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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1471/2025 R.G.
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di C.F._1 appello, dall'avv. Pasquale Matera, c.f. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Buccino, alla via Roma n. 53
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._3 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Giovanni De
Masi, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Airola, C.F._4 al Corso Caudino n. 204
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 258/2025, pubblicata il 25.02.2025.
Conclusioni dell'appellante : in accoglimento dell'appello proposto, Parte_1 riformare la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
730/2020; in via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata : rigettare l'appello e confermare la Controparte_1 sentenza impugnata.
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. titolare dell'omonima ditta, propose ricorso monitorio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento esponendo che: a) nell'anno 2016 aveva ricevuto incarico da di eseguire, presso un immobile sito in Airola, di proprietà della Controparte_1 medesima, lavori di sistemazione del piazzale di circa 6000 mq, consistenti nella ricarica, con spessore di circa 10 cm, di “misto stabilizzato”; b) aveva eseguito regolarmente i lavori, conformemente a quanto pattuito, ma non aveva ricevuto il pagamento del corrispettivo di euro 6.100,00, come indicato nella fattura n. 4 del
14.03.2018; c) aveva riconosciuto formalmente il debito con una Controparte_1 scrittura privata sottoscritta il 14.3.2018 e, contestualmente, aveva richiesto un piano di rientro, con dilazione del pagamento che, tuttavia, non veniva rispettato.
Tanto premesso il ricorrente chiese il pagamento del complessivo importo di euro
6.100,00, a titolo di saldo per l'attività svolta.
Il Tribunale di Benevento, con decreto n. 730/2020 pubblicato il 17.06.2020, ingiunse a il pagamento della somma di euro 6.100,00, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio.
§ 1.1. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 contestando la fondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento del debito.
In particolare dedusse che: a) nel corso del 2016, , suo suocero, Controparte_2 aveva commissionato a titolare dell'omonima ditta, l'esecuzione di Parte_1 lavori di sistemazione del piazzale di un immobile di proprietà di essa opponente, sito in Airola;
b) in data 12.8.2016 era stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata nella quale si convenne che l'importo complessivo dovuto per l'esecuzione dei lavori era di euro 15.000,00, con contestuale versamento, da parte del di euro 3.000,00 CP_2
a favore di somma regolarmente quietanzata, con impegno di Parte_1 provvedere a saldare il residuo dovuto mediante il rilascio di assegni bancari di euro
1.000,00 ciascuno, con scadenza a decorrere dal 30.09.2016; c) in data 7.9.2016
si era recato dal e, alla presenza del figlio, Controparte_2 Pt_1 Persona_1 aveva versato l'ulteriore importo in contanti di euro 3.500,00, e aveva consegnato, a saldo dell'importo residuo per i lavori commissionati, 9 assegni bancari;
d) i suddetti pagamenti erano stati riconosciuti in una scrittura privata, sottoscritta il 7.11.2016, con la quale veniva dato atto dell'avvenuto versamento delle ulteriori somme, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito;
in calce al medesimo documento veniva rilasciata quietanza liberatoria, con cui si dichiarava che nulla era più dovuto e che non vi erano
2 ulteriori pretese da parte dell'appaltatore nei confronti del committente CP_2
.
[...]
L'opponente dedusse, altresì, di aver sottoscritto la scrittura privata del 14.3.2018 - con la quale riconosceva un debito per euro 6.100,00 - in un contesto di inconsapevolezza circa l'avvenuto pagamento del saldo dei lavori commissionati da parte del suocero.
Precisò, inoltre, che la richiesta di pagamento dell'appaltatore era stata avanzata proprio durante l'assenza del all'epoca temporaneamente all'estero, circostanza della CP_2 quale l'opposto era a conoscenza, rappresentando come tale condotta mirasse ad ottenere indebitamente una duplicazione di corresponsione di somme, in concreto già versate da per suo conto. La sostenne che, agendo in Controparte_2 CP_1 buona fede e ignorando l'intervenuto saldo, aveva sottoscritto la dichiarazione di riconoscimento del debito.
In definitiva, secondo la , i pagamenti effettuati dal suocero avevano CP_1 determinato l'integrale estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Contestò, pertanto, la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo che il credito azionato risultava già interamente soddisfatto. Concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
§ 1.2. Si costituì contestando la fondatezza dell'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto.
Dedusse che la fattura oggetto dell'ingiunzione non si riferiva ai lavori già eseguiti con materiale esistente in cantiere e saldati da , ma riguardava Controparte_2 prestazioni differenti, consistenti nei lavori di “sistemazione del piazzale di circa 6000 mq con la fornitura di misto stabilizzato per lo spessore di 10 cm, ossia con materiale proveniente dal sito di prelievo presso l'impianto di calcestruzzi dell'opposto”, interventi anch'essi realizzati nel corso dell'anno 2016 presso l'immobile di proprietà dell'opponente, e depositò un certificato di analisi, rilasciato l'11 luglio 2016 dal laboratorio CHEMIA S.r.l. di San Giorgio del Sannio, comprovante l'utilizzo del suddetto materiale.
§ 1.3. Espletato l'interrogatorio formale ed escussi i testi, il Tribunale di Benevento, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite.
La decisione del primo giudice, per quel che ancora rileva in sede di gravame, si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano per punti.
3 1) In sede di interrogatorio formale parte opposta ha riconosciuto le scritture del
12.8.2016 e del 7.11.2016, confermando che nel novembre 2016 “il CP_2
fece il saldo per la sistemazione del materiale esistente sul piazzale”.
[...]
Inoltre, il teste ha riconosciuto la propria firma sulla quietanza del Persona_1
7.11.2016 ed il teste ha confermato di aver ricevuto gli assegni Testimone_1 allegati all'atto di opposizione, per conto del comprovanti il saldo del Pt_1 corrispettivo dei lavori, pattuito tra le parti.
2) Quanto alla documentazione prodotta da parte opposta a sostegno dei presunti lavori eseguiti successivamente a quelli saldati con la scrittura del 7.11.2016, inconferente
è il certificato del laboratorio CHEMIA S.r.l. - che, secondo la tesi difensiva del proverebbe l'effettuazione di successivi lavori consistenti nella sistemazione Pt_1 del piazzale con materiale proveniente dall'impianto di calcestruzzi di
[...]
- poiché “il certificato delle analisi veniva rilasciato dal laboratorio Parte_1
CHEMIA S.R.L. il giorno 11.07.2016, ben prima – quindi – del secondo incarico che il avrebbe ricevuto direttamente dal al termine dei primi lavori Pt_1 CP_3
(per come dichiarato da parte opposta in sede di interrogatorio formale), ma soprattutto in epoca antecedente al rilascio della quietanza del novembre 2016”.
3) Parte opposta “non produce alcuna fattura relativa a quello che viene indicato come primo contratto, da eseguirsi avvalendosi di materiali già presenti sul posto, lavori pur regolarmente pagati, né alcun contratto relativo ai secondi lavori (nonostante la presenza del primo contratto”). Tali elementi conducono alla conclusione dell'unicità del rapporto contrattuale tra le parti, in relazione al quale l'opponente ha già provveduto al pagamento, in parte in contanti e in parte con assegni bancari allegati alla quietanza del 7.11.2016.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha Parte_1 resistito, costituendosi, . Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e di discussione del
4.11.2025, la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
§ 2.1. Con i primi tre motivi di impugnazione – da esaminare congiuntamente in quanto attinenti a questioni tra loro strettamente connesse – l'appellante censura la sentenza di primo grado per errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze istruttorie. In particolare, lamenta che il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla ritenendo, non condivisibilmente, che tra le parti era CP_1
4 intercorso un unico rapporto contrattuale e che era stato provato l'integrale pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti.
Argomenta che tra le parti sono, invece, intercorsi due distinti rapporti contrattuali, relativi a lavori regolarmente eseguiti. Evidenzia, in particolare, che l'obbligazione azionata in via monitoria si riferisce ai “secondi lavori”, consistenti nella sistemazione del piazzale mediante fornitura e posa in opera di 'misto stabilizzato' per uno spessore di 10 cm, con materiale proveniente dal sito di prelievo presso il suo impianto di calcestruzzi, come indicato nella fattura n. 4 del 14 marzo 2018, per l'importo di euro
6.100,00.
L'appellante, precisa, quindi, che soltanto il corrispettivo di euro 15.000,00, relativo al primo rapporto contrattuale – che aveva ad oggetto la sistemazione del medesimo piazzale mediante l'utilizzo di materiale già presente in cantiere – era stato regolarmente pagato.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il rapporto tra le parti come unico, ritenendo provato l'integrale pagamento dell'importo previsto per i lavori pattuiti e, pertanto, escludendo la sussistenza del credito azionato, con riferimento al successivo rapporto contrattuale, pur a fronte della documentazione prodotta e la scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta dall'odierna appellata.
A sostegno dei motivi di gravame l'appellante invoca le risultanze del suo interrogatorio formale nella parte in cui si legge: “il figlio (di , suocero di Controparte_2
però, mi commissionò ulteriori lavori, in Controparte_1 Controparte_4 particolare la ricarica di stabilizzato sopra allo stesso piazzale, oggetto di quelle precedenti scritture, e poi mi disse che mi avrebbe portato la moglie ( CP_1
per firmare la fattura, ma chiedendo un pagamento dilazionato”.
[...]
Inoltre deduce: a) “Della qualità di tale fornitura e della sua provenienza nonché della sua destinazione, v'è prova documentale anche attraverso il certificato delle analisi rilasciato il giorno 11.07.2016 dal laboratorio CHEMIA S.R.L. di San Giorgio del
Sannio. È evidente che trattasi di lavori diversi, concretizzandosi la richiesta di pagamento di cui all'ingiunzione opposta nella fornitura di materiale prelevato dal sito dell'azienda dell'opposto, mentre i lavori di cui all'unico contratto autentico del
12.08.2016 riguardano la preparazione del piazzale con materiale esistente in cantiere”, b) “è dimostrato che l'impresa del , tra l'altro, produce inerti e Pt_1 conglomerati cementizi e bituminosi, disponendo di un deposito in Bucciano (BN); è naturale che gli aggregati naturali, come il misto stabilizzato in questione (proveniente
5 dal sito di prelievo presso il deposito del e posato per lo spessore di 10 cm sopra Pt_1 il piazzale della già realizzato con materiale ivi esistente), siano stoccati in CP_1 grandi quantità e abbiano certificazioni antecedenti al loro impiego”; c) “ Nel caso di specie, le fasi di lavorazioni presso la proprietà prevedevano: 1) CP_1 sistemazione del piazzale con materiale esistente in loco, pagata dal CP_2
; 2) ricarica di misto stabilizzato proveniente dal deposito del ,
[...] Pt_1 commissionata dalla e dal di lei marito In Controparte_1 Controparte_4 previsione di tale ultimo impiego, all'atto del conferimento dell'incarico, il si è Pt_1 premunito della necessaria certificazione delle analisi rilasciata dal laboratorio
CHEMIA S.R.L. Tale certificazione rilasciata il giorno 11.07.2016 è riferita al materiale stoccato in deposito e indica il cantiere dove poi sarebbe stato utilizzato.”; d)
“La data antecedente rispetto al suo utilizzo, quindi, non è indicativa di quanto erroneamente argomentato dal Giudice di prime cure che ne ha fatto discendere una contraddizione della tesi dell'opposto/odierno appellante, ma rappresenta la normale prassi amministrativa e commerciale di un'azienda che, in vista delle future lavorazioni, si premunisce delle necessarie autorizzazioni e certificazioni”.
I suddetti rilievi non scalfiscono la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza della prova relativa alla stipula di un successivo contratto - riguardante la sistemazione del piazzale dell'immobile di proprietà della medesima
, oltre a quello già incontestatamente concluso, in relazione al quale il CP_1 Pt_1 aveva rilasciato quietanza di avvenuto pagamento dei lavori commissionatigli, con atto del 7.11.2016.
E invero le risultanze dell'interrogatorio formale non possono costituire prova delle circostanze che il dichiarante riferisce a lui favorevoli. Inoltre dalle dichiarazioni rese dal si rileva che non sarebbe stata la a commissionargli i lavori Pt_1 CP_1 ulteriori di cui richiede il pagamento, ma il marito di quest'ultima, . Controparte_4
La circostanza che il si fosse premunito di certificazione relativa all'analisi del Pt_1
“misto stabilizzato”, proveniente dal suo deposito di calcestruzzo, sebbene contenente l'indicazione che il materiale sarebbe stato utilizzato presso l'immobile di CP_1
non fornisce alcun elemento di prova in ordine all'impiego di tale materiale
[...] per eseguire lavori commissionati al per conto della e dallo stesso Pt_1 CP_1 eseguiti.
6 L'appellante sostiene, inoltre, che il primo giudice avrebbe dovuto trarre validi argomenti di convincimento circa la “duplicità dei rapporti contrattuali”, dalle risposte,
“reticenti e contraddittorie”, rese dalla all'udienza del 1°.12.2022, nel corso CP_1 dell'interrogatorio formale deferitole.
Il rilievo è infondato.
Difatti il non evidenzia da quale dichiarazione della si possa trarre Pt_1 CP_1
l'ammissione di avergli conferito l'incarico di lavori ulteriori (rispetto a quelli già eseguiti di sistemazione del piazzale dell'immobile di sua proprietà), atteso che nel riconoscere la scrittura di ricognizione del debito si limita a dichiarare di averla sottoscritta, ignorando che i lavori erano già stati pagati dal suocero, in quanto quest'ultimo era all'estero, e, precisamente a Cuba, e di non aver avuto occasione di parlargli della questione fino al suo ritorno, nell' aprile 2018.
Inoltre la circostanza che alla scrittura di riconoscimento del debito di € 6.100,00 fosse allegata la “fattura” recante la seguente causale “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI
CIRCA MQ 6000 CON RICARICA SPESSORE CM 10 DI MISTO STABILIZZATO PRESSO
LA SUA PROPRIETA”, non può indurre, di per sé, ad inferire che la CP_1 riconoscesse un debito per lavori successivi ed ulteriori rispetto a quelli già commissionati, nè che la fornitura di misto stabilizzato provenisse dal sito di prelievo presso l'impianto di calcestruzzi dell'opposto.
Si osserva, quindi, che l'appellante non censura efficacemente la decisione del primo giudice nella parte in cui, in mancanza della prova della stipula di un successivo contratto di conferimento dell'incarico di sistemazione del piazzale da parte della o per suo conto (con ulteriore materiale, “misto stabilizzato”), ha CP_1 sostanzialmente ritenuto priva di efficacia probatoria la ricognizione del debito del
14.03.2018, alla luce del fatto che la ha dichiarato di aver sottoscritto la CP_1 suddetta ricognizione in uno stato di inconsapevolezza dell'avvenuto pagamento dei lavori da parte del suocero e di non aver avuto occasione di parlargli della questione fino al suo ritorno, nell'aprile 2018, vale a dire successivamente alla data di sottoscrizione della ricognizione del debito. Sul punto l'appellante deduce genericamente l'inverosimiglianza di quanto affermato dalla controparte (“dati i rapporti stretti col suocero (che è pur sempre il padre del marito) ed attesa l'importanza dei lavori commissionati e delle forniture ricevute, controparte non giustifica affatto la contraddizione tra il suo comportamento preprocessuale e quello processuale, avendo eccepito il presunto pagamento, per la prima volta, solo con la notifica dell'atto di
7 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”). Al riguardo la Corte osserva come la circostanza che il suocero della fosse all'estero risulta verosimile, in quanto CP_1 il passaporto di reca un timbro di entrata a Fiumicino del Controparte_2
27.03.2018, data successiva a quella della scrittura del 14.03.2018 e, inoltre, è privo di rilevanza il fatto che la abbia eccepito l'intervenuto pagamento soltanto con CP_1
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
§ 2.3 Con il quarto motivo di appello si duole del regolamento delle Parte_1 spese di lite operato dal primo giudice, ritenendo erronea la statuizione di condanna in suo danno, fondata sulla declaratoria di soccombenza. In via subordinata, chiede la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La censura è infondata.
Il rigetto della pretesa creditoria azionata dal e, quindi, la soccombenza di Pt_1 quest'ultimo, comporta la conferma della statuizione del primo giudice anche con riguardo al regime delle spese di lite. Inoltre non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, essendo, peraltro, inconferente la generica allegazione della natura “delle questioni prospettate” e “della particolarità della materia e delle parti in causa”.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
8 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 4.11.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
Dott. Eugenio Forgillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1471/2025 R.G.
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di C.F._1 appello, dall'avv. Pasquale Matera, c.f. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Buccino, alla via Roma n. 53
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._3 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Giovanni De
Masi, c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Airola, C.F._4 al Corso Caudino n. 204
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 258/2025, pubblicata il 25.02.2025.
Conclusioni dell'appellante : in accoglimento dell'appello proposto, Parte_1 riformare la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
730/2020; in via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata : rigettare l'appello e confermare la Controparte_1 sentenza impugnata.
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. titolare dell'omonima ditta, propose ricorso monitorio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento esponendo che: a) nell'anno 2016 aveva ricevuto incarico da di eseguire, presso un immobile sito in Airola, di proprietà della Controparte_1 medesima, lavori di sistemazione del piazzale di circa 6000 mq, consistenti nella ricarica, con spessore di circa 10 cm, di “misto stabilizzato”; b) aveva eseguito regolarmente i lavori, conformemente a quanto pattuito, ma non aveva ricevuto il pagamento del corrispettivo di euro 6.100,00, come indicato nella fattura n. 4 del
14.03.2018; c) aveva riconosciuto formalmente il debito con una Controparte_1 scrittura privata sottoscritta il 14.3.2018 e, contestualmente, aveva richiesto un piano di rientro, con dilazione del pagamento che, tuttavia, non veniva rispettato.
Tanto premesso il ricorrente chiese il pagamento del complessivo importo di euro
6.100,00, a titolo di saldo per l'attività svolta.
Il Tribunale di Benevento, con decreto n. 730/2020 pubblicato il 17.06.2020, ingiunse a il pagamento della somma di euro 6.100,00, oltre interessi e Controparte_1 spese del procedimento monitorio.
§ 1.1. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 contestando la fondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento del debito.
In particolare dedusse che: a) nel corso del 2016, , suo suocero, Controparte_2 aveva commissionato a titolare dell'omonima ditta, l'esecuzione di Parte_1 lavori di sistemazione del piazzale di un immobile di proprietà di essa opponente, sito in Airola;
b) in data 12.8.2016 era stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata nella quale si convenne che l'importo complessivo dovuto per l'esecuzione dei lavori era di euro 15.000,00, con contestuale versamento, da parte del di euro 3.000,00 CP_2
a favore di somma regolarmente quietanzata, con impegno di Parte_1 provvedere a saldare il residuo dovuto mediante il rilascio di assegni bancari di euro
1.000,00 ciascuno, con scadenza a decorrere dal 30.09.2016; c) in data 7.9.2016
si era recato dal e, alla presenza del figlio, Controparte_2 Pt_1 Persona_1 aveva versato l'ulteriore importo in contanti di euro 3.500,00, e aveva consegnato, a saldo dell'importo residuo per i lavori commissionati, 9 assegni bancari;
d) i suddetti pagamenti erano stati riconosciuti in una scrittura privata, sottoscritta il 7.11.2016, con la quale veniva dato atto dell'avvenuto versamento delle ulteriori somme, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito;
in calce al medesimo documento veniva rilasciata quietanza liberatoria, con cui si dichiarava che nulla era più dovuto e che non vi erano
2 ulteriori pretese da parte dell'appaltatore nei confronti del committente CP_2
.
[...]
L'opponente dedusse, altresì, di aver sottoscritto la scrittura privata del 14.3.2018 - con la quale riconosceva un debito per euro 6.100,00 - in un contesto di inconsapevolezza circa l'avvenuto pagamento del saldo dei lavori commissionati da parte del suocero.
Precisò, inoltre, che la richiesta di pagamento dell'appaltatore era stata avanzata proprio durante l'assenza del all'epoca temporaneamente all'estero, circostanza della CP_2 quale l'opposto era a conoscenza, rappresentando come tale condotta mirasse ad ottenere indebitamente una duplicazione di corresponsione di somme, in concreto già versate da per suo conto. La sostenne che, agendo in Controparte_2 CP_1 buona fede e ignorando l'intervenuto saldo, aveva sottoscritto la dichiarazione di riconoscimento del debito.
In definitiva, secondo la , i pagamenti effettuati dal suocero avevano CP_1 determinato l'integrale estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Contestò, pertanto, la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo che il credito azionato risultava già interamente soddisfatto. Concluse chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
§ 1.2. Si costituì contestando la fondatezza dell'opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto.
Dedusse che la fattura oggetto dell'ingiunzione non si riferiva ai lavori già eseguiti con materiale esistente in cantiere e saldati da , ma riguardava Controparte_2 prestazioni differenti, consistenti nei lavori di “sistemazione del piazzale di circa 6000 mq con la fornitura di misto stabilizzato per lo spessore di 10 cm, ossia con materiale proveniente dal sito di prelievo presso l'impianto di calcestruzzi dell'opposto”, interventi anch'essi realizzati nel corso dell'anno 2016 presso l'immobile di proprietà dell'opponente, e depositò un certificato di analisi, rilasciato l'11 luglio 2016 dal laboratorio CHEMIA S.r.l. di San Giorgio del Sannio, comprovante l'utilizzo del suddetto materiale.
§ 1.3. Espletato l'interrogatorio formale ed escussi i testi, il Tribunale di Benevento, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite.
La decisione del primo giudice, per quel che ancora rileva in sede di gravame, si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano per punti.
3 1) In sede di interrogatorio formale parte opposta ha riconosciuto le scritture del
12.8.2016 e del 7.11.2016, confermando che nel novembre 2016 “il CP_2
fece il saldo per la sistemazione del materiale esistente sul piazzale”.
[...]
Inoltre, il teste ha riconosciuto la propria firma sulla quietanza del Persona_1
7.11.2016 ed il teste ha confermato di aver ricevuto gli assegni Testimone_1 allegati all'atto di opposizione, per conto del comprovanti il saldo del Pt_1 corrispettivo dei lavori, pattuito tra le parti.
2) Quanto alla documentazione prodotta da parte opposta a sostegno dei presunti lavori eseguiti successivamente a quelli saldati con la scrittura del 7.11.2016, inconferente
è il certificato del laboratorio CHEMIA S.r.l. - che, secondo la tesi difensiva del proverebbe l'effettuazione di successivi lavori consistenti nella sistemazione Pt_1 del piazzale con materiale proveniente dall'impianto di calcestruzzi di
[...]
- poiché “il certificato delle analisi veniva rilasciato dal laboratorio Parte_1
CHEMIA S.R.L. il giorno 11.07.2016, ben prima – quindi – del secondo incarico che il avrebbe ricevuto direttamente dal al termine dei primi lavori Pt_1 CP_3
(per come dichiarato da parte opposta in sede di interrogatorio formale), ma soprattutto in epoca antecedente al rilascio della quietanza del novembre 2016”.
3) Parte opposta “non produce alcuna fattura relativa a quello che viene indicato come primo contratto, da eseguirsi avvalendosi di materiali già presenti sul posto, lavori pur regolarmente pagati, né alcun contratto relativo ai secondi lavori (nonostante la presenza del primo contratto”). Tali elementi conducono alla conclusione dell'unicità del rapporto contrattuale tra le parti, in relazione al quale l'opponente ha già provveduto al pagamento, in parte in contanti e in parte con assegni bancari allegati alla quietanza del 7.11.2016.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha Parte_1 resistito, costituendosi, . Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e di discussione del
4.11.2025, la Corte ha deciso la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
§ 2.1. Con i primi tre motivi di impugnazione – da esaminare congiuntamente in quanto attinenti a questioni tra loro strettamente connesse – l'appellante censura la sentenza di primo grado per errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio e delle risultanze istruttorie. In particolare, lamenta che il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dalla ritenendo, non condivisibilmente, che tra le parti era CP_1
4 intercorso un unico rapporto contrattuale e che era stato provato l'integrale pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti.
Argomenta che tra le parti sono, invece, intercorsi due distinti rapporti contrattuali, relativi a lavori regolarmente eseguiti. Evidenzia, in particolare, che l'obbligazione azionata in via monitoria si riferisce ai “secondi lavori”, consistenti nella sistemazione del piazzale mediante fornitura e posa in opera di 'misto stabilizzato' per uno spessore di 10 cm, con materiale proveniente dal sito di prelievo presso il suo impianto di calcestruzzi, come indicato nella fattura n. 4 del 14 marzo 2018, per l'importo di euro
6.100,00.
L'appellante, precisa, quindi, che soltanto il corrispettivo di euro 15.000,00, relativo al primo rapporto contrattuale – che aveva ad oggetto la sistemazione del medesimo piazzale mediante l'utilizzo di materiale già presente in cantiere – era stato regolarmente pagato.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il rapporto tra le parti come unico, ritenendo provato l'integrale pagamento dell'importo previsto per i lavori pattuiti e, pertanto, escludendo la sussistenza del credito azionato, con riferimento al successivo rapporto contrattuale, pur a fronte della documentazione prodotta e la scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta dall'odierna appellata.
A sostegno dei motivi di gravame l'appellante invoca le risultanze del suo interrogatorio formale nella parte in cui si legge: “il figlio (di , suocero di Controparte_2
però, mi commissionò ulteriori lavori, in Controparte_1 Controparte_4 particolare la ricarica di stabilizzato sopra allo stesso piazzale, oggetto di quelle precedenti scritture, e poi mi disse che mi avrebbe portato la moglie ( CP_1
per firmare la fattura, ma chiedendo un pagamento dilazionato”.
[...]
Inoltre deduce: a) “Della qualità di tale fornitura e della sua provenienza nonché della sua destinazione, v'è prova documentale anche attraverso il certificato delle analisi rilasciato il giorno 11.07.2016 dal laboratorio CHEMIA S.R.L. di San Giorgio del
Sannio. È evidente che trattasi di lavori diversi, concretizzandosi la richiesta di pagamento di cui all'ingiunzione opposta nella fornitura di materiale prelevato dal sito dell'azienda dell'opposto, mentre i lavori di cui all'unico contratto autentico del
12.08.2016 riguardano la preparazione del piazzale con materiale esistente in cantiere”, b) “è dimostrato che l'impresa del , tra l'altro, produce inerti e Pt_1 conglomerati cementizi e bituminosi, disponendo di un deposito in Bucciano (BN); è naturale che gli aggregati naturali, come il misto stabilizzato in questione (proveniente
5 dal sito di prelievo presso il deposito del e posato per lo spessore di 10 cm sopra Pt_1 il piazzale della già realizzato con materiale ivi esistente), siano stoccati in CP_1 grandi quantità e abbiano certificazioni antecedenti al loro impiego”; c) “ Nel caso di specie, le fasi di lavorazioni presso la proprietà prevedevano: 1) CP_1 sistemazione del piazzale con materiale esistente in loco, pagata dal CP_2
; 2) ricarica di misto stabilizzato proveniente dal deposito del ,
[...] Pt_1 commissionata dalla e dal di lei marito In Controparte_1 Controparte_4 previsione di tale ultimo impiego, all'atto del conferimento dell'incarico, il si è Pt_1 premunito della necessaria certificazione delle analisi rilasciata dal laboratorio
CHEMIA S.R.L. Tale certificazione rilasciata il giorno 11.07.2016 è riferita al materiale stoccato in deposito e indica il cantiere dove poi sarebbe stato utilizzato.”; d)
“La data antecedente rispetto al suo utilizzo, quindi, non è indicativa di quanto erroneamente argomentato dal Giudice di prime cure che ne ha fatto discendere una contraddizione della tesi dell'opposto/odierno appellante, ma rappresenta la normale prassi amministrativa e commerciale di un'azienda che, in vista delle future lavorazioni, si premunisce delle necessarie autorizzazioni e certificazioni”.
I suddetti rilievi non scalfiscono la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza della prova relativa alla stipula di un successivo contratto - riguardante la sistemazione del piazzale dell'immobile di proprietà della medesima
, oltre a quello già incontestatamente concluso, in relazione al quale il CP_1 Pt_1 aveva rilasciato quietanza di avvenuto pagamento dei lavori commissionatigli, con atto del 7.11.2016.
E invero le risultanze dell'interrogatorio formale non possono costituire prova delle circostanze che il dichiarante riferisce a lui favorevoli. Inoltre dalle dichiarazioni rese dal si rileva che non sarebbe stata la a commissionargli i lavori Pt_1 CP_1 ulteriori di cui richiede il pagamento, ma il marito di quest'ultima, . Controparte_4
La circostanza che il si fosse premunito di certificazione relativa all'analisi del Pt_1
“misto stabilizzato”, proveniente dal suo deposito di calcestruzzo, sebbene contenente l'indicazione che il materiale sarebbe stato utilizzato presso l'immobile di CP_1
non fornisce alcun elemento di prova in ordine all'impiego di tale materiale
[...] per eseguire lavori commissionati al per conto della e dallo stesso Pt_1 CP_1 eseguiti.
6 L'appellante sostiene, inoltre, che il primo giudice avrebbe dovuto trarre validi argomenti di convincimento circa la “duplicità dei rapporti contrattuali”, dalle risposte,
“reticenti e contraddittorie”, rese dalla all'udienza del 1°.12.2022, nel corso CP_1 dell'interrogatorio formale deferitole.
Il rilievo è infondato.
Difatti il non evidenzia da quale dichiarazione della si possa trarre Pt_1 CP_1
l'ammissione di avergli conferito l'incarico di lavori ulteriori (rispetto a quelli già eseguiti di sistemazione del piazzale dell'immobile di sua proprietà), atteso che nel riconoscere la scrittura di ricognizione del debito si limita a dichiarare di averla sottoscritta, ignorando che i lavori erano già stati pagati dal suocero, in quanto quest'ultimo era all'estero, e, precisamente a Cuba, e di non aver avuto occasione di parlargli della questione fino al suo ritorno, nell' aprile 2018.
Inoltre la circostanza che alla scrittura di riconoscimento del debito di € 6.100,00 fosse allegata la “fattura” recante la seguente causale “ SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DI
CIRCA MQ 6000 CON RICARICA SPESSORE CM 10 DI MISTO STABILIZZATO PRESSO
LA SUA PROPRIETA”, non può indurre, di per sé, ad inferire che la CP_1 riconoscesse un debito per lavori successivi ed ulteriori rispetto a quelli già commissionati, nè che la fornitura di misto stabilizzato provenisse dal sito di prelievo presso l'impianto di calcestruzzi dell'opposto.
Si osserva, quindi, che l'appellante non censura efficacemente la decisione del primo giudice nella parte in cui, in mancanza della prova della stipula di un successivo contratto di conferimento dell'incarico di sistemazione del piazzale da parte della o per suo conto (con ulteriore materiale, “misto stabilizzato”), ha CP_1 sostanzialmente ritenuto priva di efficacia probatoria la ricognizione del debito del
14.03.2018, alla luce del fatto che la ha dichiarato di aver sottoscritto la CP_1 suddetta ricognizione in uno stato di inconsapevolezza dell'avvenuto pagamento dei lavori da parte del suocero e di non aver avuto occasione di parlargli della questione fino al suo ritorno, nell'aprile 2018, vale a dire successivamente alla data di sottoscrizione della ricognizione del debito. Sul punto l'appellante deduce genericamente l'inverosimiglianza di quanto affermato dalla controparte (“dati i rapporti stretti col suocero (che è pur sempre il padre del marito) ed attesa l'importanza dei lavori commissionati e delle forniture ricevute, controparte non giustifica affatto la contraddizione tra il suo comportamento preprocessuale e quello processuale, avendo eccepito il presunto pagamento, per la prima volta, solo con la notifica dell'atto di
7 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”). Al riguardo la Corte osserva come la circostanza che il suocero della fosse all'estero risulta verosimile, in quanto CP_1 il passaporto di reca un timbro di entrata a Fiumicino del Controparte_2
27.03.2018, data successiva a quella della scrittura del 14.03.2018 e, inoltre, è privo di rilevanza il fatto che la abbia eccepito l'intervenuto pagamento soltanto con CP_1
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
§ 2.3 Con il quarto motivo di appello si duole del regolamento delle Parte_1 spese di lite operato dal primo giudice, ritenendo erronea la statuizione di condanna in suo danno, fondata sulla declaratoria di soccombenza. In via subordinata, chiede la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La censura è infondata.
Il rigetto della pretesa creditoria azionata dal e, quindi, la soccombenza di Pt_1 quest'ultimo, comporta la conferma della statuizione del primo giudice anche con riguardo al regime delle spese di lite. Inoltre non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, essendo, peraltro, inconferente la generica allegazione della natura “delle questioni prospettate” e “della particolarità della materia e delle parti in causa”.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione e del modello decisorio semplificato utilizzato per la definizione del gravame, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, a carico all'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
8 La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 4.11.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
Dott. Eugenio Forgillo
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