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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA SERRA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e Controparte_1
ANTONELLO PIANA
APPELLATO
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 144 del 7 febbraio 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: conclude per l'accoglimento dell'appello
PER L'APPELLATO: “Rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione dei motivi assorbiti. Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore Controparte_1
per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex
[...] art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 3069 oltre interessi Pt_1 al tasso contrattuale ed € 400 per spese di mediazione, e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito, con rinuncia ad eventuali somme eccedenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 settembre 2023 (già conveniva Parte_1 Parte_2 davanti a questo tribunale proponendo tempestivo appello contro la Controparte_1
pagina 1 di 6 sentenza di cui in epigrafe, non notificatale, che aveva accolto la domanda dell'odierno appellato diretta a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento.
Esponeva l'appellante che il sig. aveva domandato al giudice adito che fosse rilevata CP_1
l'illegittimità delle commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie, comunque denominate, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento, stipulato dall'attore nel 2012 e rimborsato mediante cessione del quinto, erano inoltre da reputarsi vessatorie, stipulate in violazione della forma scritta ex artt. 125 bis e 125 novies del TUB
e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo l'attore aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito, della somma onnicomprensiva di € 3069,00, oltre interessi al tasso contrattuale ed oltre a 400 euro per spese di mediazione.
La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva chiesto il rigetto della domanda, osservando che tutte le commissioni, anche quelle inerenti all'attività istruttoria e di intermediazione, peraltro chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita alla beneficiaria, erano legittime e giustificate dall'attività espletata dalla mutuante e dagli intermediari finanziari, siccome dirette a remunerarne le prestazioni di consulenza ed assistenza espletate su incarico della banca.
Assumeva l'appellante che con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dal mutuatario il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato a restituire per intero quanto dovuto Pt_1 per le commissioni contestate e ritenuto le clausole contrattuali nulle perché prive di giustificazione funzionale, nonché vessatorie, condannandola al pagamento della somma di 3069 euro, oltre interessi e spese di lite.
proponeva quindi gravame, osservando, quanto alla commissione istruttoria, che i costi ivi Pt_1 annoverati erano connessi alla procedura di avvio del finanziamento, articolata attraverso l'esame della domanda, la verifica e controllo dei dati forniti dal cliente, la delibera e l'erogazione del prestito, prestazioni integranti dunque costi giustificati, inerenti ad attività effettivamente eseguite, com'era indiscusso, nonché indicati nel loro fondamento causale in modo chiaro e specifico, in applicazione della normativa regolante il prestito ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo dalla Banca
d'Italia.
Quanto alle commissioni di gestione, erroneamente il gdp le aveva ritenute ingiustificate reputandole già remunerate dalla corresponsione degli interessi, essendo esse destinate a coprire le attività di riscossione del credito, il cui effettivo espletamento non era contestato, e i costi assicurativi, effettivamente sostenuti dalla banca che aveva direttamente pagato il relativo premio e non ingiustamente riversati sul mutuatario, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. Non era ravvisabile, dunque, nemmeno in relazione a detta commissione quello squilibrio giuridico che, alterando il sinallagma contrattuale, deponeva secondo l'assunto della controparte per la vessatorietà della clausola ai sensi degli artt. 33 e 34 del CdC.
Quanto infine alla commissione per l'agente in attività finanziaria, posta a carico del beneficiario del prestito per € 852,00, l'appellante censurava il rilievo del giudice secondo cui non vi era in atti alcuna prova dell'espletamento della relativa attività, nonché del ricevimento del relativo incarico e del pagina 2 di 6 compenso concordato, ritenendo violata la prescrizione dell'art. 125 novies TUB, non assolvendo inoltre il relativo costo ad alcuno scopo pratico ed economico meritevole di tutela. Evidenziava
l'appellante come il gdp, contraddittoriamente, sostenesse che il relativo costo fosse indicato nella proposta contrattuale e che nel modulo SECCI erano apposti il timbro e la sottoscrizione dell'agente per poi sostenere che l'incarico non era provato. In ordine al profilo funzionale, rimarcava che la clausola remunerava, come chiaramente illustrato nel contratto, le prestazioni effettuate per la promozione del prestito nei confronti del richiedente dall'agente in attività finanziaria, nella specie tale
, agente convenzionata con la banca mutuante che ne retribuiva le prestazioni, come Persona_1 pure era indiscusso. Aggiungeva come fosse legittimo, anche ai sensi dell'art. 125 novies del TUB, che il relativo compenso professionale fosse convenuto fra la banca e il cliente, atteso che la mutuante ne corrispondeva il compenso, essendo il rapporto riconducibile alla disciplina di cui all'art. 128 quater del TUB, trattandosi di agente in attività finanziaria e non propriamente di intermediario finanziario. Il mutuatario, infatti, non versava direttamente alcun compenso all'agente, operante per conto della banca in forza di mandato e non certo per conto del beneficiario del finanziamento.
L'appellante escludeva anche in ordine a detta previsione la ricorrenza di alcun profilo di vessatorietà della clausola, correttamente prevista e causalmente giustificata, profili su cui il giudice di prime cure si era limitato a richiamare il dato normativo senza fornire alcuna puntuale motivazione.
Sulla base di tali motivi di gravame, chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata, anche in punto di condanna alle spese, concludendo per il rigetto delle domande proposte dal . CP_1
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo la mancanza di trasparenza del contratto in ordine all'identificazione dell'intermediario finanziario e dell'agente cui sarebbero destinate le commissioni, soggetti che non avevano provato di aver informato il cliente del loro ruolo, e che non era stato firmato il contratto ex art. 125 novies TUB tra gli intermediari e il consumatore.
Ribadiva come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione, palesemente anomali rispetto all'ammontare degli interessi e sommati al capitale finanziato, realizzandosi in tal modo un illegittimo effetto anatocistico, per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito, essendo quindi essi privi di giustificazione causale. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figure non intervenute nella specie.
Riproponeva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole e alla mancanza di trasparenza del contratto, concludendo per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 19 dicembre 2024 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Le voci in contestazione, riportate nel modulo contenente le “informazioni europee di base”, concernono le commissioni di istruttoria (€ 1218,00), quelle articolate in due distinte voci inerenti all'intermediario finanziario e all'agente in attività finanziaria (addebitate per complessivi € 852,60),
pagina 3 di 6 nonché le commissioni di incasso rate, gestione successiva all'erogazione e per la gestione del rischio diretto per decesso dell'assicurato (€ 998,76).
La sentenza merita conferma con riferimento alle due commissioni relative ai costi d'intermediazione e di agenzia.
Vengono in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente a quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC), sia, correlativamente, la necessità che, con adeguata trasparenza, gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato.
Solo un'effettiva trasparenza delle clausole e delle condizioni contrattuali può, invero, consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi inerente all'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito e all'eventuale individuazione dell'eventuale squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Devono, prima ancora e in generale, ritenersi nulle per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., quelle clausole che prevedano, alterando la correlazione fra prestazione e controprestazione, la remunerazione a carico del consumatore di attività non individuabili in modo chiaro e comprensibile, oltre che duplicate rispetto ad altre già previste.
Tanto più ove esse siano riferite all'intervento di intermediari o agenti nell'attività preparatoria e di erogazione del credito che in concreto non abbiano mai preso parte né reso alcun servizio specifico in ordine alle vicende contrattuali.
Nella specie, le richiamate commissioni d'intermediazione incorrono, anche per la mancanza di chiarezza circa il riferimento ad attività e servizi effettivamente prestati ed ulteriori rispetto a quelli pagina 4 di 6 rientranti nell'attività istruttoria e nell'ordinaria preparazione del prestito, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale.
Si palesa, inoltre, nella specie un'ingiustificata e alquanto opaca duplicazione delle commissioni inerenti all'intervento di un soggetto terzo qualificato come “intermediario del credito” e come “agente in attività finanziaria” convenzionato con una terza società (Presticinque spa). Le relative commissioni, indicate nel prospetto dei costi con ben due importi differenti, uno per l'intermediario finanziario e l'altro per l'agente in attività finanziaria (per una somma complessiva di 852,60 euro), non trovano dunque adeguata illustrazione e fondamento, non essendo dato comprendere, già in ragione di tale incomprensibile sdoppiamento, a quale agente o a quale attività d'intermediazione si riferiscano.
Alla parcellizzazione delle relative prestazioni a carico della beneficiaria del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che nella fase di avvio del finanziamento non sembra godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quella di informazione ed erogazione del mutuo. La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto condivisa.
L'appello dev'essere invece accolto con riferimento ai costi di istruttoria e di gestione del prestito.
Quanto ai primi, che comprendono anche l'assistenza alla rete distributiva e all'area istruttoria nella fase precontrattuale, la ricezione e il controllo della documentazione fornita dal cliente, la delibera della pratica, l'elaborazione dati necessaria in funzione della normativa antiriciclaggio e anti usura, la notifica all'amministrazione ceduta, nonché ogni altro costo connesso, appaiono riconducibili a tale commissione che appare dunque giustificata, sebbene prevista nella specie per un ammontare alquanto elevato in relazione all'importo del finanziamento. Invero, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore nella citazione introduttiva del giudizio, detta commissione concerne attività ed oneri effettivamente preliminari e funzionali all'erogazione del prestito, non assumendo invece alcuna significativa rilevanza il profilo del suo costo elevato, non potendo venire in considerazione eventuali ragioni di squilibrio meramente economico, nemmeno ai fini della vessatorietà delle clausole, trattandosi di costi chiaramente indicati e funzionalmente giustificati. Il relativo gravame dunque va accolto, risultando corretto il rilievo dell'appellante attinente alla legittima imposizione delle spese d'istruttoria.
Quanto alla giustificazione funzionale della commissione per i costi di gestione, essa risiede essenzialmente nella necessità di coprire gli oneri assicurativi, dato che, sebbene la relativa voce annoveri anche una serie di attività che non sembrano remunerare servizi specifici rientrando nell'ordinaria attività d'impresa conseguente all'erogazione del prestito ed alla riscossione dei ratei di rimborso dovuti dal mutuatario, la clausola appare coerente con le regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori, sottolineandosi come abbia al Pt_1 riguardo documentato la stipulazione della polizza assicurativa stipulata per un premio di 1364,16 euro, specificamente riferita al prestito erogato al sig. (cui è stata addebitata la relativa commissione CP_1 per € 998,76).
La somma da restituire al consumatore è quindi limitata ai soli addebiti ritenuti ingiustificati, per quanto sopra osservato, pari a complessivi € 852,60, oltre interessi.
pagina 5 di 6 In ragione del limitato accoglimento del gravame sono compensate per la metà le spese processuali del presente grado d'appello, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la residua metà a carico dell'appellato, stante la prevalente soccombenza, mentre sono rideterminate come in dispositivo le spese di lite del primo grado di giudizio, apparendo giustificato quantomeno l'accoglimento parziale della domanda attrice, qui confermato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma di Controparte_1
€852,60, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché di € 600,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per le spese processuali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante della metà delle spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate per l'intero in complessivi € 1.250,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate per la metà residua.
Sassari 28 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2359/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLA SERRA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, col patrocinio degli avv.ti MANUELA LADU e Controparte_1
ANTONELLO PIANA
APPELLATO
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 144 del 7 febbraio 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: conclude per l'accoglimento dell'appello
PER L'APPELLATO: “Rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione dei motivi assorbiti. Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore Controparte_1
per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex
[...] art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma di € 3069 oltre interessi Pt_1 al tasso contrattuale ed € 400 per spese di mediazione, e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito, con rinuncia ad eventuali somme eccedenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7 settembre 2023 (già conveniva Parte_1 Parte_2 davanti a questo tribunale proponendo tempestivo appello contro la Controparte_1
pagina 1 di 6 sentenza di cui in epigrafe, non notificatale, che aveva accolto la domanda dell'odierno appellato diretta a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni applicate ad un contratto di finanziamento.
Esponeva l'appellante che il sig. aveva domandato al giudice adito che fosse rilevata CP_1
l'illegittimità delle commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie, comunque denominate, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di alcuna giustificazione causale e quindi con sostanziale mancanza della relativa prestazione. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento, stipulato dall'attore nel 2012 e rimborsato mediante cessione del quinto, erano inoltre da reputarsi vessatorie, stipulate in violazione della forma scritta ex artt. 125 bis e 125 novies del TUB
e adottate, comunque, in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per questo l'attore aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito, della somma onnicomprensiva di € 3069,00, oltre interessi al tasso contrattuale ed oltre a 400 euro per spese di mediazione.
La convenuta si era costituita innanzi al giudice di prime cure ed aveva chiesto il rigetto della domanda, osservando che tutte le commissioni, anche quelle inerenti all'attività istruttoria e di intermediazione, peraltro chiaramente illustrate nella documentazione anche precontrattuale fornita alla beneficiaria, erano legittime e giustificate dall'attività espletata dalla mutuante e dagli intermediari finanziari, siccome dirette a remunerarne le prestazioni di consulenza ed assistenza espletate su incarico della banca.
Assumeva l'appellante che con la sentenza di accoglimento della domanda proposta dal mutuatario il giudice di primo grado aveva erroneamente condannato a restituire per intero quanto dovuto Pt_1 per le commissioni contestate e ritenuto le clausole contrattuali nulle perché prive di giustificazione funzionale, nonché vessatorie, condannandola al pagamento della somma di 3069 euro, oltre interessi e spese di lite.
proponeva quindi gravame, osservando, quanto alla commissione istruttoria, che i costi ivi Pt_1 annoverati erano connessi alla procedura di avvio del finanziamento, articolata attraverso l'esame della domanda, la verifica e controllo dei dati forniti dal cliente, la delibera e l'erogazione del prestito, prestazioni integranti dunque costi giustificati, inerenti ad attività effettivamente eseguite, com'era indiscusso, nonché indicati nel loro fondamento causale in modo chiaro e specifico, in applicazione della normativa regolante il prestito ed in conformità alle indicazioni fornite al riguardo dalla Banca
d'Italia.
Quanto alle commissioni di gestione, erroneamente il gdp le aveva ritenute ingiustificate reputandole già remunerate dalla corresponsione degli interessi, essendo esse destinate a coprire le attività di riscossione del credito, il cui effettivo espletamento non era contestato, e i costi assicurativi, effettivamente sostenuti dalla banca che aveva direttamente pagato il relativo premio e non ingiustamente riversati sul mutuatario, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. Non era ravvisabile, dunque, nemmeno in relazione a detta commissione quello squilibrio giuridico che, alterando il sinallagma contrattuale, deponeva secondo l'assunto della controparte per la vessatorietà della clausola ai sensi degli artt. 33 e 34 del CdC.
Quanto infine alla commissione per l'agente in attività finanziaria, posta a carico del beneficiario del prestito per € 852,00, l'appellante censurava il rilievo del giudice secondo cui non vi era in atti alcuna prova dell'espletamento della relativa attività, nonché del ricevimento del relativo incarico e del pagina 2 di 6 compenso concordato, ritenendo violata la prescrizione dell'art. 125 novies TUB, non assolvendo inoltre il relativo costo ad alcuno scopo pratico ed economico meritevole di tutela. Evidenziava
l'appellante come il gdp, contraddittoriamente, sostenesse che il relativo costo fosse indicato nella proposta contrattuale e che nel modulo SECCI erano apposti il timbro e la sottoscrizione dell'agente per poi sostenere che l'incarico non era provato. In ordine al profilo funzionale, rimarcava che la clausola remunerava, come chiaramente illustrato nel contratto, le prestazioni effettuate per la promozione del prestito nei confronti del richiedente dall'agente in attività finanziaria, nella specie tale
, agente convenzionata con la banca mutuante che ne retribuiva le prestazioni, come Persona_1 pure era indiscusso. Aggiungeva come fosse legittimo, anche ai sensi dell'art. 125 novies del TUB, che il relativo compenso professionale fosse convenuto fra la banca e il cliente, atteso che la mutuante ne corrispondeva il compenso, essendo il rapporto riconducibile alla disciplina di cui all'art. 128 quater del TUB, trattandosi di agente in attività finanziaria e non propriamente di intermediario finanziario. Il mutuatario, infatti, non versava direttamente alcun compenso all'agente, operante per conto della banca in forza di mandato e non certo per conto del beneficiario del finanziamento.
L'appellante escludeva anche in ordine a detta previsione la ricorrenza di alcun profilo di vessatorietà della clausola, correttamente prevista e causalmente giustificata, profili su cui il giudice di prime cure si era limitato a richiamare il dato normativo senza fornire alcuna puntuale motivazione.
Sulla base di tali motivi di gravame, chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata, anche in punto di condanna alle spese, concludendo per il rigetto delle domande proposte dal . CP_1
Si costituiva l'appellato e contestava le ragioni a fondamento del gravame ribadendo la mancanza di trasparenza del contratto in ordine all'identificazione dell'intermediario finanziario e dell'agente cui sarebbero destinate le commissioni, soggetti che non avevano provato di aver informato il cliente del loro ruolo, e che non era stato firmato il contratto ex art. 125 novies TUB tra gli intermediari e il consumatore.
Ribadiva come il contratto di finanziamento prevedesse i costi in contestazione, palesemente anomali rispetto all'ammontare degli interessi e sommati al capitale finanziato, realizzandosi in tal modo un illegittimo effetto anatocistico, per attività già comprese nell'istruttoria e nell'attivazione del prestito, essendo quindi essi privi di giustificazione causale. Richiamava al riguardo le previsioni introdotte dall'art. 125 novies, TUB che imponeva la stipulazione per iscritto dei contratti con intermediari del credito, figure non intervenute nella specie.
Riproponeva comunque le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine alla vessatorietà delle clausole e alla mancanza di trasparenza del contratto, concludendo per il rigetto del gravame.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 19 dicembre 2024 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
Le voci in contestazione, riportate nel modulo contenente le “informazioni europee di base”, concernono le commissioni di istruttoria (€ 1218,00), quelle articolate in due distinte voci inerenti all'intermediario finanziario e all'agente in attività finanziaria (addebitate per complessivi € 852,60),
pagina 3 di 6 nonché le commissioni di incasso rate, gestione successiva all'erogazione e per la gestione del rischio diretto per decesso dell'assicurato (€ 998,76).
La sentenza merita conferma con riferimento alle due commissioni relative ai costi d'intermediazione e di agenzia.
Vengono in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente a quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC), sia, correlativamente, la necessità che, con adeguata trasparenza, gli elementi contrattuali che individuano le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato.
Solo un'effettiva trasparenza delle clausole e delle condizioni contrattuali può, invero, consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi inerente all'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito e all'eventuale individuazione dell'eventuale squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Devono, prima ancora e in generale, ritenersi nulle per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., quelle clausole che prevedano, alterando la correlazione fra prestazione e controprestazione, la remunerazione a carico del consumatore di attività non individuabili in modo chiaro e comprensibile, oltre che duplicate rispetto ad altre già previste.
Tanto più ove esse siano riferite all'intervento di intermediari o agenti nell'attività preparatoria e di erogazione del credito che in concreto non abbiano mai preso parte né reso alcun servizio specifico in ordine alle vicende contrattuali.
Nella specie, le richiamate commissioni d'intermediazione incorrono, anche per la mancanza di chiarezza circa il riferimento ad attività e servizi effettivamente prestati ed ulteriori rispetto a quelli pagina 4 di 6 rientranti nell'attività istruttoria e nell'ordinaria preparazione del prestito, nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale.
Si palesa, inoltre, nella specie un'ingiustificata e alquanto opaca duplicazione delle commissioni inerenti all'intervento di un soggetto terzo qualificato come “intermediario del credito” e come “agente in attività finanziaria” convenzionato con una terza società (Presticinque spa). Le relative commissioni, indicate nel prospetto dei costi con ben due importi differenti, uno per l'intermediario finanziario e l'altro per l'agente in attività finanziaria (per una somma complessiva di 852,60 euro), non trovano dunque adeguata illustrazione e fondamento, non essendo dato comprendere, già in ragione di tale incomprensibile sdoppiamento, a quale agente o a quale attività d'intermediazione si riferiscano.
Alla parcellizzazione delle relative prestazioni a carico della beneficiaria del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che nella fase di avvio del finanziamento non sembra godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quella di informazione ed erogazione del mutuo. La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo dev'essere pertanto condivisa.
L'appello dev'essere invece accolto con riferimento ai costi di istruttoria e di gestione del prestito.
Quanto ai primi, che comprendono anche l'assistenza alla rete distributiva e all'area istruttoria nella fase precontrattuale, la ricezione e il controllo della documentazione fornita dal cliente, la delibera della pratica, l'elaborazione dati necessaria in funzione della normativa antiriciclaggio e anti usura, la notifica all'amministrazione ceduta, nonché ogni altro costo connesso, appaiono riconducibili a tale commissione che appare dunque giustificata, sebbene prevista nella specie per un ammontare alquanto elevato in relazione all'importo del finanziamento. Invero, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore nella citazione introduttiva del giudizio, detta commissione concerne attività ed oneri effettivamente preliminari e funzionali all'erogazione del prestito, non assumendo invece alcuna significativa rilevanza il profilo del suo costo elevato, non potendo venire in considerazione eventuali ragioni di squilibrio meramente economico, nemmeno ai fini della vessatorietà delle clausole, trattandosi di costi chiaramente indicati e funzionalmente giustificati. Il relativo gravame dunque va accolto, risultando corretto il rilievo dell'appellante attinente alla legittima imposizione delle spese d'istruttoria.
Quanto alla giustificazione funzionale della commissione per i costi di gestione, essa risiede essenzialmente nella necessità di coprire gli oneri assicurativi, dato che, sebbene la relativa voce annoveri anche una serie di attività che non sembrano remunerare servizi specifici rientrando nell'ordinaria attività d'impresa conseguente all'erogazione del prestito ed alla riscossione dei ratei di rimborso dovuti dal mutuatario, la clausola appare coerente con le regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori, sottolineandosi come abbia al Pt_1 riguardo documentato la stipulazione della polizza assicurativa stipulata per un premio di 1364,16 euro, specificamente riferita al prestito erogato al sig. (cui è stata addebitata la relativa commissione CP_1 per € 998,76).
La somma da restituire al consumatore è quindi limitata ai soli addebiti ritenuti ingiustificati, per quanto sopra osservato, pari a complessivi € 852,60, oltre interessi.
pagina 5 di 6 In ragione del limitato accoglimento del gravame sono compensate per la metà le spese processuali del presente grado d'appello, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la residua metà a carico dell'appellato, stante la prevalente soccombenza, mentre sono rideterminate come in dispositivo le spese di lite del primo grado di giudizio, apparendo giustificato quantomeno l'accoglimento parziale della domanda attrice, qui confermato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della minor somma di Controparte_1
€852,60, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché di € 600,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per le spese processuali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante della metà delle spese processuali del presente giudizio di gravame, liquidate per l'intero in complessivi € 1.250,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, e compensate per la metà residua.
Sassari 28 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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