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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.487/2024 del Tribunale di
LO ( est. Giuppi) , e promossa da
(P. IVA ), in persona legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Grignani e dall'Avv. Andrea Loro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Melegnano (MI), via Marconi n. 5,
APPELLANTE
Contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Biagio Cartillone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano in via
Besana n. 9
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE previo ogni necessario accertamento e declaratoria, dichiarare nullo e/o annullare e, in ogni caso, revocare in quanto infondato - per le ragioni di cui in premessa - il decreto ingiuntivo opposto anche in quanto emesso/notificato in assenza/violazione dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione, da parte della Sig.ra Parte_1
della somma di €. 21.254,00 netti (o la maggiore o minore somma che CP_1 dovesse essere ritenuta di giustizia), da quest'ultima trattenuta a titolo di indebito
1 oggettivo, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'arbitraria attribuzione e sino al saldo effettivo, eventualmente compensandole con quanto dovesse risultare effettivamente dovuto alla ricorrente all'esito del giudizio.
- Condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme come sopra CP_1
descritte, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado;
Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio
PER L'APPELLATA
Rigettarsi l'appello proposto dall'appellante e ogni domanda dalla stessa proposta, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
confermarsi integralmente la sentenza n. 487/2024 depositata il 22/11/2024 del Tribunale di LO, sezione lavoro.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di LO con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.102/2024 emesso dallo stesso Tribunale su richiesta dell'appellata CP_1
[...]
Quest'ultima, premesso di essere stata lavoratrice subordinata a tempo parziale alle dipendenze della società in epigrafe indicata, dal 17.07.2017 al 22.01.2024, allorquando il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per giusta causa, chiedeva che il Tribunale di LO, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse alla di Parte_1 pagare la somma lorda di € 12.166,61, a titolo TFR, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, credito documentato dalla C.U. 2024 e dalla busta paga di gennaio 2024.
Il Giudice emetteva, in data 23 luglio 2024, il decreto ingiuntivo n.102/2024.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione , eccependo di nulla Pt_1
dovere a titolo di TFR, in quanto il calcolo dello stesso era stato effettuato non già sulla retribuzione pattuita ma su quella che la stessa lavoratrice nel corso del rapporto si era
“auto-attribuita” mese per mese, comunicando al consulente del lavoro dati, per la compilazione delle buste paga, mai concordati con l'impresa.
La società opponente chiedeva inoltre in riconvenzione la restituzione della somma di €
21.254,00, a titolo di indebito oggettivo, per la dedotta arbitraria attribuzione di somme a titolo retributivo.
2 Il Tribunale di LO nel respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo così motivava “La decisione della causa deve avvenire sulla documentazione in atti e viene qui ribadita, per le ragioni che verranno di seguito esposte, l'irrilevanza e inammissibilità delle prove orali….L'ammontare del Tfr ,come richiesto in via monitoria dalla ricorrente e oggetto di ingiunzione, trova riscontro e corrispondenza nella C.U. 2024 e nelle buste paga relative agli anni 2019-2024,documenti tutti provenienti dal datore di lavoro.
È quindi provato -e di fatto non contestato-che l'importo per TFR, da liquidarsi sulla base delle buste paga emesse dalla datrice di lavoro ammonta complessivamente ad €
12.166,61 e che il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla base della prova scritta costituita dalle buste paga e dalla CU……… A fronte del valore probatorio che la legge riconosce alla documentazione contabile formata dall'imprenditore e alle buste paga in particolare, l'opponente non ne deduce la falsità materiale e la contraffazione ma deduce di essersi avveduta, solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che nelle buste paga erano state indicate ore di lavoro straordinario e voci retributive(premio) non spettanti alla lavoratrice e che dunque l'importo del Tfr era stato conteggiato tenendo conto di poste non dovute.
Le generiche deduzioni di parte opponente contrastano con il valore probatorio che la legge riconosce ai listini paga e ai documenti contabili di provenienza datoriale.
Dette deduzioni ,oltre che inconferenti, sono comunque generiche(si vedano i capitoli di prova articolati che si riferiscono a fatti privi di puntuale collocazione temporale e di sufficiente specificazione in ordine al contenuto dei dati asseritamente errati ) e non considerano, per superare il valore probatorio contra se dei listini paga e dello stesso
CUD, che ciò che rileva non è tanto (o meglio non è solo) ciò che la ricorrente avrebbe comunicato al consulente del lavoro per la redazione dei suoi listini, ma è che la Pt_1 ha emesso quei listini paga e li ha essa stessa consegnati alla ricorrente.”
[...]
Parte appellante censura la sentenza per aver il giudice di primo grado considerato generiche ed inconferenti le eccezioni dell'azienda in relazione al contenuto delle buste paga, con riferimento a voci retributive (premi e straordinari) non concordati.
Con specifico riferimento all'oggetto del presente giudizio, parte appellante ribadisce che la quantificazione di quanto richiesto dalla ex lavoratrice a titolo di TFR non corrisponde a quanto effettivamente le sarebbe spettato, dal momento che i calcoli sono stati effettuati non già sulla retribuzione pattuita, ma sulla base di una retribuzione che la stessa lavoratrice si “auto-attribuiva” mese per mese, comunicando al consulente del lavoro dati per la compilazione delle buste paga, mai concordati con l'Azienda.
3 L'azienda ribadisce che la ex dipendente era l'unico soggetto ad intrattenere rapporti con lo studio di consulenza del lavoro per la formazione dei prospetti paga e per l'indicazione delle voci da inserire negli stessi, nell'ambito della mansioni che le erano state affidate.
Proprio tale elemento, oggetto di specifici capitoli di prova , consente di comprendere che la contestazione sollevata dall' non riguarda la “correttezza formale” delle buste Pt_2
paga e, quindi, risultano inconferenti le argomentazioni sviluppate dal Giudice di Primo
Grado.
In particolare, l' ha sempre dedotto ed argomentato di essersi avveduta Pt_2 dell'inserimento in busta paga di voci/importi non dovuti, solo all'esito di un controllo successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, non condivide l'affermazione del
Primo Giudice secondo la quale “quand'anche fosse stato puntualmente e specificamente dedotto e provato che effettivamente la ricorrente avesse comunicato al consulente fatti errati o non veri (lo svolgimento degli straordinari) la società avrebbe potuto e dovuto mensilmente controllare i listini e rendersi conto che riportavano dati non veri”.
Inoltre l'appellante rileva che la lavoratrice e l'Azienda avevano raggiunto un accordo nel 2019, in forza del quale la stessa avrebbe percepito una retribuzione pari ad €.
1.400 netti mensili, mentre invece risulta che la Sig.ra segnalasse sistematicamente al CP_1
Consulente del Lavoro l'inserimento in busta paga di voci ulteriori (a titolo di “premio” come sopra descritto”), che avevano la conseguenza di far aumentare sensibilmente il netto mensile, in violazione degli accordi intercorsi con l'Azienda.
Da un primo calcolo era emerso che, nel periodo luglio 2019 – dicembre 2023, mediante il meccanismo sopra descritto la Sig.ra si sia attribuita indebitamente una somma CP_1 netta pari ad €. 21.254,00, di cui l' chiede la restituzione. Pt_2
Con memoria del 6 maggio 2025, resiste che chiede il rigetto dell'appello, CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 20/05/2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, motivata dalla difesa della ,dal momento che l'atto di appello corrisponde ai CP_1
4 requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza impugnata ed alla sola statuizione che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo Giudice.
Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ex art.436 bis c.p.c. perché questo collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, come correttamente statuito dal Tribunale , i dati e le evidenze contabili contenute nei prospetti di paga costituiscono una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo.
Tale efficacia probatoria discende direttamente dalle previsioni dell'art. 2, Legge 5 gennaio 1953, n. 4 e dall'art. 2709 c.c..
L' art. 2 Legge n. 4/1953 dispone che “le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”; l'art. 2709 del c.c. dispone che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore.”
L'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
Il valore probatorio può essere inficiato solo in caso di falsità materiale, contraffazione, o a fronte di deduzioni specifiche e surrogate da prove documentali o testimoniali di errori nella compilazione o nella formazione dei relativi dati.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante ha solo genericamente affermato che l'appellata si fosse “autoattribuita” somme non dovute, comunicando falsamente al consulente del lavoro i dati della prestazione lavorativa, con riferimento alle ore di lavoro straordinario e ai premi produzione, con l'effetto di incrementare indebitamente la retribuzione.
Come correttamente affermato dal Giudice a quo, tale semplice affermazione non è tale da poter superare il valore probatorio delle risultanze delle buste paga, nella considerazione che parte appellante non ha allegato nemmeno quale sia, secondo la sua tesi, l'effettivo orario di lavoro osservato dall'appellata e quali e quante siano state le ore inserite indebitamente in busta paga.
5 non ha nemmeno dedotto specificamente e provato le circostanze fattuali tali da Pt_1 dimostrare che l'appellata sia intervenuta indebitamente nel percorso di formazione della busta paga, alterandone il contenuto, e che la società non fosse a conoscenza dei dati contenuti nelle buste paga stesse.
Era dunque onere dell'odierna appellante verificare la correttezza dei dati al momento della compilazione della busta paga ed eventualmente correggere i presunti e contestati errori.
Peraltro, al di là di mere espressioni enunciative, parte appellante nulla dimostra in merito alla non corrispondenza delle indicazioni contenute nelle buste paga alle risultanze del rapporto di lavoro, agli accordi e alla volontà del datore di lavoro e che provi l'effettivo indebito delle somme corrisposte all'appellata.
Anche con riferimento al premio di produzione, controparte si è limitata ad affermare e ribadire in sede di appello le affermazioni generiche e non suffragate da specifiche allegazioni e prove, come correttamente rilevato anche dal Tribunale a quo.
Peraltro, solo in sede di appello, controparte deduce la presenza di uno straordinario forfetizzato, introducendo fatti ed eccezioni nuovi, del tutto inammissibili stanti le decadenze e le preclusioni del rito del lavoro e del giudizio in appello in generale.
Infine, in merito alle deduzioni istruttorie, questo Collegio condivide quanto statuito dal
Tribunale circa l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti perché formulati in modo generico e contenenti valutazioni non demandandabili ai testi
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza , l'appellante deve rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.487/2024 del Tribunale di LO.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
6 Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,20.05.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
7
Registro generale Appello Lavoro n.316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.487/2024 del Tribunale di
LO ( est. Giuppi) , e promossa da
(P. IVA ), in persona legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Grignani e dall'Avv. Andrea Loro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Melegnano (MI), via Marconi n. 5,
APPELLANTE
Contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Biagio Cartillone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano in via
Besana n. 9
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE previo ogni necessario accertamento e declaratoria, dichiarare nullo e/o annullare e, in ogni caso, revocare in quanto infondato - per le ragioni di cui in premessa - il decreto ingiuntivo opposto anche in quanto emesso/notificato in assenza/violazione dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione, da parte della Sig.ra Parte_1
della somma di €. 21.254,00 netti (o la maggiore o minore somma che CP_1 dovesse essere ritenuta di giustizia), da quest'ultima trattenuta a titolo di indebito
1 oggettivo, oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'arbitraria attribuzione e sino al saldo effettivo, eventualmente compensandole con quanto dovesse risultare effettivamente dovuto alla ricorrente all'esito del giudizio.
- Condannare la Sig.ra alla restituzione delle somme come sopra CP_1
descritte, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla restituzione di quanto versato da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1
grado;
Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio
PER L'APPELLATA
Rigettarsi l'appello proposto dall'appellante e ogni domanda dalla stessa proposta, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
confermarsi integralmente la sentenza n. 487/2024 depositata il 22/11/2024 del Tribunale di LO, sezione lavoro.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di LO con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.102/2024 emesso dallo stesso Tribunale su richiesta dell'appellata CP_1
[...]
Quest'ultima, premesso di essere stata lavoratrice subordinata a tempo parziale alle dipendenze della società in epigrafe indicata, dal 17.07.2017 al 22.01.2024, allorquando il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per giusta causa, chiedeva che il Tribunale di LO, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse alla di Parte_1 pagare la somma lorda di € 12.166,61, a titolo TFR, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite, credito documentato dalla C.U. 2024 e dalla busta paga di gennaio 2024.
Il Giudice emetteva, in data 23 luglio 2024, il decreto ingiuntivo n.102/2024.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione , eccependo di nulla Pt_1
dovere a titolo di TFR, in quanto il calcolo dello stesso era stato effettuato non già sulla retribuzione pattuita ma su quella che la stessa lavoratrice nel corso del rapporto si era
“auto-attribuita” mese per mese, comunicando al consulente del lavoro dati, per la compilazione delle buste paga, mai concordati con l'impresa.
La società opponente chiedeva inoltre in riconvenzione la restituzione della somma di €
21.254,00, a titolo di indebito oggettivo, per la dedotta arbitraria attribuzione di somme a titolo retributivo.
2 Il Tribunale di LO nel respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo così motivava “La decisione della causa deve avvenire sulla documentazione in atti e viene qui ribadita, per le ragioni che verranno di seguito esposte, l'irrilevanza e inammissibilità delle prove orali….L'ammontare del Tfr ,come richiesto in via monitoria dalla ricorrente e oggetto di ingiunzione, trova riscontro e corrispondenza nella C.U. 2024 e nelle buste paga relative agli anni 2019-2024,documenti tutti provenienti dal datore di lavoro.
È quindi provato -e di fatto non contestato-che l'importo per TFR, da liquidarsi sulla base delle buste paga emesse dalla datrice di lavoro ammonta complessivamente ad €
12.166,61 e che il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla base della prova scritta costituita dalle buste paga e dalla CU……… A fronte del valore probatorio che la legge riconosce alla documentazione contabile formata dall'imprenditore e alle buste paga in particolare, l'opponente non ne deduce la falsità materiale e la contraffazione ma deduce di essersi avveduta, solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che nelle buste paga erano state indicate ore di lavoro straordinario e voci retributive(premio) non spettanti alla lavoratrice e che dunque l'importo del Tfr era stato conteggiato tenendo conto di poste non dovute.
Le generiche deduzioni di parte opponente contrastano con il valore probatorio che la legge riconosce ai listini paga e ai documenti contabili di provenienza datoriale.
Dette deduzioni ,oltre che inconferenti, sono comunque generiche(si vedano i capitoli di prova articolati che si riferiscono a fatti privi di puntuale collocazione temporale e di sufficiente specificazione in ordine al contenuto dei dati asseritamente errati ) e non considerano, per superare il valore probatorio contra se dei listini paga e dello stesso
CUD, che ciò che rileva non è tanto (o meglio non è solo) ciò che la ricorrente avrebbe comunicato al consulente del lavoro per la redazione dei suoi listini, ma è che la Pt_1 ha emesso quei listini paga e li ha essa stessa consegnati alla ricorrente.”
[...]
Parte appellante censura la sentenza per aver il giudice di primo grado considerato generiche ed inconferenti le eccezioni dell'azienda in relazione al contenuto delle buste paga, con riferimento a voci retributive (premi e straordinari) non concordati.
Con specifico riferimento all'oggetto del presente giudizio, parte appellante ribadisce che la quantificazione di quanto richiesto dalla ex lavoratrice a titolo di TFR non corrisponde a quanto effettivamente le sarebbe spettato, dal momento che i calcoli sono stati effettuati non già sulla retribuzione pattuita, ma sulla base di una retribuzione che la stessa lavoratrice si “auto-attribuiva” mese per mese, comunicando al consulente del lavoro dati per la compilazione delle buste paga, mai concordati con l'Azienda.
3 L'azienda ribadisce che la ex dipendente era l'unico soggetto ad intrattenere rapporti con lo studio di consulenza del lavoro per la formazione dei prospetti paga e per l'indicazione delle voci da inserire negli stessi, nell'ambito della mansioni che le erano state affidate.
Proprio tale elemento, oggetto di specifici capitoli di prova , consente di comprendere che la contestazione sollevata dall' non riguarda la “correttezza formale” delle buste Pt_2
paga e, quindi, risultano inconferenti le argomentazioni sviluppate dal Giudice di Primo
Grado.
In particolare, l' ha sempre dedotto ed argomentato di essersi avveduta Pt_2 dell'inserimento in busta paga di voci/importi non dovuti, solo all'esito di un controllo successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, non condivide l'affermazione del
Primo Giudice secondo la quale “quand'anche fosse stato puntualmente e specificamente dedotto e provato che effettivamente la ricorrente avesse comunicato al consulente fatti errati o non veri (lo svolgimento degli straordinari) la società avrebbe potuto e dovuto mensilmente controllare i listini e rendersi conto che riportavano dati non veri”.
Inoltre l'appellante rileva che la lavoratrice e l'Azienda avevano raggiunto un accordo nel 2019, in forza del quale la stessa avrebbe percepito una retribuzione pari ad €.
1.400 netti mensili, mentre invece risulta che la Sig.ra segnalasse sistematicamente al CP_1
Consulente del Lavoro l'inserimento in busta paga di voci ulteriori (a titolo di “premio” come sopra descritto”), che avevano la conseguenza di far aumentare sensibilmente il netto mensile, in violazione degli accordi intercorsi con l'Azienda.
Da un primo calcolo era emerso che, nel periodo luglio 2019 – dicembre 2023, mediante il meccanismo sopra descritto la Sig.ra si sia attribuita indebitamente una somma CP_1 netta pari ad €. 21.254,00, di cui l' chiede la restituzione. Pt_2
Con memoria del 6 maggio 2025, resiste che chiede il rigetto dell'appello, CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e art. 348 bis c.p.c.
All'udienza del 20/05/2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, motivata dalla difesa della ,dal momento che l'atto di appello corrisponde ai CP_1
4 requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti dalla disposizione invocata, e, in relazione al contenuto della sentenza impugnata ed alla sola statuizione che contiene, individua le violazioni di legge denunciate e la rilevanza delle medesime ai fini della decisione del primo Giudice.
Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ex art.436 bis c.p.c. perché questo collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, come correttamente statuito dal Tribunale , i dati e le evidenze contabili contenute nei prospetti di paga costituiscono una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo.
Tale efficacia probatoria discende direttamente dalle previsioni dell'art. 2, Legge 5 gennaio 1953, n. 4 e dall'art. 2709 c.c..
L' art. 2 Legge n. 4/1953 dispone che “le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”; l'art. 2709 del c.c. dispone che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore.”
L'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
Il valore probatorio può essere inficiato solo in caso di falsità materiale, contraffazione, o a fronte di deduzioni specifiche e surrogate da prove documentali o testimoniali di errori nella compilazione o nella formazione dei relativi dati.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante ha solo genericamente affermato che l'appellata si fosse “autoattribuita” somme non dovute, comunicando falsamente al consulente del lavoro i dati della prestazione lavorativa, con riferimento alle ore di lavoro straordinario e ai premi produzione, con l'effetto di incrementare indebitamente la retribuzione.
Come correttamente affermato dal Giudice a quo, tale semplice affermazione non è tale da poter superare il valore probatorio delle risultanze delle buste paga, nella considerazione che parte appellante non ha allegato nemmeno quale sia, secondo la sua tesi, l'effettivo orario di lavoro osservato dall'appellata e quali e quante siano state le ore inserite indebitamente in busta paga.
5 non ha nemmeno dedotto specificamente e provato le circostanze fattuali tali da Pt_1 dimostrare che l'appellata sia intervenuta indebitamente nel percorso di formazione della busta paga, alterandone il contenuto, e che la società non fosse a conoscenza dei dati contenuti nelle buste paga stesse.
Era dunque onere dell'odierna appellante verificare la correttezza dei dati al momento della compilazione della busta paga ed eventualmente correggere i presunti e contestati errori.
Peraltro, al di là di mere espressioni enunciative, parte appellante nulla dimostra in merito alla non corrispondenza delle indicazioni contenute nelle buste paga alle risultanze del rapporto di lavoro, agli accordi e alla volontà del datore di lavoro e che provi l'effettivo indebito delle somme corrisposte all'appellata.
Anche con riferimento al premio di produzione, controparte si è limitata ad affermare e ribadire in sede di appello le affermazioni generiche e non suffragate da specifiche allegazioni e prove, come correttamente rilevato anche dal Tribunale a quo.
Peraltro, solo in sede di appello, controparte deduce la presenza di uno straordinario forfetizzato, introducendo fatti ed eccezioni nuovi, del tutto inammissibili stanti le decadenze e le preclusioni del rito del lavoro e del giudizio in appello in generale.
Infine, in merito alle deduzioni istruttorie, questo Collegio condivide quanto statuito dal
Tribunale circa l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti perché formulati in modo generico e contenenti valutazioni non demandandabili ai testi
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza , l'appellante deve rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.487/2024 del Tribunale di LO.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €. 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
6 Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,20.05.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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