Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10407
CS
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Altro
    Accertamento dell'insussistenza del credito

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune, ritenendo fondati i motivi relativi all'interpretazione della convenzione e al principio di neutralità finanziaria, con conseguente possibilità per il Comune di recuperare i maggiori oneri per l'esproprio dai privati. Ha altresì respinto i motivi aggiunti del ricorrente.

  • Altro
    Annullamento e/o declaratoria di risoluzione della convenzione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di appello del Comune relativi all'interpretazione della convenzione e al principio di neutralità finanziaria, confermando la legittimità del recupero dei maggiori oneri da parte del Comune. I motivi aggiunti del ricorrente sono stati respinti.

  • Altro
    Riquantificazione del credito

    Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo del ricorrente, in particolare per quanto riguarda la violazione dell'art. 9 della convenzione relativo al pagamento proporzionale degli oneri e per la corretta determinazione degli interessi. Ha altresì accolto il motivo relativo alla mancata considerazione delle somme già corrisposte.

  • Accolto
    Nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibile l'affermazione del TAR sulla nullità della clausola per indeterminatezza, confermando la determinabilità del credito.

  • Accolto
    Eccessiva onerosità sopravvenuta

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per configurare l'eccessiva onerosità sopravvenuta.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, confermando la giurisdizione amministrativa.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli articoli del c.c. e del principio del pareggio economico

    Il Consiglio di Stato ha accolto i motivi di appello del Comune, ritenendo fondata l'interpretazione della convenzione secondo cui i privati devono farsi carico dei maggiori oneri per l'esproprio, in applicazione del principio di neutralità finanziaria.

  • Accolto
    Ultrapetizione del TAR

    L'accoglimento dei motivi relativi all'interpretazione della convenzione e al principio di neutralità finanziaria rende assorbente questo motivo di appello.

  • Rigettato
    Violazione presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'ingiunzione di pagamento è uno strumento ammissibile nel caso di specie e che il credito era certo, liquido ed esigibile.

  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative del procedimento amministrativo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il Comune non ha avviato un procedimento amministrativo ma ha esercitato un diritto di rimborso scaturente dalla convenzione.

  • Rigettato
    Prescrizione ordinaria del diritto al pagamento

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui l'indennità di esproprio è stata definitivamente accertata.

  • Rigettato
    Non opponibilità a terzi del giudicato tra Comune e proprietari espropriati

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'obbligo del ricorrente deriva dalla convenzione urbanistica e non dal giudicato.

  • Rigettato
    Invalidità originaria della convenzione, risoluzione per eccessiva onerosità e venir meno della presupposizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, rinviando alle motivazioni relative all'interpretazione della convenzione e al principio di neutralità finanziaria.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva per violazione dell'art. 9 e 22 della convenzione

    Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 9 della convenzione (pagamento proporzionale) e respingendo quella relativa all'art. 22 (responsabilità solidale).

  • Accolto
    Sulle somme dovute a titolo di occupazione d'urgenza e per interessi

    Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla falsa applicazione della legge n. 296/2006 per la determinazione degli interessi e la quantificazione dell'indennità di occupazione in base alla sentenza della Cassazione. Ha altresì accolto la censura relativa al calcolo degli interessi sulla sorte capitale.

  • Accolto
    Mancata considerazione delle somme già corrisposte

    Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo, ordinando al Comune di procedere allo scomputo delle somme versate.

  • Rigettato
    Carenza di potere della concessionaria

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, affermando che le entrate rientrano nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio.

  • Rigettato
    Assenza delle liste di carico

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, qualificando la norma relativa alle liste di carico come di natura contabile e non incidente sulla validità del procedimento di riscossione mediante ingiunzione.

  • Inammissibile
    Mancanza verbale riunione del 07 febbraio 2017

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il motivo per difetto di interesse, non avendo il ricorrente allegato la rilevanza della mancanza del verbale rispetto alla domanda proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10407
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10407
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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