Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/01/2026, n. 220
CS
Accoglimento
Sentenza 10 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela

    Il Gestore dei servizi energetici non ha esercitato un potere di autotutela su un precedente provvedimento, ma ha svolto una nuova verifica a campione sui requisiti per la concessione degli incentivi, in seguito alla quale ha accertato una discrepanza tra i moduli dichiarati e quelli installati.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento

    Non sussiste un legittimo affidamento quando le successive valutazioni del Gestore dei servizi energetici derivano dall'esercizio del potere di verifica e controllo a campione, finalizzato a riscontrare l'effettiva debenza degli incentivi concessi.

  • Rigettato
    Insussistenza della violazione contestata

    La questione della compatibilità tecnica dei moduli MSE S1 con il certificato di conformità per i moduli SI S1 è estranea alla dimostrazione del requisito premiale. I certificati prodotti per i moduli MSE S1 erano successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto e non idonei ad attestare l'origine europea del prodotto.

  • Rigettato
    Assenza di prove in ordine alla violazione contestata

    Non spetta al Gestore dei servizi energetici dimostrare la carenza del requisito, bensì al soggetto istante provare la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione ai benefici, secondo il principio dell'autoresponsabilità.

  • Rigettato
    Illegittimità del D.M. 5 maggio 2011, delle regole applicative e del D.M. 31 gennaio 2014

    Il provvedimento impugnato risponde all'accertamento di una violazione sostanziale (il rispetto delle condizioni di premialità) e il Gestore dei servizi energetici ha dimostrato che l'impianto non rispettava l'art. 14, co. 1, lett. d), d.m. 5 maggio 2011, essendo onere del soggetto responsabile provare i presupposti per il riconoscimento del beneficio.

  • Accolto
    Error in iudicando. Errata valutazione di un presupposto di fatto. Falsa applicazione dei principi che governano il potere di autotutela e i principi euro-unitari e convenzionali in materia di legittimo affidamento.

    Il Gestore dei servizi energetici non ha agito in autotutela, ma ha svolto una nuova verifica a campione. Le risultanze del sopralluogo hanno smentito l'iniziale valutazione di completezza della documentazione, evidenziando la presenza di modelli di moduli fotovoltaici diversi da quelli dichiarati. Pertanto, non vi è sovrapponibilità tra i controlli e non sussiste un legittimo affidamento in relazione a un potere di verifica e controllo a campione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/01/2026, n. 220
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 220
    Data del deposito : 10 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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