TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
2444/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNACCHIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE FRANCIA 24 FOGGIA presso il difensore avv.
CORNACCHIA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2024, ha proposto domanda di separazione personale Parte_1
tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario in Foggia in data 20/09/2011 con il resistente (atto n. 454, p. II, serie A, anno 2011); che dall'unione erano nati due figli nata a [...] il [...], cittadina italiana, e Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]; che Persona_2
l'unione coniugale si è rivelata infelice nel tempo sino a degenerare e a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che, in particolare, l'unione coniugale è naufragata a seguito della scoperta da parte della ricorrente di una relazione extraconiugale del marito, il quale nel mese di gennaio del 2023 ha abbandonato il tetto coniugale, lasciando moglie e figli per trasferirsi in altro immobile unitamente alla sua nuova compagna;
che da quel momento, ininterrottamente, i coniugi vivono separati e non vi sono possibilità di riconciliazione;
che il
[...]
, in possesso di licenza elementare, svolge attività di guardia giurata presso la locale catena di CP_1
supermercati CONAD e che ai redditi derivanti dalla suindicata attività, somma i proventi derivanti dall'attività di buttafuori presso alcuni locali notturni;
che lo stesso non è titolare di beni immobili, né di mobili registrati e possiede un libretto postale ed una carta Postepay;
che essa ricorrente, in possesso di licenza media, svolge occasionalmente attività di assistenza agli anziani per il quale nell'anno 2023 ha percepito un reddito annuo di 3000 euro, pari ad euro 250 mensili;
che dal momento della cessazione della convivenza con il marito, quest'ultimo ha contribuito in misura minima al mantenimento di moglie e figli, corrispondendo alla moglie esclusivamente la somma mensile di euro
370,00, corrispondente all'importo dell'assegno unico universale (euro 185,00 per ciascun figlio) interamente percepito dal sig. e dunque comprensivo della relativa quota del 50% che comunque CP_1
già spetterebbe ex lege alla ricorrente;
che in ragione del suo modesto reddito e della predetta contribuzione del coniuge, la vive in condizioni di povertà, disponendo di poco più di 600 euro Pt_1
mensili per far fronte alle esigenze proprie e dei due figli, così come esposto nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove ha indicato entrate annue per il 2023 di euro 7440, pari a
(250+370)x12, importo comprensivo delle due voci anzidette (reddito proprio e contributo di mantenimento versato dal coniuge); che la medesima ricorrente non è titolare di diritti reali su beni immobili e vive unitamente ai minori nella modesta abitazione costituente coniugale, di Via Pavone 17, per la quale versa un canone mensile di locazione di €. 300,00; che pur non essendo in possesso di patente di guida, è mera intestataria di un'autovettura Fiat Idea immatricolata nel 2008, usata pagina 2 di 6 esclusivamente dal marito;
che ai sensi dell'art. 473 bis, 12 cpc, la ricorrente ha dato atto di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio, non avendone l'obbligo e di non essere stata titolare di conti correnti, né di quote sociali nel medesimo periodo;
che il modesto contributo mensile attualmente versato dal marito e corrispondente al solo importo dell'assegno unico universale per i figli minori, consente a malapena la copertura delle spese abitative.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente perché vi abiti con i figli;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al mantenimento della moglie e dei figli nella misura di euro 600
(Euro 250,00 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
autorizzare la ricorrente a percepire direttamente dall' il 100% dell'assegno unico CP_2
universale per i figli minori (attualmente percepito per intero dal sig. e versato alla moglie), CP_1
anche in considerazione della sua convivenza con gli stessi e della destinazione del contributo assistenziale alle esigenze dei minori. Con vittoria di spese e competenze di causa.
pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 18.11.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni e con provvedimento del
26.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM, il cui parere giungeva favorevole all'accoglimento della domanda in data 27.11.2024.
*****
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è stata dichiarata e ribadita dalla ricorrente, ma è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali e dalla indifferenza rispetto al processo. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente all'introduzione del giudizio;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che la moglie rimprovera al coniuge, tra cui l'infedeltà e l'abbandono del tetto coniugale, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale.
pagina 3 di 6 Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Domanda di mantenimento ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 100,00 in suo Parte_1
favore. La domanda deve trovare accoglimento, stante la disparità di condizione economica determinata dalla scelta unilaterale del marito di abbandonare il tetto coniugale e in particolare i due figli di cui è la madre a farsi quasi esclusivamente carico.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti sono nati due figli, entrambi ancora minorenni: Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, e nato a [...] il [...],
[...] Persona_2
entrambi residenti in [...] con la madre.
Va confermato l'affidamento delle figlie congiuntamente ad entrambi i genitori, non essendo emerse ragioni di sorta che consiglierebbero di derogare al regime ordinario di affidamento della prole. Le minori vanno collocate stabilmente presso la madre, con la quale vivono sin dall'epoca della separazione dei genitori. La responsabilità genitoriale sarà conseguentemente esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Ciascuno dei coniugi va autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Il resistente potrà tenere con sé le figlie previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederle e tenerle con se: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi tra le parti;
Relativamente al mantenimento della prole, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle pagina 4 di 6 rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che i figli convivono stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al loro mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della di € 500,00 Pt_1
(250 per ciascun figlio).
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. Allo stesso andrà aggiunto il 50% dell'AUU.
La casa famigliare la casa famigliare deve essere assegnata alla ricorrente in ragione della convivenza con i figli minori.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente, il quale, stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, le verserà all'Erario nella misura liquidata con separato decreto.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il , da nei confronti di;
con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di vederli e tenerli con se secondo le modalità indicate in motivazione;
3) pone a carico di l'obbligo di di versare, in favore di la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 600,00 (di cui € 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle pagina 5 di 6 figlie, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, oltre AUU al 50%;
4) condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 850,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il 17.12.2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
2444/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORNACCHIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE FRANCIA 24 FOGGIA presso il difensore avv.
CORNACCHIA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La ricorrente hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2024, ha proposto domanda di separazione personale Parte_1
tra coniugi nei confronti di Esponeva: che in data aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario in Foggia in data 20/09/2011 con il resistente (atto n. 454, p. II, serie A, anno 2011); che dall'unione erano nati due figli nata a [...] il [...], cittadina italiana, e Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]; che Persona_2
l'unione coniugale si è rivelata infelice nel tempo sino a degenerare e a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa di aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia;
che, in particolare, l'unione coniugale è naufragata a seguito della scoperta da parte della ricorrente di una relazione extraconiugale del marito, il quale nel mese di gennaio del 2023 ha abbandonato il tetto coniugale, lasciando moglie e figli per trasferirsi in altro immobile unitamente alla sua nuova compagna;
che da quel momento, ininterrottamente, i coniugi vivono separati e non vi sono possibilità di riconciliazione;
che il
[...]
, in possesso di licenza elementare, svolge attività di guardia giurata presso la locale catena di CP_1
supermercati CONAD e che ai redditi derivanti dalla suindicata attività, somma i proventi derivanti dall'attività di buttafuori presso alcuni locali notturni;
che lo stesso non è titolare di beni immobili, né di mobili registrati e possiede un libretto postale ed una carta Postepay;
che essa ricorrente, in possesso di licenza media, svolge occasionalmente attività di assistenza agli anziani per il quale nell'anno 2023 ha percepito un reddito annuo di 3000 euro, pari ad euro 250 mensili;
che dal momento della cessazione della convivenza con il marito, quest'ultimo ha contribuito in misura minima al mantenimento di moglie e figli, corrispondendo alla moglie esclusivamente la somma mensile di euro
370,00, corrispondente all'importo dell'assegno unico universale (euro 185,00 per ciascun figlio) interamente percepito dal sig. e dunque comprensivo della relativa quota del 50% che comunque CP_1
già spetterebbe ex lege alla ricorrente;
che in ragione del suo modesto reddito e della predetta contribuzione del coniuge, la vive in condizioni di povertà, disponendo di poco più di 600 euro Pt_1
mensili per far fronte alle esigenze proprie e dei due figli, così come esposto nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove ha indicato entrate annue per il 2023 di euro 7440, pari a
(250+370)x12, importo comprensivo delle due voci anzidette (reddito proprio e contributo di mantenimento versato dal coniuge); che la medesima ricorrente non è titolare di diritti reali su beni immobili e vive unitamente ai minori nella modesta abitazione costituente coniugale, di Via Pavone 17, per la quale versa un canone mensile di locazione di €. 300,00; che pur non essendo in possesso di patente di guida, è mera intestataria di un'autovettura Fiat Idea immatricolata nel 2008, usata pagina 2 di 6 esclusivamente dal marito;
che ai sensi dell'art. 473 bis, 12 cpc, la ricorrente ha dato atto di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio, non avendone l'obbligo e di non essere stata titolare di conti correnti, né di quote sociali nel medesimo periodo;
che il modesto contributo mensile attualmente versato dal marito e corrispondente al solo importo dell'assegno unico universale per i figli minori, consente a malapena la copertura delle spese abitative.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: pronunziare la separazione personale dei coniugi;
affidare la prole ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente perché vi abiti con i figli;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile, al mantenimento della moglie e dei figli nella misura di euro 600
(Euro 250,00 per ciascun figlio ed euro 100,00 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
autorizzare la ricorrente a percepire direttamente dall' il 100% dell'assegno unico CP_2
universale per i figli minori (attualmente percepito per intero dal sig. e versato alla moglie), CP_1
anche in considerazione della sua convivenza con gli stessi e della destinazione del contributo assistenziale alle esigenze dei minori. Con vittoria di spese e competenze di causa.
pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 18.11.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni e con provvedimento del
26.11.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM, il cui parere giungeva favorevole all'accoglimento della domanda in data 27.11.2024.
*****
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è stata dichiarata e ribadita dalla ricorrente, ma è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali e dalla indifferenza rispetto al processo. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente all'introduzione del giudizio;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che la moglie rimprovera al coniuge, tra cui l'infedeltà e l'abbandono del tetto coniugale, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale.
pagina 3 di 6 Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Domanda di mantenimento ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 100,00 in suo Parte_1
favore. La domanda deve trovare accoglimento, stante la disparità di condizione economica determinata dalla scelta unilaterale del marito di abbandonare il tetto coniugale e in particolare i due figli di cui è la madre a farsi quasi esclusivamente carico.
Affidamento e mantenimento della prole
Dall'unione delle odierne parti sono nati due figli, entrambi ancora minorenni: Persona_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, e nato a [...] il [...],
[...] Persona_2
entrambi residenti in [...] con la madre.
Va confermato l'affidamento delle figlie congiuntamente ad entrambi i genitori, non essendo emerse ragioni di sorta che consiglierebbero di derogare al regime ordinario di affidamento della prole. Le minori vanno collocate stabilmente presso la madre, con la quale vivono sin dall'epoca della separazione dei genitori. La responsabilità genitoriale sarà conseguentemente esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Ciascuno dei coniugi va autorizzato all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Il resistente potrà tenere con sé le figlie previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederle e tenerle con se: a) il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi tra le parti;
Relativamente al mantenimento della prole, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle pagina 4 di 6 rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che i figli convivono stabilmente con la madre la quale provvede in via diretta al loro mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della di € 500,00 Pt_1
(250 per ciascun figlio).
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. Allo stesso andrà aggiunto il 50% dell'AUU.
La casa famigliare la casa famigliare deve essere assegnata alla ricorrente in ragione della convivenza con i figli minori.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente, il quale, stante l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, le verserà all'Erario nella misura liquidata con separato decreto.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il , da nei confronti di;
con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di vederli e tenerli con se secondo le modalità indicate in motivazione;
3) pone a carico di l'obbligo di di versare, in favore di la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 600,00 (di cui € 100,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle pagina 5 di 6 figlie, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, oltre AUU al 50%;
4) condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 850,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il 17.12.2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6