 1266, comma 1, e 1267, comma 1, c.c., a garantire la cessione pro solvendo, nonché obbligato, ex art. 1374 c.c., al pagamento contrattualmente dovuto e, ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. Il Giudice di Pace rigettava la domanda nei confronti delle cedute, ritenendola non provata e accoglieva la domanda subordinata, condannando il cedente all'adempimento contrattualmente dovuto in favore dell'esponente, a sua volta condannata alle spese in favore delle cedute.
La sentenza veniva impugnata, sull'assunto che il Giudice di Pace avesse fondato la decisione sull'errata considerazione che ad essere oggetto di cessione fosse il risarcimento dovuto per il solo danno da fermo tecnico, anziché una porzione dell'intero credito risarcitorio maturato.
Pertanto, nel presente giudizio di appello in riassunzione, domanda la Parte_1 condanna di in solido alla a corrispondere in suo CP_2 Controparte_1 favore la somma ceduta di euro 546,00, oltre accessori e risarcimento dei costi sostenuti per il professionista incaricato del recupero bonario del credito, per l'agenzia incaricata dell'acquisizione della documentazione prodromica al giudizio e per il consulente di parte, rispettivamente quantificati in euro 150,00, euro 250,00 ed euro 320,00, oltre al risarcimento del danno emergente e interessi;
in via subordinata, in caso di conferma della sentenza di primo grado, domanda la condanna del cedente al risarcimento del maggior danno conseguente ai costi di patrocinio, di agenzia, di CTP, di CTU e quello da ritardato pagamento, tenendo, così, indenne la dalla condanna già subita e da Parte_1 qualsiasi ulteriore condanna in favore delle cedute. Si è costituita la chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
All'udienza del 14.12.23 è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti degli appellati non costituiti, in quanto la notifica non era stata eseguita personalmente;
alle udienze del 5.6.24 e del 27.11.24, sono stati depositati, da parte dell'appellante, le prove di tentativi di notifica non andati a buon fine e questo giudice ha disposto ulteriormente la rinnovazione della notifica nei termini di legge;
allo spirare del termine per il deposito di note ex art. 127 ter cpc, in data 10.4.25, parte appellante non depositava alcuna nota e non forniva prova di detta rinnovazione e, questo giudice, rinviava alla odierna udienza per la declaratoria di estinzione ex art. 307 cpc.
2 Pertanto, vista la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice, dovrà dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c..
Le spese seguiranno la soccombenza con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio e introduttiva, nonché minimi per quella decisionale vista la semplificazione processuale.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite di controparte costituita che liquida ex DM 55/14 in euro 362,00 per compenso, oltre il CP_1
15%per spese forfettarie e accessori.
Roma, 4.6.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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