Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 27.07.2024, iscritta al n. 255/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
23.01.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia, OGGETTO: Pt_1
Altre controversie in come da procura generale in atti.
materia di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE
obbligatoria c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Dimitri CP_1
Zumbo del foro di Reggio Calabria, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 463 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.463/2024, pubblicata in data 18 aprile
2024, il Tribunale Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'avviso CP_1
di addebito a lui notificato in data 12 gennaio 2023, con il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma Pt_1
di € 3.196,25, a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Commercianti e relative sanzioni, per l'anno 2021, e ha dichiarato che nulla era dovuto dall'opponente in forza dell'avviso di addebito opposto, condannando l' al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Il giudice, dopo aver dato atto che il ricorrente era stato iscritto d'ufficio dall' alla Gestione Commercianti, Pt_1
prestando attività, a dire dell'ente previdenziale, all'interno della società Harket s.r.l., che pacificamente esercitava attività
commerciale fornendo a terzi servizi di consulenza aziendale e direzionale, e di cui il era socio unico (oltre che CP_1
amministratore unico), ha osservato che nella specie non ricorrevano elementi idonei, che era onere dell'ente - 3 -
previdenziale fornire, per ricostruire una partecipazione abituale e prevalente del alla gestione dell'attività commerciale CP_1
svolta dalla società.
Ha osservato che la qualità di amministratore o l'essere l'unico titolare delle quote sociali non erano sufficienti a far sorgere l'obbligo del socio di iscriversi alla gestione in questione e che, nella specie, le emergenze di causa riscontravano che nei fatti il non si occupava personalmente delle attività CP_1
svolte dalla società, posto che: la Harket aveva in forza due dipendenti;
si serviva di numerosi collaboratori esterni ai quali erano affidate prestazioni coincidenti con quelle di consulenza proprie dell'oggetto sociale;
la gestione contabile era stata affidata ad un commercialista e anche ad un ente esterno.
Ha poi escluso che fosse pacifica in causa la circostanza dedotta dall' che fosse il ad organizzare i Pt_1 CP_1
dipendenti ed i collaboratori e, in ogni caso, ha rilevato che poiché il era amministratore unico della società, l'ente CP_1
avrebbe dovuto specificare quali precise attività il CP_1
svolgeva, diverse da quelle ricollegabili al suo ruolo gestorio di amministratore unico.
Ha così ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito opposto.
Contro la sentenza l' ha proposto appello, Pt_1
sostenendo che, diversamente da quanto accertato dal Tribunale, - 4 -
nella specie ricorrevano i presupposti di legge per l'iscrizione del alla Gestione Commercianti, prestando lo stesso CP_1
attività all'interno della società di cui era socio unico e amministratore unico, diversa da quella riconducibile a quest'ultimo ruolo.
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata,
con rigetto dell'opposizione proposta dal e con vittoria CP_1
di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito tempestivamente in giudizio CP_1
e ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello merita accoglimento.
Occorre premettere un breve quadro dei fatti per come consegnato dalle emergenze di causa.
Il all'epoca dei fatti che qui rilevano, era socio CP_1
della società Harket s.r.l., la quale operava nel settore del commerciale (precisamente nel settore del terziario che pacificamente, ai fini che qui rilevano, appartiene al commercio), fornendo servizi di consulenza aziendale e direzionale (fatto pacifico).
Il era pure amministratore unico della società ed CP_1
era iscritto alla Gestione Separata (fatti pacifici).
Nell'anno 2021, cui si riferisce la pretesa contributiva - 5 -
azionata dall' la società, come dedotto dallo stesso Pt_1 CP_1
aveva in forza due dipendenti e si serviva pure di alcuni collaboratori autonomi (cfr.doc.6 e 7 fasc.1° grado . CP_1
L' a seguito della segnalazione della CCIAA di Pt_1
Roma, ha provveduto ad iscrivere il alla Gestione CP_1
Commercianti, con decorrenza da luglio 2020, in quanto socio che partecipava all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (doc.4 e 6 fasc.1° grado . Pt_1
Ne è scaturito l'avviso di addebito qui opposto (per l'importo complessivo di € 3.196,25), riguardante i contributi fissi obbligatori dovuti a detta gestione per l'anno 2021.
::::::::::
2) Fatta questa premessa, la questione da affrontare e che l' ripropone con l'appello, riguarda la sussistenza, o meno, Pt_1
dell'obbligo del di iscriversi alla Gestione CP_1
Commercianti quale socio della Harket s.r.l. (società questa di cui il oltre ad essere socio unico è anche amministratore CP_1
unico), per la sua partecipazione all'attività aziendale svolta dalla società e, come detto, pacificamente di natura commerciale.
In particolare, le parti contendono sulla sussistenza della prova dello svolgimento da parte del di attività CP_1
lavorativa all'interno della società, in maniera abituale e prevalente, diversa da quella riconducibile al suo ruolo di amministratore unico, posto che l' ha contestato la relativa Pt_1 - 6 -
statuizione del giudice di primo grado che ha escluso la ricorrenza di detta prova, osservando che proprio la circostanza,
incontestata in giudizio, che la società avesse in forza due dipendenti e si servisse anche di collaboratori, riscontrerebbe l'apporto dato dal quale socio (unico), del tutto diverso CP_1
da quello ricollegabile ai suoi poteri gestori quale amministratore, dovendo ritenersi che fosse il CP_1
medesimo ad occuparsi del coordinamento e della gestione del suddetto personale, non essendo stato dedotto che vi fossero figure apicali che svolgessero simili attività, in tal modo partecipando all'attività commerciale svolta dalla società.
D'altro canto, sempre secondo le difese dell'ente previdenziale, il potere organizzativo e di coordinamento dei consulenti esterni in capo all'appellato risulterebbe inequivocabilmente dai contratti di consulenza prodotti,
sottoscritti dal con conseguente coinvolgimento dello CP_1
stesso nelle relative trattative e nella scelta dei consulenti medesimi.
Inoltre, lo stesso appellato, come documentato in atti, era pure colui che sottoscriveva i contratti con i clienti della Harket
e dunque che intratteneva i rapporti con loro, dalle trattative in poi.
Le difese dell' vanno condivise. Pt_1
E' noto che per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina - 7 -
previgente è stata modificata dall'art.1, comma 203 della L. 23
dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 29, comma 1, della
L. 3 giugno 1975, n. 160 e che così prevede: "l'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed
assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti,
di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e
ruoli".
Ne deriva che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è che vi sia un'attività
commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare - 8 -
coadiuvante o, nel caso di società di persone o di s.r.l., dal socio che fornisca il proprio personale apporto all'attività commerciale in maniera abituale e prevalente.
In particolare, per quanto riguarda quest'ultima condizione, è necessaria la prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia questa gestita in forma individuale, sia questa gestita in forma societaria.
Ciò perché, come sottolineato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n.3240/2010, l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,
coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (per evitare, in particolare, che i soci che prestano attività lavorativa all'interno della società, utilizzino lo schermo della società per sfuggire alla contribuzione previdenziale).
E' poi evidente che spetta all fornire la prova della Pt_1
ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione del socio alla Gestione
Commercianti.
Va altresì chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità
limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' ) sono Pt_1
da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della - 9 -
società, e ciò al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del
1995.
Ed invero, il citato art.1 della L. 23 dicembre 1996, n.
662, al comma 208, dispone che “qualora i soggetti di cui ai
precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in
un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. …”.
Questo comma è stato interessato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art.12, comma 11, del d.l. 78/2010 (conv. con modificazioni nella l.122/2010), che ha statuito che lo stesso si interpreta nel senso che le attività
autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, mentre restano esclusi i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.2, comma 26, della l.335/95, ossia la c.d. Gestione Separata (sull'interpretazione del comma 208 si era creato un contrasto in giurisprudenza in quanto, secondo un orientamento, il raffronto in questione si sarebbe dovuto - 10 -
effettuare con ogni attività autonoma, e, dunque, anche con quelle assoggettate alla gestione separata - come quelle dell'amministratore della società -, e secondo un altro orientamento, invece queste attività restavano fuori dal raffronto,
con la conseguenza che si avevano due attività autonome svolte contemporaneamente dal medesimo soggetto e entrambe comportanti l'obbligo contributivo a prescindere dalle prevalenza dell'una sull'altra).
La norma d'interpretazione ha perciò chiarito che il raffronto che il comma 208 impone di fare, dando rilievo all'attività prevalente, nel caso in cui lo stesso soggetto eserciti contemporaneamente più di una attività autonoma assoggettabile a contribuzione obbligatoria, riguarda soltanto una delle tre gestioni ivi indicate (commercianti, artigiani e coltivatori diretti)
e non anche le attività assoggettate all'obbligo di iscrizione alla
Gestione Separata (quale appunto quella di amministratore) o, a questo punto, ad altre gestioni obbligatorie.
Va dunque assicurato alla Gestione Commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda,
indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (naturali,
materiali e personali) e anche indipendentemente dal fatto che detto apporto sia prevalente rispetto alle altre attività autonome svolte dal socio e comportanti l'iscrizione alla Gestione Separata - 11 -
(quale quella di amministratore o altra attività parasubordinata per cui sussiste quest'ultimo obbligo).
Tali essendo i principi, ritiene la Corte che l' abbia Pt_1
ragione quando rileva che nel caso del ricorrono CP_1
elementi presuntivi, univoci e concordanti, che provano che lo stesso fornisca un apporto abituale e prevalente all'interno della
Harket s.r.l. del tutto distinto da quello riconducibile al suo ruolo di amministratore unico.
In primo luogo, il è l'unico socio di detta società CP_1
ed è pacifico che la società per svolgere l'attività di consulenza aziendale e direzionale che costituisce l'oggetto dell'impresa che gestisce, si serva di due dipendenti e di vari collaboratori ai quali vengono affidati alcuni servizi di consulenza acquisiti dalla società e da fornire ai terzi clienti.
In secondo luogo, non risulta in atti, anche perché lo stesso nulla ha dedotto al riguardo, che vi sia un CP_1
dipendente apicale che si occupi della gestione del personale e anche dell'intera attività direzionale dell'impresa (peraltro ciò è
del tutto compatibile con la stessa struttura della Harket di piccola impresa, con un capitale sociale di soli € 10.000,00).
In terzo luogo, i contratti con i collaboratori prodotti in atti dal (doc.4 e doc.5 fasc.1° grado opponente), dai CP_1
quali si ricava che l'incarico conferito agli stessi riguarda servizi da fornire ai clienti della stessa Harket s.r.l e anche il contratto di fornitura di consulenza da parte della Harket s.r.l. ad un cliente - 12 -
(tale - doc.6 fasc.1° grado -) e Controparte_2
sottoscritto dal medesimo (che è pure l'autore della CP_1
lettera accompagnatoria della relativa proposta rivolta ai titolari della suddetta società ) riscontrano una diretta attività del CP_2
per quanto attiene alla ricerca dei clienti e alla loro CP_1
gestione, considerato che il non ha dedotto chi, per CP_1
conto della società, si occupasse di dette attività.
In sostanza, come fondatamente sostenuto dall' la Pt_1
stessa organizzazione dell'impresa della Harket giustifica e riscontra un apporto del quale socio unico, all'attività CP_1
d'impresa, diverso da quello riconducibile alla sua attività di mero amministratore.
Ammesso pure che, come dedotto dal l'intera CP_1
attività amministrativa e contabile riguardante l'impresa sia affidata a un dottore commercialista esterno e alla società Gesa
s.r.l. (come risulta dalle fatture allegate al doc.8 fasc.1° grado società); ammesso che la ricerca dei consulenti esterni da reclutare come collaboratori autonomi, cui affidare i servizi di consulenza forniti a terzi dalla stessa Harket, sia stata specificamente affidata ad un collaboratore (come risulta dal contratto concluso con tale – l'altro contratto di Persona_1
collaborazione autonoma prodotto dal e riguardante la CP_1
collaboratrice , ha invece ad oggetto attività Parte_2
amministrative varie quali smistamento, archiviazione,
digitalizzazione, disbrigo pratiche, consegna plichi, e dunque - 13 -
attività che non riguardano la ricerca di collaboratori, cfr.doc.7
fasc.1° grado società -); ammesso infine che dei servizi di consulenza forniti dalla Harket si occupino esclusivamente i dipendenti della società e i collaboratori esterni e non il CP_1
ebbene, ammesse tutte queste circostanze, residuano comunque tutte le attività di gestione e di coordinamento del personale
(dipendente e autonomo) e di ricerca dei clienti e di tenuta dei relativi rapporti, proprie dell'impresa che fa capo alla Harket e che non possono che attribuirsi al medesimo in quanto CP_1
unico socio della Harket, mancando figure, che lo stesso non ha saputo indicare, deputate al loro svolgimento (in CP_1
particolare, non è certo pensabile che dipendenti o collaboratori non avessero, e non abbiano, qualcuno sovraordinato che li diriga e li coordini, come non è pensabile che non vi fosse nessuno che si occupasse dalla ricerca dei clienti cui fornire i servizi consulenziali propri dell'oggetto sociale e che poi, in sede di esecuzione dei contratti conclusi con i clienti, erano affidati ai dipendenti o ai collaboratori esterni).
Va da sé che queste attività non hanno nulla a che vedere con quelle amministrative proprie dell'amministratore unico e che attengono al funzionamento della società (quali, ad esempio,
la rappresentanza della società e/o l'agire in nome e per conto della stessa, sottoscrivendo vari atti da imputare alla società, di contenuto economico, patrimoniale, fiscale, ecc… ), riguardando piuttosto la vera e propria gestione dell'attività d'impresa - 14 -
esercitata dalla società medesima.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, ai fini che qui interessano, vanno infatti tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri dell'organo amministrativo, e quello della gestione dell'impresa e dell'attività da questa esercitata, che ben può essere svolta dal socio o dai soci che non siano amministratori della società o anche da terzi estranei alla compagine societaria.
E' evidente che l'occuparsi della gestione e del coordinamento del personale, ovvero della ricerca e della gestione dei clienti dell'impresa, è attività del tutto estranea a quella amministrativa che attiene al funzionamento della società,
e si tratta di attività che riguarda invece, come detto, la vera e propria gestione dell'impresa esercitata dalla società.
In definitiva, valutando unitariamente tutti gli elementi probatori, anche indiziari e presuntivi, forniti dalle emergenze di causa, deve ritenersi sufficientemente provato che il CP_1
abbia operato nell'ambito dell'attività d'impresa esercitata dalla s.r.l. di cui all'epoca dei fatti era socio unico, al fine di consentirne il suo concreto svolgimento (occupandosi del coordinamento e della gestione del personale, nonché della ricerca dei clienti e della tenuta dei relativi rapporti).
In tema la sentenza di primo grado deve essere rivista.
::::::::::
Per quanto attiene poi all'abitualità e prevalenza - 15 -
dell'apporto concretamente fornito dal all'impresa, è CP_1
pacifico che lo stesso nel periodo in esame svolgesse,
parallelamente, unicamente attività comportanti l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata (come da lui stesso dedotto e anche documentato – doc.4 fasc.1° grado -), per cui attività Pt_1
che non rientrano nel giudizio di abitualità e prevalenza in parola.
Poiché inoltre la gestione del personale e la ricerca dei clienti, con tenuta dei rapporti con gli stessi, sono attività che non potevano non essere svolte con abitualità all'interno dell'impresa che fa capo alla Harket, devono ritenersi sussistere entrambi i requisiti in parola, i quali, come sopra chiarito, vanno valutati con riferimento alla posizione personale del socio e non con riferimento agli altri fattori produttivi dell'impresa (naturali o materiali) ovvero ad attività lavorative del socio che non rientrano nel bilanciamento, quali quelle comportanti l'iscrizione dalla Gestione Separata.
In altri termini, abitualità significa apporto non occasionale o sporadico, e nella specie per il tipo di organizzazione e per il tipo di attività esercitata dalla Harket,
l'apporto del quale socio unico, non può non essere CP_1
stato di una certa continuità.
La prevalenza dell'apporto va poi valutata, come detto,
non rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (naturali, materiali e personali), bensì rispetto ad altre occupazioni - 16 -
lavorative del socio (diverse da quelle comportanti l'iscrizione alla Gestione Separata e anche dagli impegni familiari, personali o sociali), e nella specie è pacifico che il non ne avesse CP_1
(soltanto questa accezione del requisito della prevalenza consente di valorizzare l'elemento del lavoro personale del socio, includendo nell'area di applicazione dell'assicurazione commercianti tutti i casi in cui l'attività del socio, pur essendo abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività
lavorative, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa).
Ne deriva che alla luce delle emergenze di causa, anche presuntive, valutate nel loro complesso, sussistono pertanto tutti i presupposti della sussistenza dell'obbligo del di CP_1
iscriversi alla Gestione Commercianti.
Al riguardo deve precisarci, conclusivamente, che le prove contrarie articolate dal per smentire la ricorrenza CP_1
di questi presupposti, non sono utili allo scopo o sono inammissibili, riguardando l'attività per cui il si è CP_1
iscritto alla Gestione Separata (capitolo 2 del ricorso di primo grado), oppure i fatti pacifici in giudizio dell'utilizzo di dipendenti e di collaboratori esterni, nonché
dell'esternalizzazione delle attività contabili-amministrative e dell'affidamento a collaboratori dell'attività di ricerca di consulenti esterni cui affidare i servizi di consulenza oggetto dell'impresa e da fornire ai clienti (capitoli 3 e 5), oppure meri - 17 -
giudizi generici sull'astensione del dal partecipare al CP_1
lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, giudizi questi ultimi che non possono costituire oggetto di prova testimoniale
(capitolo 4).
La sentenza appellata va dunque riformata e l'opposizione proposta dal avverso l'avvisto di addebito CP_1
per cui è causa va respinta.
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3) Per quanto attiene alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado travolge di per sé la statuizione in materia di spese, posto che la liquidazione delle spese processuali (del primo e del secondo grado) deve effettuarsi sulla base dell'esito finale della controversia, in sede di decisione di secondo grado.
Attesa la sua soccombenza, il va condannato CP_1
alla rifusione delle spese in favore dell' con riferimento ad Pt_1
entrambi i gradi di giudizio.
Per la loro liquidazione, per ogni grado e in considerazione del valore della causa, si rinvia al dispositivo.
PQM
Riforma la sentenza n.463/2024 del Tribunale di Brescia
e respinge l'opposizione avverso l'avviso di addebito per cui è
causa proposta da;
CP_1
condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell' Pt_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole per il - 18 -
primo grado in complessivi € 1.314,00, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 962,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Consigliere est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)