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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4025 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11689/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano (MI) il 06.08.1997 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Armando Cecatiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano (MI) l'11.04.1997 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Armando Cecatiello presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 4 nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, vivrà con entrambi in Per_1 modo paritario e manterrà la residenza, a fini anagrafici, presso la madre nella casa familiare.
2.- La figlia starà con il padre e con la madre a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena entro le ore 23.00 o eventualmente con accompagnamento della figlia a scuola il lunedì mattina. Nei fine settimana di spettanza paterna trascorrerà con il padre 2 giorni
Per_1 infrasettimanali, previo accordo tra i genitori, il sig. si recherà a prendere la figlia a scuola e la
Pt_1 madre andrà a prendere a casa del padre la sera entro le ore 23.00 o, alternativamente,
Per_1 Per_1 rimarrà a dormire presso la casa paterna e, la mattina seguente, verrà accompagnata dal sig. a
Pt_1 scuola. Nei weekend di spettanza materna trascorrerà con il padre 2/3 giorni infrasettimanali,
Per_1 previo accordo tra i genitori, il sig. si recherà a prendere la figlia a scuola e la madre andrà a
Pt_1 prendere a casa del padre la sera entro le ore 23.00 o, alternativamente, rimarrà a
Per_1 Per_1 dormire presso la casa paterna e, la mattina seguente, verrà accompagnata dal sig. a scuola.
Pt_1
Durante le vacanze estive la figlia starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, a scelta e nelle settimane rimanenti riprenderà il normale calendario.
I genitori si impegnano ad organizzare le vacanze estive della figlia entro il 15 maggio di ogni anno.
Durante le vacanze di Natale, la figlia starà con il padre il giorno della Vigilia (sino alla sera dopo cena o con pernottamento sino al 25 dicembre mattino, quando la riaccompagnerà a casa della madre) e con la madre il giorno di Natale. La figlia starà poi, ad anni alterni, con un genitore dal 26 dicembre al 31 dicembre sera e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso migliore accordo tra i genitori.
L'alternanza dei weekend durante le vacanze sarà sospesa e riprenderà regolarmente dopo ciascuna vacanza.
Nelle vacanze di Pasqua, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, metà del periodo di sospensione scolastica con la madre e metà con il padre (con accompagnamento a scuola il giorno del rientro).
I ponti durante l'anno spetteranno al genitore cui spetta il fine settimana annesso al ponte, salvo diversi migliori accordi tra i genitori.
3.- La casa familiare, sita a Milano (MI) alla via Costantino Baroni n. 236 e di proprietà dei sig.ri e (rispettivamente padre e nonna della sig.ra , rimane assegnata Parte_3 Parte_4 Pt_2 alla madre con tutti gli arredi che attualmente vi si trovano. Il padre si è già trasferito presso l'abitazione dei genitori sita a Milano (MI) alla via Mac Mahon n.19 e ha già portato con sé gran parte dei propri beni ed effetti personali.
pagina 2 di 4 4.- Alla luce del collocamento paritario della bambina, ciascun genitore contribuirà al mantenimento della stessa in via diretta nei periodi di permanenza presso ciascuno e provvederà altresì all'acquisto dei vestiti e alla spesa connessa alla cura della figlia.
Le parti concordano che l'Assegno unico erogato nell'interesse della figlia ed ogni forma di contributo per la figlia sarà incassato al 50% tra i genitori.
5.- I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie, a decorrere dal mese di ottobre 2025, così come individuate dalla Linee Guida della Corte d'appello di Milano, qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 3 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per
l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
6. Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcuna ragione e/o titolo.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NN TA
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