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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1329/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1329/2025 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. ZACCARDI PAOLO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. ZACCARDI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/2018 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 09/10/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., letta l'autorizzazione del Giudice Tutelare, in data 10/08/2025, alla cessione di beni a favore dei figli minorenni;
ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/10/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 09/10/2025:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si daranno reciproca comunicazione dei loro indirizzi anche in caso di variazione;
b) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi affinché possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) i figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
d) la casa coniugale sita in Cepagatti alla via Tirino snc, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed ivi ci continuerà a vivere insieme ai figli minori in CP_1 quanto genitore collocatario;
e) il padre avrà la facoltà di vedere i figli minori e tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, secondo il seguente calendario di visita:
pagina 3 di 10 - il giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 con impegno del padre a prelevare i figli dalla casa materna e a riconsegnarli alla madre dopo aver provveduto alla cena;
- due fine settimana al mese alternati di cui il primo dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21 della domenica e nel periodo estivo fino al lunedì mattina,
l'altro dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica;
il tutto, compatibilmente con gli impegni della madre;
- durante le festività natalizie, ogni anno, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale dalle ore 11,00 sino al giorno di Santo Stefano alle ore 11,00. In occasione del Capodanno, invece, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno 31 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 20 del giorno 01 gennaio.
- Il giorno della Befana sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00).
Relativamente alle vacanze pasquali, invece, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli, il giorno della Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà la facoltà̀ di trascorrere con i figli due settimane non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 marzo di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà periodo;
pagina 4 di 10 - i compleanni dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori;
il giorno del compleanno della madre i figli staranno con questa così come il giorno del compleanno del padre i figli staranno con lui.
Sarà cura del padre recarsi presso l'abitazione della madre per assumere la custodia dei minori ed ivi ricondurli alle cadenze disposte anche per il tramite di familiari all'uopo delegati;
-la casa coniugale, le relative pertinenze e quanto ivi trovasi (arredi, suppellettili, etc.) restano assegnate alla sig.ra che vi abiterà senza ricevere Controparte_1 proibizioni o limitazioni di alcuna sorta mentre il sig. ha già Parte_1 provveduto a ritirare tutti i suoi beni ed effetti personali, trasferendo altrove la propria residenza;
- le parti altresì fanno presente che durante l'unione coniugale i signori CP_2
e , genitori del sig. hanno
[...] Controparte_3 Parte_1 donato al proprio figlio il diritto di nuda proprietà dei seguenti beni immobili siti nel
Comune di Cepagatti alla via Tirino e precisamente: appartamento ad uso civile abitazione su due livelli contraddistinto all'NCEU del Comune di Cepagatti al Foglio
16, Particella 310, sub 7, nonché locale magazzino con corte esclusiva di pertinenza dell'immobile contraddistinto al Foglio 16, particella 310, sub 8, graffato particella
311 sub 1, terreno agricolo contraddistinto al Foglio 16, Particelle 54 e 357;
- il sig. esprime la volontà di cedere e trasferire alla sig.ra Parte_1
che accetta, l'intera nuda proprietà (metà per lei e metà per i figli Controparte_1 minori) sui seguenti beni immobili:
• appartamento ad uso abitazione, su due livelli collegati da scala interna, con annessa corte esclusiva al piano terra, composto da ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, sala, bagno, tre camere, ripostiglio, balcone, loggia e terrazzo, tre locali di sgombero al secondo piano (sottotetto) a confine con strada comunale, sub. 5 e 6
pagina 5 di 10 salvo altri, riportato in catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella
310, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 9, rendita Euro 604,25;
• nonché annesso agricolo composto da locale magazzino e locale rimessa attrezzi al piano seminterrato e locale rimessa attrezzi al piano terra, a confine con corte esclusiva di pertinenza dell'immobile di cui sopra e mediante distacchi con strada comunale e particella 309, salvo altri, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di
Cepagatti al Foglio 16, particella 310, sub 8, graffato particella 311, sub 1. Categ.
D/10, rendita catastale euro 748,96;
• terreno agricolo esteso complessivamente 22.988 metri quadrati, a confine con particelle 107, 58, 80, 358 e 108 dello stesso foglio, distinto in Catasto Terreni del
Comune di Cepagatti al Foglio 16 particelle: 54, porz AA, vigneto di classe 2, R.D. euro 21,48 R.A. euro 11,16; porz. AB, bosco alto di classe 2, R.D. euro 2,74 R.A. euro 0,73; 357 vigneto di classe 2 R.D. euro 271,35 R.A. euro 140,89.
Detti beni sono individuati nella planimetria catastale che si allega al presente ricorso dichiarando entrambe le parti che lo stato di fatto delle unità suindicate è conforme a quanto risultante dalle predette planimetrie, non sussistendo difformità.
Sin d'ora si conviene tra le parti che le eventuali spese e/o accessori dell'atto di adempimento saranno a totale carico del sig. che espressamente Parte_1 le assume.
Ai fini del trasferimento le parti tutte, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, utili alla formazione di atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 dichiarano:
- che la sopra descritta unità immobiliare, acquisita con atto di donazione su rogito del notaio avv. rep. 1644, racc. 1339 del 3 agosto 2020, ha le Persona_3 caratteristiche di abitazione non di lusso secondo il D.M. del 02 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. b, 217 del 27 agosto 1969;
pagina 6 di 10 - il sig. dichiara che lo stato di fatto degli immobili da trasferire è Parte_1 conforme sia alla planimetria catastale sia alla visura catastale;
- che è stata rispettata la continuità delle trascrizioni nel ventennio;
- che, in conformità di quanto stabilito dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, rimasto in vigore in virtù anche dell'art. 137 lett. c) del D.P.R. 06 giugno 2001 n.
380, l'immobile è commerciabile ai sensi della predetta legge;
- che l'immobile è abitabile sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista igienico sanitario;
- che il possesso legale e materiale viene dato sin da oggi;
- che quanto sopra è ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, usi, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive che si possiedono e si hanno diritto di possedere dalla parte venditrice, così come indicato nell'atto di provenienza, e in particolare con i proporzionali diritti sulle parti comuni condominiali previste dall'art. 1117 del c.c. e del regolamento di condominio e tabelle millesimali;
- che la parte cedente dichiara che il valore del bene da trasferire è pari a circa euro
105.000,00;
- che la parte cedente garantisce la piena disponibilità di quanto ceduto e la sua libertà da ipoteche, da pesi, oneri, anche fiscali, vincoli, iscrizioni o trascrizioni comunque pregiudizievoli, ad eccezione di:
- EC LO iscritta ai nn. 587 di registro particolare e 4940 di registro generale presso la Conservatoria dei RR. II. di Pescara il 1° luglio 2021 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a favore della
[...] contro i sigg. Parte_2 Parte_1
nudo proprietario e , usufruttuario, mutuo che - per
[...] Controparte_2 quanto occorrer possa e per patto espresso tra le parti - resterà integralmente a totale pagina 7 di 10 carico del signor che espressamente assume il pagamento di Parte_1 ogni futura inerente obbligazione;
- di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero per il competente conservatore da ogni obbligo e responsabilità al riguardo.
- le parti si impegnano a procedere alla trascrizione dell'atto di trasferimento con esonero di responsabilità del cancelliere;
- le parti dichiarano che le disponibilità patrimoniali immobiliari e mobiliari sono le seguenti: il sig. oltra la nuda proprietà sui beni e terreni suindicati è titolare di conto Parte_1 corrente presso Istituto di Credito BCC (con saldo di conto corrente di circa euro
40.000,00 al 30.05.2025); la sig.ra è esclusivamente titolare di conto corrente presso le CP_1 Controparte_4
(con saldo di conto corrente di circa euro 3.000,00 al 30.05.2025);
[...]
Ai fini fiscali, le parti chiedono:
- in via principale, le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di trasferimento di immobile tra coniuge in sede di separazione o divorzio, con esonero pertanto, per tale accordo, giusta la sua causa, dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa o tributo;
- in subordine - ed in caso di mancato accoglimento di quanto sopra - l'applicazione, al presente atto, delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), e successive modificazioni e integrazioni, imposte ipotecarie e catastali fisse, ed a tal fine:
a) la parte cedente dichiara di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione;
b) la parte compratrice dichiara:
- che l'unità immobiliare urbana acquistata è situata nel Comune dove la parte stessa ha la propria residenza;
pagina 8 di 10 - di non essere titolare in via esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
- di non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso con le agevolazioni di cui all'art. 1, nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni o integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota II- bis.
La parte compratrice prende atto che, ai fini del mantenimento delle agevolazioni di cui sopra, l'unità immobiliare urbana oggetto di agevolazioni non potrà essere alienata, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data odierna, salve le eccezioni previste dalla legge.
Le parti ricorrenti, in ragione delle attuali capacità e proiezioni reddituali e patrimoniali presenti e future, concordemente stabiliscono che il Sig. Parte_1
- anche in dipendenza del trasferimento di cui sopra - verserà alla moglie,
[...] entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 700,00 (euro settecento/00), omnicomprensivo, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di cui euro 200,00 per il coniuge ed euro
500,00 per i figli minori, sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di gennaio 2026.
Gli assegni familiari, A.U. e ogni altra agevolazione per la prole, compresi gli sgravi fiscali, saranno posti a favore della sig.ra (a tal riguardo il sig. CP_1 Parte_1 rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico riferito ai due figli minori il quale continuerà ad essere versato in favore della madre che ne disporrà
pagina 9 di 10 liberamente, essendosene tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento); le spese straordinarie relative al mantenimento ed alla crescita dei minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate come da protocollo del Tribunale di Pescara;
le somme per il mantenimento dei figli dovranno essere corrisposte alla sig.ra entro il 5 CP_1
(cinque) di ogni mese al quale il contributo si riferisce, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima.
Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano, come già detto sopra, a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza e nel contempo i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad espatriare.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/10/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1329/2025 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. ZACCARDI PAOLO
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. ZACCARDI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/2018 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 09/10/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., letta l'autorizzazione del Giudice Tutelare, in data 10/08/2025, alla cessione di beni a favore dei figli minorenni;
ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/10/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 09/10/2025:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si daranno reciproca comunicazione dei loro indirizzi anche in caso di variazione;
b) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi affinché possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) i figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
d) la casa coniugale sita in Cepagatti alla via Tirino snc, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi ed ivi ci continuerà a vivere insieme ai figli minori in CP_1 quanto genitore collocatario;
e) il padre avrà la facoltà di vedere i figli minori e tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, secondo il seguente calendario di visita:
pagina 3 di 10 - il giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 con impegno del padre a prelevare i figli dalla casa materna e a riconsegnarli alla madre dopo aver provveduto alla cena;
- due fine settimana al mese alternati di cui il primo dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21 della domenica e nel periodo estivo fino al lunedì mattina,
l'altro dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica;
il tutto, compatibilmente con gli impegni della madre;
- durante le festività natalizie, ogni anno, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale dalle ore 11,00 sino al giorno di Santo Stefano alle ore 11,00. In occasione del Capodanno, invece, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno 31 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 20 del giorno 01 gennaio.
- Il giorno della Befana sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00).
Relativamente alle vacanze pasquali, invece, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli, il giorno della Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà la facoltà̀ di trascorrere con i figli due settimane non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 marzo di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà periodo;
pagina 4 di 10 - i compleanni dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori;
il giorno del compleanno della madre i figli staranno con questa così come il giorno del compleanno del padre i figli staranno con lui.
Sarà cura del padre recarsi presso l'abitazione della madre per assumere la custodia dei minori ed ivi ricondurli alle cadenze disposte anche per il tramite di familiari all'uopo delegati;
-la casa coniugale, le relative pertinenze e quanto ivi trovasi (arredi, suppellettili, etc.) restano assegnate alla sig.ra che vi abiterà senza ricevere Controparte_1 proibizioni o limitazioni di alcuna sorta mentre il sig. ha già Parte_1 provveduto a ritirare tutti i suoi beni ed effetti personali, trasferendo altrove la propria residenza;
- le parti altresì fanno presente che durante l'unione coniugale i signori CP_2
e , genitori del sig. hanno
[...] Controparte_3 Parte_1 donato al proprio figlio il diritto di nuda proprietà dei seguenti beni immobili siti nel
Comune di Cepagatti alla via Tirino e precisamente: appartamento ad uso civile abitazione su due livelli contraddistinto all'NCEU del Comune di Cepagatti al Foglio
16, Particella 310, sub 7, nonché locale magazzino con corte esclusiva di pertinenza dell'immobile contraddistinto al Foglio 16, particella 310, sub 8, graffato particella
311 sub 1, terreno agricolo contraddistinto al Foglio 16, Particelle 54 e 357;
- il sig. esprime la volontà di cedere e trasferire alla sig.ra Parte_1
che accetta, l'intera nuda proprietà (metà per lei e metà per i figli Controparte_1 minori) sui seguenti beni immobili:
• appartamento ad uso abitazione, su due livelli collegati da scala interna, con annessa corte esclusiva al piano terra, composto da ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, sala, bagno, tre camere, ripostiglio, balcone, loggia e terrazzo, tre locali di sgombero al secondo piano (sottotetto) a confine con strada comunale, sub. 5 e 6
pagina 5 di 10 salvo altri, riportato in catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella
310, subalterno 7, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 9, rendita Euro 604,25;
• nonché annesso agricolo composto da locale magazzino e locale rimessa attrezzi al piano seminterrato e locale rimessa attrezzi al piano terra, a confine con corte esclusiva di pertinenza dell'immobile di cui sopra e mediante distacchi con strada comunale e particella 309, salvo altri, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di
Cepagatti al Foglio 16, particella 310, sub 8, graffato particella 311, sub 1. Categ.
D/10, rendita catastale euro 748,96;
• terreno agricolo esteso complessivamente 22.988 metri quadrati, a confine con particelle 107, 58, 80, 358 e 108 dello stesso foglio, distinto in Catasto Terreni del
Comune di Cepagatti al Foglio 16 particelle: 54, porz AA, vigneto di classe 2, R.D. euro 21,48 R.A. euro 11,16; porz. AB, bosco alto di classe 2, R.D. euro 2,74 R.A. euro 0,73; 357 vigneto di classe 2 R.D. euro 271,35 R.A. euro 140,89.
Detti beni sono individuati nella planimetria catastale che si allega al presente ricorso dichiarando entrambe le parti che lo stato di fatto delle unità suindicate è conforme a quanto risultante dalle predette planimetrie, non sussistendo difformità.
Sin d'ora si conviene tra le parti che le eventuali spese e/o accessori dell'atto di adempimento saranno a totale carico del sig. che espressamente Parte_1 le assume.
Ai fini del trasferimento le parti tutte, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, utili alla formazione di atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 dichiarano:
- che la sopra descritta unità immobiliare, acquisita con atto di donazione su rogito del notaio avv. rep. 1644, racc. 1339 del 3 agosto 2020, ha le Persona_3 caratteristiche di abitazione non di lusso secondo il D.M. del 02 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. b, 217 del 27 agosto 1969;
pagina 6 di 10 - il sig. dichiara che lo stato di fatto degli immobili da trasferire è Parte_1 conforme sia alla planimetria catastale sia alla visura catastale;
- che è stata rispettata la continuità delle trascrizioni nel ventennio;
- che, in conformità di quanto stabilito dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, rimasto in vigore in virtù anche dell'art. 137 lett. c) del D.P.R. 06 giugno 2001 n.
380, l'immobile è commerciabile ai sensi della predetta legge;
- che l'immobile è abitabile sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista igienico sanitario;
- che il possesso legale e materiale viene dato sin da oggi;
- che quanto sopra è ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, usi, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive che si possiedono e si hanno diritto di possedere dalla parte venditrice, così come indicato nell'atto di provenienza, e in particolare con i proporzionali diritti sulle parti comuni condominiali previste dall'art. 1117 del c.c. e del regolamento di condominio e tabelle millesimali;
- che la parte cedente dichiara che il valore del bene da trasferire è pari a circa euro
105.000,00;
- che la parte cedente garantisce la piena disponibilità di quanto ceduto e la sua libertà da ipoteche, da pesi, oneri, anche fiscali, vincoli, iscrizioni o trascrizioni comunque pregiudizievoli, ad eccezione di:
- EC LO iscritta ai nn. 587 di registro particolare e 4940 di registro generale presso la Conservatoria dei RR. II. di Pescara il 1° luglio 2021 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, a favore della
[...] contro i sigg. Parte_2 Parte_1
nudo proprietario e , usufruttuario, mutuo che - per
[...] Controparte_2 quanto occorrer possa e per patto espresso tra le parti - resterà integralmente a totale pagina 7 di 10 carico del signor che espressamente assume il pagamento di Parte_1 ogni futura inerente obbligazione;
- di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero per il competente conservatore da ogni obbligo e responsabilità al riguardo.
- le parti si impegnano a procedere alla trascrizione dell'atto di trasferimento con esonero di responsabilità del cancelliere;
- le parti dichiarano che le disponibilità patrimoniali immobiliari e mobiliari sono le seguenti: il sig. oltra la nuda proprietà sui beni e terreni suindicati è titolare di conto Parte_1 corrente presso Istituto di Credito BCC (con saldo di conto corrente di circa euro
40.000,00 al 30.05.2025); la sig.ra è esclusivamente titolare di conto corrente presso le CP_1 Controparte_4
(con saldo di conto corrente di circa euro 3.000,00 al 30.05.2025);
[...]
Ai fini fiscali, le parti chiedono:
- in via principale, le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di trasferimento di immobile tra coniuge in sede di separazione o divorzio, con esonero pertanto, per tale accordo, giusta la sua causa, dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa o tributo;
- in subordine - ed in caso di mancato accoglimento di quanto sopra - l'applicazione, al presente atto, delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), e successive modificazioni e integrazioni, imposte ipotecarie e catastali fisse, ed a tal fine:
a) la parte cedente dichiara di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione;
b) la parte compratrice dichiara:
- che l'unità immobiliare urbana acquistata è situata nel Comune dove la parte stessa ha la propria residenza;
pagina 8 di 10 - di non essere titolare in via esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
- di non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso con le agevolazioni di cui all'art. 1, nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni o integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota II- bis.
La parte compratrice prende atto che, ai fini del mantenimento delle agevolazioni di cui sopra, l'unità immobiliare urbana oggetto di agevolazioni non potrà essere alienata, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data odierna, salve le eccezioni previste dalla legge.
Le parti ricorrenti, in ragione delle attuali capacità e proiezioni reddituali e patrimoniali presenti e future, concordemente stabiliscono che il Sig. Parte_1
- anche in dipendenza del trasferimento di cui sopra - verserà alla moglie,
[...] entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile di € 700,00 (euro settecento/00), omnicomprensivo, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di cui euro 200,00 per il coniuge ed euro
500,00 per i figli minori, sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di gennaio 2026.
Gli assegni familiari, A.U. e ogni altra agevolazione per la prole, compresi gli sgravi fiscali, saranno posti a favore della sig.ra (a tal riguardo il sig. CP_1 Parte_1 rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico riferito ai due figli minori il quale continuerà ad essere versato in favore della madre che ne disporrà
pagina 9 di 10 liberamente, essendosene tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento); le spese straordinarie relative al mantenimento ed alla crescita dei minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate come da protocollo del Tribunale di Pescara;
le somme per il mantenimento dei figli dovranno essere corrisposte alla sig.ra entro il 5 CP_1
(cinque) di ogni mese al quale il contributo si riferisce, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima.
Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano, come già detto sopra, a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza e nel contempo i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad espatriare.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 09/10/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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