Sentenza 2 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 5 marzo 2026
1. Benetton Group s.r.l. ha appellato la sentenza n. 19688/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota con la quale l'A.G.C.M. aveva parzialmente accolto l'istanza di accesso agli atti di Oceania s.r.l. Tale istanza era finalizzata all'ostensione degli atti del procedimento A523, relativo all'accertamento di possibili abusi di dipendenza economica di Benetton ai danni di Miragreen s.r.l.; procedimento che l'Autorità aveva definito accettando la proposta di impegni formulata da Benetton e, quindi, non accertando la possibile violazione della disposizione di cui all'art. 9 della l. n. 192/1998. 2. Oceania aveva motivato l'istanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05302/2025REG.PROV.COLL.
N. 00169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2025, proposto dal Ministero delle imprese e del made in TA , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
- gli avvocati NC RO e ER VA OI, rappresentati in proprio ex art. 22 c.p.a. e domiciliati presso i rispettivi indirizzi PEC, come da Registri di giustizia e elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato NC RO in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 18;
nei confronti
- della società Ospedale San Carlo di Nancy Gvm care & research S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Selletti, Patrizio Melpignano e Mauro Putignano, domiciliata presso i rispettivi indirizzi PEC dei difensori, come da Registri di giustizia;
- della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari (dottoressa Stefania Chiaruttini, dottoressa Carmen Regina Silvestri e professor Vincenzo Federico Sanasi d’Arpe) pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori, come da Registri di giustizia e elettivamente domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Emilia, n. 88; anche appellante incidentale
- della NE UI RI MO, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. IV, 2 dicembre 2024 n. 21576, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio degli avvocati NC RO e ER VA OI, della società Ospedale San Carlo di Nancy Gvm care & research S.r.l. e della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione Straordinaria nonché i documenti prodotti;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione Straordinaria e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie depositate dalle parti, anche di replica e gli ulteriori documenti prodotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Lorenza Vignato e gli avvocati NC RO, Stefano Vinti e Mauro Putignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che , in punto di fatto e come è noto alle parti controvertenti:
- gli avvocati NC RO e ER VA OI, in qualità di creditori nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, hanno impugnato (con ricorso n. R.g. 9372/2024) il diniego di accesso agli atti dapprima suggerito dai commissari straordinari della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria con nota prot.039/CS/MIMIT/2024 dell’8 agosto 2024 e poi coagulato nel provvedimento conclusivo di diniego del Ministero delle imprese e del made in TA (Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per la politica industriale, riconversione e la crisi aziendale, l’innovazione, le PMI e il made in TA -Divisione II Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) prot.n. 26636 del 28 agosto 2024;
- detto provvedimento costituiva risposta sfavorevole alla richiesta ostensiva presentata al suddetto Ministero dagli avvocati NC RO e ER VA OI in data 25 luglio 2024;
- con detta istanza era chiesta l’acquisizione in copia dei seguenti documenti relativi alla su richiamata procedura di amministrazione straordinaria: “ – richiesta di parere dell’organo Commissariale e del Comitato di Sorveglianza in ordine alla cessione dei beni al debitore e non attraverso la procedura di concordato; - documentazione che identifichi in modo specifico i 52 immobili beni della Congregazione restituiti al debitore; la perizia svolta su detti beni; i provvedimenti assunti specificatamente per ognuno dei suddetti in ragione dei quali i Commissari hanno disposto la restituzione di ciascuno di essi allo stesso debitore; i pareri del Comitato di sorveglianza in ragione dei quali è stata autorizzata la restituzione dei beni alla Congregazione; - documentazione sulla cui base: è stata disposta la diminuzione del prezzo € 10 milioni in riferimento ad un presunto abbattimento di posti letto che avrebbero subito l’Ospedale San Carlo di Nancy e l’Ospedale IDI in sede di accreditamento definitivo delle strutture da parte della Regione Lazio; - documentazione riferita al valore del credito ipotecario vantato dall’Istituto di credito UNICREDIT sull’immobile dell’Ospedale San Carlo di Nancy, estratto conto bancario dell’importo pagato dalla NE UI MO di estinzione dell’ipoteca in quesitone ivi comprese le rate residue e del relativo computo degli interessi; - parere del Comitato di Sorveglianza di autorizzazione della detrazione dell’importo pagato ad Unicredit da parte della NE UI MO, sul prezzo dovuto alla procedura di Amministrazione Straordinaria; - documentazione che provi che € 5 milioni di costi di ammodernamento delle strutture sanitarie riferite alla procedura di accreditamento delle strutture da parte della Regione Lazio sostenute dalla Congregazione, - che hanno determinato la relativa decurtazione del prezzo; - Parere del Comitato di Sorveglianza riguardo all’autorizzazione dell’inserimento da parte dei Commissari della clausola dell’accollo liberatorio accettato dai Commissari nell’atto di cessione dell’azienda Ospedale San Carlo di Nancy (art. 7 dell’atto notarile di cessione rami aziendali immobiliari per atto del notaio Maurizio d’Errico rep 28618 racc. 15730 del 4 luglio 2016) di pagamento da parte della NE UI RI MO in favore della società Villa RI; - Parere del Comitato di Sorveglianza in ordine alla fissazione del tasso di interesse al valore percentuale dell’0,50% annuo per il pagamento rateizzato degli importi dovuti dalla NE UI RI MO e della UI RI MO s.r.l. per il pagamento delle aziende IDI Irccs e San Carlo di Nancy; - Copia dell’accordo di ristrutturazione del debito indicato nell’ultima relazione semestrale dai Commissari; parere del Comitato di sorveglianza sull’approvazione della decurtazione del valore per più di € 25.000.000,00 sul pagamento delle aziende IDI IRCCS e San Carlo di Nancy; copia di tutti gli estratti conto di tutti i conti correnti attivati dalla Procedura in AS dal suo avvio fino alla data dell’adempimento della produzione documentale; - l’ammontare dei costi di prededuzione e la identificazione specifica di ciascuno di essi; - tutti i pagamenti effettuati dalla NE AR MO e quindi l’esatto ammontare dell’importo effettivamente pagato per la cessione delle strutture sanitarie IDI IRCS e Ospedale San Carlo di Nancy; - tutti i pagamenti che la procedura di AS ha disposto in favore dei Commissari per lo svolgimento della loro attività, dal momento della loro nomina a tutt’oggi ”;
- il Ministero respingeva la richiesta ostensiva in quanto essa faceva riferimento a documentazione riferita ad accordi, dati contabili, documentazione bancaria, versamenti e pagamenti, che non risultava in possesso dello stesso Ministero, precisando inoltre che, come affermato anche dalla nota dei commissari della procedura dell’8 agosto 2024, parte dei documenti richiesti erano stati già portati a conoscenza del ceto creditorio nelle forme di legge e, dunque, anche delle controparti in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 19 novembre 2018 n. 6510, precisando infine che la richiesta appariva volta a esercitare un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione e già per questo inammissibile ai sensi dall’art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241;
- nello specifico il provvedimento di diniego ministeriale impugnato in primo grado recava (nella parte motiva decisiva per il presente contenzioso) quanto segue “ si comunica il mancato accoglimento dell’istanza in oggetto in quanto gran parte della documentazione richiesta fa riferimento ad accordi, documentazione bancaria, dati contabili, versamenti e pagamenti che non sono detenuti da questo Ministero. Inoltre, come già rappresentato dai Commissari straordinari della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in Amministrazione Straordinaria con nota dell’8 agosto u.s. Prot. 039/CS/MIMIT/2024, di cui anche le SS.LL. sono destinatarie, parte dei documenti richiesti sono stati portati a conoscenza del ceto creditorio nelle forme di legge e risultano altresì acquisiti dalla S.V. Avv. RO, anche in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6510 del 19 novembre 2018. Si precisa, in ultimo, che ai sensi dall’art. 24, comma 3, della L. 241/1990 non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni ”;
- la nota dei commissari, prodotta nel corso del procedimento in data 8 agosto 2024, testualmente recava quanto segue: “ Si rileva che tutti i documenti richiesti oggi dagli avvocati RO e OI e inerenti alla procedura di cessione dei complessi aziendali, ivi compresi i cespiti immobiliari (primi otto punti dell’elenco documenti richiesti dagli istanti) sono stati già trasmessi all’Avv. RO nel dicembre del 2018 ed agli stessi si fa espresso rinvio, come pure si fa rinvio alle relazioni semestrali pubblicate e comunicate ai creditori ai sensi di legge per ogni ulteriore commento e approfondimento. Quanto ai documenti di cui agli ultimi cinque punti della richiesta, vale a dire: 1. copia dell’accordo di ristrutturazione del debito; 2. parere del Comitato di Sorveglianza; 3. copia di tutti “i conti correnti attivati dalla Procedura di AS dal suo avvio fino alla data dell’adempimento della produzione documentale”; 4. l’ammontare dei costi di prededuzione e la identificazione specifica di ciascuno di essi; tutti i pagamenti effettuati dalla NE AR MO e quindi l’esatto ammontare dell’importo effettivamente pagato per la cessione delle strutture sanitarie IDI IRCSS e Ospedale San Carlo di Nancy; 5. tutti i pagamenti che la procedura di AS ha disposto in favore dei Commissari per lo svolgimento della loro attività, dal momento della loro nomina a tutt’oggi, si fa presente che le Relazioni Semestrali, regolarmente approvate e trasmesse a tutti i creditori, evidenziano sia il valore del passivo (prededucibile e non), sia il dettaglio dell’attivo da destinarsi alla sua copertura, nonché il dettaglio dei previsti termini di pagamento da parte della NE UI RI MO, così come, nel tempo, sono stati altresì regolarmente indicati la previsione di riparto ai creditori, nonché i compensi corrisposti al Collegio Commissariale e al Comitato di Sorveglianza. Nel corso della fase liquidatoria si è dato altresì conto, sempre attraverso la regolare approvazione e trasmissione delle relazioni semestrali a tutti i creditori, delle difficoltà incontrate dalla Procedura nell’incasso del credito dalla NE, nonché delle procedure, anche esecutive, attivate dall’organo commissariale per il recupero forzoso di detto credito e di tutte le fasi che hanno condotto all’accordo di ristrutturazione con la NE L. M. MO sottoscritto dai Commissari previa autorizzazione del Ministero delle Imprese e Made in TA ed omologato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 30/2023 pubblicata in data 18 gennaio 2023 rep. 31/2023. Gli istanti Avvocati OI e RO chiedono dunque di acquisire documenti ed informazioni già portati a conoscenza del ceto creditorio nelle forme di legge. Inammissibile invece la richiesta di copia degli estratti conto di tutti i conti attivati dalla Procedura dal suo avvio ad oggi: la richiesta degli istanti, consideratone il contenuto e l’ampiezza, appare infatti travalicare le caratteristiche proprie dell’accesso, risolvendosi in un inammissibile controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione ”. Nei confronti di tale avviso sfavorevole dei commissari i due istanti, con nota del 28 agosto 2024, presentavano al Ministero alcune osservazioni reiterando la richiesta ostensiva, ma a tale nota il Ministero non ha poi dato specifico riscontro;
- il TAR per il Lazio, tenuto anche conto della sentenza del Consiglio di Stato 19 novembre 2018 n. 6510 che, con riferimento alle stesse parti qui in giudizio, aveva consentito l’ostensione di altri documenti attinenti la procedura di amministrazione straordinaria richiesti con istanza del 12 luglio 2016 (nello specifico ordinando “ all’amministrazione appellata di consentire al signor NC RO la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata il 12 luglio 2016 ”) e sostanzialmente richiamando e rinviando ai principi di diritto espressi in detta sentenza del 2018 (riproducendone il contenuto testuale per ampi stralci), ha ritenuto di poter accogliere il ricorso proposto (con sentenza 2 dicembre 2024 n. 21576) affermando, tra l’altro, che: a) la richiesta di accesso formulata dai ricorrenti lungi non presentava elementi che potessero considerarla “ esplorativa e sproporzionata ”, presentando invece “ un oggetto specifico e calibrato alla cura dei propri interessi giuridici, essendo questa necessaria per effettuare un controllo effettivo sulla corretta gestione commissariale volto a verificare la sussistenza di un asserito danno ai creditori ”; b) in particolare meritavano condivisione le ragioni che sostenevano la richiesta ostensiva in ordine alla necessità di acquisire elementi conoscitivi “ sulla scelta di cedere i beni al debitore, senza fare uso della procedura di concordato con riferimento al parere dell’organo Commissariale al Comitato di Sorveglianza; sulle successive decurtazioni disposte dai Commissari sugli importi dovuti dal debitore; sul motivo per il quale il pagamento dell’ipoteca doveva essere dedotta dal prezzo; sulla liberazione di una delle altre società creditrici; sull’ammontare dei tassi di interessi fissati per il pagamento rateizzato di alcun importi; sul consenso alla ristrutturazione del debito; sulla veridicità dell’importo effettivamente pagato per la cessione di talune strutture sanitarie; sui pagamenti disposti dalla procedura ai Commissari dal momento della loro nomina a tutt’oggi ”;
Considerato che il Ministero delle imprese e del made in TA ha proposto appello nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio n. 21576/2024 ritenendola errata e chiedendone la riforma tracciando le seguenti tre traiettorie contestative: I) Erronea o perplessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 88 c.p.a., posto che dall’esame del testo della sentenza qui oggetto di appello non si riesce a comprendere a chi sia rivolto l’ordine di ostendere la documentazione richiesta, essendo lo stesso genericamente rivolto alla “amministrazione”, quando coinvolti nel giudizio vi erano sia l’appellante ministero che la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in Amministrazione straordinaria (Picfic), con la conseguenza che la ridetta sentenza di primo grado reca una “ motivazione perplessa ed in ogni caso del tutto carente ” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di appello); II) Erroneità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, atteso che la decisione del giudice di prime cure è caratterizzata da una “ acritica adesione alla pronuncia di codesto Consiglio di Stato del 19 novembre 2018, n. 6510 avendo però omesso di verificare, in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, le specifiche ragioni che avevano determinato il diniego dell’ostensione dei documenti richiesti tra cui giova rammentare la mancanza della disponibilità presso il MIMIT della documentazione, la già intervenuta ostensione di taluni documenti a favore del ceto creditorio e quindi anche degli odierni appellati e, più in generale, l’esistenza di un divieto di controllo generalizzato sull’operato della P.A. ” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di appello) e dovendosi peraltro escludere che incomba sul Ministero un onere di ricerca presso terzi della documentazione oggetto di istanza di accesso, dovendosi detto onere ritenersi limitato al reperimento dei soli documenti che siano stabilmente detenuti dal Ministero presso i propri archivi cartacei o digitali al momento della presentazione della richiesta ostensiva; III) Difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia per carenza d’istruttoria, giacché l’estrema latitudine della richiesta di accesso presentata dagli istanti dimostra in modo evidente l’obiettivo di effettuare un controllo generalizzato dell’attività posta in essere nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Peraltro “ (l)a richiesta delle controparti, avente oggetto centinaia di atti, neppure puntualmente indicati e, ove esistenti, di difficile individuazione, prodotti nell’arco di oltre 10 anni (la PICFIC è stata ammessa all’amministrazione straordinaria in data 29 marzo 2013!), comporta oneri di ricerca e, prima ancora, di ricognizione ed esatta individuazione dei documenti richiesti, tali da renderla del tutto contraria ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento che presiedono all’agire amministrativo ” (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di appello);
Dato atto che si sono costituiti in giudizio:
- la Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria proponendo appello incidentale e chiedendo anch’essa la riforma della sentenza di primo grado in quanto errata per: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 22 e ss., L. n. 241/1990. Erronea applicazione e interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6510/2018. Difetto di Motivazione su un punto decisivo della controversia per carenza di istruttoria, in quanto si presenta evidente che, nel caso in esame, la richiesta ostensiva è tesa a svolgere un controllo generalizzato dell’attività amministrativa di cui alla procedura di amministrazione straordinaria più volte richiamata e ciò sia per la enorme mole di documenti oggetto della istanza di accesso documentale, alcuni di essi – peraltro – già trasmessi agli istanti in occasione della precedente richiesta di accesso del 2016 sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato nel 2018 e altri ordinariamente trasmessi al ceto creditorio, sia perché, come appena accennato, la presentazione della nuova istanza di accesso nel 2024 (rispetto a quella del 2016) ha ad oggetto documenti già trasmessi agli istanti in forza della più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato e comunque essa nasconde l’intento di riaprire una questione legata all’asserito non corretto svolgimento delle attività commissariali che la Sezione fallimentare del Tribunale civile di Roma, dapprima con l’ordinanza n. 2607/2016 e quindi con il decreto n. 4996/2019, ha escluso dichiarando il relativo giudizio, avviato nella sede civilistica dagli odierni appellati, inammissibile per carenza di interesse ad agire (in quanto “ la domanda del ricorrente trova fondamento nel mero timore (dubbio) che le procedure non siano state effettuare a prezzo non congruo, senza tuttavia che sia neppure descritto il concreto pregiudizio sofferto dal ricorrente; timore di danno che può solo presumersi nella possibile minore soddisfazione del proprio credito concorsuale ”) statuendo (in particolare il decreto n. 4996 dell’8 maggio 2019, peraltro intervenuto successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 6510/2018) la legittimità dell’operato degli organi commissariali nel corso della procedura; II) Inammissibilità del ricorso di primo grado. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e ss. e 116 c.p.a., atteso che, in ragione di quanto sopra si è illustrato, l’istanza di accesso presentata nel 2024 costituisce una mera reiterazione di quella presentata il 12 luglio 2016, di talché essa, anche per costante orientamento giurisprudenziale sul punto, va considerata inammissibile. D’altronde, laddove gli istanti intendessero dolersi di una non completa e esaustiva trasmissione della documentazione richiesta con l’istanza del 12 luglio 2016 e in ragione del disposto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6510/2018, piuttosto che reiterare (inammissibilmente) la medesima domanda di accesso, avrebbero dovuto attivare il rimedio processuale del ricorso per inottemperanza al decisum del giudice amministrativo (peraltro dinanzi al Consiglio di Stato e non dinanzi al TAR). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado;
- gli appellati ER VA OI e NC RO che, dopo avere diffusamente riproposto i fatti dell’intera vicenda sia con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria sia con riguardo alla relazione tra la richiesta di accesso documentale presentata nel 2016 e quella presentata nel 2024, hanno contestato analiticamente le avverse prospettazioni chiedendo la reiezione dei mezzi di gravame proposti (sia principale che incidentale), che peraltro andrebbero dichiarati inammissibili (sia perché la sentenza del Consiglio di Stato n. 6510/2018 ha già fissato le regole del rapporto tra le odierne parti in giudizio, sicché eventuali orientamenti giurisprudenziali, anche solo apparentemente contrari, non inciderebbero sulla decisione da assumere in ordine alla nuova richiesta ostensiva presentata nel luglio 2024 sia perché negli appelli non è stata puntualmente contestata, come si sarebbe invece dovuto fare, il profilo della motivazione della sentenza di primo grado laddove esprime la fondamentale affermazione per cui “ (…) anche nella fattispecie che qui ci occupa, la richiesta di accesso formulata dai ricorrenti lungi dall’essere esplorativa e sproporzionata ‒ abbia un oggetto specifico e calibrato alla cura dei propri interessi giuridici, essendo questa necessaria per effettuare un controllo effettivo sulla corretta gestione commissariale volto a verificare la sussistenza di un asserito danno ai creditori e in specie – secondo la prospettazione di parte – sulla scelta di cedere i beni al debitore, senza fare uso della procedura di concordato con riferimento al parere dell’organo Commissariale al Comitato di Sorveglianza; sulle successive decurtazioni disposte dai Commissari sugli importi dovuti dal debitore; sul motivo per il quale il pagamento dell’ipoteca doveva essere dedotta dal prezzo; sulla liberazione di una delle altre società creditrici; sull’ammontare dei tassi di interessi fissati per il pagamento rateizzato di alcun importi; sul consenso alla ristrutturazione del debito; sulla veridicità dell’importo effettivamente pagato per la cessione di talune strutture sanitarie; sui pagamenti disposti dalla procedura ai Commissari dal momento della loro nomina a tutt’oggi ”) e la conferma della sentenza di prime cure che deve considerarsi puntuale e corretta;
- la società Ospedale San Carlo di Nancy Gvm care & research S.r.l. ha preliminarmente eccepito la tardività del deposito della memoria prodotta dagli appellati e comunque ha sostenuto l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dei due appelli (principale da parte del Ministero e incidentale da parte della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria), condividendo le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado che va riformata perché errata nei contenuti in fatto e in diritto;
- le parti hanno presentato ulteriori memorie e documenti confermando le conclusioni già espresse negli atti processuali precedentemente depositati;
Rilevato che , quanto alle eccezioni preliminari da scrutinarsi in via prioritaria rispetto al merito della controversia:
- l’eccezione di tardività del deposito della memoria degli appellati, sollevata in occasione del tempestivo deposito della memoria di replica dalla società Ospedale San Carlo di Nancy Gvm care & research S.r.l. e reiterata nel corso della camera di consiglio del 10 aprile 2025 si presenta fondata e, quindi, va accolta;
- come è noto i termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a. (“ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”) nei giudizi con rito camerale, anche nella sede di appello e quindi, per quanto qui interessa, ai sensi degli artt. 87, comma 3 (che così recita: “ Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta ”) e 116, comma 5, c.p.a. (per il quale “ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione ”), nei giudizi relativi all’accesso ai documenti amministrativi sono dimezzati con riferimento (in particolare) al deposito di memorie difensive e documenti e tale previsione ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a salvaguardia non solo del diritto al contraddittorio, ma anche del corretto svolgimento del processo stesso (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2021 n. 3551 e Sez. IV, 21 maggio 2020 n. 3218), sicché il combinato disposto delle previsioni sopra richiamate evidenzia chiaramente che per i giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi occorre osservare il rito camerale, caratterizzato dal dimezzamento di tutti i termini processuali, ad eccezione - nei giudizi di primo grado - di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, in relazione ai quali, per quanto concerne il giudizio in materia di accesso documentale, rimane fermo il termine di trenta giorni (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2020 n. 5035):
- ne consegue che, tenendo conto della previsione che impone di rispettare il termine di (almeno) 30 giorni liberi prima della udienza per depositare memorie (tenuto conto che gli appellati hanno depositato una sola memoria, da intendersi, dunque, “conclusiva”) e considerato che tale deposito è stato registrato nel fascicolo telematico del presente processo in data 26 marzo 2025 (a fronte della camera di consiglio fissata per il 10 aprile successivo), l’adempimento processuale in questione è avvenuto tardivamente, con la conseguenza che va stralciato e non considerato - integralmente - il contenuto di detta memoria (non risultando, peraltro, sussistenti i presupposti per il deposito tardivo di memorie di cui all'art. 54 c.p.a. né che la parte appellata abbia fatto istanza di autorizzazione in questi termini);
Rilevato altresì quanto al merito della presente controversia che:
- si discute sostanzialmente (con riferimento alla correttezza della decisione assunta in primo grado dal TAR) se la richiesta di accesso presentata nel luglio 2024 sia sovrapponibile a quella presentata nel 2016, se i documenti richiesti nel 2024 sono identici a quelli richiesti nel 2016 (peraltro in buona parte già trasmessi agli interessati) e il cui ordine di ostensione è stato imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6510/2018, se la latitudine della richiesta ostensiva avanzata nel 2024 sia talmente ampia da determinare la qualificazione della stessa in termini di istanza “massiva” e/o “generica” e comunque tali da tradire l’obiettivo di effettuare un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, non consentito dalla legge (ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. 241/1990), se – infine – la sentenza qui oggetto di appello presenti un destinatario dell’obbligo di ostensione indeterminato, in quanto non sarebbe definito in detta decisione, puntualmente, il soggetto al quale si imporrebbe l’obbligo (e l’onere) di ricercare e di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dai ricorrenti in primo grado;
Ritenuto che , per costante indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato:
- l'art. 22, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 qualifica l'accesso ai documenti amministrativi, “ attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse ”, quale “ principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ” e al comma 1 definisce il “ diritto di accesso ” come “ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ” (lettera a), specificando che per “ interessati ” si debbono intendere “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (lettera b). Il successivo art. 24, al comma 7 secondo periodo, stabilisce il principio generale (di prevalenza dell’accesso documentale rispetto al riserbo dell’amministrazione detenente i documenti richiesti non giuridicamente giustificato in modo significativamente robusto) per cui “(d) eve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”. Sicché, sulla base delle norme richiamate, per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi è richiesta (a differenza di quanto avviene per il diverso e distinto istituto dell’accesso civico generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5- bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'ostensione, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, con la conseguenza che deve dimostrarsi un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione (cfr., per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2024 n. 2900). D’altronde anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha qualificato l'accesso come una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 25 settembre 2020 n. 19);
- a tal proposito deve richiamarsi l'insegnamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021, per cui, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed economica) secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, trova applicazione il criterio generale della “ necessità ” ai fini della “ cura ” e della “ difesa ” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, ma escludendo che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul “ nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare ”;
- la giurisprudenza ha, quindi, ribadito che per l'accesso difensivo (quale è quello “agitato” in questa sede e con la richiesta ostensiva, poi denegata, presentata dagli odierni appellati) devono sussistere un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie nonché un collegamento certo tra atti richiesti e difese anche da apprestare (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024 n. 2773 e Sez. IV, 22 novembre 2022 n. 10277), in quanto l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (cfr., ancora, Cons. Stato, Ad. pl., n. 4/2021, cit.);
- con specifico riferimento al versante della domanda di accesso c.d. massiva e avente quale scopo (espressamente non consentito dal legislatore - per l’istituto dell’accesso documentale - in forza dell’art. 24, comma 3, l. 241/1990) la realizzazione di un controllo diffuso dell’attività dell’amministrazione destinataria della richiesta ostensiva, si è poi affermato che “(i) l diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione; l'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990 ” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024 n. 1139). Sul punto, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l'essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non costituisce una condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato possa considerarsi “ diretto, concreto e attuale ”, ai sensi della normativa sull'acceso documentale, poiché, a tal fine, è anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia ricollegabile a quella specifica posizione sostanziale, impedendone ovvero ostacolandone il soddisfacimento (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 aprile 2012 n. 7). Diversamente, infatti, l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3, l. 241/1990). Si legittimerebbe, in altri termini, una sorta di superlegittimazione di stampo popolare a conoscere gli atti dell'amministrazione, laddove l'istante non possa vantare un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al cui accesso aspira (art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990). Se, dunque, l'accesso documentale soddisfa, per come chiarito dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016, un bisogno di conoscenza (c.d. need to know) strumentale alla difesa di una situazione giuridica, che, peraltro, non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso (essendo la situazione legittimante all'accesso autonoma e distinta da quella legittimante all'impugnativa giudiziale e dall'esito stesso di questa impugnativa: cfr., sullo specifico argomento, Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018 n. 3956), questa situazione giuridica deve necessariamente precedere e, per di più, motivare l'accesso stesso;
Verificato e considerato che :
- sebbene si condividano le considerazioni “di fondo”, espresse dal ministero appellante e dalla parte appellante incidentale circa la non influenzabilità del presente giudizio con il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6510/2018 che ha deciso il contenzioso relativo alla istanza di accesso documentale presentata nel 2016 dalle odierne parti appellate (ma, parimenti, si ritiene che neppure incida sull’oggetto del presente giudizio, concentrato nell’impugnazione del diniego di una richiesta di accesso documentale e sul relativo scrutinio, anche con riguardo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per proporre validamente la richiesta ostensiva, poi denegata, la non favorevole coltivazione da parte degli odierni appellati del giudizio civile con il quale essi hanno posto in dubbio il corretto svolgimento delle attività commissariali, che la Sezione fallimentare del Tribunale civile di Roma, dapprima con l’ordinanza n. 2607/2016 e quindi con il decreto n. 4996/2019 ha escluso dichiarando il relativo giudizio, avviato nella sede civilistica dagli odierni appellati, inammissibile per carenza di interesse ad agire), purtuttavia ciò non può pregiudicare la possibilità di ritenere sussistente, ora come allora (e quindi come esattamente già affermato dalla Sezione nella sentenza più sopra richiamata, in particolare al punto 3.1 della stessa), la legittimazione dapprima e, quindi, l’interesse attuale e concreto ad ottenere l’accesso alla copia dei documenti riconducibili alla procedura di amministrazione straordinaria della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria, in qualità di creditori, laddove tali documenti non siano stati loro – in via ordinaria e naturale e privi di omissioni – compiutamente resi noti in modo diverso richiesti;
- l’appena affermata sussistenza della legittimazione e dell’interesse a conoscere gli atti della procedura nella loro qualità di creditori, onde evidentemente poter essere posti in grado di valutare la necessità o meno di utilizzare ogni strumento giudiziale e/o stragiudiziale disponibile al fine di tutelare la loro corrispondente posizione soggettiva, conduce a ritenere sussistente uno specifico interesse ad avere copia, se non diversamente acquisita (o pervenuta o, ancora, resa naturalmente disponibile in modo agevolmente ottenibile), di tutti i documenti che non siano stati consegnati in occasione della richiesta del 2016 e della decisione giudiziale che ne è conseguita, non potendosi condividere, a parere del Collegio la, seppur suggestiva e puntualmente declinata con apprezzabili percorsi interpretativi dalla difesa della parte appellante incidentale, sostenuta erroneità dello strumento utilizzato dagli appellati per ottenere anche quella parte di documentazione ritenuta non rinvenibile dall’amministrazione in seguito al primo accesso documentale, non potendosi sostenere che in tal caso solo lo strumento dell’incidente di esecuzione o della richiesta di ottemperanza fossero gli unici meccanismi attraverso i quali potere esercitare un diritto all’ostensione documentale, peraltro richiesta (nel 2024 e per quel che emerge dal confronto tra il contenuto di detta richiesta e quella del 2016) anche con riferimento a nuovi e ulteriori documenti successivamente entrati nella disponibilità dell’amministrazione;
- va escluso dunque, per quanto sopra si è illustrato, che la richiesta ostensiva del 2024 sia volta a realizzare un – dichiarato o meno – controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione, per come espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, l. 241/1990;
- va anche esclusa la qualificazione in termini di “massiva” e “generica” della richiesta avanzata dagli odierni appellati nel 2024. In argomento è bene rammentare che uno scopo (e soprattutto un metodo di verifica preliminare volto all’esatta individuazione dei documenti facenti parte di un procedimento amministrativo di interesse per coloro che ne sono coinvolti come necessari interessati, anche ai sensi dell’art. 9 l. 241/1990, quali debbono intendersi i creditori di una procedura di ammissione ad amministrazione straordinaria di una società o ente) perlustrativo è insito e connaturato alla richiesta di accesso documentale, soprattutto nel caso in cui si ignorino gli esatti contorni di fasi o sottofasi procedurali e il numero esatto dei documenti che le caratterizzano, elementi che solo l’amministrazione procedente può conoscere e che al “cittadino” non resta che chiedere all’amministrazione stessa (che sola detiene tale informazione) di individuare nel dettaglio, onde realizzare il principio di parità delle armi nell’esercizio del potere amministrativo ormai consacrato dal 2020 nell’art. 1, comma 2- bis , l. 241/1990 nella parte in cui sancisce che “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede ”. Ciò determina, nella materia dell’accesso ai documenti amministrativi da parte di un soggetto legittimato e che abbia dimostrato il proprio interesse all’ostensione documentale nonché alla necessarietà di tale acquisizione al fine di “ curare o difendere ” la propria posizione soggettiva (c.d. principio di strumentalità dell’accesso), che il leale apporto collaborativo dell’amministrazione che detiene la documentazione deve realizzarsi anche attraverso la ricerca e la estrazione dei documenti che, non conosciuti direttamente dal soggetto richiedente l’accesso e che quindi egli non può obiettivamente puntualmente elencare e pretendere, siano però nella disponibilità dell’amministrazione che, tra l’altro, può reperirli facilmente nei propri archivi informatici, tenuto conto che su tutte le amministrazioni (ormai) incombe l’obbligo di agire “ mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati ” (art. 3- bis l. 241/1990, attuale formulazione), non potendo addossarsi a pregiudizio dei diritti del “cittadino” una eventuale incapacità, tecnica o organizzativa, dell’amministrazione di ottemperare all’obbligo di cui sopra. Ne consegue che la nozione (e anche il concetto) di “inammissibilità di una richiesta perlustrativa”, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme che parrebbero sostenerla con riferimento ai noti principi di cui all’art. 97 Cost., deve essere rivista anche alla luce delle nuove tecnologie facilmente utilizzabili dalle amministrazione, essendo molto più arduo rispetto al passato sostenere validamente sia la difficoltà della ricerca sia la complessità della riproduzione sia ancora la rilevanza del numero dei documenti che sono disponibili con riferimento ad una singola procedura, soprattutto quando, come è evidente nel caso in esame, essa si presenta naturalmente complessa e caratterizzata da un percorso pluriennale;
Tenuto conto in particolare che :
- dall’obiettivo confronto tra l’istanza ostensiva presentata nel 2016 e quella presentata nel 2024 non si rinvengono quelle sovrapposizioni (o perfette identità) tra i documenti richiesti denunciate dal ministero appellante e dall’appellante incidentale. L’istanza del 2016 aveva ad oggetto (per come testualmente riprodotto nella parte motiva della sentenza della Sezione n. 6510/2018) i seguenti atti: “ - Programma di cessione del dicembre 2013; - Perizia dei complessi aziendali della PICFIC; - Decreto ministeriale del Programma di cessione; - Atti di avvio della procedura di cessione; - richiesta di concordato della CFIC in data 03 giugno 2014; - istanza dei commissari di sospensione della procedura di cessione del 05 agosto 2014; - corrispondenza intercorsa tra i commissari e la CFIC tra agosto e ottobre 2014; - revoca della proposta di concordato della CFIC; - proposta irrevocabile di acquisto della CFIC in data 28 ottobre 2014; - perizia del prof. Cremonese del 04 novembre 2014, e sue precedenti determinazioni; - istanza dei commissari straordinari del 06 novembre 2014; - parere del comitato di sorveglianza del 17 novembre 2014; - lettere della CFIC alla PICFIC del 10 e del 14 novembre 2014; - procedura di pubblicità della vendita dei complessi aziendali; - atto transattivo tra la CFIC ed i commissari straordinari; - contratto di cessione dei complessi aziendali in favore della NE dei Rami IDI, Villa Paola e Montefiascone; - contratto di cessione dei complessi immobiliari in favore della NE dei Rami IDI, Villa Paola e Montefiascone; - contratto di cessione dei complessi aziendali in favore della NE del Ramo Ospedale San Carlo di Nancy; - contratto di cessione dei complessi immobiliari in favore della NE del Ramo Ospedale San Carlo di Nancy; - pareri del comitato di sorveglianza in data 16 gennaio 2015, 20 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 09 aprile 2015, 13 aprile 2015 ”. Gli atti richiesti con l’istanza ostensiva presentata nel 2024, invece, il cui contenuto è stato riprodotto testualmente più sopra e dunque non vi è necessità che sia qui di seguito nuovamente riproposto (essendo peraltro ben noto alle parti controvertenti), sono stati tutti formati in epoca successiva rispetto alla data di presentazione della prima richiesta ostensiva (del 2016) e, ad una lettura comparativa, non presentano punti di contatto tali da indurre ad affermare con assoluta certezza, applicando l’ordinario criterio dell’ id quod plerumque accidit ovverossia “del più probabile che non”, che vi sia completa identità tra gli atti e i documenti richiesti nel 2016 e quelli richiesti nel 2024;
- il diniego di accesso ai documenti richiesti nel 2024 è maturato all’esito di una evidente procedura valutativa bifasica nel corso della quale sono state adottate due decisioni di segno sfavorevole rispetto alle richieste ostensive degli odierni appellati: a) la prima da parte dei commissari straordinari della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria con nota prot. 039/CS/MIMIT/2024 dell’8 agosto 2024, che può considerarsi alla stregua di un suggerimento istruttorio (rivolto agli uffici ministeriali) su come definire il procedimento; b) la seconda, nella quale è in buona parte contenuto il suddetto suggerimento istruttorio, coincidente con il provvedimento conclusivo di diniego del Ministero delle imprese e del made in TA (Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per la politica industriale, riconversione e la crisi aziendale, l’innovazione, le PMI e il made in TA -Divisione II Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) prot. n. 26636 del 28 agosto 2024. Ne consegue che, anche in risposta della relativa contestazione mossa alla correttezza e puntualità della sentenza di primo grado dal ministero appellante e dalla parte appellante incidentale, il termine apparentemente generico “amministrazione” al quale il primo giudice ha fatto riferimento al fine di imporre l’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 2024, non è da considerarsi affatto tale, ma riunisce in sé le (e quindi si indirizza a ciascuna delle) entificazioni amministrative che hanno manifestato di avere competenza nel rispondere alla domanda accessiva del luglio 2024 (quindi sia la Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria che il Ministero delle imprese e del made in TA ), giacché si sono espresse entrambe per il diniego di accesso dimostrando però (e nello stesso tempo) di conoscere la documentazione oggetto della istanza ostensiva (altrimenti non avrebbero potuto mai sostenere l’eventuale sovrapposizione dell’oggetto della richiesta del 2024 con quella del 2016 ovvero che buon parte degli atti e documenti richiesti erano già stati resi noti agli odierni appellanti sia in occasione dell’esecuzione del decisum della sentenza della Sezione n. 6510/2018 sia nelle forme ordinarie di comunicazione rivolte ai creditori dall’amministrazione straordinaria previste dalla legge) e quindi di essere in grado di poter reperire i documenti richiesti in quanto da esse (almeno potenzialmente) detenuti. In conclusione l’ordine ostensivo va rivolto all’amministrazione intesa nelle entificazioni sopra indicate;
Ritenuto, in conclusione, che :
- tutte le censure dedotte nel presente giudizio di appello sia dall’appellante principale che dall’appellante incidentale, per le considerazioni sopra esposte, non possono trovare accoglimento dovendo, quindi, essere respinti entrambi i mezzi di gravame proposti ed essere confermata la sentenza di primo grado, qui oggetto di appello, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. IV, 2 dicembre 2024 n. 21576;
- le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., dovendosi imputare le stesse, in ragione del rilevante ruolo processuale svolto nel presente grado di giudizio, a carico del Ministero delle imprese e del made in TA e della Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria e in favore degli avvocati NC RO e ER VA OI, con liquidazione nella misura complessiva di € 6.000,00 (euro seimila/00), vale a dire € 3.000,00 (euro tremila/00) per parte, oltre accessori come per legge;
- le spese del presente grado di giudizio possono poi compensarsi nei confronti delle altre parti costituite o intimate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 169/2025), come indicato in epigrafe, lo respinge. Respinge, altresì, l’appello incidentale pure proposto.
Condanna il Ministero delle imprese e del made in TA e la Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic) in Amministrazione straordinaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , a rifondere le spese del secondo grado di giudizio in favore degli avvocati NC RO e ER VA OI, liquidandole nella misura complessiva di € 6.000,00 (euro seimila/00), vale a dire € 3.000,00 (euro tremila/00) per parte, oltre accessori come per legge, disponendo, altresì, la restituzione del relativo contributo unificato, se corrisposto.
Spese del grado compensate con riferimento alle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
ER Caponigro, Consigliere
VA Gallone, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO