Articolo 84 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 83Articolo 85
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9 ottobre 2010
Art. 84. Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena 1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione. 2. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio e' affidato alle cure di un cappellano militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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