Articolo 1 della Legge 14 marzo 1968, n. 157
Articolo 2
Versione
21 marzo 1968
Art. 1.
Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922 , relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Entrata in vigore il 21 marzo 1968