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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 10/02/2026, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2005/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE RI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10209/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20203T002519000001202200 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio liquidava l'imposta di registro per l'annualità 2022 in relazione al contratto n. 2519 registrato nel 2020 in quanto allo stesso non era per l'ufficio applicabile il regime della cedolare secca così come richiesto dalle parti in sede di registrazione.
La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'immobile locato aveva finalità abitative e poteva scontare il regime sostitutivo della cedolare secca.
L'Ufficio controdeduceva che secondo la Circolare 12/e del 2016 sono esclusi dalla cedolare secca i fabbricati, anche se utilizzati a fini abitativi, dati in locazione a conduttori che non sono persone fisiche o che svolgono attività d'impresa o che sono professionisti (anche se utilizzati dai dipendenti). Considerato che il conduttore era un ente, non quindi una persona fisica, non poteva essere applicata la cedolare secca.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il ricorso merita accoglimento.
Si osserva che il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 23/2011.
Ai sensi dell' art. 3, sesto comma, del decreto legislativo n. 23/2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e
5 del detto articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12395/2024, ha precisato che "Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore".
Non è esclusa la cedolare secca nel caso di specie, visto che nel contratto il conduttore, sia pur un ente, dichiarava di utilizzare l'immobile ad esclusivo uso abitativo e non professionale.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la parte resistente ad € 200,00 da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la parte resistente ad € 200,00 da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CHIANESE RI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10209/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20203T002519000001202200 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio liquidava l'imposta di registro per l'annualità 2022 in relazione al contratto n. 2519 registrato nel 2020 in quanto allo stesso non era per l'ufficio applicabile il regime della cedolare secca così come richiesto dalle parti in sede di registrazione.
La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'immobile locato aveva finalità abitative e poteva scontare il regime sostitutivo della cedolare secca.
L'Ufficio controdeduceva che secondo la Circolare 12/e del 2016 sono esclusi dalla cedolare secca i fabbricati, anche se utilizzati a fini abitativi, dati in locazione a conduttori che non sono persone fisiche o che svolgono attività d'impresa o che sono professionisti (anche se utilizzati dai dipendenti). Considerato che il conduttore era un ente, non quindi una persona fisica, non poteva essere applicata la cedolare secca.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il ricorso merita accoglimento.
Si osserva che il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 23/2011.
Ai sensi dell' art. 3, sesto comma, del decreto legislativo n. 23/2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e
5 del detto articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12395/2024, ha precisato che "Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore".
Non è esclusa la cedolare secca nel caso di specie, visto che nel contratto il conduttore, sia pur un ente, dichiarava di utilizzare l'immobile ad esclusivo uso abitativo e non professionale.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la parte resistente ad € 200,00 da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna la parte resistente ad € 200,00 da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.