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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 35386/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 nella causa di primo grado iscritta al n.
35386/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 rimessa in decisione all'udienza del 19.03.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Milano Parte_1 C.F._1 alla via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell'avvocato Patrizia
Zingone che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione attore
E
Controparte_1
CF , in persona dei Commissari Liquidatori
[...] P.IVA_1
Dott. Prof. Avv. Giustino Di Cecco e Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_3
Carbonetti, in virtù della procura alla lite del 26.10.2023 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma via di San Valentino 21 convenuta
E
CF in persona del Dott. Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
, in forza di procura conferitagli in data 14 aprile 2021 con
[...]
pagina 1 di 9 atto a rogito Notaio di Milano, Persona_1
Repertorio n. 6745 – Raccolta n. 4737 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Luca Zitiello e Benedetta Musco
Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Corso Europa 13 convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice
In via principale,
1) Previa ogni opportuna declaratoria, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento della e per Controparte_1 essa, della cessionaria, e per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare risolto il contratto d'investimento o comunque l'ordine di investimento n. 136-2038676 relativo al conto deposito titoli
2039676, per i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra identificata ed evocata, e la in solido e/o in via alternativa fra loro CP_6 al pagamento in favore del signor dell'importo di € Parte_1
234.437,50 o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa a titolo rimborso e/o di danno emergente e di lucro cessante così come rappresentato, in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
4) In via istruttoria: disporsi CTU contabile al fine della quantificazione dell'esatto ammontare del danno così come sopra rappresentato ossia il danno emergente derivante dal costo sofferto per non aver avuto la disponibilità del capitale disinvestito dovendo accedere a finanziamenti di terzi e il lucro cessante consistente nel differenziale tra l'importo pagato per l'acquisto delle azioni e l'importo di € 234.437,50, che l'attore avrebbe conseguito se le azioni fossero state vendute nel 2014;
5) Ulteriormente in via istruttoria: disporsi CTU calligrafica/grafologica al fine di accertare la non autenticità
pagina 2 di 9 della firma apposta sul documento “Scheda Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”.
CONCLUSIONI per Controparte_1 Controparte_1
[...]
Piaccia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, - in via pregiudiziale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la definitiva nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, commi 4 e 5,
c.p.c.; - in via pregiudiziale, in subordine, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la propria titolarità dei rapporti controversi, accertare e dichiarare l'improcedibilità nei riguardi dell'Esponente di tutte le domande azionate dall'Attore nel presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata nel merito, rigettare integralmente, per le ragioni esposte in narrativa, le domande avversarie in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto e peraltro non provate;
- sempre nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande attoree, subordinare qualsivoglia condanna restitutoria alla restituzione da parte dell'Attore dei titoli per cui è causa e degli importi acquisiti a titolo di cedole e/o dividendi e, ai fini risarcitori, limitare ovvero escludere l'eventuale risarcimento tenendo conto degli importi acquisiti a titolo di cedole e/o dividendi, del valore dei titoli e del concorso di colpa dell'Attore ex art. 1227 c.c.; - con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di lite, oltre a CPA ed IVA. Con ogni più ampia riserva.
CONCLUSIONI per Controparte_4
In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria nei termini e per le ragioni esposte in atti;
In via preliminare di merito: - accertare e dichiarare il difetto di
Cont legittimazione passiva di in ordine a tutte le domande avversarie pagina 3 di 9 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie, nei termini e per le ragioni esposte in atti;
In via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in atti, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; In via istruttoria: - qualora il disconoscimento del documento prodotto da controparte sub n. 5 fosse ritenuto rituale e il documento utile ai fini della decisione del presente giudizio, disporre la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme apposte nel documento, formulando istanza di CTU grafologica e indicando, quali scritture di comparazione, il documento n. 8 avv. e la procura alle liti conferita dall'attore. - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA
e CPA, del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da affinché, Parte_1 accertato l'inadempimento della (di seguito Controparte_1
Cont anche ) e della cessionaria (di seguito Controparte_4 anche ), fosse dichiarato risolto il contratto d'investimento o CP_4 comunque l'ordine di investimento n. 136-2038676 relativo al conto deposito titoli 2039676. Chiedeva che per l'effetto della precedente
Cont pronuncia e fossero condannate in solido e/o in via CP_4 alternativa fra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 234.437,50 a titolo di rimborso e/o di danno emergente e di lucro cessante con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno della domanda il signor deduceva: che era cliente Pt_1
Cont di e acquistava nel corso degli anni n.
3.751 azioni CP_1
pagina 4 di 9 oltre ad obbligazioni c.d. “convertibili” per un Controparte_1 importo pari a euro 11.125,00, con un costo sostenuto tre il 2009 e
Cont il 2013 di euro 238.762,50; che non gli forniva adeguate informazioni sulla natura e la rischiosità dell'investimento; che in data 20 luglio 2014 mediante raccomandata a/r, ordinava alla di CP_1 liquidare tutte le menzionate partecipazioni;
che la nonostante CP_1 le rassicurazioni, disattendeva la richiesta di vendita delle azioni, nascondendo il dissesto finanziario in cui versava l'Istituto di
Credito; che l'attore aveva pertanto diritto alla restituzione dell'importo di euro 234.437,5, pari al valore delle 3.751 azioni possedute dal Signor al momento della richiesta di Pt_1 liquidazione.
Costituendosi Controparte_1
eccepiva preliminarmente l'improcedibilità di tutte le
[...] domande avanzate nei suoi confronti, in quanto avrebbero dovuto essere svolte all'interno della procedura di accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB. Nel merito, sosteneva che al momento dell'acquisto dei titoli non vi era alcun elemento che poteva far presagire una crisi dell'emittente e dunque la non appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'attore; affermava inoltre che il sig. non aveva richiesto la vendita Pt_1 dei titoli ma aveva rivolto alla banca, non obbligata a darvi seguito, una richiesta di riacquisto dal socio all'emittente. costituendosi eccepiva il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in ordine a tutte le domande avanzate, in
Cont quanto i diritti degli azionisti e degli obbligazionisti di erano stati espressamente esclusi dalla cessione di attività e passività aziendali da a , in conformità Controparte_1 CP_4 con il decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in pari data, convertito con l. 31 luglio 2017, n. 121.
Tanto premesso le eccezioni svolte in via preliminare dalle convenute sono fondate.
pagina 5 di 9 Come noto, il DL n. 99 del 25 giugno 2017 convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121 ha disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta
Cont amministrativa di (e di , nonché le modalità Parte_2
e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Con decreto dello stesso giorno il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha
Cont messo in liquidazione coatta amministrativa e Parte_2
, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17. Ai
[...] sensi del comma 3 del medesimo articolo “Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.”
Trova pertanto applicazione l'art. 83, comma 3, TUB, in base al quale dalla data di insediamento degli organi liquidatori, e comunque dal sesto giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta contro la banca in liquidazione, non può essere promossa né proseguita alcuna azione, né per qualsiasi titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Ne consegue l'improcedibilità in questa sede delle domande svolte dal
Cont sig. nei confronti di le cui pretese avrebbero dovuto Pt_1 essere fatte valere in sede concorsuale.
Il credito vantato inoltre non può essere azionato, a prescindere dalla sua fondatezza nei confronti di . CP_4
L'art. 3 del DL n. 99 del 25 giugno 2017 comma 1 prevede infatti:
“1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché' beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo pagina 6 di 9 per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma
2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i),
ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b)
i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”
Cont In data 26.06.2017, pertanto i commissari liquidatori di (e di
, in attuazione di quanto sopra provvedevano a Parte_2 stipulare con il contratto di cessione d'azienda (doc Controparte_4
5 ) che all'art. l'art.
3.1.4. dispone: “Restano in ogni caso CP_4 esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere
Cont acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le
Passività Escluse sia di sia di VB. Ai fini del presente CP_9
Contratto: (…) per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal
Cont fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico
Cont di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle pagina 7 di 9 Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di CP_9
e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse”. A titolo esemplificativo
Cont vengono indicate come "passività escluse” dalla cessione a “i debiti, le responsabilità (e i relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA […]” e, comunque, “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali […]” diverso dal “contenzioso pregresso” (art. 3.1.4, lett.
(b), (iv) e (vi)).
L'atto precisa anche “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti”.
Deve pertanto affermarsi che le pretese avanzate in citazione sono estranee al perimetro della cessione, sia ai sensi del DL sopra citato, sia ai sensi del contratto di cessione in quanto: aventi ad oggetto asseriti debiti della banca nei confronti dell'azionista
Cont derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni di e dalla violazione della normativa sulla prestazione di servizi d'investimento; azionate dopo la cessione di cui sopra, perfezionatasi in data 26.06.2017 e riferite agli acquisti di azioni e obbligazioni
Cont
effettuati dall'attore nel periodo 2009-2013 e alla contestazione circa il mancato riacquisto dei titoli richiesto dal sig. a Pt_1
Cont
nel 2014.
pagina 8 di 9 Risulta dunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_4
Considerata la novità delle questioni trattate si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: dichiara improcedibili le domande dell'attore nei Parte_1 confronti di Controparte_1
[...] rigetta le domande dell'attore nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_4 dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Milano il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 35386/2023 degli affari contenziosi dell'anno 2023 nella causa di primo grado iscritta al n.
35386/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 rimessa in decisione all'udienza del 19.03.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Milano Parte_1 C.F._1 alla via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell'avvocato Patrizia
Zingone che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione attore
E
Controparte_1
CF , in persona dei Commissari Liquidatori
[...] P.IVA_1
Dott. Prof. Avv. Giustino Di Cecco e Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_3
Carbonetti, in virtù della procura alla lite del 26.10.2023 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma via di San Valentino 21 convenuta
E
CF in persona del Dott. Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
, in forza di procura conferitagli in data 14 aprile 2021 con
[...]
pagina 1 di 9 atto a rogito Notaio di Milano, Persona_1
Repertorio n. 6745 – Raccolta n. 4737 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Luca Zitiello e Benedetta Musco
Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, Corso Europa 13 convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice
In via principale,
1) Previa ogni opportuna declaratoria, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento della e per Controparte_1 essa, della cessionaria, e per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare risolto il contratto d'investimento o comunque l'ordine di investimento n. 136-2038676 relativo al conto deposito titoli
2039676, per i motivi di cui in narrativa;
2) Per l'effetto condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra identificata ed evocata, e la in solido e/o in via alternativa fra loro CP_6 al pagamento in favore del signor dell'importo di € Parte_1
234.437,50 o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa a titolo rimborso e/o di danno emergente e di lucro cessante così come rappresentato, in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
4) In via istruttoria: disporsi CTU contabile al fine della quantificazione dell'esatto ammontare del danno così come sopra rappresentato ossia il danno emergente derivante dal costo sofferto per non aver avuto la disponibilità del capitale disinvestito dovendo accedere a finanziamenti di terzi e il lucro cessante consistente nel differenziale tra l'importo pagato per l'acquisto delle azioni e l'importo di € 234.437,50, che l'attore avrebbe conseguito se le azioni fossero state vendute nel 2014;
5) Ulteriormente in via istruttoria: disporsi CTU calligrafica/grafologica al fine di accertare la non autenticità
pagina 2 di 9 della firma apposta sul documento “Scheda Informazioni tra gli intermediari e gli investitori”.
CONCLUSIONI per Controparte_1 Controparte_1
[...]
Piaccia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, - in via pregiudiziale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la definitiva nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, commi 4 e 5,
c.p.c.; - in via pregiudiziale, in subordine, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la propria titolarità dei rapporti controversi, accertare e dichiarare l'improcedibilità nei riguardi dell'Esponente di tutte le domande azionate dall'Attore nel presente giudizio;
- in via ulteriormente subordinata nel merito, rigettare integralmente, per le ragioni esposte in narrativa, le domande avversarie in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto e peraltro non provate;
- sempre nel merito, in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande attoree, subordinare qualsivoglia condanna restitutoria alla restituzione da parte dell'Attore dei titoli per cui è causa e degli importi acquisiti a titolo di cedole e/o dividendi e, ai fini risarcitori, limitare ovvero escludere l'eventuale risarcimento tenendo conto degli importi acquisiti a titolo di cedole e/o dividendi, del valore dei titoli e del concorso di colpa dell'Attore ex art. 1227 c.c.; - con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari di lite, oltre a CPA ed IVA. Con ogni più ampia riserva.
CONCLUSIONI per Controparte_4
In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria nei termini e per le ragioni esposte in atti;
In via preliminare di merito: - accertare e dichiarare il difetto di
Cont legittimazione passiva di in ordine a tutte le domande avversarie pagina 3 di 9 per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avversarie, nei termini e per le ragioni esposte in atti;
In via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, escludere ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in atti, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.; In via istruttoria: - qualora il disconoscimento del documento prodotto da controparte sub n. 5 fosse ritenuto rituale e il documento utile ai fini della decisione del presente giudizio, disporre la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme apposte nel documento, formulando istanza di CTU grafologica e indicando, quali scritture di comparazione, il documento n. 8 avv. e la procura alle liti conferita dall'attore. - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA
e CPA, del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da affinché, Parte_1 accertato l'inadempimento della (di seguito Controparte_1
Cont anche ) e della cessionaria (di seguito Controparte_4 anche ), fosse dichiarato risolto il contratto d'investimento o CP_4 comunque l'ordine di investimento n. 136-2038676 relativo al conto deposito titoli 2039676. Chiedeva che per l'effetto della precedente
Cont pronuncia e fossero condannate in solido e/o in via CP_4 alternativa fra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 234.437,50 a titolo di rimborso e/o di danno emergente e di lucro cessante con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno della domanda il signor deduceva: che era cliente Pt_1
Cont di e acquistava nel corso degli anni n.
3.751 azioni CP_1
pagina 4 di 9 oltre ad obbligazioni c.d. “convertibili” per un Controparte_1 importo pari a euro 11.125,00, con un costo sostenuto tre il 2009 e
Cont il 2013 di euro 238.762,50; che non gli forniva adeguate informazioni sulla natura e la rischiosità dell'investimento; che in data 20 luglio 2014 mediante raccomandata a/r, ordinava alla di CP_1 liquidare tutte le menzionate partecipazioni;
che la nonostante CP_1 le rassicurazioni, disattendeva la richiesta di vendita delle azioni, nascondendo il dissesto finanziario in cui versava l'Istituto di
Credito; che l'attore aveva pertanto diritto alla restituzione dell'importo di euro 234.437,5, pari al valore delle 3.751 azioni possedute dal Signor al momento della richiesta di Pt_1 liquidazione.
Costituendosi Controparte_1
eccepiva preliminarmente l'improcedibilità di tutte le
[...] domande avanzate nei suoi confronti, in quanto avrebbero dovuto essere svolte all'interno della procedura di accertamento dello stato passivo ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB. Nel merito, sosteneva che al momento dell'acquisto dei titoli non vi era alcun elemento che poteva far presagire una crisi dell'emittente e dunque la non appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'attore; affermava inoltre che il sig. non aveva richiesto la vendita Pt_1 dei titoli ma aveva rivolto alla banca, non obbligata a darvi seguito, una richiesta di riacquisto dal socio all'emittente. costituendosi eccepiva il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in ordine a tutte le domande avanzate, in
Cont quanto i diritti degli azionisti e degli obbligazionisti di erano stati espressamente esclusi dalla cessione di attività e passività aziendali da a , in conformità Controparte_1 CP_4 con il decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in pari data, convertito con l. 31 luglio 2017, n. 121.
Tanto premesso le eccezioni svolte in via preliminare dalle convenute sono fondate.
pagina 5 di 9 Come noto, il DL n. 99 del 25 giugno 2017 convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121 ha disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta
Cont amministrativa di (e di , nonché le modalità Parte_2
e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Con decreto dello stesso giorno il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha
Cont messo in liquidazione coatta amministrativa e Parte_2
, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17. Ai
[...] sensi del comma 3 del medesimo articolo “Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.”
Trova pertanto applicazione l'art. 83, comma 3, TUB, in base al quale dalla data di insediamento degli organi liquidatori, e comunque dal sesto giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta contro la banca in liquidazione, non può essere promossa né proseguita alcuna azione, né per qualsiasi titolo può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Ne consegue l'improcedibilità in questa sede delle domande svolte dal
Cont sig. nei confronti di le cui pretese avrebbero dovuto Pt_1 essere fatte valere in sede concorsuale.
Il credito vantato inoltre non può essere azionato, a prescindere dalla sua fondatezza nei confronti di . CP_4
L'art. 3 del DL n. 99 del 25 giugno 2017 comma 1 prevede infatti:
“1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché' beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo pagina 6 di 9 per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma
2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i),
ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b)
i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche
o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”
Cont In data 26.06.2017, pertanto i commissari liquidatori di (e di
, in attuazione di quanto sopra provvedevano a Parte_2 stipulare con il contratto di cessione d'azienda (doc Controparte_4
5 ) che all'art. l'art.
3.1.4. dispone: “Restano in ogni caso CP_4 esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'insieme Aggregato e non sono né potranno essere
Cont acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le
Passività Escluse sia di sia di VB. Ai fini del presente CP_9
Contratto: (…) per Passività Escluse si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal
Cont fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico
Cont di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle pagina 7 di 9 Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, la conseguenza dell'attività di CP_9
e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse”. A titolo esemplificativo
Cont vengono indicate come "passività escluse” dalla cessione a “i debiti, le responsabilità (e i relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA […]” e, comunque, “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali […]” diverso dal “contenzioso pregresso” (art. 3.1.4, lett.
(b), (iv) e (vi)).
L'atto precisa anche “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in generale a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in generale ai rapporti giuridici non ceduti”.
Deve pertanto affermarsi che le pretese avanzate in citazione sono estranee al perimetro della cessione, sia ai sensi del DL sopra citato, sia ai sensi del contratto di cessione in quanto: aventi ad oggetto asseriti debiti della banca nei confronti dell'azionista
Cont derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni di e dalla violazione della normativa sulla prestazione di servizi d'investimento; azionate dopo la cessione di cui sopra, perfezionatasi in data 26.06.2017 e riferite agli acquisti di azioni e obbligazioni
Cont
effettuati dall'attore nel periodo 2009-2013 e alla contestazione circa il mancato riacquisto dei titoli richiesto dal sig. a Pt_1
Cont
nel 2014.
pagina 8 di 9 Risulta dunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_4
Considerata la novità delle questioni trattate si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: dichiara improcedibili le domande dell'attore nei Parte_1 confronti di Controparte_1
[...] rigetta le domande dell'attore nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_4 dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Milano il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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