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4 gennaio 2024
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13 giugno 2025
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 34-bis. (( (Udienza a distanza). )) ((1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto e' chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed e' depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e della loro libera volonta' di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e della loro libera volonta' di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.)) ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
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- 1. Delibera n. 61 del 12 febbraio 2025Autorità nazionale anticorruzione · 12 febbraio 2025 · 1.5
DIRETTIVA PROGRAMMATICA SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'A.N.AC. ANNO 2025 INDICE CAPITOLO I: INTRODUZIONE .............................................................................................................................................. 3 1) Premesse ...................................................................................................................................................................... 3 2) l'attività di vigilanza nella nuova struttura organizzativa dell'A.N.AC. dopo la Delibera n. 398 del 24 luglio …
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Giurisprudenza • 303
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 848Provvedimento: Sentenza n. 848/2025 Depositato il 02/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 13/03/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica: ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2367/2024 depositato il 05/07/2024 proposto da Ricorrente_1 In Proprio Ex Art. 86 Cpc - CF_Ricorrente_1 Difeso da Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Bitetto - Citta' Metropolitana Di Bari 70020 Bitetto BA elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
- riduzione imposta·
- IMU·
- art. 1, comma 87, legge n. 549/1995·
- accertamento con adesione·
- sottoscrizione atti accertamento·
- obbligo dichiarativo·
- inagibilità/inabitabilità immobile·
- principio di collaborazione e buona fede