Articolo 1757 del Codice civile
Articolo 1756Articolo 1758
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19 aprile 1942
Art. 1757.

(Provvigione nei contratti condizionali o invalidi).

Se il contratto e' sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto e' sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto e' annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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