Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici
1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:
1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall' articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 , destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;
2) provvede, altresi', a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 ;
b) in materia di armi chimiche:
1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate gia' raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonche' quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'<
proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;
2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalita' e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorita' competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;
c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420 :
1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;
2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonche' gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attivita' di distruzione.
c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita' ((, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177)) ;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'.
2. Con il decreto interministeriale di cui all' articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 :
a) e' stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale;
b) e' individuato, altresi', l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa;
c) e' istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalita' della loro distruzione, e annotare, altresi', le denunce fatte ai sensi dell' articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374 .
3. Con il decreto interministeriale di cui all' articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420 , e' definita la disciplina relativa alle attivita' procedurali e le modalita' di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.