TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 808/2023
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta al ricorso, dall'Avv.to Boris Infantino del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Piacenza, Via
Roma, n. 48;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale a Castelverde (CR), Via Bergamo CP_1 P.IVA_1
n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta alla memoria difensiva, dall'Avv.to Ugo Carminati del Foro di
Cremona, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in
Cremona, Galleria XXV Aprile, n. 2;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.09.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la società e – CP_1
premettendo che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 484/2023, aveva condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di Controparte_2
lavoro e che, in data 15.06.2021, la aveva ceduto all'odierna Controparte_2
convenuta l'appalto presso cui la lavoratrice era stata assegnata – chiedeva dichiararsi che tra la società e la società convenuta era intercorso Controparte_2
un trasferimento di ramo d'azienda e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima, in virtù dell'opzione ex art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2015 esercitata dalla ricorrente in data
27.07.2023, al pagamento di una somma complessivamente pari ad euro 26.342,01
(oltreché di un'ulteriore somma di 9.000,00 a titolo di spese legali, così come liquidate), con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda rappresentava: a) che la società Conf. Srl, Pt_2
proprietaria del marchio IN, aveva uno stabilimento produttivo a ed aveva CP_3
appaltato a la gestione del magazzino e delle attività di Controparte_4
movimentazione merci e logistica;
b) che la società XP aveva, a sua volta, CP_4
subappaltato il servizio al Consorzio Premium, il quale l'aveva successivamente assegnato alla cooperativa Logistica e Servizi (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che la
Sig.ra veniva assunta dalla in data Parte_1 Controparte_2
05.03.2021, svolgendo, senza previamente sottoscrivere alcun contratto, mansioni di operaia di magazzino con inquadramento economico al livello 6J del CCNL Trasporto
Merci e Logistica presso lo stabilimento IN di Fidenza (PR); d) che la Sig.ra in data 10.03.2021, veniva licenziata, per mancato superamento del Parte_1
periodo di prova (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) che la Sig.ra Parte_1
impugnava giudizialmente il licenziamento dinnanzi all'intestato Tribunale;
f) che, a definizione del predetto giudizio, con sentenza n. 484/23 del 18 luglio 2023, la società veniva condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro Controparte_2
nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre alla rifusione delle spese legali pari ad euro 9.000,00 (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) che, in data 19 luglio 2023, estraendo la visura camerale di CP_2
la ricorrente veniva a conoscenza del fatto che la cooperativa risultava inattiva
[...]
dal 10 luglio 2021, che era stata posta in liquidazione il 9 dicembre 2022 e che era stata cancellata dal registro delle imprese il 28 marzo 2023 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); h) che, assunte informazioni presso le organizzazioni sindacali, la ricorrente apprendeva che, con effetto dal 30 giugno 2021, la gestione del magazzino era stata affidata alla società odierna convenuta, e che il passaggio di appalto era regolato dal CP_1
verbale di accordo sindacale del 15 giugno 2021 (doc. 6 fasc. parte ricorrente); i) che, in realtà, nel passaggio tra un appaltatore e l'altro, non vi erano stati elementi di discontinuità, sicché, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. 276/2003, l'operazione configurava un trasferimento di azienda, come tale regolato dall'art. 2112 cod. civ.; l) che, dunque, Cont poiché il trasferimento era avvenuto in pendenza del giudizio, la società era subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale di Controparte_2
dovendo, dunque, farsi carico delle conseguenze della sentenza emessa a
[...]
definizione del predetto giudizio;
m) che la ricorrente, dunque, invocando il disposto di cui alla sentenza n. 484/2023, in data 20.07.2023, offriva formalmente la propria prestazione lavorativa alla società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); n) che la CP_1
società convenuta, in data 20.07.2023, comunicava alla ricorrente la disponibilità a effettuare un incontro conoscitivo al fine di valutare l'eventuale inserimento in azienda
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); o) che, in assenza di una convocazione, la Sig.ra Pt_1
in data 27.07.2023, comunicava alla società convenuta l'esercizio del diritto di opzione rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando, dunque, il pagamento dell'indennità risarcitoria nonché dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (doc.
12 fasc. parte ricorrente); p) di avere reperito una nuova occupazione lavorativa a far data dal 19.05.2021, sicché l'indennità risarcitoria doveva limitarsi al periodo ricompreso tra il 10.03.2021 e il 19.05.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente); q) che la retribuzione risultante dal cedolino paga della ricorrente era pari a Euro 1.549,53 mensili (doc. 3 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva che l'acquisizione da parte della del personale impiegato nell'appalto in controversia - non presentando CP_1
“elementi di discontinuità che determina(va)no una specifica identità di impresa” ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003 - integrava un'ipotesi di trasferimento d'azienda e che, pertanto, la sentenza n. 484/2023 del Tribunale di
Parma, emessa nei riguardi della società spiegava i suoi Controparte_2
effetti anche nei confronti dell'odierna resistente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Allegava, a riguardo, che l'assenza di discontinuità tra la società e Controparte_2
la era comprovata da plurimi elementi, tra cui, in particolare: - l'applicazione CP_1
del medesimo CCNL di categoria;
- la previsione, contenuta nel verbale di cambio appalto, per cui la società convenuta avrebbe assunto tutti i lavoratori dell'appalto “alle stesse condizioni contrattuali esistenti”, “mantenendo la stessa sede di lavoro”, “senza periodo di prova” e “con l'inquadramenti professionale in essere e il trattamento economico e normativo esistente”; - le previsioni, anch'esse contenute nel verbale di cambio appalto, per cui “La documentazione [consegnata da e Servizi] dovrà CP_2
fornire la data di assunzione convenzionale, iter contrattuale, la mansione svolta, ecc.
Resta inteso che per quanto attiene agli scatti di anzianità, e ad altri elementi contrattuali l'azienda subentrante si riserva una verifica su quanto comunicato dal datore di lavoro precedente e se i dati dovessero essere carenti o non in linea con le disposizioni contrattuali di segnalare la situazione alle organizzazioni sindacali e attendere ulteriori dati chiarificatori” e per cui “le adesioni sindacali in essere con la saranno direttamente trasferite alla società Controparte_5
subentrante”; - il mantenimento della medesima organizzazione lavorativa e della medesima distribuzione dei lavori precedentemente adottati;
- l'osservanza del medesimo orario di lavoro;
- l'adozione del medesimo codice disciplinare;
- l'utilizzo degli spogliatoi e della sala mensa già presenti nello stabilimento (doc.ti 14 e 16 fasc. parte ricorrente). Deduceva poi, sul piano del quantum debeatur, che la somma dovuta dalla società convenuta – comprensiva di tutte le voci richieste (e, dunque, anche delle spese legali liquidate in sentenza) – ammontava a complessivi 39.404,09.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza,
a) accertata e dichiarare che tra e è avvenuto, Controparte_2 CP_1
in data 30 giugno 2021, un trasferimento di ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per la movimentazione delle merci nell'ambito dell'appalto presso lo stabilimento di;
CP_4 Pt_2 CP_6 CP_3
b) per l'effetto, dichiarare che l'annullamento del licenziamento intimato da
[...]
alla ricorrente il 10 marzo 2021, in virtù della sentenza del Controparte_2
Tribunale di Parma n. 484 del 18 luglio 2023, comporta che il rapporto di lavoro, ripristinato tra le parti originarie, si è trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo a con effetto dal 30 giugno 2021. CP_1
c) Pertanto, preso atto dell'opzione esercitata dalla ricorrente con lettera del 27 luglio
2023 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere alla signora la somma di euro 39.404,09 oltre interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria,
d) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.11.2023, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando, in via CP_1
preliminare, per la chiamata in garanzia della società PO XP Italia S.p.a. e, nel merito, per la reiezione della domanda.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del giorno 4.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Nella fattispecie in controversia, risulta documentalmente provato (poiché risultante per tabulas ovvero incontestato tra le parti):
- che la società Conf. S.r.l., proprietaria del marchio IN, ha uno stabilimento Pt_2
produttivo a ed ha appaltato a la gestione del magazzino CP_3 Controparte_4
e delle attività di movimentazione merci e logistica;
- che la società ha, a sua volta, originariamente subappaltato il servizio CP_4
al Consorzio , il quale l'ha successivamente assegnato alla cooperativa CP_7
Logistica e Servizi (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra è stata assunta dalla in Parte_1 Controparte_2
data 05.03.2021 per lo svolgimento di mansioni di operaia di magazzino con inquadramento economico al livello 6J del CCNL Trasporto Merci e Logistica presso lo stabilimento IN di Fidenza (PR);
- che la Sig.ra in data 10.03.2021, è stata licenziata, per mancato Parte_1
superamento del periodo di prova (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra ha impugnato giudizialmente il licenziamento dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale;
- che, a definizione del predetto giudizio, con sentenza n. 484/23 del 18 luglio 2023, la società è stata condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di Controparte_2
lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre alla rifusione delle spese legali (doc. 5 fasc. parte ricorrente); - che, con effetto dal 30 giugno 2021, la gestione del magazzino è stata affidata alla società odierna convenuta, e che il passaggio di appalto è stato regolato dal CP_1
verbale di accordo sindacale del 15 giugno 2021 (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che la ricorrente, ritenendo che l'operazione configurasse un trasferimento di azienda, come tale regolato dall'art. 2112 cod. civ., invocando il disposto di cui alla sentenza n.
484/2023, in data 20.07.2023, ha offerto formalmente la propria prestazione lavorativa alla società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); CP_1
- che la società convenuta, in data 20.07.2023, ha comunicato alla ricorrente la disponibilità a effettuare un incontro conoscitivo al fine di valutare l'eventuale inserimento in azienda (doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra in data 27.07.2023, ha comunicato alla società convenuta Pt_1
l'esercizio del diritto di opzione rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando, dunque, il pagamento dell'indennità risarcitoria nonché dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (doc. 12 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra ha reperito una nuova occupazione lavorativa a far data dal Pt_1
19.05.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente);
- che la retribuzione risultante dal cedolino paga della ricorrente era pari a Euro
1.549,53 mensili (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
2.3. Orbene, dovendosi considerare gli elementi di fatto dedotti da parte ricorrente e non contestati dalla società convenuta nonché le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento, deve ritenersi integrata la fattispecie ex art. 2112 c.c., atteso che il rapporto di lavoro della ricorrente, iniziato con la Controparte_8
a decorrere dal 5.03.2021, è risultato continuare alle dipendenze della
[...]
convenuta in quanto svolto con le medesime modalità e presso la medesima CP_1
sede di lavoro e per lo svolgimento della medesima prestazione lavorativa.
Deve, cioè, ritenersi integrato, nella fattispecie, un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c. inteso come qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità
a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è stato attuato, considerato che, ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità oggettiva, sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione (Cass. n. 493/05).
E l'avvenuto trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. implica che il rapporto di lavoro della dipendente è continuato con il cessionario e la lavoratrice ha conservato tutti i diritti che ne derivano, e che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2112 c.c., il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che la lavoratrice aveva al tempo del trasferimento, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato già instaurato al momento del trasferimento di azienda, e che, pur già cessato a tale momento per l'intervenuto licenziamento intimato alla ricorrente, è stato poi ripristinato giudizialmente in data successiva con efficacia ex tunc, e è, quindi, continuato alle dipendenze della parte convenuta.
Sotto tale profilo, debbono, invero, essere disattese le argomentazioni sostenute dalla società convenuta al fine di escludere la responsabilità solidale della medesima ex art. 2112 c.c.
La resistente ha in particolare sostenuto:
- che la fattispecie in controversia deve essere ricondotta all'ipotesi del cambio appalto di cui all'art. 29, comma 3 D.Lgs. n. 276 del 2003, ipotesi diversa da quella del trasferimento d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c.;
- che, comunque, il credito azionato nel presente giudizio non rientra tra quelli disciplinati dall'art. 2112 c.c. posto che, al momento dell'asserito trasferimento, il rapporto di lavoro era già risolto in virtù del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente in data 10.03.2021.
Sotto il primo profilo, la pretesa applicabilità al caso di specie della disciplina contenuta nell'art. 2112 cod. civ. è stata espressamente riferita dalla stessa ricorrente al disposto dell'art. 29, comma 3 D.Lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 30 della L. n. 122 del 2016, in forza del quale “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda
o di parte d'azienda”.
La lavoratrice ha sostenuto, in particolare, che nella fattispecie in controversia, si sarebbe realizzata una cessione di azienda in occasione del cambio di appalto tra la e Servizi s.c. e la CP_2 CP_1
A tal fine, ha dedotto che l'appalto in questione risulta essere un contratto labour intensive, ossia uno di quei contratti eseguiti da cooperative prive di dotazioni strumentali rilevanti e che si basano soltanto sulla gestione del lavoro prestato dai soci, cosicché l'organizzazione produttiva risulterebbe composta solo dai lavoratori e dagli stessi contratti di appalto;
con la conseguenza, a dire della ricorrente, che il passaggio dei contratti di appalto e dei dipendenti, unitamente ad ulteriori elementi di continuità aziendali specificatamente dedotti, sarebbero sufficienti ad integrare una cessione di azienda.
Sul punto, occorre preliminarmente precisare quanto segue.
La norma - nel testo ante Novella - escludeva che, in caso di obbligo di fonte legale o contrattuale in capo al nuovo appaltatore subentrante di assorbire il personale già presente e impiegato nell'appalto, si fosse “automaticamente” in presenza di un trasferimento di azienda ( = comma 3: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”).
La modifica del 2016 è intervenuta, come è noto, sulla spinta di una procedura d'infrazione UE (procedura di pre-infrazione c.d. “EU pilot” n. 7622/15/EMPL), diretta ad una maggiore apertura alla possibilità che, nel contesto di un cambio di appalto, possa configurarsi un trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ..
La questione assume particolare rilievo proprio nelle cc.dd. attività labour intensive in cui la quasi totalità dell'appalto è data, non già dai mezzi utilizzati, ma dal personale impiegato, per cui il trasferimento collettivo del personale in capo al nuovo appaltatore determina una situazione molto simile al trasferimento d'azienda.
In questi casi, ai sensi della nuova disposizione come novellata dalla L. n. 122 del 2016, escludono il trasferimento d'azienda, o meglio l'applicabilità della disciplina del trasferimento d'azienda, due elementi:
1. il fatto che il nuovo appaltatore sia “dotato di propria struttura organizzativa ed operativa”, da intendersi riferito, non già in senso generale all'organizzazione dell'opera/servizio rispetto al committente (tale autonomia è, infatti, il presupposto della genuinità dell'appalto, per cui così intesa la specificazione sarebbe tautologica), bensì al raffronto tra vecchio e nuovo appaltatore;
2. la presenza di “elementi di discontinuità” tali da determinare una specifica
“identità di impresa”.
Di talché, ai fini dell'esclusione nella fattispecie in controversia di un'ipotesi di trasferimento d'azienda, non sarà sufficiente – come vorrebbe la resistente – ricondurre il caso in esame alla fattispecie del cambio d'appalto di cui all'art. 29, comma 3 D.Lgs.
n. 276 del 2003, ma sarà necessario escludere la ricorrenza dei requisiti di cui si è testé detto. Con la precisazione per cui, in base ai principi generali dell'ordinamento (art. 2697
c.c.), spetterà alla lavoratrice fornire la prova dei fatti e dei diritti vantati.
A sostegno del proprio assunto, parte attorea ha, anzitutto, dedotto una serie di dati sulla base dei quali desumere il difetto di discontinuità e, in particolare:
- il passaggio dei dipendenti precedentemente assunti presso la Controparte_8
alla società subentrante
[...] CP_1
- la totale continuità dell'attività prestata;
- l'utilizzo, da parte della società subentrante dei medesimi strumenti di CP_1
lavoro (quali scrivanie, computer, palmari, pistole scanner, transpallet, carrelli, carrelli elevatori, ecc…) nonché dei medesimi strumenti immateriali (tra cui il software di gestione del magazzino) già impiegati dalla società e Servizi, strumenti, tutti, CP_2
di proprietà del committente, ossia di PO XP Italia s.p.a.;
- lo svolgimento dell'attività negli stessi locali utilizzati in precedenza dalla
[...]
e per lo stesso committente, ossia per la PO XP Controparte_8
Italia s.p.a.;
- la totale continuità dell'organizzazione gestionale ed operativa dell'attività oggetto di appalto.
Tali circostanze sono state puntualmente provate dalla parte ricorrente, in parte in quanto dimostrate per tabulas, in parte poiché non adeguatamente contestate, in parte in quanto provate alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
Sotto il primo profilo – attinente al passaggio dei dipendenti precedentemente assunti presso la società alla società subentrante – Controparte_8 CP_1
occorre evidenziare che la relativa circostanza è provata per tabulas, essendo espressamente previsto, nel verbale di cambio appalto, che avrebbe assunto CP_1
tutti i lavoratori dell'appalto, nessuno escluso, “alle stesse condizioni contrattuali esistenti”, “mantenendo la stessa sede di lavoro”, “senza periodo di prova”, “con l'inquadramenti professionale in essere e il trattamento economico e normativo esistente” (punto 5 del verbale).
Inoltre, al punto 7 dell'accordo, è previsto che “restano ferme eventuali condizioni di miglior favore del personale attualmente esistenti”.
Al punto 9, poi, è, così, previsto: “La documentazione dovrà fornire la data di assunzione convenzionale, iter contrattuale, la mansione svolta, ecc. Resta inteso che, per quanto attiene agli scatti di anzianità, e ad altri elementi contrattuali, l'azienda subentrante si riserva una verifica su quanto comunicato dal datore di lavoro precedente e, se i dati dovessero essere carenti o non in linea con le disposizioni contrattuali, di segnalare la situazione alle organizzazioni sindacali e attendere ulteriori dati chiarificatori”.
Al punto 2, è, inoltre, previsto che “le adesioni sindacali in essere con la
[...]
saranno direttamente trasferite alla società subentrante”. Controparte_5
Parimenti, la circostanza relativa alla totale continuità dell'attività prestata risulta provata documentalmente, emergendo dai documenti versati in atti dalle parti - e, in particolare, dai due contratti di appalto stipulati con la committente PO XP
Italia S.p.a., dapprima con Premium Società Consortile (doc. Controparte_9
5 fasc. parte resistente), e, successivamente, con (doc. 2 fasc. parte CP_1
resistente) – che l'attività appaltata è la medesima.
Anche la circostanza relativa all'utilizzo, da parte della società subentrante CP_1
dei medesimi strumenti di lavoro (quali scrivanie, computer, palmari, pistole scanner, transpallet, carrelli, carrelli elevatori, ecc…) nonché dei medesimi strumenti immateriali (tra cui il software di gestione del magazzino) già impiegati dalla società
(strumenti, tutti, di proprietà del committente, ossia di PO Controparte_2
XP Italia s.p.a., o, comunque, nella disponibilità giuridica della medesima società) risulta provata documentalmente, dal momento che – come correttamente rilevato dalla Cont ricorrente – dalle fatture prodotte dalla difesa di (pagine da 9 a 22 del doc. 6 di Cont controparte), si evince che tali fatture non sono state emesse nei confronti di , bensì nei confronti di RISING soc. coop. e che, nella descrizione della fattura, è riportata la dicitura “ – Mag. IN – Fidenza – PR”; di talché, indicando la società CP_4
di noleggio, sulle fatture, il riferimento a “ ”, cioè l'appaltatore principale, è CP_4
verosimile ipotizzare che la società Rising soc. coop. abbia, dapprima, noleggiato gli strumenti, e, successivamente, li abbia concessi in uso a , la quale, a sua volta, CP_4
Cont ne ha in seguito accordato l'utilizzo, prima a e poi a . Controparte_2
Infine, anche la circostanza relativa allo svolgimento dell'attività negli stessi locali utilizzati in precedenza dalla e per lo stesso Controparte_8
committente, ossia per la PO XP Italia s.p.a. – oltreché risultare incontestata tra le parti – è evincibile dalla documentazione versata in atti dalle parti, e, in particolare, dai contratti di appalto stipulati con la committente PO XP Italia
S.p.a., dapprima con Premium Società Consortile a responsabilità limitata (doc. 5 fasc. parte resistente), e, successivamente, con (doc. 2 fasc. parte resistente). CP_1
L'ultimo elemento dedotto dalla parte ricorrente – attinente alla continuità dell'organizzazione gestionale ed operativa dell'attività oggetto di appalto risulta confermato all'esito dell'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio.
I testimoni , , hanno, tutti, confermato che, come Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
ai tempi dell'affidamento dell'appalto alla così, oggi, nonostante il Controparte_2
cambio dell'appaltatore:
- vi sono quattro reparti, ossia: accettazione, conta, resi e spedizione;
- i lavoratori scaricano la merce e la portano nel reparto accettazione;
- nel reparto accettazione gli operai verificano la corrispondenza dei colli scaricati con le bolle di consegna e allocano la merce negli scaffali di proprietà di CP_4
- la merce viene movimentata mediante carrelli elevatori e transpallet elettrici;
- vi è distinzione organizzativa tra i capi “stesi” e i capi “appesi”, posizionati in diverse zone del magazzino;
- i capi vengono suddivisi in base alla appartenenza ad una determinata collezione
(estiva o invernale, in ragione dell'anno);
- i lavoratori addetti al reparto picking prelevano la merce sulla base degli ordini che giungono da IN e vengono diramati in modalità telematica mediante palmari;
- il palmare indica l'ubicazione specifica del prodotto;
- la merce è posizionata ad altezza d'uomo, mentre le scorte sono posizionate in alto il reparto conta ha il compito di verificare che gli elementi presenti in una scatola predisposta dagli addetti al picking sono effettivamente quelli indicati nell'ordine inviato dal cliente e ciò avviene mediante pistola scanner;
- dopo la verifica nel reparto conta, le scatole vengono inviate al reparto spedizione, in cui il personale addetto provvede a imballare la merce, riporre le scatole sui pallet e poi caricare i camion;
- il reparto “resi” ha il compito di verificare la merce restituita dai destinatari;
- tutte le modalità di lavorazione sono stabilite da che le trasferisce all'impresa CP_4
Contr appaltatrice (prima poi ); Controparte_2
Contr
- il personale è stato interamente trasferito da a e i capi reparto Controparte_2
sono rimasti i medesimi;
- l'articolazione dell'orario di lavoro è rimasta la medesima;
- il codice disciplinare è rimasto il medesimo.
Orbene, dovendosi considerare come provate le circostanze allegate dalla lavoratrice - in parte in quanto dimostrate per tabulas, in parte poiché non adeguatamente contestate, e, in parte in quanto provate alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale
-, la tesi attorea non può che essere accolta. Né il secondo rilievo svolto da parte resistente – relativo alla cessazione del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la precedente appaltatrice in data anteriore al cambio dell'appalto - consente di ritenere superata la tesi della lavoratrice.
È pacifico in atti che il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della sia stato interrotto con un licenziamento avvenuto in Controparte_8
data 10.03.2021 (Cfr. doc. 2 di parte ricorrente), anteriormente al subentro dell'odierna convenuta nell'appalto di cui è causa.
È altrettanto pacifico, tuttavia, che tale licenziamento sia stato impugnato dalla lavoratrice (doc. 4 di parte ricorrente) e che il recesso datoriale sia stato dichiarato nullo con sentenza n. 483 resa dal Tribunale di Parma in data 18.07.2023 (doc. 5 di parte ricorrente).
Ebbene, se è dunque corretta la premessa dalla quale muove l'odierna convenuta (circa la necessità della vigenza di un rapporto di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112
c.c., ex multis, Cass. 29 marzo 2010 n. 7517), è errata la conclusione, posto che l'applicazione di tale norma non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto
(per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento, Cass. 12 giugno 1998 n. 5909; Cass. 25 marzo 2003 n. 8228), ovvero in caso di licenziamento nullo e come tale privo di effetti, come nella specie (Cass. 1220/2013).
Né a nulla rileva, sotto tale profilo, che la lavoratrice abbia – successivamente al dictum giudiziale – esercitato l'opzione economica e preferito, alla riammissione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva opzionale delle 15 mensilità.
Come noto, nella ricostruzione della fattispecie fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la reintegrazione – disposta giudizialmente a seguito dell'invalidità del licenziamento – in congiunzione con l'opzione economica da parte del lavoratore, si configura come una “obbligazione semplice con facoltà alternativa” da parte del lavoratore-creditore, che potrà estinguere l'obbligazione principale datoriale (quella della riammissione nel posto di lavoro) con la scelta a favore dell'obbligazione secondaria, subordinata e alternativa, costituita dall'indennità economica, risaltante per il prestatore d'opera in forma di un vero e proprio diritto potestativo.
Dunque, in tale peculiare e complessa fattispecie (norma-fatto-potere sull'an-effetto), la produzione dell'effetto giuridico, ossia la risoluzione del rapporto di lavoro, è diretta conseguenza dell'esercizio della facoltà prevista dalla legge in capo al lavoratore, il quale, una volta verificatosi il fatto delineato dalla norma (reintegrazione disposta giudizialmente a seguito dell'invalidità del licenziamento), esercitando la potestà al medesimo riconosciuta, decide di ricollegare alla verificazione di quel fatto la produzione dell'effetto giuridico previsto dalla fattispecie (ossia la risoluzione del rapporto e l'insorgenza del diritto alla percezione dell'indennità economica sostitutiva).
In tale ottica, quindi, la produzione di siffatto effetto non potrà che decorrere dalla verificazione dell'ultima delle condizioni contemplate dalla fattispecie, ossia dall'esercizio del diritto potestativo da parte del lavoratore;
con la conseguenza per cui il rapporto di lavoro della ricorrente con la cedente Controparte_8
non potrà intendersi cessato in data antecedente al dedotto trasferimento
[...]
d'azienda.
Ciò posto, dunque, accertata la configurabilità della dedotta cessione ed acclarata la continuità del rapporto di lavoro, non efficacemente interrotto anteriormente alla cessione stessa, deve ritenersi sussistente il presupposto giuridico dell'invocata responsabilità solidale della cessionaria per i debiti contratti dalla cedente nei confronti dei lavoratori trasferiti.
Tale responsabilità solidale della cessionaria non può, invero, escludersi nemmeno alla stregua di una presunta inopponibilità di una sentenza, quella conclusiva del giudizio di impugnazione del licenziamento irrogato alla ricorrente, resa inter partes, all'esito di un procedimento al quale la società resistente non ha partecipato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero,
“l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobligati” (Vedasi, tra le tante, Cass. 21 giugno 2011 n. 13607)”.
Alla stregua delle considerazioni svolte – poiché, ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 2,
c.c., l'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento - la società dovrà essere CP_1
condannata al pagamento, a favore della lavoratrice, delle somme rivendicate in sede di ricorso.
2.4. In punto di quantum, occorre preliminarmente ribadire:
- che, a definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento comminato all'odierna ricorrente dalla società con sentenza n. Controparte_2
484/23 del 18 luglio 2023, quest'ultima è stata condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre alla rifusione delle spese legali (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra in data 27.07.2023, ha comunicato alla società Pt_1 CP_1
l'esercizio del diritto di opzione rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando, dunque, il pagamento dell'indennità risarcitoria nonché dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (doc. 12 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra ha reperito una nuova occupazione lavorativa a far data dal Pt_1
19.05.2021, sicché l'indennità risarcitoria deve limitarsi al periodo ricompreso tra il
10.03.2021 e il 19.05.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente);
- che la retribuzione risultante dal cedolino paga della ricorrente era pari ad euro
1.549,53 mensili (doc. 3 fasc. parte ricorrente). Di talché - in assenza di contestazioni, ad opera della convenuta, in ordine all'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 1.549,53) - la società dovrà essere condannata al pagamento, a favore della Sig.ra CP_1 Pt_1
di un importo – a titolo di indennità risarcitoria - pari a due mensilità
[...]
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro
3.099,06) nonché di un ulteriore importo – a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro 23.242,95), e, così, di una somma complessivamente pari ad euro 26.342,01, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 5.201 ed
€ 26.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro
5.388,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
per le causali di cui in motivazione, al pagamento, a favore della Sig.ra Pt_1
, di un importo – a titolo di indennità risarcitoria - pari a due mensilità
[...]
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro
3.099,06) nonché di un ulteriore importo – a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro 23.242,95), e, così, di una somma complessivamente pari ad euro 26.342,01, oltre accessori di legge.
2. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare alla Sig.ra , le spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi e spese generali se dovute.
Così deciso in Parma, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 808/2023
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta al ricorso, dall'Avv.to Boris Infantino del Foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Piacenza, Via
Roma, n. 48;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale a Castelverde (CR), Via Bergamo CP_1 P.IVA_1
n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta alla memoria difensiva, dall'Avv.to Ugo Carminati del Foro di
Cremona, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in
Cremona, Galleria XXV Aprile, n. 2;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13.09.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la società e – CP_1
premettendo che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 484/2023, aveva condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di Controparte_2
lavoro e che, in data 15.06.2021, la aveva ceduto all'odierna Controparte_2
convenuta l'appalto presso cui la lavoratrice era stata assegnata – chiedeva dichiararsi che tra la società e la società convenuta era intercorso Controparte_2
un trasferimento di ramo d'azienda e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima, in virtù dell'opzione ex art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2015 esercitata dalla ricorrente in data
27.07.2023, al pagamento di una somma complessivamente pari ad euro 26.342,01
(oltreché di un'ulteriore somma di 9.000,00 a titolo di spese legali, così come liquidate), con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda rappresentava: a) che la società Conf. Srl, Pt_2
proprietaria del marchio IN, aveva uno stabilimento produttivo a ed aveva CP_3
appaltato a la gestione del magazzino e delle attività di Controparte_4
movimentazione merci e logistica;
b) che la società XP aveva, a sua volta, CP_4
subappaltato il servizio al Consorzio Premium, il quale l'aveva successivamente assegnato alla cooperativa Logistica e Servizi (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che la
Sig.ra veniva assunta dalla in data Parte_1 Controparte_2
05.03.2021, svolgendo, senza previamente sottoscrivere alcun contratto, mansioni di operaia di magazzino con inquadramento economico al livello 6J del CCNL Trasporto
Merci e Logistica presso lo stabilimento IN di Fidenza (PR); d) che la Sig.ra in data 10.03.2021, veniva licenziata, per mancato superamento del Parte_1
periodo di prova (doc. 2 fasc. parte ricorrente); e) che la Sig.ra Parte_1
impugnava giudizialmente il licenziamento dinnanzi all'intestato Tribunale;
f) che, a definizione del predetto giudizio, con sentenza n. 484/23 del 18 luglio 2023, la società veniva condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro Controparte_2
nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre alla rifusione delle spese legali pari ad euro 9.000,00 (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) che, in data 19 luglio 2023, estraendo la visura camerale di CP_2
la ricorrente veniva a conoscenza del fatto che la cooperativa risultava inattiva
[...]
dal 10 luglio 2021, che era stata posta in liquidazione il 9 dicembre 2022 e che era stata cancellata dal registro delle imprese il 28 marzo 2023 (doc. 1 fasc. parte ricorrente); h) che, assunte informazioni presso le organizzazioni sindacali, la ricorrente apprendeva che, con effetto dal 30 giugno 2021, la gestione del magazzino era stata affidata alla società odierna convenuta, e che il passaggio di appalto era regolato dal CP_1
verbale di accordo sindacale del 15 giugno 2021 (doc. 6 fasc. parte ricorrente); i) che, in realtà, nel passaggio tra un appaltatore e l'altro, non vi erano stati elementi di discontinuità, sicché, ai sensi dell'art. 29, d. lgs. 276/2003, l'operazione configurava un trasferimento di azienda, come tale regolato dall'art. 2112 cod. civ.; l) che, dunque, Cont poiché il trasferimento era avvenuto in pendenza del giudizio, la società era subentrata nella medesima posizione sostanziale e processuale di Controparte_2
dovendo, dunque, farsi carico delle conseguenze della sentenza emessa a
[...]
definizione del predetto giudizio;
m) che la ricorrente, dunque, invocando il disposto di cui alla sentenza n. 484/2023, in data 20.07.2023, offriva formalmente la propria prestazione lavorativa alla società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); n) che la CP_1
società convenuta, in data 20.07.2023, comunicava alla ricorrente la disponibilità a effettuare un incontro conoscitivo al fine di valutare l'eventuale inserimento in azienda
(doc. 9 fasc. parte ricorrente); o) che, in assenza di una convocazione, la Sig.ra Pt_1
in data 27.07.2023, comunicava alla società convenuta l'esercizio del diritto di opzione rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando, dunque, il pagamento dell'indennità risarcitoria nonché dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (doc.
12 fasc. parte ricorrente); p) di avere reperito una nuova occupazione lavorativa a far data dal 19.05.2021, sicché l'indennità risarcitoria doveva limitarsi al periodo ricompreso tra il 10.03.2021 e il 19.05.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente); q) che la retribuzione risultante dal cedolino paga della ricorrente era pari a Euro 1.549,53 mensili (doc. 3 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva che l'acquisizione da parte della del personale impiegato nell'appalto in controversia - non presentando CP_1
“elementi di discontinuità che determina(va)no una specifica identità di impresa” ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003 - integrava un'ipotesi di trasferimento d'azienda e che, pertanto, la sentenza n. 484/2023 del Tribunale di
Parma, emessa nei riguardi della società spiegava i suoi Controparte_2
effetti anche nei confronti dell'odierna resistente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Allegava, a riguardo, che l'assenza di discontinuità tra la società e Controparte_2
la era comprovata da plurimi elementi, tra cui, in particolare: - l'applicazione CP_1
del medesimo CCNL di categoria;
- la previsione, contenuta nel verbale di cambio appalto, per cui la società convenuta avrebbe assunto tutti i lavoratori dell'appalto “alle stesse condizioni contrattuali esistenti”, “mantenendo la stessa sede di lavoro”, “senza periodo di prova” e “con l'inquadramenti professionale in essere e il trattamento economico e normativo esistente”; - le previsioni, anch'esse contenute nel verbale di cambio appalto, per cui “La documentazione [consegnata da e Servizi] dovrà CP_2
fornire la data di assunzione convenzionale, iter contrattuale, la mansione svolta, ecc.
Resta inteso che per quanto attiene agli scatti di anzianità, e ad altri elementi contrattuali l'azienda subentrante si riserva una verifica su quanto comunicato dal datore di lavoro precedente e se i dati dovessero essere carenti o non in linea con le disposizioni contrattuali di segnalare la situazione alle organizzazioni sindacali e attendere ulteriori dati chiarificatori” e per cui “le adesioni sindacali in essere con la saranno direttamente trasferite alla società Controparte_5
subentrante”; - il mantenimento della medesima organizzazione lavorativa e della medesima distribuzione dei lavori precedentemente adottati;
- l'osservanza del medesimo orario di lavoro;
- l'adozione del medesimo codice disciplinare;
- l'utilizzo degli spogliatoi e della sala mensa già presenti nello stabilimento (doc.ti 14 e 16 fasc. parte ricorrente). Deduceva poi, sul piano del quantum debeatur, che la somma dovuta dalla società convenuta – comprensiva di tutte le voci richieste (e, dunque, anche delle spese legali liquidate in sentenza) – ammontava a complessivi 39.404,09.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza,
a) accertata e dichiarare che tra e è avvenuto, Controparte_2 CP_1
in data 30 giugno 2021, un trasferimento di ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per la movimentazione delle merci nell'ambito dell'appalto presso lo stabilimento di;
CP_4 Pt_2 CP_6 CP_3
b) per l'effetto, dichiarare che l'annullamento del licenziamento intimato da
[...]
alla ricorrente il 10 marzo 2021, in virtù della sentenza del Controparte_2
Tribunale di Parma n. 484 del 18 luglio 2023, comporta che il rapporto di lavoro, ripristinato tra le parti originarie, si è trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo a con effetto dal 30 giugno 2021. CP_1
c) Pertanto, preso atto dell'opzione esercitata dalla ricorrente con lettera del 27 luglio
2023 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere alla signora la somma di euro 39.404,09 oltre interessi legali e Pt_1
rivalutazione monetaria,
d) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.11.2023, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando, in via CP_1
preliminare, per la chiamata in garanzia della società PO XP Italia S.p.a. e, nel merito, per la reiezione della domanda.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze delle prove orali condotte in seno al giudizio.
1.4. All'udienza del giorno 4.12.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Nella fattispecie in controversia, risulta documentalmente provato (poiché risultante per tabulas ovvero incontestato tra le parti):
- che la società Conf. S.r.l., proprietaria del marchio IN, ha uno stabilimento Pt_2
produttivo a ed ha appaltato a la gestione del magazzino CP_3 Controparte_4
e delle attività di movimentazione merci e logistica;
- che la società ha, a sua volta, originariamente subappaltato il servizio CP_4
al Consorzio , il quale l'ha successivamente assegnato alla cooperativa CP_7
Logistica e Servizi (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra è stata assunta dalla in Parte_1 Controparte_2
data 05.03.2021 per lo svolgimento di mansioni di operaia di magazzino con inquadramento economico al livello 6J del CCNL Trasporto Merci e Logistica presso lo stabilimento IN di Fidenza (PR);
- che la Sig.ra in data 10.03.2021, è stata licenziata, per mancato Parte_1
superamento del periodo di prova (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra ha impugnato giudizialmente il licenziamento dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale;
- che, a definizione del predetto giudizio, con sentenza n. 484/23 del 18 luglio 2023, la società è stata condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di Controparte_2
lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre alla rifusione delle spese legali (doc. 5 fasc. parte ricorrente); - che, con effetto dal 30 giugno 2021, la gestione del magazzino è stata affidata alla società odierna convenuta, e che il passaggio di appalto è stato regolato dal CP_1
verbale di accordo sindacale del 15 giugno 2021 (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che la ricorrente, ritenendo che l'operazione configurasse un trasferimento di azienda, come tale regolato dall'art. 2112 cod. civ., invocando il disposto di cui alla sentenza n.
484/2023, in data 20.07.2023, ha offerto formalmente la propria prestazione lavorativa alla società (doc. 7 fasc. parte ricorrente); CP_1
- che la società convenuta, in data 20.07.2023, ha comunicato alla ricorrente la disponibilità a effettuare un incontro conoscitivo al fine di valutare l'eventuale inserimento in azienda (doc. 9 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra in data 27.07.2023, ha comunicato alla società convenuta Pt_1
l'esercizio del diritto di opzione rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando, dunque, il pagamento dell'indennità risarcitoria nonché dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (doc. 12 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra ha reperito una nuova occupazione lavorativa a far data dal Pt_1
19.05.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente);
- che la retribuzione risultante dal cedolino paga della ricorrente era pari a Euro
1.549,53 mensili (doc. 3 fasc. parte ricorrente).
2.3. Orbene, dovendosi considerare gli elementi di fatto dedotti da parte ricorrente e non contestati dalla società convenuta nonché le risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento, deve ritenersi integrata la fattispecie ex art. 2112 c.c., atteso che il rapporto di lavoro della ricorrente, iniziato con la Controparte_8
a decorrere dal 5.03.2021, è risultato continuare alle dipendenze della
[...]
convenuta in quanto svolto con le medesime modalità e presso la medesima CP_1
sede di lavoro e per lo svolgimento della medesima prestazione lavorativa.
Deve, cioè, ritenersi integrato, nella fattispecie, un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c. inteso come qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità
a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è stato attuato, considerato che, ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità oggettiva, sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione (Cass. n. 493/05).
E l'avvenuto trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. implica che il rapporto di lavoro della dipendente è continuato con il cessionario e la lavoratrice ha conservato tutti i diritti che ne derivano, e che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2112 c.c., il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che la lavoratrice aveva al tempo del trasferimento, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato già instaurato al momento del trasferimento di azienda, e che, pur già cessato a tale momento per l'intervenuto licenziamento intimato alla ricorrente, è stato poi ripristinato giudizialmente in data successiva con efficacia ex tunc, e è, quindi, continuato alle dipendenze della parte convenuta.
Sotto tale profilo, debbono, invero, essere disattese le argomentazioni sostenute dalla società convenuta al fine di escludere la responsabilità solidale della medesima ex art. 2112 c.c.
La resistente ha in particolare sostenuto:
- che la fattispecie in controversia deve essere ricondotta all'ipotesi del cambio appalto di cui all'art. 29, comma 3 D.Lgs. n. 276 del 2003, ipotesi diversa da quella del trasferimento d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c.;
- che, comunque, il credito azionato nel presente giudizio non rientra tra quelli disciplinati dall'art. 2112 c.c. posto che, al momento dell'asserito trasferimento, il rapporto di lavoro era già risolto in virtù del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente in data 10.03.2021.
Sotto il primo profilo, la pretesa applicabilità al caso di specie della disciplina contenuta nell'art. 2112 cod. civ. è stata espressamente riferita dalla stessa ricorrente al disposto dell'art. 29, comma 3 D.Lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall'art. 30 della L. n. 122 del 2016, in forza del quale “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda
o di parte d'azienda”.
La lavoratrice ha sostenuto, in particolare, che nella fattispecie in controversia, si sarebbe realizzata una cessione di azienda in occasione del cambio di appalto tra la e Servizi s.c. e la CP_2 CP_1
A tal fine, ha dedotto che l'appalto in questione risulta essere un contratto labour intensive, ossia uno di quei contratti eseguiti da cooperative prive di dotazioni strumentali rilevanti e che si basano soltanto sulla gestione del lavoro prestato dai soci, cosicché l'organizzazione produttiva risulterebbe composta solo dai lavoratori e dagli stessi contratti di appalto;
con la conseguenza, a dire della ricorrente, che il passaggio dei contratti di appalto e dei dipendenti, unitamente ad ulteriori elementi di continuità aziendali specificatamente dedotti, sarebbero sufficienti ad integrare una cessione di azienda.
Sul punto, occorre preliminarmente precisare quanto segue.
La norma - nel testo ante Novella - escludeva che, in caso di obbligo di fonte legale o contrattuale in capo al nuovo appaltatore subentrante di assorbire il personale già presente e impiegato nell'appalto, si fosse “automaticamente” in presenza di un trasferimento di azienda ( = comma 3: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”).
La modifica del 2016 è intervenuta, come è noto, sulla spinta di una procedura d'infrazione UE (procedura di pre-infrazione c.d. “EU pilot” n. 7622/15/EMPL), diretta ad una maggiore apertura alla possibilità che, nel contesto di un cambio di appalto, possa configurarsi un trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ..
La questione assume particolare rilievo proprio nelle cc.dd. attività labour intensive in cui la quasi totalità dell'appalto è data, non già dai mezzi utilizzati, ma dal personale impiegato, per cui il trasferimento collettivo del personale in capo al nuovo appaltatore determina una situazione molto simile al trasferimento d'azienda.
In questi casi, ai sensi della nuova disposizione come novellata dalla L. n. 122 del 2016, escludono il trasferimento d'azienda, o meglio l'applicabilità della disciplina del trasferimento d'azienda, due elementi:
1. il fatto che il nuovo appaltatore sia “dotato di propria struttura organizzativa ed operativa”, da intendersi riferito, non già in senso generale all'organizzazione dell'opera/servizio rispetto al committente (tale autonomia è, infatti, il presupposto della genuinità dell'appalto, per cui così intesa la specificazione sarebbe tautologica), bensì al raffronto tra vecchio e nuovo appaltatore;
2. la presenza di “elementi di discontinuità” tali da determinare una specifica
“identità di impresa”.
Di talché, ai fini dell'esclusione nella fattispecie in controversia di un'ipotesi di trasferimento d'azienda, non sarà sufficiente – come vorrebbe la resistente – ricondurre il caso in esame alla fattispecie del cambio d'appalto di cui all'art. 29, comma 3 D.Lgs.
n. 276 del 2003, ma sarà necessario escludere la ricorrenza dei requisiti di cui si è testé detto. Con la precisazione per cui, in base ai principi generali dell'ordinamento (art. 2697
c.c.), spetterà alla lavoratrice fornire la prova dei fatti e dei diritti vantati.
A sostegno del proprio assunto, parte attorea ha, anzitutto, dedotto una serie di dati sulla base dei quali desumere il difetto di discontinuità e, in particolare:
- il passaggio dei dipendenti precedentemente assunti presso la Controparte_8
alla società subentrante
[...] CP_1
- la totale continuità dell'attività prestata;
- l'utilizzo, da parte della società subentrante dei medesimi strumenti di CP_1
lavoro (quali scrivanie, computer, palmari, pistole scanner, transpallet, carrelli, carrelli elevatori, ecc…) nonché dei medesimi strumenti immateriali (tra cui il software di gestione del magazzino) già impiegati dalla società e Servizi, strumenti, tutti, CP_2
di proprietà del committente, ossia di PO XP Italia s.p.a.;
- lo svolgimento dell'attività negli stessi locali utilizzati in precedenza dalla
[...]
e per lo stesso committente, ossia per la PO XP Controparte_8
Italia s.p.a.;
- la totale continuità dell'organizzazione gestionale ed operativa dell'attività oggetto di appalto.
Tali circostanze sono state puntualmente provate dalla parte ricorrente, in parte in quanto dimostrate per tabulas, in parte poiché non adeguatamente contestate, in parte in quanto provate alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale.
Sotto il primo profilo – attinente al passaggio dei dipendenti precedentemente assunti presso la società alla società subentrante – Controparte_8 CP_1
occorre evidenziare che la relativa circostanza è provata per tabulas, essendo espressamente previsto, nel verbale di cambio appalto, che avrebbe assunto CP_1
tutti i lavoratori dell'appalto, nessuno escluso, “alle stesse condizioni contrattuali esistenti”, “mantenendo la stessa sede di lavoro”, “senza periodo di prova”, “con l'inquadramenti professionale in essere e il trattamento economico e normativo esistente” (punto 5 del verbale).
Inoltre, al punto 7 dell'accordo, è previsto che “restano ferme eventuali condizioni di miglior favore del personale attualmente esistenti”.
Al punto 9, poi, è, così, previsto: “La documentazione dovrà fornire la data di assunzione convenzionale, iter contrattuale, la mansione svolta, ecc. Resta inteso che, per quanto attiene agli scatti di anzianità, e ad altri elementi contrattuali, l'azienda subentrante si riserva una verifica su quanto comunicato dal datore di lavoro precedente e, se i dati dovessero essere carenti o non in linea con le disposizioni contrattuali, di segnalare la situazione alle organizzazioni sindacali e attendere ulteriori dati chiarificatori”.
Al punto 2, è, inoltre, previsto che “le adesioni sindacali in essere con la
[...]
saranno direttamente trasferite alla società subentrante”. Controparte_5
Parimenti, la circostanza relativa alla totale continuità dell'attività prestata risulta provata documentalmente, emergendo dai documenti versati in atti dalle parti - e, in particolare, dai due contratti di appalto stipulati con la committente PO XP
Italia S.p.a., dapprima con Premium Società Consortile (doc. Controparte_9
5 fasc. parte resistente), e, successivamente, con (doc. 2 fasc. parte CP_1
resistente) – che l'attività appaltata è la medesima.
Anche la circostanza relativa all'utilizzo, da parte della società subentrante CP_1
dei medesimi strumenti di lavoro (quali scrivanie, computer, palmari, pistole scanner, transpallet, carrelli, carrelli elevatori, ecc…) nonché dei medesimi strumenti immateriali (tra cui il software di gestione del magazzino) già impiegati dalla società
(strumenti, tutti, di proprietà del committente, ossia di PO Controparte_2
XP Italia s.p.a., o, comunque, nella disponibilità giuridica della medesima società) risulta provata documentalmente, dal momento che – come correttamente rilevato dalla Cont ricorrente – dalle fatture prodotte dalla difesa di (pagine da 9 a 22 del doc. 6 di Cont controparte), si evince che tali fatture non sono state emesse nei confronti di , bensì nei confronti di RISING soc. coop. e che, nella descrizione della fattura, è riportata la dicitura “ – Mag. IN – Fidenza – PR”; di talché, indicando la società CP_4
di noleggio, sulle fatture, il riferimento a “ ”, cioè l'appaltatore principale, è CP_4
verosimile ipotizzare che la società Rising soc. coop. abbia, dapprima, noleggiato gli strumenti, e, successivamente, li abbia concessi in uso a , la quale, a sua volta, CP_4
Cont ne ha in seguito accordato l'utilizzo, prima a e poi a . Controparte_2
Infine, anche la circostanza relativa allo svolgimento dell'attività negli stessi locali utilizzati in precedenza dalla e per lo stesso Controparte_8
committente, ossia per la PO XP Italia s.p.a. – oltreché risultare incontestata tra le parti – è evincibile dalla documentazione versata in atti dalle parti, e, in particolare, dai contratti di appalto stipulati con la committente PO XP Italia
S.p.a., dapprima con Premium Società Consortile a responsabilità limitata (doc. 5 fasc. parte resistente), e, successivamente, con (doc. 2 fasc. parte resistente). CP_1
L'ultimo elemento dedotto dalla parte ricorrente – attinente alla continuità dell'organizzazione gestionale ed operativa dell'attività oggetto di appalto risulta confermato all'esito dell'istruttoria orale condotta in seno al presente giudizio.
I testimoni , , hanno, tutti, confermato che, come Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
ai tempi dell'affidamento dell'appalto alla così, oggi, nonostante il Controparte_2
cambio dell'appaltatore:
- vi sono quattro reparti, ossia: accettazione, conta, resi e spedizione;
- i lavoratori scaricano la merce e la portano nel reparto accettazione;
- nel reparto accettazione gli operai verificano la corrispondenza dei colli scaricati con le bolle di consegna e allocano la merce negli scaffali di proprietà di CP_4
- la merce viene movimentata mediante carrelli elevatori e transpallet elettrici;
- vi è distinzione organizzativa tra i capi “stesi” e i capi “appesi”, posizionati in diverse zone del magazzino;
- i capi vengono suddivisi in base alla appartenenza ad una determinata collezione
(estiva o invernale, in ragione dell'anno);
- i lavoratori addetti al reparto picking prelevano la merce sulla base degli ordini che giungono da IN e vengono diramati in modalità telematica mediante palmari;
- il palmare indica l'ubicazione specifica del prodotto;
- la merce è posizionata ad altezza d'uomo, mentre le scorte sono posizionate in alto il reparto conta ha il compito di verificare che gli elementi presenti in una scatola predisposta dagli addetti al picking sono effettivamente quelli indicati nell'ordine inviato dal cliente e ciò avviene mediante pistola scanner;
- dopo la verifica nel reparto conta, le scatole vengono inviate al reparto spedizione, in cui il personale addetto provvede a imballare la merce, riporre le scatole sui pallet e poi caricare i camion;
- il reparto “resi” ha il compito di verificare la merce restituita dai destinatari;
- tutte le modalità di lavorazione sono stabilite da che le trasferisce all'impresa CP_4
Contr appaltatrice (prima poi ); Controparte_2
Contr
- il personale è stato interamente trasferito da a e i capi reparto Controparte_2
sono rimasti i medesimi;
- l'articolazione dell'orario di lavoro è rimasta la medesima;
- il codice disciplinare è rimasto il medesimo.
Orbene, dovendosi considerare come provate le circostanze allegate dalla lavoratrice - in parte in quanto dimostrate per tabulas, in parte poiché non adeguatamente contestate, e, in parte in quanto provate alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale
-, la tesi attorea non può che essere accolta. Né il secondo rilievo svolto da parte resistente – relativo alla cessazione del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la precedente appaltatrice in data anteriore al cambio dell'appalto - consente di ritenere superata la tesi della lavoratrice.
È pacifico in atti che il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della sia stato interrotto con un licenziamento avvenuto in Controparte_8
data 10.03.2021 (Cfr. doc. 2 di parte ricorrente), anteriormente al subentro dell'odierna convenuta nell'appalto di cui è causa.
È altrettanto pacifico, tuttavia, che tale licenziamento sia stato impugnato dalla lavoratrice (doc. 4 di parte ricorrente) e che il recesso datoriale sia stato dichiarato nullo con sentenza n. 483 resa dal Tribunale di Parma in data 18.07.2023 (doc. 5 di parte ricorrente).
Ebbene, se è dunque corretta la premessa dalla quale muove l'odierna convenuta (circa la necessità della vigenza di un rapporto di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112
c.c., ex multis, Cass. 29 marzo 2010 n. 7517), è errata la conclusione, posto che l'applicazione di tale norma non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto
(per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento, Cass. 12 giugno 1998 n. 5909; Cass. 25 marzo 2003 n. 8228), ovvero in caso di licenziamento nullo e come tale privo di effetti, come nella specie (Cass. 1220/2013).
Né a nulla rileva, sotto tale profilo, che la lavoratrice abbia – successivamente al dictum giudiziale – esercitato l'opzione economica e preferito, alla riammissione nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva opzionale delle 15 mensilità.
Come noto, nella ricostruzione della fattispecie fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la reintegrazione – disposta giudizialmente a seguito dell'invalidità del licenziamento – in congiunzione con l'opzione economica da parte del lavoratore, si configura come una “obbligazione semplice con facoltà alternativa” da parte del lavoratore-creditore, che potrà estinguere l'obbligazione principale datoriale (quella della riammissione nel posto di lavoro) con la scelta a favore dell'obbligazione secondaria, subordinata e alternativa, costituita dall'indennità economica, risaltante per il prestatore d'opera in forma di un vero e proprio diritto potestativo.
Dunque, in tale peculiare e complessa fattispecie (norma-fatto-potere sull'an-effetto), la produzione dell'effetto giuridico, ossia la risoluzione del rapporto di lavoro, è diretta conseguenza dell'esercizio della facoltà prevista dalla legge in capo al lavoratore, il quale, una volta verificatosi il fatto delineato dalla norma (reintegrazione disposta giudizialmente a seguito dell'invalidità del licenziamento), esercitando la potestà al medesimo riconosciuta, decide di ricollegare alla verificazione di quel fatto la produzione dell'effetto giuridico previsto dalla fattispecie (ossia la risoluzione del rapporto e l'insorgenza del diritto alla percezione dell'indennità economica sostitutiva).
In tale ottica, quindi, la produzione di siffatto effetto non potrà che decorrere dalla verificazione dell'ultima delle condizioni contemplate dalla fattispecie, ossia dall'esercizio del diritto potestativo da parte del lavoratore;
con la conseguenza per cui il rapporto di lavoro della ricorrente con la cedente Controparte_8
non potrà intendersi cessato in data antecedente al dedotto trasferimento
[...]
d'azienda.
Ciò posto, dunque, accertata la configurabilità della dedotta cessione ed acclarata la continuità del rapporto di lavoro, non efficacemente interrotto anteriormente alla cessione stessa, deve ritenersi sussistente il presupposto giuridico dell'invocata responsabilità solidale della cessionaria per i debiti contratti dalla cedente nei confronti dei lavoratori trasferiti.
Tale responsabilità solidale della cessionaria non può, invero, escludersi nemmeno alla stregua di una presunta inopponibilità di una sentenza, quella conclusiva del giudizio di impugnazione del licenziamento irrogato alla ricorrente, resa inter partes, all'esito di un procedimento al quale la società resistente non ha partecipato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero,
“l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobligati” (Vedasi, tra le tante, Cass. 21 giugno 2011 n. 13607)”.
Alla stregua delle considerazioni svolte – poiché, ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 2,
c.c., l'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento - la società dovrà essere CP_1
condannata al pagamento, a favore della lavoratrice, delle somme rivendicate in sede di ricorso.
2.4. In punto di quantum, occorre preliminarmente ribadire:
- che, a definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento comminato all'odierna ricorrente dalla società con sentenza n. Controparte_2
484/23 del 18 luglio 2023, quest'ultima è stata condannata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre alla rifusione delle spese legali (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra in data 27.07.2023, ha comunicato alla società Pt_1 CP_1
l'esercizio del diritto di opzione rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando, dunque, il pagamento dell'indennità risarcitoria nonché dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (doc. 12 fasc. parte ricorrente);
- che la Sig.ra ha reperito una nuova occupazione lavorativa a far data dal Pt_1
19.05.2021, sicché l'indennità risarcitoria deve limitarsi al periodo ricompreso tra il
10.03.2021 e il 19.05.2021 (doc. 13 fasc. parte ricorrente);
- che la retribuzione risultante dal cedolino paga della ricorrente era pari ad euro
1.549,53 mensili (doc. 3 fasc. parte ricorrente). Di talché - in assenza di contestazioni, ad opera della convenuta, in ordine all'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 1.549,53) - la società dovrà essere condannata al pagamento, a favore della Sig.ra CP_1 Pt_1
di un importo – a titolo di indennità risarcitoria - pari a due mensilità
[...]
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro
3.099,06) nonché di un ulteriore importo – a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro 23.242,95), e, così, di una somma complessivamente pari ad euro 26.342,01, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 5.201 ed
€ 26.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro
5.388,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
per le causali di cui in motivazione, al pagamento, a favore della Sig.ra Pt_1
, di un importo – a titolo di indennità risarcitoria - pari a due mensilità
[...]
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro
3.099,06) nonché di un ulteriore importo – a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione - pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari a complessivi euro 23.242,95), e, così, di una somma complessivamente pari ad euro 26.342,01, oltre accessori di legge.
2. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rimborsare alla Sig.ra , le spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi euro 5.388,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi e spese generali se dovute.
Così deciso in Parma, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri