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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 285/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
SI MA Presidente
ER CA Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI RA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BARTOLAZZI CP_1 P.IVA_1
MENCHETTI RD RC appellato
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via principale: a. accertare che i vizi di motivazione della sentenza esposti si traducono in vizi della sentenza impugnata;
b. per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'invalidità della sentenza impugnata e, in ogni caso, riformarla in parte qua, per le causali esposte in narrativa;
c. accertare che la controparte è responsabile del ritardo per n. 18 mesi ovvero per il diverso maggiore o minore tempo che risulterà dimostrato;
d. accertare che, in ragione del ritardo nella riconsegna dell'immobile, la sig.ra ha subito un danno di euro Parte_1 8.100,00 in linea capitale a titolo di penale e/o di lucro cessante, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
e. accertare che il ritardo nella riconsegna dell'immobile è unicamente imputabile alla controparte per le causali esposte in narrativa;
a. conseguentemente condannare la al pagamento della somma di euro CP_2 8.100,00 in linea capitale per il ritardo nella riconsegna dell'immobile, oltre ad interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla domanda al soddisfo ed a rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma - minore o maggiore - che sarà ritenuta giusta e provata anche in via equitativa all'esito del presente giudizio. II. In ogni caso: a. condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere all'odierna appellante le spese ed il compenso di entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge, in virtù ed applicazione del principio della soccombenza.
Parte appellata: sul presupposto che la sentenza n. 22/2023 R.G. emessa del Tribunale di Modena e pubblicata in data 04/01/2023 è divenuta definitiva nella parte inerente all'esistenza e l'esigibilità del credito della in confronto della sig.ra CP_2
azionato con il decreto ingiuntivo n. 3749/2019 emesso dal Tribunale di Parte_1 Modena il 10.12.2019, ed ogni altra non appellata, preliminarmente, dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 22/2023 R.G. del Parte_1 Tribunale di Modena inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, perché manifestamente infondato;
in ogni caso, nel merito, respingere tutte le domande e istanze formulate dall'appellante, e così rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1 22/2023 del Tribunale di Modena e la domanda di sua parziale riforma per i motivi indicati nell'atto di citazione in appello notificato, confermando, per l'effetto, in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. Ai fini istruttori: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado laddove ancora rilevante in considerazione della parzialità dell'impugnazione formulata, e pertanto sui soli capitoli 1, 2, e 3, sotto ad ogni buon conto riportati, sui quali si conferma l'indicazione come testimone del geom. nato a [...]_1 il 20.09.1967, residente in [...]: 1) Vero che successivamente ai contatti email del mese di settembre 2016 di cui all'email depositata come doc. 7, che si mostra al teste, la signora si sottrasse alle richieste di un incontro presso il Parte_1 condominio Abbottoni in Finale Emilia ad essa indirizzate dalla 2) Vero CP_2 che nel mese di febbraio del 2017 la ultimò per quanto di sua competenza CP_2 tutti gli appartamenti siti nel condominio “Abbottoni” in Finale Emilia e li predispose per la consegna ai proprietari;
3) Vero che nel mese di febbraio 2017 e nei mesi successivi la tentava di concordare con la signora un CP_2 Parte_1 appuntamento per la consegna dell'appartamento di cui essa era proprietaria presso il condominio “Abbottoni” in Finale Emilia”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. ER CA;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pag. 2/7 Con sentenza n. 22/2023 il Tribunale di Modena respingeva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3749/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di Parte_1 per il pagamento della somma di € 7.541,17 pretesa in forza della fattura n. CP_2
139 del 27.12.2018 relativa ai lavori edili dalla stessa eseguiti nell'appartamento dell'opponente in Finale Emilia, viale della Resistenza, 20; spese secondo soccombenza.
In particolare, il Tribunale, rilevato che i motivi di opposizione non riguardavano l'esecuzione dei lavori, ma si limitavano alla dedotta assenza del conferimento dell'incarico, peraltro contestato dopo oltre un anno dalla riconsegna senza riserve dell'appartamento, osservava che “Nello specifico con delibera assembleare del
24.09.2015 (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta) i condomini, tra cui su delega dell'opponente, con riferimento alle opere post sisma da Parte_2 eseguire presso il in Finale Emilia, all'unanimità approvavano e Controparte_3 sottoscrivevano la ripartizione delle quote a loro carico, corrispondenti quanto all'opponente ad € 21,549,12=, confermando, in tal modo, il conferimento alla società opposta per l'avvio dei lavori, che venivano appunto eseguiti anche all'interno delle singole unità immobiliari, come risulta dal computo metrico dei lavori eseguiti (doc. n.
14). Ma a prescindere dal suindicato computo metrico finale, assume rilievo sia la delibera assembleare del 21.10.2016 in cui i condomini, tra cui l'opponente, deliberavano di scegliere personalmente i colori del pavimento, finiture e serramenti nelle parti esclusive, come risulta dal doc. n 27 di parte convenuta, che del 27.04.2017
(doc. n. 4 comparsa di costituzione e riposta) in cui era presente per Parte_2 delega, in cui veniva approvato all'unanimità il quadro economico aggiornato, con specifica indicazione della somma relative alle opere esclusive dell'opponente pari ad €
6.855,61=, oltre IVA, senza, al riguardo, sollevare alcuna obiezione. Inoltre,
l'opponente in data 19.03.2018 accettava, tramite la sorella delegata, la riconsegna dell'immobile (doc. n. 15 comparsa di costituzione e risposta) “senza riserve”, tanto che esso in data 15.02.2019 veniva persino locato a terzi (doc. n. 7 atto di citazione in opposizione), senza mai avere sollevato alcuna sorta di contestazione né al momento della riconsegna, né al momento della concessione in locazione dell'immobile. Risulta
pag. 3/7 infondata anche la domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni per ritardata consegna, atteso che il ritardo veniva giustificato dall'attesa di ricevere dagli Uffici competenti l'agibilità, nonché dalle varianti resesi necessarie (doc.
n. 17 comparsa di costituzione e risposta); sul punto per la Suprema Corte “la richiesta di variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti…”
(valga per tutte Cass. Civ. n. 21515/2019), a meno che le parti non fissino un nuovo termine, che nel caso de quo non veniva stabilito. Mentre con riferimento all'asserito smaltimento delle finiture, parte opponente non solo non è stata in grado di specificare quali esse fossero, ma la stessa provvedeva, sempre tramite la sorella, alla scelta delle nuove forniture ed alla riconsegna dell'appartamento.”
Proponeva appello censurando la sentenza per 1) violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1223 e segg. cod. civ. 2) violazione e falsa applicazione della normativa (regionale) in materia di procedura per il rilascio dell'agibilità; 3) violazione e falsa applicazione degli artt.
1655 e segg. cod. civ. per aver il Giudice Unico del Tribunale di Modena ritenuto erroneamente idonee a giustificare il ritardo nell'ultimazione delle opere le presunte modifiche “necessarie”.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto CP_2 con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
08.10.2024
_____________ ____ _______________
Con il primo motivo mosso alla decisione di primo grado, l'appellante assume che il tribunale avrebbe errato nel considerare provate le cause di giustificazione del ritardo nella consegna dell'opera, omettendo così di rilevare sia l'esatta procedura prevista per pag. 4/7 il rilascio dell'agibilità che l'assenza di varianti necessarie ed in ogni caso non avrebbe motivato le ragioni del suo convincimento determinando in tal modo la nullità della sentenza.
L'appello è infondato.
Per quanto il Tribunale abbia sinteticamente definito le ulteriori opere eseguite dalla come “varianti necessarie”, senza specificare che alcuni fossero lavori CP_2 extracontratto e tutte le nuove opere fossero comunque determinate dalla richiesta dei condomini e soprattutto senza dare atto che tutte le opere erano state sottoposte ad approvazione assembleare, resta comunque dedotto e documentato in atti che le maggiori lavorazioni erano state regolarmente approvate e sono state effettivamente eseguite.
È la stessa appellata a riferire nella sua comparsa di costituzione e risposta la data esatta in cui dette “varianti” sono state richieste ed approvate, ovvero “nell'assemblea del
10.12.2015 (doc. 31 giud. I grado) i condomini stabilivano di richiedere all'impresa alcune varianti sui lavori avviati, che determinavano un aumento delle quantità nelle demolizioni, nonché lavori non previsti sulle fognature;
nell'assemblea del 06.06.2016
(doc. 32 fasc. I grado) i condomini decidevano, a lavori già avviati, l'installazione di impianti di riscaldamento autonomi per le singole unità immobiliari e di una vasca di accumulo nel sottotetto;
infine, nell'assemblea del 24.04.17 (doc. 4 fasc. I grado), come risulta al punto 2 del verbale, venivano approvati nuovi lavori non previsti nel contratto d'appalto iniziale, e indispensabili al completamento dell'opera, ossia lo spostamento dei contatori del gas e la fornitura e posa di un serbatoio in PE con relativa pompa sommersa.” e nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dall'appellante, né tanto meno quest'ultima ha negato che non fossero stati pattuiti nuovi termini per la consegna dell'opera, né che fosse stata nuovamente pattuita l'applicazione di una penale per il ritardo.
Sulla base di dette circostanze il primo giudice ha condivisibilmente escluso che la domanda risarcitoria proposta da potesse trovare fondamento e, aggiunge il Parte_1 collegio, anche in considerazione dell'assenza di elementi che potessero far presumere pag. 5/7 la colpa dell'appaltatore, stante l'evidente notevole consistenza dei lavori extra- capitolato (come gli interventi sulle fognature, la realizzazione di impianti di riscaldamento autonomi, la vasca di accumulo nel sottotetto, lo spostamento dei contatori del gas e la fornitura e posa di un serbatoio in PE con relativa pompa sommersa), oltre che le varianti necessarie, come le maggiori demolizioni.
Co Come insegna la , infatti, “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (Cass. n. 12396/2024).
Dunque, la decisione del primo giudice va confermata, per quanto possa aggiungersi, a maggior chiarimento del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, peraltro comunque sufficientemente illustrato nella sentenza appellata, quanto sopra precisato nella recente pronuncia del Supremo Consesso sopra richiamata.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e le restanti doglianze rimangono assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 22/2023 Parte_1 del Tribunale di Modena
pag. 6/7 condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 CP_5 grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ER CA SI MA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 285/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
SI MA Presidente
ER CA Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RI RA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BARTOLAZZI CP_1 P.IVA_1
MENCHETTI RD RC appellato
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via principale: a. accertare che i vizi di motivazione della sentenza esposti si traducono in vizi della sentenza impugnata;
b. per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'invalidità della sentenza impugnata e, in ogni caso, riformarla in parte qua, per le causali esposte in narrativa;
c. accertare che la controparte è responsabile del ritardo per n. 18 mesi ovvero per il diverso maggiore o minore tempo che risulterà dimostrato;
d. accertare che, in ragione del ritardo nella riconsegna dell'immobile, la sig.ra ha subito un danno di euro Parte_1 8.100,00 in linea capitale a titolo di penale e/o di lucro cessante, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
e. accertare che il ritardo nella riconsegna dell'immobile è unicamente imputabile alla controparte per le causali esposte in narrativa;
a. conseguentemente condannare la al pagamento della somma di euro CP_2 8.100,00 in linea capitale per il ritardo nella riconsegna dell'immobile, oltre ad interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla domanda al soddisfo ed a rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma - minore o maggiore - che sarà ritenuta giusta e provata anche in via equitativa all'esito del presente giudizio. II. In ogni caso: a. condannare la controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere all'odierna appellante le spese ed il compenso di entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge, in virtù ed applicazione del principio della soccombenza.
Parte appellata: sul presupposto che la sentenza n. 22/2023 R.G. emessa del Tribunale di Modena e pubblicata in data 04/01/2023 è divenuta definitiva nella parte inerente all'esistenza e l'esigibilità del credito della in confronto della sig.ra CP_2
azionato con il decreto ingiuntivo n. 3749/2019 emesso dal Tribunale di Parte_1 Modena il 10.12.2019, ed ogni altra non appellata, preliminarmente, dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 22/2023 R.G. del Parte_1 Tribunale di Modena inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, perché manifestamente infondato;
in ogni caso, nel merito, respingere tutte le domande e istanze formulate dall'appellante, e così rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1 22/2023 del Tribunale di Modena e la domanda di sua parziale riforma per i motivi indicati nell'atto di citazione in appello notificato, confermando, per l'effetto, in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. Ai fini istruttori: Si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado laddove ancora rilevante in considerazione della parzialità dell'impugnazione formulata, e pertanto sui soli capitoli 1, 2, e 3, sotto ad ogni buon conto riportati, sui quali si conferma l'indicazione come testimone del geom. nato a [...]_1 il 20.09.1967, residente in [...]: 1) Vero che successivamente ai contatti email del mese di settembre 2016 di cui all'email depositata come doc. 7, che si mostra al teste, la signora si sottrasse alle richieste di un incontro presso il Parte_1 condominio Abbottoni in Finale Emilia ad essa indirizzate dalla 2) Vero CP_2 che nel mese di febbraio del 2017 la ultimò per quanto di sua competenza CP_2 tutti gli appartamenti siti nel condominio “Abbottoni” in Finale Emilia e li predispose per la consegna ai proprietari;
3) Vero che nel mese di febbraio 2017 e nei mesi successivi la tentava di concordare con la signora un CP_2 Parte_1 appuntamento per la consegna dell'appartamento di cui essa era proprietaria presso il condominio “Abbottoni” in Finale Emilia”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. ER CA;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pag. 2/7 Con sentenza n. 22/2023 il Tribunale di Modena respingeva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3749/2019 emesso nei suoi confronti su istanza di Parte_1 per il pagamento della somma di € 7.541,17 pretesa in forza della fattura n. CP_2
139 del 27.12.2018 relativa ai lavori edili dalla stessa eseguiti nell'appartamento dell'opponente in Finale Emilia, viale della Resistenza, 20; spese secondo soccombenza.
In particolare, il Tribunale, rilevato che i motivi di opposizione non riguardavano l'esecuzione dei lavori, ma si limitavano alla dedotta assenza del conferimento dell'incarico, peraltro contestato dopo oltre un anno dalla riconsegna senza riserve dell'appartamento, osservava che “Nello specifico con delibera assembleare del
24.09.2015 (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta) i condomini, tra cui su delega dell'opponente, con riferimento alle opere post sisma da Parte_2 eseguire presso il in Finale Emilia, all'unanimità approvavano e Controparte_3 sottoscrivevano la ripartizione delle quote a loro carico, corrispondenti quanto all'opponente ad € 21,549,12=, confermando, in tal modo, il conferimento alla società opposta per l'avvio dei lavori, che venivano appunto eseguiti anche all'interno delle singole unità immobiliari, come risulta dal computo metrico dei lavori eseguiti (doc. n.
14). Ma a prescindere dal suindicato computo metrico finale, assume rilievo sia la delibera assembleare del 21.10.2016 in cui i condomini, tra cui l'opponente, deliberavano di scegliere personalmente i colori del pavimento, finiture e serramenti nelle parti esclusive, come risulta dal doc. n 27 di parte convenuta, che del 27.04.2017
(doc. n. 4 comparsa di costituzione e riposta) in cui era presente per Parte_2 delega, in cui veniva approvato all'unanimità il quadro economico aggiornato, con specifica indicazione della somma relative alle opere esclusive dell'opponente pari ad €
6.855,61=, oltre IVA, senza, al riguardo, sollevare alcuna obiezione. Inoltre,
l'opponente in data 19.03.2018 accettava, tramite la sorella delegata, la riconsegna dell'immobile (doc. n. 15 comparsa di costituzione e risposta) “senza riserve”, tanto che esso in data 15.02.2019 veniva persino locato a terzi (doc. n. 7 atto di citazione in opposizione), senza mai avere sollevato alcuna sorta di contestazione né al momento della riconsegna, né al momento della concessione in locazione dell'immobile. Risulta
pag. 3/7 infondata anche la domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni per ritardata consegna, atteso che il ritardo veniva giustificato dall'attesa di ricevere dagli Uffici competenti l'agibilità, nonché dalle varianti resesi necessarie (doc.
n. 17 comparsa di costituzione e risposta); sul punto per la Suprema Corte “la richiesta di variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti…”
(valga per tutte Cass. Civ. n. 21515/2019), a meno che le parti non fissino un nuovo termine, che nel caso de quo non veniva stabilito. Mentre con riferimento all'asserito smaltimento delle finiture, parte opponente non solo non è stata in grado di specificare quali esse fossero, ma la stessa provvedeva, sempre tramite la sorella, alla scelta delle nuove forniture ed alla riconsegna dell'appartamento.”
Proponeva appello censurando la sentenza per 1) violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1223 e segg. cod. civ. 2) violazione e falsa applicazione della normativa (regionale) in materia di procedura per il rilascio dell'agibilità; 3) violazione e falsa applicazione degli artt.
1655 e segg. cod. civ. per aver il Giudice Unico del Tribunale di Modena ritenuto erroneamente idonee a giustificare il ritardo nell'ultimazione delle opere le presunte modifiche “necessarie”.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto CP_2 con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
08.10.2024
_____________ ____ _______________
Con il primo motivo mosso alla decisione di primo grado, l'appellante assume che il tribunale avrebbe errato nel considerare provate le cause di giustificazione del ritardo nella consegna dell'opera, omettendo così di rilevare sia l'esatta procedura prevista per pag. 4/7 il rilascio dell'agibilità che l'assenza di varianti necessarie ed in ogni caso non avrebbe motivato le ragioni del suo convincimento determinando in tal modo la nullità della sentenza.
L'appello è infondato.
Per quanto il Tribunale abbia sinteticamente definito le ulteriori opere eseguite dalla come “varianti necessarie”, senza specificare che alcuni fossero lavori CP_2 extracontratto e tutte le nuove opere fossero comunque determinate dalla richiesta dei condomini e soprattutto senza dare atto che tutte le opere erano state sottoposte ad approvazione assembleare, resta comunque dedotto e documentato in atti che le maggiori lavorazioni erano state regolarmente approvate e sono state effettivamente eseguite.
È la stessa appellata a riferire nella sua comparsa di costituzione e risposta la data esatta in cui dette “varianti” sono state richieste ed approvate, ovvero “nell'assemblea del
10.12.2015 (doc. 31 giud. I grado) i condomini stabilivano di richiedere all'impresa alcune varianti sui lavori avviati, che determinavano un aumento delle quantità nelle demolizioni, nonché lavori non previsti sulle fognature;
nell'assemblea del 06.06.2016
(doc. 32 fasc. I grado) i condomini decidevano, a lavori già avviati, l'installazione di impianti di riscaldamento autonomi per le singole unità immobiliari e di una vasca di accumulo nel sottotetto;
infine, nell'assemblea del 24.04.17 (doc. 4 fasc. I grado), come risulta al punto 2 del verbale, venivano approvati nuovi lavori non previsti nel contratto d'appalto iniziale, e indispensabili al completamento dell'opera, ossia lo spostamento dei contatori del gas e la fornitura e posa di un serbatoio in PE con relativa pompa sommersa.” e nessuna contestazione sul punto è stata sollevata dall'appellante, né tanto meno quest'ultima ha negato che non fossero stati pattuiti nuovi termini per la consegna dell'opera, né che fosse stata nuovamente pattuita l'applicazione di una penale per il ritardo.
Sulla base di dette circostanze il primo giudice ha condivisibilmente escluso che la domanda risarcitoria proposta da potesse trovare fondamento e, aggiunge il Parte_1 collegio, anche in considerazione dell'assenza di elementi che potessero far presumere pag. 5/7 la colpa dell'appaltatore, stante l'evidente notevole consistenza dei lavori extra- capitolato (come gli interventi sulle fognature, la realizzazione di impianti di riscaldamento autonomi, la vasca di accumulo nel sottotetto, lo spostamento dei contatori del gas e la fornitura e posa di un serbatoio in PE con relativa pompa sommersa), oltre che le varianti necessarie, come le maggiori demolizioni.
Co Come insegna la , infatti, “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (Cass. n. 12396/2024).
Dunque, la decisione del primo giudice va confermata, per quanto possa aggiungersi, a maggior chiarimento del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, peraltro comunque sufficientemente illustrato nella sentenza appellata, quanto sopra precisato nella recente pronuncia del Supremo Consesso sopra richiamata.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e le restanti doglianze rimangono assorbite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 22/2023 Parte_1 del Tribunale di Modena
pag. 6/7 condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 CP_5 grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ER CA SI MA
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