Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1268.
(Delegazione cumulativa).
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
(Delegazione cumulativa).
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.
Commentari • 52
- 1. La delegazione: profili causali dei rapporti sottostantiDott.Ssa Mary Sequino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 238.4484
[…] l'accettazione del delegato si recepisce come dichiarazione unilaterale di volontà nei confronti del delegatario, ed esprime efficacia dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario ex art. 1268 cc.[7] Se si volessero criticare le due posizioni potremmo giungere ad una conclusione che in realtà connota i rapporti sottostanti come unitari ed allo stesso tempo come indipendenti. […] Civ. 17 maggio 2000 n. 6387 [7] Come è codificato ex art. 1268 c.c. la conoscenza del delegatario fa si che il delegante goda del beneficio dell'ordine di escussione [8] Si precisa però che per la liberazione del delegante è sempre necessaria una dichiarazione espressa del delegatario ex art. 1268 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Patti, sentenza 16/09/2024, n. 956Provvedimento: […] delegata al pagamento ex art. 1268 c.c.”; 4) Per l'effetto revocare il decreto […] quale delegata al pagamento delle somme ingiunte, ex art. 1268 cod. civ., e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. […] Tuttavia, l'operatività del “beneficio di escussione” richiede, per espressa previsione normativa – ex art. 1268, comma 2, c.c. – che il creditore abbia accettato l'obbligazione del terzo, e, pertanto, presuppone che quest'ultimo si sia, a sua volta, obbligato verso il creditore, aggiungendosi al debitore originario e, anzi, assumendo la posizione di obbligato principale nei confronti del delegatario.Leggi di più...
- beneficio di escussione·
- spese processuali·
- sospensione provvisoria esecuzione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- delegazione di debito·
- art. 1269 c.c.·
- delegazione di pagamento·
- art. 1268 c.c.·
- chiamata in causa del terzo·
- ricognizione di debito