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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 263/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 263/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 14/03/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Giancarlo Gargione Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), al Viale G. Verdi nr. 11, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Desio ed elettivamente domiciliata CP_2 in Battipaglia (SA), alla Via Adige nr. 77 -Scala A/3, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1902/2016 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 12/03/2024 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 14/03/2024, e proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e
288 c.p.c. in data 14/03/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) rigetta
l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 1902/2016 dichiarandolo esecutivo. 2) Condanna Parte_1
e al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.809,00 ( euro 851.00 per
[...] Parte_2 la fase di studio, euro 602.00 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avvocati Viscardi Alfonso e
Pontrandolfi Stefania. 3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
29/09/2016 presso i difensori costituiti dell' in Controparte_3 persona del legale rappresentate pro tempore , e iscritto a ruolo in data Controparte_4
04/10/2016, R.G. n. 9186/2016, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo n. 1902/2016 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto dalla R.G. 7155/2016, in data Controparte_3
21/07/2016, depositato telematicamente in pari data e notificato a mezzo di funzionario n data 27/07/2016, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva a CP_5 Parte_1
e il pagamento della somma di € 76.439,62 oltre interessi e spese di procedura Parte_2 quantificate in € 406,50, per rate non pagate in virtù di contratto di finanziamento stipulato in data 05/04/2002 e successivo contratto di cessione del credito per notar del Per_1
14/06/2022 con il quale concedeva ed erogava un finanziamento Controparte_1 di € 95.441,23.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente poneva i seguenti motivi: “1. Sulla inesistenza, illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria ingiunta – violazione e/o falsa applicazione
pag. 2/9 della Legge n.108/1996 – superamento dei tassi soglia in relazione al contratto di mutuo stipulato con il
Banco di Napoli il 26 marzo 1993 ed al contratto di finanziamento convenuto con l' in data 5 CP_1 aprile 2002 – nullità ex art.1815, secondo comma, c.c. delle clausole sugli interessi corrispettivi e di mora relative ai predetti contratti di finanziamento;
1.1. Sul contratto di mutuo Banco di Napoli del 26 marzo
1993 – registrato il successivo 1 aprile 1993 - nullità, ex art.1815, secondo comma, c.c. delle clausole previste all'art.1 del contratto di mutuo del 26 marzo 1993 nonché all'art.8 del capitolato allegato al predetto contratto di mutuo relative al saggio di interessi corrispettivi e di mora applicati.; 1.3. Sul contratto di finanziamento – mutuo concesso dalla in data 5 aprile 2002 - nullità, ex art.1815, Controparte_6 secondo comma, c.c. delle clausole previste all'art.1, comma 1 e 2 del contratto di finanziamento mutuo del 5 aprile 2002 relative al saggio di interessi corrispettivi e di mora applicati”; in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che aveva indebitamente percepito la CP_1 somma di € 17.064,64, e, per l'effetto, di ordinarne la restituzione, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23/03/2017, si costituiva in giudizio la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale parte convenuta, che nel
[...] merito chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U. contabile, il procedimento perveniva all'udienza del 19/10/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 853/2024 emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 14/03/2024, il
Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alle spese di lite quantificate in € 3.809,00.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e Parte_1
, censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Sul primo Parte_2 motivo di appello – apparenza e/o inesistenza della motivazione - erroneità e/o contraddittorietà delle argomentazioni di rigetto dell'eccezione di nullità genetica del contratto del 05 aprile 2002 ex CP_1 art. 1418 primo comma c.c. per la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 106 del Testo Unico
pag. 3/9 Bancario – violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 115 primo comma, 116, 132, 183 VI comma
e 228 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 106 e 155 quarto comma del T.U.B. quest'ultimi nella versione ratione temporis applicabile prima del D. L. n. 269/2003 del 02 ottobre 2003 e convertito con
Legge n. 326/2003; 2. Sul secondo motivo di appello - erroneità e/o contraddittorietà delle argomentazioni in merito alla fondatezza della pretesa creditoria ingiunta – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 primo comma e 116 c.p.c., 132 e 228 c.p.c. e 2697 c.c. – omessa prova degli elementi costitutivi della pretesa creditoria ingiunta – carenza istruttoria relativamente agli elementi costitutivi della pretesa creditoria ingiunta;
3. Sul terzo motivo di appello – omessa pronuncia sull'eccezione di collegamento funzionale e sostanziale tra il mutuo fondiario Banco di Napoli del 26 marzo 1993 ed il contratto del 05 aprile 2002 – violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 115 primo comma e 116 e 228 c.p.c., nonché degli artt. 2 Legge n.
108/1996 e 1815, secondo comma, c.c.; 4. Sulla domanda riconvenzionale – condanna ex art. 2033 c.c. del alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto del 05 aprile Parte_3
2002”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “2. in accoglimento del primo motivo di gravame, accertare e dichiarare la radicale nullità ex art. 1418 primo comma c.c. del contratto del 05 aprile 2002 per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 106 e 155 ss. del T.U.B. (D. Lgs. 01 settembre 1993 n.
385) nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, attesa l'inesistenza in capo alla opposta di alcuna iscrizione nell'elenco previsto da detta disposizione (art. 106 T.U.B.) e comunque di alcuna altra autorizzazione pubblica ad esercitare l'attività di erogazione del credito e, per l'effetto, dichiarare che il non è titolare di alcuna pretesa creditoria nei confronti dei deducenti, con conseguente revoca del Parte_3 decreto ingiuntivo opposto;
3. in accoglimento del secondo motivo di gravame, accertare e dichiarare che il
quale attore in senso sostanziale, nulla ha provato in merito agli elementi costitutivi Controparte_7 della pretesa creditoria ingiunta, con particolare riguardo all'erogazione in favore degli istituti di credito elencati all'art. 4 del contratto del 05 aprile 2002, del plafond massimo indicato in detto contratto. Conseguentemente si chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, illegittimità, inammissibilità oltre che infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria avanzata dall' con conseguente revoca Controparte_3 integrale del decreto ingiuntivo opposto;
4. in accoglimento del terzo motivo di gravame, accertare e dichiarare il collegamento funzionale e sostanziale tra il contratto di mutuo stipulato dal signor con Parte_1 il Banco di Napoli in data 26 marzo 1993 ed il contratto del 05 aprile 2002. CP_1
Conseguentemente accertare e dichiarare, ex art. 1815, secondo comma c.c., la nullità delle clausole previste all'art. 2, commi primo e secondo, di detto contratto del 05 aprile 2002, relative agli interessi corrispettivi e
pag. 4/9 di mora, in quanto eccedenti le soglie usura per i contratti di mutuo con garanzia reale per il secondo trimestre
2002. Per tale ragione, dichiarare non dovuto in favore dell'appellata alcun importo, finanche in misura legale, a titolo di interessi corrispettivi e di mora riferitamente al contratto del 05 aprile 2002, ma solo del capitale per € 56.810,26 effettivamente erogato, rispetto al quale si chiede di accertare e dichiarare la capienza dei pagamenti per € 63.934,64 come documentalmente provati dagli appellanti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. in via riconvenzionale, ed in ragione dell'eccepita nullità del contratto del 05 aprile 2002 ex art. 1418 primo comma c.c. per la violazione delle norme imperative di cui al T.U.B., ovvero dell'ulteriore eccezione di nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c. delle clausole relative alla determinazione del saggio di interessi corrispettivi e di mora relative a detto contratto, ovvero ancora per l'omessa prova degli elementi costitutivi del rapporto contrattuale sotteso alla contestata domanda monitoria, accertare e dichiarare che il ha indebitamente percepito dal signor la somma di € Controparte_7 Parte_1
7.124,38, o comunque la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Conseguentemente si chiede di condannare il alla restituzione in favore del signor , ai sensi dell'art. 2033 c.c., Parte_3 Parte_1 della somma di € 7.124,38, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
6. condannare parte opposta alla refusione delle spese e compenso professionale relative ad entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, chiedevano disporsi integrazione C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31/05/2024, si costituiva in giudizio la CP_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, , quale
[...] CP_2 parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 27/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
17/07/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/07/2024, la
Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3).
pag. 5/9 Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 10/07/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Parte_1 in data 5 aprile 2002 ha sottoscritto il contratto di finanziamento per cui è causa con
Detto contratto contiene delle clausole con cui in premessa è stabilito e CP_1 concordato che il contratto è sottoscritto in ragione della condizione patrimoniale del poiché gli istituti bancari non hanno inteso concludere con l'impresa ditta Pt_1 individuale il finanziamento richiesto e che lo stesso è finalizzato alla copertura e rientro di debiti presso altre banche nella misura di euro 151.370,00 complessivi. Avendo l'impresa richiesto l'intervento di la stessa ha ottenuto la provvista necessaria dalla Banca CP_1
Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Salerno, con garanzia mutualistica di del CP_1
100%(punto 7 e 8). L'appellante con il primo motivo di appello lamenta la nullità del contratto per violazione dell'art. 1418 c.c., e dell'art. 106 e 155 TUB, formulazione antecedente alla Legge n. 326/2003 per non essere abilitato il confidi minore all'esercizio del credito, di qui la carenza di motivazione della sentenza di primo grado che ha fatto riferimento alla documentazione attestante iscrizione all'albo della appellata, senza specificarne la natura della stessa.
Invero, la parte appellante ritiene che trattandosi di confido minore iscritto all'art. 155 TUB, esso fosse abilitato solo a fornire attività di mediazione e garanzia collettiva, non anche di concessione di prestiti. Peraltro, tale aspetto sarebbe confermato dalla consulenza tecnica che ha escluso che il sia una banca, e dallo statuto dell'ente dove è dato leggere che il Parte_3
non ha fine di lucro, è fondato su principi di mutualità, si propone di favorire lo Parte_3 sviluppo delle piccole e medie imprese favorendo l'accesso al credito a breve e medio tempo.
Orbene, tale prospettazione della nullità per esercizio abusivo del credito rivolto a privati non è riferibile al caso di specie, ove l'attività espletata, complessivamente valutata è riconducibile nella funzione propria del confidi minore, se pur iscritto all'art. 155 TUB.
Invero, l' ha svolto funzione di garanzia e mediazione per consentire l'accesso al CP_1 credito di un soggetto non abilitato per i pregiudizi derivanti dalla sua condizione patrimoniale. La provvista necessaria per definire la posizione debitoria del Parte_1
pag. 6/9 è stata fornita da una Banca, su garanzia al 100% fornita dall' e a Pt_1 CP_1 completamento di detto aspetto la somma negoziata è stata posta nella diponibilità delle banche per sanare l'esposizione debitoria, restando fermo l'obbligo della restituzione da parte del soggetto finanziato. Dunque la fattispecie non è riferibile ad una ipotesi di svolgimento di attività non autorizzata di credito, non consentita ai confidi minori, ma di una complessa attività di garanzia sfociata nella messa a disposizione delle somme, ove il contratto di finanziamento è l'elemento di chiusura dell'operazione di garanzia e mediazione, e non è riferito ad una attività rivolta ai soggetti privati di concessione di prestiti, restando nell'ambito della attuazione dell'oggetto previsto dallo statuto. Per tali ragioni il finanziamento non è affetto da nullità non ravvisandosi la violazione di alcuna norma imperativa. Quanto al motivo di appello relativo alla somma di cui al decreto ingiuntivo pari ad euro 76.439,62, oltre interessi di mora e spese della procedura va osservato che in primo grado detta somma
è stata contestata in relazione alla misura del credito per come determinato in base all'andamento ed applicazione delle condizioni del contratto, non anche in relazione alla mancata prova della erogazione della stessa, dove in appello si dice che la somma erogata effettivamente è solo quella a copertura del prestito presso il Banco di Napoli per euro
56.810,26, e che il soggetto creditore non avrebbe dimostrato la fonte del suo credito contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice. Invero, all'art. 7 del contratto di finanziamento è stabilito che la prova del credito di è data dalle risultanze delle CP_1 scritture private del consorzio, per cui il credito è provato e la parte opponente avrebbe dovuto già in primo grado contestare puntualmente la diversa misura del credito usato per la copertura dei finanziamenti presso le banche, là dove le contestazioni sono state riferite all'applicazione dei tassi di interessi e costi del finanziamento. Dunque, in appello sono stati introdotti fatti nuovi. Inoltre, nella fonte del credito che è il contratto di finanziamento sono specificati gli importi debitori presso le diverse banche.(art. 4) Trattandosi di un finanziamento personale grava è sufficiente fornire il contratto di finanziamento, essendo già in esso fissata misura del credito, gravando sul debitore l'onere di provare fatti estintivi e modificativi del rapporto, incluso il mancato versamento della somma pattuita.( Cass. Sez.
Unite n. 13533/2001)Nessun collegamento negoziale è dimostrato tra il debito contratto con il Banco di Napoli, ed il finanziamento non rivolto alla copertura e risanamento solo di tale debito. Quanto alla presunta usura in relazione al superamento del tasso soglia essa è stata pag. 7/9 esclusa dal CTU sia per gli interessi corrispettivi, che per gli interessi moratori, per cui non ricorre una ipotesi di usura genetica del contratto, e non dovendosi far riferimento ai mutui fondiari come sostenuto da parte appellante, mancando nella causa del contratto di finanziamento la ragione di estinzione del solo mutuo presso il Banco di Napoli. Infatti, il collegamento negoziale è espressione dell'autonomia negoziale delle parti e qualora voluto dalle stesse deve emergere con chiarezza dal contratto finalizzato a rendere i due contratti interdipendenti tra loro, aspetto del tutto estraneo al caso di specie, essendo il contratto di finanziamento solo occasionalmente riferito anche alla copertura del debito verso il Banco di Napoli, tra gli altri. ( cass. civ. n. 12454/2012 – n. 19211/2011 – n- 11974/2010) L'appello va rigettato e le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, , avverso la sentenza n. CP_2
853/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 14/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
9.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23 /07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 8/9 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott. Vito Colucci
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 263/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 263/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 14/03/2024,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Giancarlo Gargione Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), al Viale G. Verdi nr. 11, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Desio ed elettivamente domiciliata CP_2 in Battipaglia (SA), alla Via Adige nr. 77 -Scala A/3, presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Salerno –
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1902/2016 emesso dal Tribunale di Salerno
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 12/03/2024 per l'appellata presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 14/03/2024, e proponevano Parte_1 Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e
288 c.p.c. in data 14/03/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) rigetta
l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 1902/2016 dichiarandolo esecutivo. 2) Condanna Parte_1
e al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.809,00 ( euro 851.00 per
[...] Parte_2 la fase di studio, euro 602.00 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avvocati Viscardi Alfonso e
Pontrandolfi Stefania. 3) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
29/09/2016 presso i difensori costituiti dell' in Controparte_3 persona del legale rappresentate pro tempore , e iscritto a ruolo in data Controparte_4
04/10/2016, R.G. n. 9186/2016, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo n. 1902/2016 emesso dal Tribunale di Salerno, su ricorso proposto dalla R.G. 7155/2016, in data Controparte_3
21/07/2016, depositato telematicamente in pari data e notificato a mezzo di funzionario n data 27/07/2016, con cui il Tribunale di Salerno ingiungeva a CP_5 Parte_1
e il pagamento della somma di € 76.439,62 oltre interessi e spese di procedura Parte_2 quantificate in € 406,50, per rate non pagate in virtù di contratto di finanziamento stipulato in data 05/04/2002 e successivo contratto di cessione del credito per notar del Per_1
14/06/2022 con il quale concedeva ed erogava un finanziamento Controparte_1 di € 95.441,23.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente poneva i seguenti motivi: “1. Sulla inesistenza, illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria ingiunta – violazione e/o falsa applicazione
pag. 2/9 della Legge n.108/1996 – superamento dei tassi soglia in relazione al contratto di mutuo stipulato con il
Banco di Napoli il 26 marzo 1993 ed al contratto di finanziamento convenuto con l' in data 5 CP_1 aprile 2002 – nullità ex art.1815, secondo comma, c.c. delle clausole sugli interessi corrispettivi e di mora relative ai predetti contratti di finanziamento;
1.1. Sul contratto di mutuo Banco di Napoli del 26 marzo
1993 – registrato il successivo 1 aprile 1993 - nullità, ex art.1815, secondo comma, c.c. delle clausole previste all'art.1 del contratto di mutuo del 26 marzo 1993 nonché all'art.8 del capitolato allegato al predetto contratto di mutuo relative al saggio di interessi corrispettivi e di mora applicati.; 1.3. Sul contratto di finanziamento – mutuo concesso dalla in data 5 aprile 2002 - nullità, ex art.1815, Controparte_6 secondo comma, c.c. delle clausole previste all'art.1, comma 1 e 2 del contratto di finanziamento mutuo del 5 aprile 2002 relative al saggio di interessi corrispettivi e di mora applicati”; in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che aveva indebitamente percepito la CP_1 somma di € 17.064,64, e, per l'effetto, di ordinarne la restituzione, vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23/03/2017, si costituiva in giudizio la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale parte convenuta, che nel
[...] merito chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U. contabile, il procedimento perveniva all'udienza del 19/10/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 853/2024 emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 14/03/2024, il
Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alle spese di lite quantificate in € 3.809,00.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e Parte_1
, censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Sul primo Parte_2 motivo di appello – apparenza e/o inesistenza della motivazione - erroneità e/o contraddittorietà delle argomentazioni di rigetto dell'eccezione di nullità genetica del contratto del 05 aprile 2002 ex CP_1 art. 1418 primo comma c.c. per la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 106 del Testo Unico
pag. 3/9 Bancario – violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 115 primo comma, 116, 132, 183 VI comma
e 228 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 106 e 155 quarto comma del T.U.B. quest'ultimi nella versione ratione temporis applicabile prima del D. L. n. 269/2003 del 02 ottobre 2003 e convertito con
Legge n. 326/2003; 2. Sul secondo motivo di appello - erroneità e/o contraddittorietà delle argomentazioni in merito alla fondatezza della pretesa creditoria ingiunta – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 primo comma e 116 c.p.c., 132 e 228 c.p.c. e 2697 c.c. – omessa prova degli elementi costitutivi della pretesa creditoria ingiunta – carenza istruttoria relativamente agli elementi costitutivi della pretesa creditoria ingiunta;
3. Sul terzo motivo di appello – omessa pronuncia sull'eccezione di collegamento funzionale e sostanziale tra il mutuo fondiario Banco di Napoli del 26 marzo 1993 ed il contratto del 05 aprile 2002 – violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 e 115 primo comma e 116 e 228 c.p.c., nonché degli artt. 2 Legge n.
108/1996 e 1815, secondo comma, c.c.; 4. Sulla domanda riconvenzionale – condanna ex art. 2033 c.c. del alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto del 05 aprile Parte_3
2002”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “2. in accoglimento del primo motivo di gravame, accertare e dichiarare la radicale nullità ex art. 1418 primo comma c.c. del contratto del 05 aprile 2002 per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 106 e 155 ss. del T.U.B. (D. Lgs. 01 settembre 1993 n.
385) nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, attesa l'inesistenza in capo alla opposta di alcuna iscrizione nell'elenco previsto da detta disposizione (art. 106 T.U.B.) e comunque di alcuna altra autorizzazione pubblica ad esercitare l'attività di erogazione del credito e, per l'effetto, dichiarare che il non è titolare di alcuna pretesa creditoria nei confronti dei deducenti, con conseguente revoca del Parte_3 decreto ingiuntivo opposto;
3. in accoglimento del secondo motivo di gravame, accertare e dichiarare che il
quale attore in senso sostanziale, nulla ha provato in merito agli elementi costitutivi Controparte_7 della pretesa creditoria ingiunta, con particolare riguardo all'erogazione in favore degli istituti di credito elencati all'art. 4 del contratto del 05 aprile 2002, del plafond massimo indicato in detto contratto. Conseguentemente si chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, illegittimità, inammissibilità oltre che infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria avanzata dall' con conseguente revoca Controparte_3 integrale del decreto ingiuntivo opposto;
4. in accoglimento del terzo motivo di gravame, accertare e dichiarare il collegamento funzionale e sostanziale tra il contratto di mutuo stipulato dal signor con Parte_1 il Banco di Napoli in data 26 marzo 1993 ed il contratto del 05 aprile 2002. CP_1
Conseguentemente accertare e dichiarare, ex art. 1815, secondo comma c.c., la nullità delle clausole previste all'art. 2, commi primo e secondo, di detto contratto del 05 aprile 2002, relative agli interessi corrispettivi e
pag. 4/9 di mora, in quanto eccedenti le soglie usura per i contratti di mutuo con garanzia reale per il secondo trimestre
2002. Per tale ragione, dichiarare non dovuto in favore dell'appellata alcun importo, finanche in misura legale, a titolo di interessi corrispettivi e di mora riferitamente al contratto del 05 aprile 2002, ma solo del capitale per € 56.810,26 effettivamente erogato, rispetto al quale si chiede di accertare e dichiarare la capienza dei pagamenti per € 63.934,64 come documentalmente provati dagli appellanti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. in via riconvenzionale, ed in ragione dell'eccepita nullità del contratto del 05 aprile 2002 ex art. 1418 primo comma c.c. per la violazione delle norme imperative di cui al T.U.B., ovvero dell'ulteriore eccezione di nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c. delle clausole relative alla determinazione del saggio di interessi corrispettivi e di mora relative a detto contratto, ovvero ancora per l'omessa prova degli elementi costitutivi del rapporto contrattuale sotteso alla contestata domanda monitoria, accertare e dichiarare che il ha indebitamente percepito dal signor la somma di € Controparte_7 Parte_1
7.124,38, o comunque la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Conseguentemente si chiede di condannare il alla restituzione in favore del signor , ai sensi dell'art. 2033 c.c., Parte_3 Parte_1 della somma di € 7.124,38, ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
6. condannare parte opposta alla refusione delle spese e compenso professionale relative ad entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, chiedevano disporsi integrazione C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 31/05/2024, si costituiva in giudizio la CP_1
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, , quale
[...] CP_2 parte appellata, che nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
Fissata la prima udienza per il 27/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
17/07/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/07/2024, la
Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3).
pag. 5/9 Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa in presenza per l'udienza del 10/07/2025, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Parte_1 in data 5 aprile 2002 ha sottoscritto il contratto di finanziamento per cui è causa con
Detto contratto contiene delle clausole con cui in premessa è stabilito e CP_1 concordato che il contratto è sottoscritto in ragione della condizione patrimoniale del poiché gli istituti bancari non hanno inteso concludere con l'impresa ditta Pt_1 individuale il finanziamento richiesto e che lo stesso è finalizzato alla copertura e rientro di debiti presso altre banche nella misura di euro 151.370,00 complessivi. Avendo l'impresa richiesto l'intervento di la stessa ha ottenuto la provvista necessaria dalla Banca CP_1
Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Salerno, con garanzia mutualistica di del CP_1
100%(punto 7 e 8). L'appellante con il primo motivo di appello lamenta la nullità del contratto per violazione dell'art. 1418 c.c., e dell'art. 106 e 155 TUB, formulazione antecedente alla Legge n. 326/2003 per non essere abilitato il confidi minore all'esercizio del credito, di qui la carenza di motivazione della sentenza di primo grado che ha fatto riferimento alla documentazione attestante iscrizione all'albo della appellata, senza specificarne la natura della stessa.
Invero, la parte appellante ritiene che trattandosi di confido minore iscritto all'art. 155 TUB, esso fosse abilitato solo a fornire attività di mediazione e garanzia collettiva, non anche di concessione di prestiti. Peraltro, tale aspetto sarebbe confermato dalla consulenza tecnica che ha escluso che il sia una banca, e dallo statuto dell'ente dove è dato leggere che il Parte_3
non ha fine di lucro, è fondato su principi di mutualità, si propone di favorire lo Parte_3 sviluppo delle piccole e medie imprese favorendo l'accesso al credito a breve e medio tempo.
Orbene, tale prospettazione della nullità per esercizio abusivo del credito rivolto a privati non è riferibile al caso di specie, ove l'attività espletata, complessivamente valutata è riconducibile nella funzione propria del confidi minore, se pur iscritto all'art. 155 TUB.
Invero, l' ha svolto funzione di garanzia e mediazione per consentire l'accesso al CP_1 credito di un soggetto non abilitato per i pregiudizi derivanti dalla sua condizione patrimoniale. La provvista necessaria per definire la posizione debitoria del Parte_1
pag. 6/9 è stata fornita da una Banca, su garanzia al 100% fornita dall' e a Pt_1 CP_1 completamento di detto aspetto la somma negoziata è stata posta nella diponibilità delle banche per sanare l'esposizione debitoria, restando fermo l'obbligo della restituzione da parte del soggetto finanziato. Dunque la fattispecie non è riferibile ad una ipotesi di svolgimento di attività non autorizzata di credito, non consentita ai confidi minori, ma di una complessa attività di garanzia sfociata nella messa a disposizione delle somme, ove il contratto di finanziamento è l'elemento di chiusura dell'operazione di garanzia e mediazione, e non è riferito ad una attività rivolta ai soggetti privati di concessione di prestiti, restando nell'ambito della attuazione dell'oggetto previsto dallo statuto. Per tali ragioni il finanziamento non è affetto da nullità non ravvisandosi la violazione di alcuna norma imperativa. Quanto al motivo di appello relativo alla somma di cui al decreto ingiuntivo pari ad euro 76.439,62, oltre interessi di mora e spese della procedura va osservato che in primo grado detta somma
è stata contestata in relazione alla misura del credito per come determinato in base all'andamento ed applicazione delle condizioni del contratto, non anche in relazione alla mancata prova della erogazione della stessa, dove in appello si dice che la somma erogata effettivamente è solo quella a copertura del prestito presso il Banco di Napoli per euro
56.810,26, e che il soggetto creditore non avrebbe dimostrato la fonte del suo credito contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice. Invero, all'art. 7 del contratto di finanziamento è stabilito che la prova del credito di è data dalle risultanze delle CP_1 scritture private del consorzio, per cui il credito è provato e la parte opponente avrebbe dovuto già in primo grado contestare puntualmente la diversa misura del credito usato per la copertura dei finanziamenti presso le banche, là dove le contestazioni sono state riferite all'applicazione dei tassi di interessi e costi del finanziamento. Dunque, in appello sono stati introdotti fatti nuovi. Inoltre, nella fonte del credito che è il contratto di finanziamento sono specificati gli importi debitori presso le diverse banche.(art. 4) Trattandosi di un finanziamento personale grava è sufficiente fornire il contratto di finanziamento, essendo già in esso fissata misura del credito, gravando sul debitore l'onere di provare fatti estintivi e modificativi del rapporto, incluso il mancato versamento della somma pattuita.( Cass. Sez.
Unite n. 13533/2001)Nessun collegamento negoziale è dimostrato tra il debito contratto con il Banco di Napoli, ed il finanziamento non rivolto alla copertura e risanamento solo di tale debito. Quanto alla presunta usura in relazione al superamento del tasso soglia essa è stata pag. 7/9 esclusa dal CTU sia per gli interessi corrispettivi, che per gli interessi moratori, per cui non ricorre una ipotesi di usura genetica del contratto, e non dovendosi far riferimento ai mutui fondiari come sostenuto da parte appellante, mancando nella causa del contratto di finanziamento la ragione di estinzione del solo mutuo presso il Banco di Napoli. Infatti, il collegamento negoziale è espressione dell'autonomia negoziale delle parti e qualora voluto dalle stesse deve emergere con chiarezza dal contratto finalizzato a rendere i due contratti interdipendenti tra loro, aspetto del tutto estraneo al caso di specie, essendo il contratto di finanziamento solo occasionalmente riferito anche alla copertura del debito verso il Banco di Napoli, tra gli altri. ( cass. civ. n. 12454/2012 – n. 19211/2011 – n- 11974/2010) L'appello va rigettato e le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, , avverso la sentenza n. CP_2
853/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 14/02/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata a mezzo pec in pari data - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 14/03/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
9.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali in favore di parte appellata.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 23 /07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 8/9 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott. Vito Colucci
pag. 9/9