Art. 4.
La commissione consultiva di cui all' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle relative norme transitorie e di coordinamento.
La commissione consultiva di cui all' articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108 , resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle relative norme transitorie e di coordinamento.