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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10142/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)”
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Magni, C.F. Parte_1 P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Sesto C.F._1
Fiorentino (FI), alla via 2 giugno n. 54, con domicilio digitale: Email_1
- Opponente -
E
, p. IVA , in persona del titolare Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Di Fuccia, C.F. ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta (Ce) alla via Santagata n. 34, con espressa dichiarazione di voler ricevere ogni atto all'indirizzo di posta certificata:
Email_2
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto è utile alla decisone, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2308/2019, rubricato al R.G. n. 1642/2019 emesso in data 14.10.2019 e notificato il 18.10.2019, il Tribunale di
S.M.C.V. ingiungeva alla società il pagamento della somma di euro 32.244,60, oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora (09.05.20l9) al saldo effettivo, nonché spese di questo procedimento, che liquidava in complessivi euro 1.591,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro
1.305,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di n. trentaquattro bagni delle camere dell'hotel - condotto in locazione dall'ingiunta società - appaltati dalla alla e da questa effettuati Parte_1 CP_1 Controparte_1 presso l'impresa alberghiera denominata Hotel Valmarina, in Calenzano, via Baldanzese n. 146.
In via preliminare, in relazione alla vexata quaestio risulta rilevante effettuare un breve excursus processuale degli eventi che hanno coinvolto le parti in causa.
Invero, l'odierna opponente, in epoca antecedente all'ingiunzione di pagamento, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti dell'impresa individuale Controparte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di Prato di ammettere un accertamento tecnico preventivo o, in
[...] subordine, una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite, al fine di accertare: i vizi e i difetti delle opere di ristrutturazione eseguite dall'odierna opposta ed aventi ad oggetto trentaquattro bagni delle camere dell'Hotel Valmarina posto in Calenzano, via Baldanzese n.
146, nonché i danneggiamenti provocati durante l'esecuzione dell'appalto; le cause delle infiltrazioni procurate ai soffitti e alle pareti sia delle parti comuni che delle camere;
l'entità di tali danneggiamenti;
i difetti e i costi necessari per la loro eliminazione e i tempi occorrenti per l'esecuzione degli interventi volti ad eliminare vizi, difetti e danneggiamenti.
Ebbene, il giudice dell'adito Tribunale, letto l'art. 696 c.p.c., all'udienza tenutasi nel procedimento per A.T.P. innanzi al Tribunale di Prato, a scioglimento della riserva, constatata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della di ed ammetteva il richiesto CP_1 Controparte_1 accertamento tecnico preventivo con i quesiti sovra descritti, nominando come c.t.u. il geom. CP_2
con studio in Prato.
[...] Ebbene, in ordine al presente procedimento, invece, giova ricordare che in data 18.10.2019, e dunque ancora nelle more del deposito della relazione dell'ATP ammesso dal Tribunale di Prato, la ditta notificava il decreto ingiuntivo n° 2308/2019 emesso il 14.10.2019, CP_1 Controparte_1 mediante il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva all'esponente il pagamento della somma di euro 32.244,60 per le ragioni sovra espresse.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'intimata proponeva opposizione rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo in quanto difettano i requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito: accertati i vizi Contr ed i difetti nelle opere eseguite dalla ditta di nell'esecuzione dell'appalto, Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'esponente per i motivi di cui alla premessa;
in via riconvenzionale: Contr accertati i vizi ed i difetti nelle opere eseguite dalla ditta di nell'esecuzione Controparte_1 dell'appalto, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta opposta a risarcire tutti i danni patiti
e petendi da in conseguenza del grave inadempimento della ditta ricorrente nella Parte_1 esecuzione del contratto di appalto, di cui alla premessa;
danni che si quantificano nella somma di euro 117.132,00 (centodiciassettemilacentotrentadue), oltre ad oneri fiscali ove dovuti, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e che risulterà di giustizia. Oltre ad interessi come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze imponibili e di spese non imponibili, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, oltre al rimborso delle spese tecniche di C.T.P. e di A.T.P.”
Conseguentemente, con comparsa di costituzione e risposta la ditta opposta contestava integralmente la domanda attorea chiedendo la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e negando di aver ricevuto la notifica del ricorso per A.T.P. con decreto di fissazione udienza innanzi al Tribunale di Prato, rassegnando, pertanto, nel merito ed in via istruttoria, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2308/2019 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito: rigettare
l'opposizione con relativa domanda riconvenzionale per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2308/2019 e per l'effetto condannare la alle somme di cui al D. I. Parte_1 opposto oltre alle spese del presente giudizio, oltre alle spese di cui si chiede la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di e e per testimoni sui fatti di cui alla Testimone_1 Controparte_3 CP_4 narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c.”. All'esito dell'udienza del 04.02.2022, la scrivente rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la documentazione depositata da parte opposta, per dimostrare la propria pretesa creditoria, era di formazione prettamente unilaterale.
L'iter processuale si sviluppava attraverso la concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, la consulenza tecnica d'ufficio, l'escussione dei testi indicati ed il deposito dei documenti relativi al fascicolo di parte e di ufficio afferenti al procedimento, con R.G. n. 1642/2019, per
[...]
da contro presso il Tribunale di Prato. Pt_2 Parte_1 Controparte_1
All'udienza dell'11.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito meglio specificati.
In primo luogo, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo opposto ha avuto ad oggetto il pagamento per gli ulteriori lavori di esecuzione dell'appalto compiuti dalla ditta CP_1 CP_1
[...]
In particolare, nonostante la formalizzata contestazione dell'opponente, accorsa in data 14 aprile 2019 mediante pec (doc. n. 13), in ordine alla denuncia di cattiva esecuzione delle opere, in cui la società affermava che i lavori non potevano considerarsi in alcun modo compiuti o Parte_1
Contr completati, nonché la manifestazione della totale perdita di fiducia verso la ditta , alla suddetta Contr contestazione seguiva la emissione, da parte della , di n. due fatture, i cui importi costituivano l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Specificamente, le fatture allegate dalla parte opposta erano la n. 13 del 16 aprile 2019 per l'importo di euro 16.933, 60 (doc. n. 19), prontamente contestata dall'esponente mediante pec in pari data e con successiva raccomandata a. r. (doc. n. 20) e la fattura n. 17 del 26 aprile 2019 di euro 15.311, 00 (doc.
n. 21) per “lavori extra effettuati presso la struttura denominata Valmarina”.
A tal riguardo, giova premettere che, la giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (Corte di Cassazione sent. n. 299 del
12/01/2016).
Conseguentemente, risulta pacifico che la fattura non possa valere come prova di un rapporto obbligatorio tra le parti alla pari di un contratto. Invero, del pari, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11736 del 15 maggio 2018, confermando quanto già asserito dalla giurisprudenza di merito, si è pronunciata sulla validità della fattura quale elemento probatorio in caso di rapporto contrattuale non contestato, ritenendo, quindi, che l'elemento centrale, quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Ciò posto, se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta.
Nel caso di specie, non risultano dubbi di sorta nel ritenere sussistenti le contestazioni mosse dalla parte opponente nei confronti della ditta appaltatrice in ordine alle specifiche fatture emesse dalla stessa.
L'intensità di tali contestazioni è comprovata, sia dalle pec con successive raccomandate a. r. di cui ai documenti allegati n. 19 e n. 20, che dal ricorso ex art. 696 c.p.c., promosso in data 27.05.2019 dalla società innanzi al Tribunale di Prato, finalizzato ad accertare: “i vizi e i difetti Parte_1 delle opere di ristrutturazione, eseguite dalla su commissione Controparte_1 Controparte_1 della società esponente, dei 34 bagni delle camere dell'Hotel Valmarina posto in Calenzano Via
Baldanzese n. 146, nonché dei danneggiamenti provocati durante la esecuzione dell'appalto”, nel quale la ditta imaneva contumace. CP_1
Inoltre, occorre evidenziare che la fattura emessa dalla ditta D.C.A. n. 17 del 2019, si pone in contrasto con i pacifici orientamenti giurisprudenziali in materia, recando una descrizione generica dei lavori asseritamente svolti, nonché non approvati dalla società committente.
Invero, perché l'appaltatore abbia titolo a pretendere un compenso aggiuntivo per le variazioni a richiesta del committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., deve dare prova, secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori in caso di responsabilità contrattuale, dell'ordine di variazione impartito dal committente, che integra la fonte negoziale del proprio diritto alla controprestazione (v. Trib.
Lucca 3/7/2020 n. 593). Inoltre, l'appaltatore è tenuto a dimostrare la consistenza ed il costo delle opere inizialmente pattuite, “in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa inerente a tale supplemento, sicché ai fini della liquidazione di questo, non è sufficiente l'accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorre, invece, che l'eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite.
Conseguentemente, la prova dell'entità e del costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni, che delle opere progettate, incombe sull'appaltatore, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essere attribuito” (Cass. sez. II, 11/12/2015 n. 25035). Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, rimane insufficiente la prova offerta dall'opposto circa la consistenza delle opere realmente eseguite, degli ulteriori lavori, dei relativi costi sostenuti e della effettiva alterità rispetto ai lavori oggetto del contratto.
Per tali ragioni si ritiene fondata la domanda della società di revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
e per le motivazioni seguitamente espresse si ritiene accolta, altresì, la domanda riconvenzionale di condanna della parte convenuta opposta a risarcire tutti i danni patiti e patendi da (di Parte_1 seguito quantificati), in conseguenza del grave inadempimento della ditta ricorrente nella esecuzione del contratto d'appalto de quo.
A sostegno dell'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da si Parte_1 pongono numerosi elementi di prova.
In primo luogo, pregnante rilevanza assume la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom.
, al quale conferiva incarico il Tribunale di Prato con ordinanza di accoglimento del Controparte_2 ricorso ex art. 696 c.p.c. del 19.07.2019, che ha inequivocabilmente evidenziato la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate e, conseguentemente, l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata attraverso la procedura monitoria.
Nello specifico, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge che “l'esame dello stato dei luoghi ha permesso in modo evidente di rilevare vizi e difformità omogeneamente diffusi nei vari servizi igienici” ed in particolare si evince che, in ordine alla fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti (NB Varie Campionature – 1° Scelta) “i sopralluoghi nei vari servizi igienici hanno messo in evidenza una errata applicazione dei pavimenti e dei rivestimenti, peraltro monocolore, privi quindi di motivi particolari o disegni, al punto di evidenziare non un'errata posa, costituita quindi dalla casualità ma da un vera e propria evidente mancanza della più elementari nozioni relative alla posa in opera. Sono infatti rilevabili disconnessioni, dislivelli, eccessive ed irregolari spaziature (fughe) tra un elemento e l'altro, tagli rudimentali e non a misura in corrispondenza delle tubazioni, sovradimensionati come meglio può evincersi nell'allegato elaborato fotografico”.
Inoltre, nella consulenza segue la descrizione dello stato dei luoghi e con particolare riferimento al montaggio del saliscendi cromato (NB fornitura da parte della Committente), si riferisce che “i montaggi sono stati eseguiti in modo che potrebbe definirsi “frettoloso”, sono spesso non verticali
(saliscendi doccia) o non orizzontali nel caso dei porta asciugamani, posizionati provocando rotture
e riparazioni approssimative ed inadeguate oltre a contribuire ad un non adeguato aspetto estetico dell'opera finita”. Del pari, in ordine alla fornitura e montaggio di termoarredo, si legge che “anche in questo caso è evidente come il montaggio sia stato fatto in modo grossolano, le tubazioni infatti di adduzione dei radiatori sono spesso forzate in posizione inidonea, con tubazioni non perpendicolari alla parete, con effetto estetico sgradevole e una sollecitazione meccanica che potrebbe favorirne il danneggiamento”.
In sede di sopralluogo è stata rilevata poi la presenza, di una modesta infiltrazione nella reception, riscontrandosi un intervento di riparazione provvisoria, attuato canalizzando l'acqua presente in un contenitore posto dietro al banco della reception. Tuttavia, il consulente ha ritenuto di non poter meglio chiarire se tale danneggiamento fosse provenuto da una lavorazione commissionata alla
D.C.A. o se potesse qualificarsi come danno di altra natura. Così come, è stato evidenziato che, per quanto concerne i danni effettivamente rilevati agli infissi, lo smontaggio ed il successivo montaggio non erano oggetto di appalto tra l'opponente e l'opposta.
Conseguentemente, l'esecuzione delle opere in pristino, secondo quanto dichiarato dal consulente, dovrà essere fatta concordando con la committenza il periodo di minor affluenza dell'utenza, a scaglioni di 8 camere, più precisamente (8 -9 -9 -8) così come concordato nel preventivo sottoscritto tra le parti, per un totale di giorni 68, con l'impiego di due operai per due giorni (32 ore) per ciascuna camera (n. 34 in totale).
Ebbene, la sussistenza di gravi vizi nell'esecuzione delle opere e i danni patrimoniali rappresentati dagli interventi tampone, che dal 2019 la ditta ha dovuto sostenere per i continui ed urgenti interventi tesi a sopperire tali difformità, è altresì, avvalorata da due testimonianze. In particolare, quella resa nel corso dell'udienza del 19 gennaio 2024 dalla teste la quale ha confermato che Testimone_2
Contr dopo l'abbandono del cantiere da parte della , gli ospiti dell'albergo lamentavano il mal funzionamento degli accessori dei bagni, quali tentennamenti dei lavandini, perdite d'acqua dai box doccia con conseguenti allagamenti dei bagni e disagi nell'uso dei bidet;
che in più occasioni i gestori dell'albergo si videro costretti a sostituire ai clienti la camera in precedenza assegnatagli e che dall'aprile 2019 i bagni hanno necessitato di continue opere manutentive da parte della CP_5
A tale testimonianza si aggiunge quella resa nella stessa udienza dal sig. che,
[...] Controparte_6 quale socio della società che ha effettuato gli interventi tampone, confermava che Controparte_5
“dall'aprile 2019 i bagni “ristrutturati” dalla ditta hanno necessitato di continui interventi CP_1 finalizzati a riparare le criticità che di volta in volta si manifestavano”.
Pertanto, il quadro probatorio in ordine alla comprovata sussistenza di vizi e difformità delle opere, con conseguente mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse si ritiene più che sufficiente.
In punto di diritto, occorre, altresì, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la consegna dell'opera si distingue dalla accettazione dell'opera medesima.
Mentre, infatti, la consegna è un atto puramente materiale attuato mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige un quid pluris, ossia che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
10452 del 03 giugno 2020).
Ebbene, nella vexata quaestio, dalla disamina dei comportamenti posti in essere dalla società opponente sovra citati, si ritiene che non vi sia stata alcuna accettazione tacita o di gradimento;
che la ditta appaltatrice non ha mai proceduto ad invitare la committente ad eseguire la verifica delle opere prima della consegna e che non è stata, quindi, mai effettuata una ricognizione congiunta sullo stato dei lavori. Inoltre, i pagamenti eseguiti dalla committente sono stati elargiti esclusivamente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori e come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità non sono idonei, di per sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del
16/05/2019).
Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale posta in essere dalla società opponente ed in piena condivisione delle risultanze della consulenza tecnica, la scrivente si riporta al quantum del risarcimento danni così come indicato nella relazione tecnica de quo.
In particolare, per il ripristino delle opere, si è ritenuto necessario l'apporto di due operai per due giorni (32 ore) per ciascuna camera (n. 34 in totale), con un prezzo orario di €/h 30.00, da ritenersi comprensivo di eventuali rotture accidentali delle forniture (sanitari etc.) e del trasporto a discarica e smaltimento dei “calcinacci”.
Con conseguente determinazione di un totale di € 32.640,00 oltre iva 22% (32 ore x 34 camere x €/h
30,00 = € 32.640,00).
Inoltre, per la fornitura di materiali per pavimentazione e rivestimento (1 Scelta, monocolore), in adesione alla relazione di consulenza tecnica si stima un costo totale di € 12.000 oltre iva 22% (per una superficie totale di n° 34 bagni, pari a mq 600 circa per un prezzo medio di € 20,00).
A tale determinazione, occorre aggiungere il danno nascente dall'indisponibilità della camera durante le lavorazioni di ripristino, quantificato per un totale di € 4.648,00 oltre iva 22% (per un numero di 2 notti a camera così calcolata: 24 camere doppie € 60 x 24 x 2 = € 2.880; 6 Camere triple € 80 x 6 x 2
- € 960; 4 camere singole € 51 x 4 x 2 = € 808).
Infine, al termine delle opere di pulizia si stima un'ulteriore incidenza legata al maggior dispendio di tempi per la pulizia del “cantiere” rispetto a quella ordinaria in € 10 per le camere singole, € 20 per le camere doppie e € 30 per le camere triple, comprensiva dell'incidenza della eventuale pulizia sulle parti comuni (vano scala etc...) per un totale di € 700,00 oltre iva 22 %, cosi calcolate: 24 camere doppie € 20 x 24 = € 480; 6 Camere triple € 30 x 6 = € 180 e 4 camere singole € 10 x 4 = € 40. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sopra esposte le opere di ripristino (€ 32.640 + €
4.648,00 + € 12.000,00 + 700,00 ) ammontano ad € 49.998,00 oltre iva (22%) per un totale di €
60.997,56.
Pertanto, si condanna la ditta al pagamento della somma di € 60.997,56, CP_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti e patiendi da in conseguenza del grave Parte_1 inadempimento della ditta nell'esecuzione dell'appalto.
Condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento per A.T.P. accorso innanzi al Tribunale di Prato, che si quantificano nella somma di euro 3.255,33, in virtù della richiesta e necessaria consulenza tecnica d'ufficio.
Considerato l'esito del giudizio e la complessità dello stesso, si ritengono compensate le spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2308/2019, rubricato al R.G. n. 1642/2019 ed emesso da codesto Tribunale in data 14.10.2019;
2) condanna la ditta al pagamento della somma di € 60.997,56, a Controparte_1 titolo di risarcimento per tutti i danni subìti da Parte_1
3) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento per A.T.P., accorso innanzi al Tribunale di Prato, che si quantificano nella somma di euro 3.255,3;
4) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 03.07.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10142/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)”
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Magni, C.F. Parte_1 P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Sesto C.F._1
Fiorentino (FI), alla via 2 giugno n. 54, con domicilio digitale: Email_1
- Opponente -
E
, p. IVA , in persona del titolare Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Di Fuccia, C.F. ed
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta (Ce) alla via Santagata n. 34, con espressa dichiarazione di voler ricevere ogni atto all'indirizzo di posta certificata:
Email_2
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto è utile alla decisone, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2308/2019, rubricato al R.G. n. 1642/2019 emesso in data 14.10.2019 e notificato il 18.10.2019, il Tribunale di
S.M.C.V. ingiungeva alla società il pagamento della somma di euro 32.244,60, oltre Parte_1
interessi legali dalla messa in mora (09.05.20l9) al saldo effettivo, nonché spese di questo procedimento, che liquidava in complessivi euro 1.591,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro
1.305,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di n. trentaquattro bagni delle camere dell'hotel - condotto in locazione dall'ingiunta società - appaltati dalla alla e da questa effettuati Parte_1 CP_1 Controparte_1 presso l'impresa alberghiera denominata Hotel Valmarina, in Calenzano, via Baldanzese n. 146.
In via preliminare, in relazione alla vexata quaestio risulta rilevante effettuare un breve excursus processuale degli eventi che hanno coinvolto le parti in causa.
Invero, l'odierna opponente, in epoca antecedente all'ingiunzione di pagamento, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti dell'impresa individuale Controparte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di Prato di ammettere un accertamento tecnico preventivo o, in
[...] subordine, una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite, al fine di accertare: i vizi e i difetti delle opere di ristrutturazione eseguite dall'odierna opposta ed aventi ad oggetto trentaquattro bagni delle camere dell'Hotel Valmarina posto in Calenzano, via Baldanzese n.
146, nonché i danneggiamenti provocati durante l'esecuzione dell'appalto; le cause delle infiltrazioni procurate ai soffitti e alle pareti sia delle parti comuni che delle camere;
l'entità di tali danneggiamenti;
i difetti e i costi necessari per la loro eliminazione e i tempi occorrenti per l'esecuzione degli interventi volti ad eliminare vizi, difetti e danneggiamenti.
Ebbene, il giudice dell'adito Tribunale, letto l'art. 696 c.p.c., all'udienza tenutasi nel procedimento per A.T.P. innanzi al Tribunale di Prato, a scioglimento della riserva, constatata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della di ed ammetteva il richiesto CP_1 Controparte_1 accertamento tecnico preventivo con i quesiti sovra descritti, nominando come c.t.u. il geom. CP_2
con studio in Prato.
[...] Ebbene, in ordine al presente procedimento, invece, giova ricordare che in data 18.10.2019, e dunque ancora nelle more del deposito della relazione dell'ATP ammesso dal Tribunale di Prato, la ditta notificava il decreto ingiuntivo n° 2308/2019 emesso il 14.10.2019, CP_1 Controparte_1 mediante il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva all'esponente il pagamento della somma di euro 32.244,60 per le ragioni sovra espresse.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'intimata proponeva opposizione rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà all'opposto decreto ingiuntivo in quanto difettano i requisiti di cui all'art. 648 c.p.c.; nel merito: accertati i vizi Contr ed i difetti nelle opere eseguite dalla ditta di nell'esecuzione dell'appalto, Controparte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'esponente per i motivi di cui alla premessa;
in via riconvenzionale: Contr accertati i vizi ed i difetti nelle opere eseguite dalla ditta di nell'esecuzione Controparte_1 dell'appalto, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta opposta a risarcire tutti i danni patiti
e petendi da in conseguenza del grave inadempimento della ditta ricorrente nella Parte_1 esecuzione del contratto di appalto, di cui alla premessa;
danni che si quantificano nella somma di euro 117.132,00 (centodiciassettemilacentotrentadue), oltre ad oneri fiscali ove dovuti, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e che risulterà di giustizia. Oltre ad interessi come per legge. In ogni caso con vittoria di competenze imponibili e di spese non imponibili, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, oltre al rimborso delle spese tecniche di C.T.P. e di A.T.P.”
Conseguentemente, con comparsa di costituzione e risposta la ditta opposta contestava integralmente la domanda attorea chiedendo la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e negando di aver ricevuto la notifica del ricorso per A.T.P. con decreto di fissazione udienza innanzi al Tribunale di Prato, rassegnando, pertanto, nel merito ed in via istruttoria, le seguenti conclusioni: “in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2308/2019 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito: rigettare
l'opposizione con relativa domanda riconvenzionale per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 2308/2019 e per l'effetto condannare la alle somme di cui al D. I. Parte_1 opposto oltre alle spese del presente giudizio, oltre alle spese di cui si chiede la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona di e e per testimoni sui fatti di cui alla Testimone_1 Controparte_3 CP_4 narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c.”. All'esito dell'udienza del 04.02.2022, la scrivente rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la documentazione depositata da parte opposta, per dimostrare la propria pretesa creditoria, era di formazione prettamente unilaterale.
L'iter processuale si sviluppava attraverso la concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, la consulenza tecnica d'ufficio, l'escussione dei testi indicati ed il deposito dei documenti relativi al fascicolo di parte e di ufficio afferenti al procedimento, con R.G. n. 1642/2019, per
[...]
da contro presso il Tribunale di Prato. Pt_2 Parte_1 Controparte_1
All'udienza dell'11.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito meglio specificati.
In primo luogo, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo opposto ha avuto ad oggetto il pagamento per gli ulteriori lavori di esecuzione dell'appalto compiuti dalla ditta CP_1 CP_1
[...]
In particolare, nonostante la formalizzata contestazione dell'opponente, accorsa in data 14 aprile 2019 mediante pec (doc. n. 13), in ordine alla denuncia di cattiva esecuzione delle opere, in cui la società affermava che i lavori non potevano considerarsi in alcun modo compiuti o Parte_1
Contr completati, nonché la manifestazione della totale perdita di fiducia verso la ditta , alla suddetta Contr contestazione seguiva la emissione, da parte della , di n. due fatture, i cui importi costituivano l'oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Specificamente, le fatture allegate dalla parte opposta erano la n. 13 del 16 aprile 2019 per l'importo di euro 16.933, 60 (doc. n. 19), prontamente contestata dall'esponente mediante pec in pari data e con successiva raccomandata a. r. (doc. n. 20) e la fattura n. 17 del 26 aprile 2019 di euro 15.311, 00 (doc.
n. 21) per “lavori extra effettuati presso la struttura denominata Valmarina”.
A tal riguardo, giova premettere che, la giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (Corte di Cassazione sent. n. 299 del
12/01/2016).
Conseguentemente, risulta pacifico che la fattura non possa valere come prova di un rapporto obbligatorio tra le parti alla pari di un contratto. Invero, del pari, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11736 del 15 maggio 2018, confermando quanto già asserito dalla giurisprudenza di merito, si è pronunciata sulla validità della fattura quale elemento probatorio in caso di rapporto contrattuale non contestato, ritenendo, quindi, che l'elemento centrale, quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Ciò posto, se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta.
Nel caso di specie, non risultano dubbi di sorta nel ritenere sussistenti le contestazioni mosse dalla parte opponente nei confronti della ditta appaltatrice in ordine alle specifiche fatture emesse dalla stessa.
L'intensità di tali contestazioni è comprovata, sia dalle pec con successive raccomandate a. r. di cui ai documenti allegati n. 19 e n. 20, che dal ricorso ex art. 696 c.p.c., promosso in data 27.05.2019 dalla società innanzi al Tribunale di Prato, finalizzato ad accertare: “i vizi e i difetti Parte_1 delle opere di ristrutturazione, eseguite dalla su commissione Controparte_1 Controparte_1 della società esponente, dei 34 bagni delle camere dell'Hotel Valmarina posto in Calenzano Via
Baldanzese n. 146, nonché dei danneggiamenti provocati durante la esecuzione dell'appalto”, nel quale la ditta imaneva contumace. CP_1
Inoltre, occorre evidenziare che la fattura emessa dalla ditta D.C.A. n. 17 del 2019, si pone in contrasto con i pacifici orientamenti giurisprudenziali in materia, recando una descrizione generica dei lavori asseritamente svolti, nonché non approvati dalla società committente.
Invero, perché l'appaltatore abbia titolo a pretendere un compenso aggiuntivo per le variazioni a richiesta del committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., deve dare prova, secondo gli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori in caso di responsabilità contrattuale, dell'ordine di variazione impartito dal committente, che integra la fonte negoziale del proprio diritto alla controprestazione (v. Trib.
Lucca 3/7/2020 n. 593). Inoltre, l'appaltatore è tenuto a dimostrare la consistenza ed il costo delle opere inizialmente pattuite, “in quanto solo se a seguito delle variazioni risultino opere di costo maggiore trova fondamento la pretesa inerente a tale supplemento, sicché ai fini della liquidazione di questo, non è sufficiente l'accertamento di una eccedenza del costo delle opere realmente compiute rispetto al prezzo pattuito globalmente, ma occorre, invece, che l'eccedenza sussista tra il costo delle opere inizialmente pattuite ed il costo di quelle realmente eseguite.
Conseguentemente, la prova dell'entità e del costo sia delle opere eseguite a seguito delle variazioni, che delle opere progettate, incombe sull'appaltatore, con la conseguenza che, in mancanza di detta prova, il supplemento suindicato non può essere attribuito” (Cass. sez. II, 11/12/2015 n. 25035). Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, rimane insufficiente la prova offerta dall'opposto circa la consistenza delle opere realmente eseguite, degli ulteriori lavori, dei relativi costi sostenuti e della effettiva alterità rispetto ai lavori oggetto del contratto.
Per tali ragioni si ritiene fondata la domanda della società di revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
e per le motivazioni seguitamente espresse si ritiene accolta, altresì, la domanda riconvenzionale di condanna della parte convenuta opposta a risarcire tutti i danni patiti e patendi da (di Parte_1 seguito quantificati), in conseguenza del grave inadempimento della ditta ricorrente nella esecuzione del contratto d'appalto de quo.
A sostegno dell'accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da si Parte_1 pongono numerosi elementi di prova.
In primo luogo, pregnante rilevanza assume la relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom.
, al quale conferiva incarico il Tribunale di Prato con ordinanza di accoglimento del Controparte_2 ricorso ex art. 696 c.p.c. del 19.07.2019, che ha inequivocabilmente evidenziato la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere appaltate e, conseguentemente, l'infondatezza della pretesa di pagamento azionata attraverso la procedura monitoria.
Nello specifico, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emerge che “l'esame dello stato dei luoghi ha permesso in modo evidente di rilevare vizi e difformità omogeneamente diffusi nei vari servizi igienici” ed in particolare si evince che, in ordine alla fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti (NB Varie Campionature – 1° Scelta) “i sopralluoghi nei vari servizi igienici hanno messo in evidenza una errata applicazione dei pavimenti e dei rivestimenti, peraltro monocolore, privi quindi di motivi particolari o disegni, al punto di evidenziare non un'errata posa, costituita quindi dalla casualità ma da un vera e propria evidente mancanza della più elementari nozioni relative alla posa in opera. Sono infatti rilevabili disconnessioni, dislivelli, eccessive ed irregolari spaziature (fughe) tra un elemento e l'altro, tagli rudimentali e non a misura in corrispondenza delle tubazioni, sovradimensionati come meglio può evincersi nell'allegato elaborato fotografico”.
Inoltre, nella consulenza segue la descrizione dello stato dei luoghi e con particolare riferimento al montaggio del saliscendi cromato (NB fornitura da parte della Committente), si riferisce che “i montaggi sono stati eseguiti in modo che potrebbe definirsi “frettoloso”, sono spesso non verticali
(saliscendi doccia) o non orizzontali nel caso dei porta asciugamani, posizionati provocando rotture
e riparazioni approssimative ed inadeguate oltre a contribuire ad un non adeguato aspetto estetico dell'opera finita”. Del pari, in ordine alla fornitura e montaggio di termoarredo, si legge che “anche in questo caso è evidente come il montaggio sia stato fatto in modo grossolano, le tubazioni infatti di adduzione dei radiatori sono spesso forzate in posizione inidonea, con tubazioni non perpendicolari alla parete, con effetto estetico sgradevole e una sollecitazione meccanica che potrebbe favorirne il danneggiamento”.
In sede di sopralluogo è stata rilevata poi la presenza, di una modesta infiltrazione nella reception, riscontrandosi un intervento di riparazione provvisoria, attuato canalizzando l'acqua presente in un contenitore posto dietro al banco della reception. Tuttavia, il consulente ha ritenuto di non poter meglio chiarire se tale danneggiamento fosse provenuto da una lavorazione commissionata alla
D.C.A. o se potesse qualificarsi come danno di altra natura. Così come, è stato evidenziato che, per quanto concerne i danni effettivamente rilevati agli infissi, lo smontaggio ed il successivo montaggio non erano oggetto di appalto tra l'opponente e l'opposta.
Conseguentemente, l'esecuzione delle opere in pristino, secondo quanto dichiarato dal consulente, dovrà essere fatta concordando con la committenza il periodo di minor affluenza dell'utenza, a scaglioni di 8 camere, più precisamente (8 -9 -9 -8) così come concordato nel preventivo sottoscritto tra le parti, per un totale di giorni 68, con l'impiego di due operai per due giorni (32 ore) per ciascuna camera (n. 34 in totale).
Ebbene, la sussistenza di gravi vizi nell'esecuzione delle opere e i danni patrimoniali rappresentati dagli interventi tampone, che dal 2019 la ditta ha dovuto sostenere per i continui ed urgenti interventi tesi a sopperire tali difformità, è altresì, avvalorata da due testimonianze. In particolare, quella resa nel corso dell'udienza del 19 gennaio 2024 dalla teste la quale ha confermato che Testimone_2
Contr dopo l'abbandono del cantiere da parte della , gli ospiti dell'albergo lamentavano il mal funzionamento degli accessori dei bagni, quali tentennamenti dei lavandini, perdite d'acqua dai box doccia con conseguenti allagamenti dei bagni e disagi nell'uso dei bidet;
che in più occasioni i gestori dell'albergo si videro costretti a sostituire ai clienti la camera in precedenza assegnatagli e che dall'aprile 2019 i bagni hanno necessitato di continue opere manutentive da parte della CP_5
A tale testimonianza si aggiunge quella resa nella stessa udienza dal sig. che,
[...] Controparte_6 quale socio della società che ha effettuato gli interventi tampone, confermava che Controparte_5
“dall'aprile 2019 i bagni “ristrutturati” dalla ditta hanno necessitato di continui interventi CP_1 finalizzati a riparare le criticità che di volta in volta si manifestavano”.
Pertanto, il quadro probatorio in ordine alla comprovata sussistenza di vizi e difformità delle opere, con conseguente mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse si ritiene più che sufficiente.
In punto di diritto, occorre, altresì, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la consegna dell'opera si distingue dalla accettazione dell'opera medesima.
Mentre, infatti, la consegna è un atto puramente materiale attuato mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige un quid pluris, ossia che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
10452 del 03 giugno 2020).
Ebbene, nella vexata quaestio, dalla disamina dei comportamenti posti in essere dalla società opponente sovra citati, si ritiene che non vi sia stata alcuna accettazione tacita o di gradimento;
che la ditta appaltatrice non ha mai proceduto ad invitare la committente ad eseguire la verifica delle opere prima della consegna e che non è stata, quindi, mai effettuata una ricognizione congiunta sullo stato dei lavori. Inoltre, i pagamenti eseguiti dalla committente sono stati elargiti esclusivamente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori e come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità non sono idonei, di per sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima (Corte di cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del
16/05/2019).
Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale posta in essere dalla società opponente ed in piena condivisione delle risultanze della consulenza tecnica, la scrivente si riporta al quantum del risarcimento danni così come indicato nella relazione tecnica de quo.
In particolare, per il ripristino delle opere, si è ritenuto necessario l'apporto di due operai per due giorni (32 ore) per ciascuna camera (n. 34 in totale), con un prezzo orario di €/h 30.00, da ritenersi comprensivo di eventuali rotture accidentali delle forniture (sanitari etc.) e del trasporto a discarica e smaltimento dei “calcinacci”.
Con conseguente determinazione di un totale di € 32.640,00 oltre iva 22% (32 ore x 34 camere x €/h
30,00 = € 32.640,00).
Inoltre, per la fornitura di materiali per pavimentazione e rivestimento (1 Scelta, monocolore), in adesione alla relazione di consulenza tecnica si stima un costo totale di € 12.000 oltre iva 22% (per una superficie totale di n° 34 bagni, pari a mq 600 circa per un prezzo medio di € 20,00).
A tale determinazione, occorre aggiungere il danno nascente dall'indisponibilità della camera durante le lavorazioni di ripristino, quantificato per un totale di € 4.648,00 oltre iva 22% (per un numero di 2 notti a camera così calcolata: 24 camere doppie € 60 x 24 x 2 = € 2.880; 6 Camere triple € 80 x 6 x 2
- € 960; 4 camere singole € 51 x 4 x 2 = € 808).
Infine, al termine delle opere di pulizia si stima un'ulteriore incidenza legata al maggior dispendio di tempi per la pulizia del “cantiere” rispetto a quella ordinaria in € 10 per le camere singole, € 20 per le camere doppie e € 30 per le camere triple, comprensiva dell'incidenza della eventuale pulizia sulle parti comuni (vano scala etc...) per un totale di € 700,00 oltre iva 22 %, cosi calcolate: 24 camere doppie € 20 x 24 = € 480; 6 Camere triple € 30 x 6 = € 180 e 4 camere singole € 10 x 4 = € 40. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sopra esposte le opere di ripristino (€ 32.640 + €
4.648,00 + € 12.000,00 + 700,00 ) ammontano ad € 49.998,00 oltre iva (22%) per un totale di €
60.997,56.
Pertanto, si condanna la ditta al pagamento della somma di € 60.997,56, CP_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti e patiendi da in conseguenza del grave Parte_1 inadempimento della ditta nell'esecuzione dell'appalto.
Condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento per A.T.P. accorso innanzi al Tribunale di Prato, che si quantificano nella somma di euro 3.255,33, in virtù della richiesta e necessaria consulenza tecnica d'ufficio.
Considerato l'esito del giudizio e la complessità dello stesso, si ritengono compensate le spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2308/2019, rubricato al R.G. n. 1642/2019 ed emesso da codesto Tribunale in data 14.10.2019;
2) condanna la ditta al pagamento della somma di € 60.997,56, a Controparte_1 titolo di risarcimento per tutti i danni subìti da Parte_1
3) condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento per A.T.P., accorso innanzi al Tribunale di Prato, che si quantificano nella somma di euro 3.255,3;
4) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 03.07.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente