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Sentenza 10 febbraio 2024
Sentenza 10 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2024, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 35861 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. URSO IOLE, , giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA, per procura generale CP_1
alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE:
“1) Annullare il provvedimento numero 07046553 categoria INVCIV con CP_1
il quale si chiede alla ricorrente, il pagamento di euro 20.045,90 .
2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettizzate al 15% da distrarsi in favore dell' antistatario procuratore costituito.”.
CONVENUTO
“reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte da parte ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 147 del
2022.”
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 13/11/2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata titolare di pensione n. 07046553 cat. INVCIV e di aver presentato, in data 27.05.2020, domanda all' di sospensione della prestazione in ragione del CP_1 superamento del limite reddituale in riferimento all'anno 2020, essendo stata assunta preso ha esposto: che l' con comunicazione del 27.05.2020 ha Parte_2 CP_1
riscontrato la sua domanda di sospensione rappresentando che la pensione sarebbe stata sospesa a partire dal 2021, in considerazione del fatto che l'accertamento reddituale deve essere effettuato in relazione all'anno precedente rispetto a quello di erogazione;
che con nota del 23.01.2023 l' ha comunicato che dal mese di CP_1
luglio 2020 al mese di gennaio 2023 sulla sua pensione (cat. INVCIV n. 07046553) è stato corrisposto un pagamento superiore a quello dovuto, per un importo complessivo di €20.045,90 richiesti in restituzione;
che avverso tale comunicazione il
10.03.2023 è stato proposto ricorso al Comitato Provinciale , il quale con CP_1
provvedimento n. 2330462 del 18.04.2023 ha deliberato la reiezione del suddetto ricorso.
Tanto esposto in punto di fatto, la ricorrente, richiamata la normativa di riferimento ed alcuni precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato che le somme rivendicate dall' sono state da lei percepite in assoluta buona fede e, quindi, in CP_2
assenza di dolo, avendo la stessa informato l' della modifica della sua CP_1
situazione reddituale in data 27.05.2020, non potendo essere a lei imputabile l'omesso e, comunque, tardivo ricalcolo da parte dell della sua pensione, con CP_2
la conseguente infondatezza della pretesa restitutoria azionata.
Ha quindi convenuto in giudizio l' per sentire dichiarare la non debenza CP_1 dell'indebito rivendicato dall' e, quindi, l'annullamento del provvedimento CP_2
impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio in data 18.1.2024 contestando l'avversa pretesa CP_1
e ribadendo, sulla base della normativa e giurisprudenza di riferimento richiamata, la legittimità della pretesa portata dal provvedimento impugnato e, quindi, la ripetibilità
2 dell'indebito stante l'inapplicabilità al caso di specie (indebito assistenziale) delle regole dettate con riferimento alle pensioni o agli altri trattamenti previdenziali in senso stretto e, in ogni caso, l'insussistenza del legittimo affidamento della ricorrente nella definitiva attribuzione patrimoniale atteso che la stessa era perfettamente a conoscenza della modifica della sua situazione reddituale, verificatasi in conseguenza dello svolgimento di nuova attività lavorativa, avendo anche l' comunicato in CP_2 data 27.5.2020 la sospensione della pensione in godimento a far data dall'anno 2021.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Depositate le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum, si rileva che nel provvedimento del
23.1.2023, l' ha proceduto al ricalcolo della pensione di invalidità civile in CP_1
godimento per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023, per effetto del pacifico superamento nell'anno 2020 dei requisiti reddituali per la concessione del beneficio e, a fortiori, per la concessione della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001 (cd. aumento al milione).
In particolare, l' ha disposto l'eliminazione della prestazione a decorrere dal CP_1
1.1.2021 (sebbene il superamento del limite reddituale sia intervenuto nel 2020), in applicazione del disposto di cui all'art. 35, comma 8, DL n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Ne è derivato un debito a titolo di sorte della prestazione nel periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2023 di €8.124,50.
Contestualmente l'ufficio ha disposto l'eliminazione della maggiorazione sociale, anch'essa pacificamente non spettante in ragione dei redditi conseguiti dalla
3 ricorrente a partire dall'assunzione presso il con un Organizzazione_1
debito complessivo di €11.921,40, che, sommato al debito per la prestazione di base, ha determinato il debito di €20.045,90 oggetto di richiesta di restituzione.
Dal confronto tra gli importi erogati prima e dopo la ricostituzione, emerge chiaramente che la revoca della maggiorazione sociale è avvenuta a decorrere dal luglio 2020, e ciò in quanto ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiorazione si è avuto riguardo all'anno in corso.
Nessuna contestazione è stata elevata dalla ricorrente in ordine alla sussistenza dell'indebito, incentrandosi il ricorso esclusivamente sulla dedotta irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo dell'accipiens.
3. La doglianza è in parte fondata alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38
Cost., - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Si è quindi affermato che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione”, evidenziandosi anche che
“La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
4 dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.” (cfr. Cass. 16/04/2019, n.10642; Cass. n.
28771/2018).
Si legge infatti nelle motivazioni dei citati arresti giurisprudenziali che “trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il D.L.
173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)
5 o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (v. Cassazione civile sez. VI,
16/04/2019, n.10642; v. anche Cassazione nr. 28771/2018, Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, n.26036, Corte appello Milano sez. lav., 12/02/2019, n.38).
Ebbene, questo giudice ritiene senz'altro maggiormente condivisibile il principio desumibile dalle disposizioni di legge e della giurisprudenza richiamate, secondo cui, in caso di “indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire” (così in Cass. 28771/2018), deve escludersi l'applicazione della generale disciplina di cui all'art. 2033 c.c.; tale opzione interpretativa appare infatti maggiormente coerente con la funzione solidaristica delle prestazioni assistenziali volta a soddisfare un bisogno alimentare per il periodo in cui il beneficio è (legittimamente) riconosciuto e maggiormente rispettosa dell'affidamento riposto dall'assistito nel tempo anteriore al superamento del limite reddituale.
Deve quindi concludersi per la ripetibilità dei soli ratei di prestazione eventualmente erogati dopo il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso in cui la buona fede e l'affidamento dell'assistito, alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, debbano senz'altro escluse, in ragione, ad esempio, del dolo dell'accipiens o della radicale incompatibilità del beneficio con le esigenze assistenziali ovvero allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr., in tal senso, Cassazione, Sezione
Lavoro, sentenza n. 28771 del 9/11/2018, cit.).
4. Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente che, a seguito dell'assunzione presso il Comune di la ricorrente ha iniziato a percepire un Pt_2
reddito da lavoro dipendente di gran lunga superiore agli importi erogati dall' CP_1 per la prestazione in godimento (€24.804 annuali, come indicato nella domanda di ricostituzione del maggio 2020).
Proprio per tale ragione il 27.5.2020 la ricorrente ha chiesto la sospensione della prestazione, ben consapevole del fatto che, a fronte dei redditi conseguiti, la prestazione di assistenza non fosse più dovuta.
6 Né la risposta dell' può ritenersi idonea ad ingenerare un affidamento della CP_1
ricorrente circa la spettanza della provvidenza nonostante i maggiori redditi comunicati, avendo l'Ufficio comunicato nella stessa giornata del 27.5.2020 che la sospensione sarebbe stata disposta a decorrere dal 1.1.2021 in relazione ai redditi comunicati nel 2020.
Deve dunque escludersi la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti, individuati dalla prevalente giurisprudenza, per l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per motivi reddituali, dovendo ritenersi che nessun affidamento la ricorrente ha potuto ragionevolmente riporre nella spettanza delle somme corrisposte a decorrere dal 1.1.2021, tenuto conto del fatto che essa stessa si era peritata di richiedere la sospensione, ottenendo come risposta una nota in cui si preannunciava che la sospensione sarebbe stata disposta a partire dal 2021.
Nello stesso senso, l'affidamento va altresì escluso alla luce del considerevole incremento reddituale conseguito per effetto dell'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del tale da ingenerare senz'altro nella ricorrente la Org_1
consapevolezza della non spettanza del beneficio.
In difetto di un legittimo affidamento, l'indebito determinatosi a partire dal
1.1.2021 è pertanto ripetibile.
Per contro, e per ragioni speculari, si ritiene che la maggiorazione sociale erogata nell'anno 2020 sia irripetibile, ben potendo ravvisarsi un legittimo affidamento della ricorrente nella percezione della maggiorazione sociale, a fronte della reiezione della domanda di sospensione motivata dall'ufficio con la decorrenza della sospensione a partire dall'anno 2021.
5. In definitiva, alla luce di quanto precede, va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito comunicato alla ricorrente limitatamente all'importo di €2.269,44, richiesti a titolo indebita percezione della maggiorazione sociale nell'anno 2020.
6. Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della particolare complessità della materia, possono essere compensate in ragione di 4/5, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
7 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 13/11/2023, così provvede: Parte_1
1. - Dichiara l'irripetibilità dell'indebito comunicato alla ricorrente con nota del
23.1.2023, limitatamente all'importo di €2.269,44 richiesto a titolo indebita percezione della maggiorazione sociale nell'anno 2020;
2. - Rigetta nel resto il ricorso;
3. - Condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. IOLE URSO, CP_1
procuratrice antistataria, di un quinto delle spese di lite, che liquida, per detta frazione, in complessivi €700,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 10/02/2024
Il Giudice
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