Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2025, proposto da
Ame Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Alessia Marconi, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TERNA - Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Percuoco, Antonio Iacono, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vallata, Comune di Guardia Lombardi, Comune di Andretta, Comune di Bisaccia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 18 giugno 2025, prot. n. 303806: archiviazione dell’istanza di VIA prot. n. 195365 del 16 aprile 2025, presentata nell’ambito del procedimento di rilascio del PAUR avente per oggetto il “progetto costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da n. 5 aerogeneratori con potenza unitaria nominali pari a 6,0 MW e per una potenza complessiva pari a 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di Vallata e Guardia Lombardi, località Serrapolla – Serro Porcelletto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di TERNA - Rete Elettrica Nazionale Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. OL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la AME Energy s.r.l. (in appresso, A. E.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- il provvedimento del 18 giugno 2025, prot. n. 303806, col quale il Direttore dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, previo avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 12 maggio 2025, prot. n. 233096, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza del 16 aprile 2025, prot. n. 195365, volta alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ex 27 bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 nell’ambito del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, avente per oggetto il “progetto costruzione ed esercizio di un impianto eolico costituito da n. 5 aerogeneratori con potenza unitaria nominali pari a 6,0 MW e per una potenza complessiva pari a 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di Vallata e Guardia Lombardi, località Serrapolla – Serro Porcelletto”;
- in particolare, il progetto sottoposto al rilascio del richiesto titolo abilitativo unico avrebbe dovuto collegarsi ad una nuova stazione elettrica (SE) a 150/36 kV della rete elettrica nazionale (RTN) gestita da TERNA s.p.a. (in appresso, T.), denominata “Andretta” e, allo stato, sottoposta all’esame di apposito tavolo tecnico, la quale avrebbe dovuto innestarsi in “entra-esce” alla linea RTN a 150 kV “SE Bisaccia 380 – CP Calitri” ed a un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di connessione tra un futuro ampliamento a 380/150 kV della “SE Bisaccia 380” ed una futura SE 150 kV da innestare in “entra-esce” nella linea a 150 kV “Calitri – Castelnuovo” (cfr. relazione istruttoria a cura dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. 545067 del 20 ottobre 2025);
- in fase di presentazione dell’istanza del 16 aprile 2025, prot. n. 195365, la A. E., negli elaborati progettuali G023 (“Schema a blocchi A.T.”) e R028 (“Relazione tecnica impianti di produzione, di utenza e di rete per la connessione”), aveva così delineato il previsto sistema di connessione alla RTN a guisa di “Soluzione tecnica minima generale” (STMG): «Nel preventivo di connessione inviato dalla società T. alla società A. E. … è riportata la soluzione tecnica minima generale. Tale soluzione prevede che l’impianto eolico sia collegato in antenna a 36 kV su una nuova stazione elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in “entra-esce” alla linea RTN a 150 kV “SE Bisaccia 380 – CP Calitri" ed a un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra un futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV Bisaccia 380 ed una futura SE RTN a 150 kV da inserire in entra – esce alla linea a 150 kV “Calitri – Castelnuovo”. Ai sensi dell’allegato A alla deliberazione Arg/elt 99/08 e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, il nuovo elettrodotto in antenna a 36 kV per il collegamento della centrale alla citata SE costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella medesima stazione costituisce impianto di rete per la connessione … Le opere elettriche saranno composte dalla cabina elettrica utente (CEU), dall’impianto di utenza per la connessione e dall’impianto di rete per la connessione … Per la connessione alla rete elettrica della RTN, verrà realizzata una cabina elettrica di utenza AT 36 kV, ubicata nel Comune di Vallata … Essa sarà collegata ai quadri d’ingresso a 36 kV della futura Stazione di Trasformazione della RTN, attraverso un cavidotto interrato in AT a 36 kV, in antenna»;
- con riferimento a tale profilo, l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, previo avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 12 maggio 2025, prot. n. 233096, aveva contestato alla A. E., col gravato provvedimento declinatorio del 18 giugno 2025, prot. n. 303806, la carenza del progetto rassegnato quanto alle previste opere di connessione dell’impianto eolico alla RTN;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in omaggio ai principi di euro-unitari di massima semplificazione ed accelerazione dei procedimenti abilitativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), ed a dispetto di quanto opinato dall’amministrazione regionale intimata, in sede di elaborazione dello studio di impatto ambientale (SIA) ai fini VIA, non sarebbe richiesta la documentazione progettuale specifica ed analitica inerente alle opere infrastrutturali di connessione alla rete di distribuzione dell’energia, così come desumibile dal tenore dell’art. 9, comma 9 undecies, del d.l. n. 181/2023, conv. in l. n. 11/2024, secondo cui il benestare del gestore della rete (nella specie, T.) non deve essere acquisito preventivamente alla presentazione dell’istanza di VIA; b) in violazione del principio di collaborazione tra amministrazione e privati, codificato dall’art. 1, comma 2 bis, della l. n. 241/1990, l’archiviazione dell’istanza del 16 aprile 2025, prot. n. 195365, sarebbe stata disposta in difetto di adeguata interlocuzione procedimentale e senza l’esercizio del potere-dovere di soccorso istruttorio, che avrebbe consentito alla proponente di integrare, nel corso dell’iter valutativo, il progetto rassegnato con la documentazione tecnica reputata carente;
- costituitasi l’intimata Regione Campania, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- si costituiva, altresì, in giudizio la T.;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 28 ottobre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
- ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, «nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale» – che sono inglobati nel provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui al citato art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 – «il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso»;
- ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 152/2006, il progetto a corredo dell’istanza di PAUR deve avere i requisiti del «progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», ovvero, ove disponibile, del «progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016», ed essere, in ogni caso, «tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE»;
- al riguardo l’art. 13 delle “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”, approvate con d.m. 10 settembre 2010, precisa che a corredo dell’istanza di PAUR debbano prodursi, tra l’altro, i seguenti elaborati: «a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale; b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo … … f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione»;
- il paragrafo 7.2.1 degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”, allegati alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 613 del 28 dicembre 2021, prevede che a corredo dell’istanza di PAUR debba prodursi il «progetto (art. 5, co. 1, lettera g, del d.lgs. 152/2006) comprensivo di tutte le opere connesse e delle eventuali infrastrutture necessarie al suo esercizio, corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto come indicati puntualmente nell’apposito elenco predisposto dal proponente stesso …»;
- il decreto del Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy, Bioeconomia n. 569 del 28 dicembre 2020 (avente per oggetto “Autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Approvazione schema di domanda, soglie di riferimento, contenuti minimi del progetto ed elenco enti coinvolti») annovera tra i documenti da allegare all’istanza di PAUR il «progetto definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi», nonché il «preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo dovranno essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente (ovvero suo incaricato), nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente» (con la precisazione che «entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione» e la «relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1 del d.m. 10 settembre 2010, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete»; nell’elencare i «contenuti minimi del progetto definitivo», quali la relazione generale, la relazione tecnica, le relazioni specialistiche (geologica, idrologica e idraulica, strutturale, geognostica e geotecnica, di calcolo della gittata massima, acustica, elettromagnetica, di valutazione della capacità d’uso dei suoli, faunistica e floristica, archeologica, tecnico-impiantistica), i rilievi topografici e fotografici, gli elaborati grafici, il piano particellare di esproprio, richiede anche il «riscontro della domanda di allacciamento presentata al gestore della rete interessato, e preventivo per la connessione, accettato dal proponente»;
- il richiesto benestare del gestore della rete in merito al progetto rassegnato è espressione delle funzioni ad esso demandate, volte, tra l’altro, «ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti», tenuto anche conto dei «vincoli tecnici della rete» (art. 3, commi 2 bis e 3, del d.lgs. n. 79/1999);
- all’uopo, l’art. 6.3 del “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), approvato con delibera AEEG ARG/elt99/08 del 23 luglio 2008, prescrive l’allegazione di una copiosa documentazione tecnica ai fini della verifica tecnica a cura del gestore, finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta ed ai fini dell’elaborazione del preventivo, a cura del medesimo gestore, per la realizzazione della connessione dell’impianto di produzione energetica alla rete medesima (art. 7);
Considerato, quindi, che:
- dall’assetto normativo dianzi delineato emerge univocamente come il progetto di realizzazione di un impianto FER, sottoposto alla procedura di rilascio del PAUR, non possa non connotarsi in termini di analiticità, determinatezza, completezza e concretezza anche sotto il profilo della imprescindibile connessione alla rete di distribuzione, affinché lo stesso, nello sviluppo del relativo iter istruttorio-abilitativo, non rischi di rivelarsi irrimediabilmente avulso da quest’ultima e, come tale, impraticabile;
- come correttamente annotato dall’amministrazione regionale resistente, tale assetto normativo non può dirsi superato o neutralizzato dalla recente introduzione, nel regime abilitativo de quo, della previsione dell’art. 9, comma 9 undecies, del d.l. n. 181/2023;
- la disposizione richiamata stabilisce, in particolare, che: «Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale»;
- essa si limita, cioè, a prevedere che il benestare del gestore della rete in merito alle opere di connessione non debba più necessariamente acquisirsi in via prodromica rispetto alla presentazione dell’istanza di PAUR, ma possa acquisirsi anche nel corso del già avviato iter abilitativo; ma, nel suo tenore letterale, non arriva anche ad esonerare il soggetto proponente anche dall’elargizione in via propedeutica – ossia fin dal momento della presentazione del progetto – degli elaborati tecnici occorrenti per verificare la fattibilità delle opere di connessione anzidette; e, anzi, precisa che l’«istanza del proponente» debba, comunque, essere «corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente»;
- opinando altrimenti, si rischierebbe, infatti, per assegnare un ingiustificato effetto ‘prenotativo’ a progetti FER rivelantisi ex post incompleti, generici o perfino inattuabili con riguardo ad un aspetto nevralgico della loro realizzazione (ossia con riguardo alla sussistenza delle condizioni tecnico-esecutive di relativo innesto nella rete di distribuzione energetica);
- non vale a menomare il superiore approdo la statuizione sancita da TAR Basilicata, Potenza, 23 gennaio 2025, n. 53, e richiamata dalla difesa attorea, secondo cui «l’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e le “Linee Guida per la procedura di valutazione di impatto ambientale" approvate con la delibera della Giunta regionale n. 46/2019 non richiedono che, allo Studio di impatto ambientale da produrre in sede di VIA (o di screening), venga allegato alcunché afferente alla connessione dell’impianto alla rete»;
- e ciò, sia perché il Collegio ritiene di non poter aderire ad un simile approccio, che finirebbe per premiare progetti di impianti insuscettibili di integrarsi, alla prova dei fatti, ossia al momento della relativa esecuzione, nella rete di distribuzione, cui devono necessariamente connettersi per assolvere la propria funzione di approvvigionamento ed erogazione energetici; sia perché – come illustrato retro – la regolamentazione campana dell’iter abilitativo de quo, a differenza di quella pugliese, prevede espressamente che a corredo dell’istanza di PAUR debba prodursi il «progetto (art. 5, co. 1, lettera g, del d.lgs. 152/2006) comprensivo di tutte le opere connesse e delle eventuali infrastrutture necessarie al suo esercizio, corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto come indicati puntualmente nell’apposito elenco predisposto dal proponente stesso …» (paragrafo 7.2.1 degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”, allegati alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 613 del 28 dicembre 2021);
Considerato, poi, che:
- che l’istanza rassegnata dalla ricorrente il 16 aprile 2025 (prot. n. 195365) fosse carente quanto alla progettazione del raccordo alla rete elettrica nazionale (RTN) è testimoniato dalla circostanza che, a fronte della previsione di un punto di connessione significativamente impattante (costituito da «una nuova stazione elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “SE Bisaccia 380 - CP Calitri" ed a un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra un futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV Bisaccia 380 ed una futura SE RTN a 150 kV da inserire in entra – esce alla linea a 150 kV “Calitri – Castelnuovo”»: cfr. elaborati progettuali G023, “Schema a blocchi A.T.” e R028, “Relazione tecnica impianti di produzione, di utenza e di rete per la connessione”), un simile profilo è rimasto superficialmente delineato mediante l’esibita Soluzione tecnica minima generale (STMG), insuscettibile – quale «schema di ordine generale ove l’impianto dovrà prevedere la propria connessione»: così la relazione istruttoria a cura dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. 545067 del 20 ottobre 2025 – di attingere il livello di analiticità progettuale necessario ad una verifica compiuta ed organica ai fini dell’assentibilità dell’opera;
- come chiarito dall’amministrazione resistente nell’esibita relazione istruttoria a cura dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. 545067 del 20 ottobre 2025, «la stazione elettrica di futura realizzazione risulta solamente individuata sulle tavole di inquadramento generale, senza essere accompagnata da elaborati grafici di progetto e relazioni tecniche che ne consentano una corretta valutazione, vista anche la mole dell’opera da realizzare (stazioni elettriche di questa tipologia hanno un’estensione di circa 20 ettari) …. la sola rappresentazione cartografica di inquadramento di un’opera (nel caso in esame le opere di connessione alla RTN) non può considerarsi come un “progetto” così come definito dall’art. 5, comma 1, lettera g, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto manca di elementi fondamentali (quali piante, prospetti, sezioni, dimensionamenti e particolari costruttivi) che descrivano nel dettaglio l’opera a farsi e che consentano agli enti di effettuare una corretta e completa istruttoria»;
- in questo senso, militano, d’altronde, i seguenti rilievi, sollevati dal gestore della RTN (T.) nella nota del 25 marzo 2025, prot. n. 37244: «Vi ricordiamo che: - la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN; - nei casi in cui vi sia una pluralità di soluzioni per la connessione che interessano il medesimo impianto di rete per la connessione, il progetto di tale impianto è definito in stretto coordinamento con il gestore, in appositi tavoli tecnici, nell’ambito dei quali il gestore si adopera per raggiungere, ove possibile, un comune accordo tra i soggetti interessati, al fine della definizione di un unico progetto da presentare alle amministrazioni competenti. In seguito alla predisposizione della documentazione di progetto e prima dell’approvazione della stessa da parte del gestore, il soggetto richiedente che abbia elaborato il progetto (capofila), di comune accordo con i partecipanti al tavolo tecnico, rende disponibile al gestore il progetto medesimo, autorizzandolo altresì alla divulgazione dello stesso ad altri soggetti richiedenti la connessione interessati ad utilizzarlo. - ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è indispensabile che il proponente presenti alle amministrazioni competenti la documentazione progettuale completa delle opere RTN benestariata da T. Tanto premesso, rappresentiamo che a seguito dell’accettazione da parte del proponente della soluzione tecnica minima generale trasmessa da T., la stessa iniziativa partecipa, insieme ad una pluralità di altre iniziative interessate dalle medesime opere di RTN, agli appositi tavoli tecnici nell’ambito dei quali è attualmente in corso la progettazione delle opere RTN da parte di società terze (capofila). Pertanto, per l’iniziativa di cui in oggetto alla presente, T. non ritiene completa la pratica e resta in attesa di ricevere il progetto completo delle opere RTN per le opportune valutazioni propedeutiche al rilascio del parere di rispondenza (“benestare al progetto”), riferito esclusivamente a tali opere di rete per la connessione»;
Considerato, altresì, che:
- in sede di riscontro al avviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 12 maggio 2025, prot. n. 233096, la A. E. ha avuto modo di interloquire con l’amministrazione procedente, onde eventualmente ovviare al deficit documentale-progettuale contestatole;
- il deficit tecnico-documentale del progetto controverso è risultato essere tale da non consentirne una integrazione mediante l’invocato ‘soccorso istruttorio’, l’unica soluzione percorribile essendo quella dell’integrale e radicale riformulazione dello stesso, previa presentazione di una nuova istanza di PAUR, che tenesse specificamente conto dei profili di connessione alla rete di distribuzione;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
OL Di LO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di LO | LU SS |
IL SEGRETARIO