Articolo 4 della Legge 19 maggio 1976, n. 427
Articolo 3
Versione
4 luglio 1976
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, valutato in complessive L. 1.128.500.000 si provvede quanto a lire 272 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, quanto a lire 230 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno finanziario e quanto a L. 626.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 luglio 1976