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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia De Simone (C.F.
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso il di lei studio in alla Via Pasquale Rossi, 87 Pt_1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Donato (C.F. – PEC: C.F._3
e LA LU (C.F. – PEC: Email_2 C.F._4
, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in alla Email_3 Pt_1
Piazza dei Bruzi, 5
Appellata
E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Controparte_2 C.F._5
BA (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliato presso il di lui studio in alla via Miceli, 92 Pt_1
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, ritenutane l'ammissibilità e la fondatezza, riformare la Sentenza N. 1823/2019 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza in data
17.9.2019 e non notificata e, conseguentemente:
- condannare ciascuno degli appellati al pagamento in favore dell' appellante della Pt_1 provvigione nella misura del 3% del valore dell'affare mediato, pari ad € 2.700,00, oltre IVA, nonché interessi dal 27.6.2014, detratta la somma già versata di € 450,00, fino al pieno ed integrale soddisfo;
- o, in via subordinata, condannare l'appellata , non essendosi avvalsa dell'opera di CP_1 altro mediatore e non avendo corrisposto altra provvigione, al pagamento in favore dell'agenzia appellata della provvigione nella misura del 3% del valore dell'affare mediato, pari ad € 2.700,00, oltre IVA, nonché interessi dal 27.6.2014, detratta la somma già versata di € 450,00, fino al pieno ed integrale soddisfo;
e condannare l'appellato , essendosi avvalso anche Controparte_2 dell'opera di altro mediatore, al pagamento, sempre in favore dell' appellante, della quota Pt_1 di provvigione del 50%, nella misura del 1,5 % del valore dell'affare mediato, pari ad € 1.350,00, oltre IVA, nonché interessi dal 27.6.2014, detratta la somma già versata di € 450,00, fino al pieno ed integrale soddisfo;
- in ogni caso, con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con precisazione che solo per il secondo grado di giudizio la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
Per RE AN:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il proposto atto di appello avverso la sentenza n° 1823/2019 pronunciata dal Tribunale ordinario di Cosenza, Giudice Dr. Marzia
Maffei, e conseguentemente così decidere:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, irricevibile e illegittimo il proposto appello;
- NEL MERITO, confermare la sentenza di primo grado n° 1823/2019 in ogni sua parte, con conseguente rigetto di ogni richiesta avversa;
- in ogni caso, accertata la responsabilità aggravata per lite temeraria, condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio e in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – contrariis reiectis –
1. IN VIA PRELIMINARE
- per i motivi dedotti, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c e art. 348-bis c.p.c.
,proposto da in p.l.r.p.t., e, Parte_1 conseguentemente, rigettarlo. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi.
2.NEL MERITO.
Rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del primo giudice.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi.
3.-CONCLUSIONI IN PRIMO GRADO.
I fatti di causa come ricostruiti dal convenuto porterebbero a una rilettura della sentenza del giudice di primo grado che , pur logicamente motivata, non può accontentarlo in quanto egli ritiene di essere estraneo alle diatribe tra agenzie e si trova a dovere pagare provvigioni non dovute nonostante abbia già pagato l'unica Agenzia ( ) alla quale ha dato Parte_1 legalmente l'incarico, e anche rispettando le norme in materia fiscale.
Si è determinato però a pagare l'appellante solo pro bono pacis , nonostante le riserve sopra manifestate relative alla decisione del primo giudice.
Ciò premesso, considerati motivi e le argomentazioni sopra svolte insiste in tutte le eccezioni , contestazioni e deduzioni formulate in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta che di seguito si riportano, affinché non si intendano , neppure implicitamente, rinunciate: << …il dott. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, -in via principale e Controparte_2 preliminare, per i motivi suesposti, dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e chiede disporsi la sua estromissione dal presente giudizio , in quanto del tutto estraneo ai fatti ex adverso dedotti. -nel merito, in subordine, chiede il rigetto della domanda attrice. Con vittoria di spese e compensi di lite.>>
In ogni caso
-Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 marzo 2020, l'
[...]
a proposto appello avvero la sentenza n. 1823/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17 settembre 2019, pubblicata in data 19 settembre 2019, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda della odierna appellante di condanna di e al pagamento dell'importo di euro 2.700,00 ciascuno a titolo Controparte_1 Controparte_2 di provvigione per l'attività di intermediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile, sito in alla Via Fellini n. 8, tra la prima e il secondo giusta rogito del Notaio Pt_1 del 27 giugno 2014, compensando le spese di lite. Persona_1
Il Tribunale, sulla base dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di mediazione, nonché delle risultanze istruttorie (documentali e orali) ha ritenuto provata l'efficienza concausale della condotta della odierna appellante nella conclusione dell'affare oggetto di controversia, seppur definitivamente perfezionatosi per mezzo di altra agenzia immobiliare, “in ragione della identità soggettiva ed oggettiva dell'affare e, soprattutto, del brevissimo lasso temporale intercorso tra il primo e il secondo accesso all'interno dell'appartamento”.
Il primo Giudice ha precisato che l'attività del secondo mediatore intervenuto era da considerarsi quale concretizzazione dell'intenzione delle parti già favorita dall'intervento della odierna appellante e sulla scorta di tanto ha condannato gli odierni appellati, stante l'intervento dei due mediatori causalmente efficienti alla conclusione dell'affare, al pagamento della somma di euro 450,00 a carico di ciascuna parte, ai sensi degli artt. 1755 e 1758 c.c.
A fondamento del gravame, l'appellante ha un unico ed articolato motivo, sul quale più ampiamente infra, così rubricato: “ERROR IN IUDICANDO – CONTRADDIZIONI E LACUNE
NELLA MOTIVAZIONE – PARTI DELLA SENTENZA DI CUI SI CHIEDE LA MODIFICA”.
Con comparsa depositata in data 20 maggio 2020, si è costituita , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso perché infondato. Con comparsa depositata in data 1° giugno 2020, si è costituito , Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, richiedendone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 9 febbraio 2021, ha rinviato la causa all'udienza del 12 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha sottoposto a critica la decisione resa dal
Tribunale di Cosenza assumendo che erroneamente sarebbe stata liquidata la sola somma di euro
450 – sia pure per ciascun convenuto – per l'opera di mediazione svolta, atteso che i dati istruttori raccolti avrebbero dovuto condurre a ritenere determinante la sua condotta per la conclusione dell'affare e conseguentemente, in ragione di tanto, avrebbe dovuto essere accolta la sua domanda alla condanna di ciascuno degli appellati al pagamento della provvigione nella misura del 3% ovvero della minor misura del 50% di quanto concordato.
Nello specifico, a fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di prime cure in parte qua, l'appellante ha posto la tesi secondo la quale il giudice a quo non aveva rilevato l'avvenuta privazione del primo mediatore alla possibilità di partecipare alle trattative e il mancato versamento da parte della venditrice di alcuna provvigione in favore del secondo CP_1 intermediario;
ne ha fatto discendere la considerazione secondo la quale al più la pluralità dei mediatori avrebbe dovuto aver riguardo alla posizione del solo , con le conseguenti CP_2 determinazioni.
Così ricostruito il contenuto dell'atto di impugnazione, la Corte deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Seppure a fatica, infatti, è possibile cogliere l'oggetto delle censure, legate, in ultima analisi, alla valenza attribuita alla condotta posta in essere dall' per la Parte_2 conclusione dell'affare alla luce dei dati istruttori raccolti e a fronte di una serie di circostanze di contorno.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non appare dunque meritevole di positiva valutazione.
§2
Ciò posto, devono essere posti alcuni preliminari punti fermi.
In primo luogo, risulta accertata la sussistenza di un contributo concausale dell'appellante nella conclusione dell'affare.
In ragione della mancata impugnazione in via incidentale della sentenza, in parte qua, tale dato appare oggi indiscutibile alla stessa stregua della pronuncia di condanna dei convenuti.
La decisione è stata fondata dal giudice di primo grado su un'articolata esposizione delle circostanze in fatto acclarate dall'istruttoria e segnate da una scansione temporale così indicata:
- nel 2013 aveva conferito incarico all' di individuare Controparte_1 Parte_2 possibili acquirenti di un proprio immobile;
- l'Agenzia aveva fatto visionare nel febbraio 2014 l'immobile allo che aveva però CP_2 escluso di voler concludere l'affare in ragione delle precarie condizioni dell'immobile e della sua necessitata ristrutturazione;
- lo aveva operato una seconda visita, a distanza di un mese dal primo accesso, per CP_2 visionare l'appartamento insieme alla madre e alla compagna;
- a distanza di meno di tre mesi dal primo accesso, per effetto di trattative condotte da altra agenzia immobiliare, si era determinato a stipulare prima il compromesso e poi l'atto finale alle stesse condizioni prospettate dal primo mediatore;
- al momento del secondo accesso aveva dichiarato al nuovo mediatore di conoscere già
l'immobile perché a lui fatto visionare da altre agenzie.
Orbene, le censure mosse dall'appellante non inficiano la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Nella esposizione delle tesi all'uopo avanzata dal infatti, non si rinviene alcun dato Pt_1 che possa valere a negare validità a quanto ricostruito e che, in definitiva, ha attribuito alla concorrente condotta dei due mediatori il positivo esito del procedimento di acquisto di compravendita dell'immobile e a riconoscere una somma di euro 450 in suo favore da parte di entrambi i convenuti.
E tanto, alla luce del condivisibile principio secondo il quale “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo;
non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Civ. Sez. III, 8 luglio 2010
n. 16157).
In parte qua, l'appello appare inidoneo ad evidenziare errori nell'applicazione delle regole ermeneutiche e di giudizio utilizzate dal Tribunale, che correttamente ha ritenuto di essere a cospetto di contributo concorrente sulla scorta di quanto accertato.
Le circostanze allegate a confutazione di tanto dall'appellante non paiono meritevoli di positiva valutazione;
in disparte il narrato dei testi addotti dalla parte attrice – che hanno confermato che inizialmente l'incarico dell'alienazione dell'immobile venne conferito dalla al e che tanto comportò la visita dello guidata dal personale della sua CP_1 Pt_1 CP_2 agenzia – non sussistono elementi per escludere che l'acquisto venne poi concluso grazie all'intervento del secondo mediatore, (si vedano le deposizioni dei testi Testimone_1
, , , cui venne conferito specifico Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 incarico, giusta proposta di acquisto da lui predisposta.
Non vi sono motivi per ritenere inattendibili le relative deposizioni.
Il dato relativo al mancato versamento di alcuna provvigione da parte della al CP_1 secondo mediatore, poi, si configura come non valutabile, avuto riguardo al fatto che si tratta di circostanza non dedotta nel corso del primo giudizio e come tale oggetto di inammissibile disamina ai sensi dell'articolo 345 del codice di rito.
Sulla scorta di quanto precede, in definitiva, pure esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione, non sussistono motivi per cassare la sentenza oggi in valutazione.
Si impone il rigetto dell'appello e la condanna della soccombente parte appellante al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio;
vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 5.100, parametro minimo, avuto riguardo alla semplicità della questione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avvero la sentenza n. 1823/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 17 settembre 2019, pubblicata in data 19 settembre 2019, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di e , che liquida in euro 1.458 Controparte_1 Controparte_2 per ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare un'ulteriore somma pari a quella corrisposta a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia De Simone (C.F.
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso il di lei studio in alla Via Pasquale Rossi, 87 Pt_1
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Donato (C.F. – PEC: C.F._3
e LA LU (C.F. – PEC: Email_2 C.F._4
, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in alla Email_3 Pt_1
Piazza dei Bruzi, 5
Appellata
E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Controparte_2 C.F._5
BA (C.F. – PEC: , elettivamente C.F._6 Email_4 domiciliato presso il di lui studio in alla via Miceli, 92 Pt_1
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, ritenutane l'ammissibilità e la fondatezza, riformare la Sentenza N. 1823/2019 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza in data
17.9.2019 e non notificata e, conseguentemente:
- condannare ciascuno degli appellati al pagamento in favore dell' appellante della Pt_1 provvigione nella misura del 3% del valore dell'affare mediato, pari ad € 2.700,00, oltre IVA, nonché interessi dal 27.6.2014, detratta la somma già versata di € 450,00, fino al pieno ed integrale soddisfo;
- o, in via subordinata, condannare l'appellata , non essendosi avvalsa dell'opera di CP_1 altro mediatore e non avendo corrisposto altra provvigione, al pagamento in favore dell'agenzia appellata della provvigione nella misura del 3% del valore dell'affare mediato, pari ad € 2.700,00, oltre IVA, nonché interessi dal 27.6.2014, detratta la somma già versata di € 450,00, fino al pieno ed integrale soddisfo;
e condannare l'appellato , essendosi avvalso anche Controparte_2 dell'opera di altro mediatore, al pagamento, sempre in favore dell' appellante, della quota Pt_1 di provvigione del 50%, nella misura del 1,5 % del valore dell'affare mediato, pari ad € 1.350,00, oltre IVA, nonché interessi dal 27.6.2014, detratta la somma già versata di € 450,00, fino al pieno ed integrale soddisfo;
- in ogni caso, con condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con precisazione che solo per il secondo grado di giudizio la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
Per RE AN:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare il proposto atto di appello avverso la sentenza n° 1823/2019 pronunciata dal Tribunale ordinario di Cosenza, Giudice Dr. Marzia
Maffei, e conseguentemente così decidere:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, irricevibile e illegittimo il proposto appello;
- NEL MERITO, confermare la sentenza di primo grado n° 1823/2019 in ogni sua parte, con conseguente rigetto di ogni richiesta avversa;
- in ogni caso, accertata la responsabilità aggravata per lite temeraria, condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio e in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – contrariis reiectis –
1. IN VIA PRELIMINARE
- per i motivi dedotti, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c e art. 348-bis c.p.c.
,proposto da in p.l.r.p.t., e, Parte_1 conseguentemente, rigettarlo. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi.
2.NEL MERITO.
Rigettare l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del primo giudice.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi.
3.-CONCLUSIONI IN PRIMO GRADO.
I fatti di causa come ricostruiti dal convenuto porterebbero a una rilettura della sentenza del giudice di primo grado che , pur logicamente motivata, non può accontentarlo in quanto egli ritiene di essere estraneo alle diatribe tra agenzie e si trova a dovere pagare provvigioni non dovute nonostante abbia già pagato l'unica Agenzia ( ) alla quale ha dato Parte_1 legalmente l'incarico, e anche rispettando le norme in materia fiscale.
Si è determinato però a pagare l'appellante solo pro bono pacis , nonostante le riserve sopra manifestate relative alla decisione del primo giudice.
Ciò premesso, considerati motivi e le argomentazioni sopra svolte insiste in tutte le eccezioni , contestazioni e deduzioni formulate in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta che di seguito si riportano, affinché non si intendano , neppure implicitamente, rinunciate: << …il dott. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, -in via principale e Controparte_2 preliminare, per i motivi suesposti, dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e chiede disporsi la sua estromissione dal presente giudizio , in quanto del tutto estraneo ai fatti ex adverso dedotti. -nel merito, in subordine, chiede il rigetto della domanda attrice. Con vittoria di spese e compensi di lite.>>
In ogni caso
-Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 marzo 2020, l'
[...]
a proposto appello avvero la sentenza n. 1823/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 17 settembre 2019, pubblicata in data 19 settembre 2019, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda della odierna appellante di condanna di e al pagamento dell'importo di euro 2.700,00 ciascuno a titolo Controparte_1 Controparte_2 di provvigione per l'attività di intermediazione svolta in relazione alla compravendita di un immobile, sito in alla Via Fellini n. 8, tra la prima e il secondo giusta rogito del Notaio Pt_1 del 27 giugno 2014, compensando le spese di lite. Persona_1
Il Tribunale, sulla base dei principi normativi e giurisprudenziali in tema di mediazione, nonché delle risultanze istruttorie (documentali e orali) ha ritenuto provata l'efficienza concausale della condotta della odierna appellante nella conclusione dell'affare oggetto di controversia, seppur definitivamente perfezionatosi per mezzo di altra agenzia immobiliare, “in ragione della identità soggettiva ed oggettiva dell'affare e, soprattutto, del brevissimo lasso temporale intercorso tra il primo e il secondo accesso all'interno dell'appartamento”.
Il primo Giudice ha precisato che l'attività del secondo mediatore intervenuto era da considerarsi quale concretizzazione dell'intenzione delle parti già favorita dall'intervento della odierna appellante e sulla scorta di tanto ha condannato gli odierni appellati, stante l'intervento dei due mediatori causalmente efficienti alla conclusione dell'affare, al pagamento della somma di euro 450,00 a carico di ciascuna parte, ai sensi degli artt. 1755 e 1758 c.c.
A fondamento del gravame, l'appellante ha un unico ed articolato motivo, sul quale più ampiamente infra, così rubricato: “ERROR IN IUDICANDO – CONTRADDIZIONI E LACUNE
NELLA MOTIVAZIONE – PARTI DELLA SENTENZA DI CUI SI CHIEDE LA MODIFICA”.
Con comparsa depositata in data 20 maggio 2020, si è costituita , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso perché infondato. Con comparsa depositata in data 1° giugno 2020, si è costituito , Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, richiedendone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 9 febbraio 2021, ha rinviato la causa all'udienza del 12 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha sottoposto a critica la decisione resa dal
Tribunale di Cosenza assumendo che erroneamente sarebbe stata liquidata la sola somma di euro
450 – sia pure per ciascun convenuto – per l'opera di mediazione svolta, atteso che i dati istruttori raccolti avrebbero dovuto condurre a ritenere determinante la sua condotta per la conclusione dell'affare e conseguentemente, in ragione di tanto, avrebbe dovuto essere accolta la sua domanda alla condanna di ciascuno degli appellati al pagamento della provvigione nella misura del 3% ovvero della minor misura del 50% di quanto concordato.
Nello specifico, a fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di prime cure in parte qua, l'appellante ha posto la tesi secondo la quale il giudice a quo non aveva rilevato l'avvenuta privazione del primo mediatore alla possibilità di partecipare alle trattative e il mancato versamento da parte della venditrice di alcuna provvigione in favore del secondo CP_1 intermediario;
ne ha fatto discendere la considerazione secondo la quale al più la pluralità dei mediatori avrebbe dovuto aver riguardo alla posizione del solo , con le conseguenti CP_2 determinazioni.
Così ricostruito il contenuto dell'atto di impugnazione, la Corte deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Seppure a fatica, infatti, è possibile cogliere l'oggetto delle censure, legate, in ultima analisi, alla valenza attribuita alla condotta posta in essere dall' per la Parte_2 conclusione dell'affare alla luce dei dati istruttori raccolti e a fronte di una serie di circostanze di contorno.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non appare dunque meritevole di positiva valutazione.
§2
Ciò posto, devono essere posti alcuni preliminari punti fermi.
In primo luogo, risulta accertata la sussistenza di un contributo concausale dell'appellante nella conclusione dell'affare.
In ragione della mancata impugnazione in via incidentale della sentenza, in parte qua, tale dato appare oggi indiscutibile alla stessa stregua della pronuncia di condanna dei convenuti.
La decisione è stata fondata dal giudice di primo grado su un'articolata esposizione delle circostanze in fatto acclarate dall'istruttoria e segnate da una scansione temporale così indicata:
- nel 2013 aveva conferito incarico all' di individuare Controparte_1 Parte_2 possibili acquirenti di un proprio immobile;
- l'Agenzia aveva fatto visionare nel febbraio 2014 l'immobile allo che aveva però CP_2 escluso di voler concludere l'affare in ragione delle precarie condizioni dell'immobile e della sua necessitata ristrutturazione;
- lo aveva operato una seconda visita, a distanza di un mese dal primo accesso, per CP_2 visionare l'appartamento insieme alla madre e alla compagna;
- a distanza di meno di tre mesi dal primo accesso, per effetto di trattative condotte da altra agenzia immobiliare, si era determinato a stipulare prima il compromesso e poi l'atto finale alle stesse condizioni prospettate dal primo mediatore;
- al momento del secondo accesso aveva dichiarato al nuovo mediatore di conoscere già
l'immobile perché a lui fatto visionare da altre agenzie.
Orbene, le censure mosse dall'appellante non inficiano la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Nella esposizione delle tesi all'uopo avanzata dal infatti, non si rinviene alcun dato Pt_1 che possa valere a negare validità a quanto ricostruito e che, in definitiva, ha attribuito alla concorrente condotta dei due mediatori il positivo esito del procedimento di acquisto di compravendita dell'immobile e a riconoscere una somma di euro 450 in suo favore da parte di entrambi i convenuti.
E tanto, alla luce del condivisibile principio secondo il quale “il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 cod.civ., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo;
non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Civ. Sez. III, 8 luglio 2010
n. 16157).
In parte qua, l'appello appare inidoneo ad evidenziare errori nell'applicazione delle regole ermeneutiche e di giudizio utilizzate dal Tribunale, che correttamente ha ritenuto di essere a cospetto di contributo concorrente sulla scorta di quanto accertato.
Le circostanze allegate a confutazione di tanto dall'appellante non paiono meritevoli di positiva valutazione;
in disparte il narrato dei testi addotti dalla parte attrice – che hanno confermato che inizialmente l'incarico dell'alienazione dell'immobile venne conferito dalla al e che tanto comportò la visita dello guidata dal personale della sua CP_1 Pt_1 CP_2 agenzia – non sussistono elementi per escludere che l'acquisto venne poi concluso grazie all'intervento del secondo mediatore, (si vedano le deposizioni dei testi Testimone_1
, , , cui venne conferito specifico Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 incarico, giusta proposta di acquisto da lui predisposta.
Non vi sono motivi per ritenere inattendibili le relative deposizioni.
Il dato relativo al mancato versamento di alcuna provvigione da parte della al CP_1 secondo mediatore, poi, si configura come non valutabile, avuto riguardo al fatto che si tratta di circostanza non dedotta nel corso del primo giudizio e come tale oggetto di inammissibile disamina ai sensi dell'articolo 345 del codice di rito.
Sulla scorta di quanto precede, in definitiva, pure esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione, non sussistono motivi per cassare la sentenza oggi in valutazione.
Si impone il rigetto dell'appello e la condanna della soccombente parte appellante al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio;
vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 5.100, parametro minimo, avuto riguardo alla semplicità della questione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avvero la sentenza n. 1823/2019, emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 17 settembre 2019, pubblicata in data 19 settembre 2019, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di e , che liquida in euro 1.458 Controparte_1 Controparte_2 per ciascuno a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versare un'ulteriore somma pari a quella corrisposta a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano