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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 701/2023 R.G. promossa da
- nata a [...], il [...] (C. F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
GI CI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modica, corso
Garibaldi n. 43
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cappello,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modica, Variante S.S.115 n° 4
APPELLATI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1595/2022 pubblicata il 1611.2022, resa nel procedimento n. 3545/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione e, per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 1062/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.6.2017 per euro 16.360,00 a carico di Parte_1
ed a favore di . Condannava al pagamento delle spese di lite,
[...] Controparte_4
CTU compresa, a favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché di , eredi di .
[...] Controparte_3 Controparte_4
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
5.5.2023.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, spese vinte, distratte quelle per CP_3
unica non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
All'udienza del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha violato l'art. 112 c.p.c.
Il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione del credito.
Inoltre, l'opponente aveva rilevato che la scrittura privata azionata è un'elencazione generica di oggetti e di prestazioni non specificate nella tipologia, nell'entità, nella durata e/o nel dettaglio e nemmeno è stata specificata alcuna data, di effettuazione di lavori e/o acquisto di materiale. L'assenza di tali elementi essenziali ai fini della
2 validità di una scrittura privata costituisce evidente vizio essenziale della stessa, che dunque deve ritenersi nulla e/o inesistente, inidonea all'emissione del monitorio.
L'appellante richiama altresì l'art 2704 c.c. e deduce che secondo una sentenza del
Tribunale di Milano assume valore la data di produzione in giudizio e inoltre che nel corpo dell'opposizione è stato ribadito e provato (visura camerale) che
[...]
ha cessato attività e partita iva (febbraio 2006) oltre dieci anni prima CP_4
rispetto alla data di deposito del ricorso monitorio, circostanza atta ad avvalorare ed integrare l'eccezione di prescrizione del credito, anche solo decennale.
La prima data certa riferibile alla scrittura è quella di deposito del ricorso monitorio,
ma non è certo data utile a provare l'eventuale azionamento del credito nel termine prescrizionale ex lege previsto rispetto all'esecuzione dei lavori, la cui data non è
mai stata da controparte precisata né provata, né è stata data alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione.
Prosegue l'appellante nel senso che controparte non ha provato che i lavori fossero stati eseguiti nell'ambito del termine prescrizionale applicabile al caso di specie o che fossero stati notificati atti interruttivi della decorrenza del termine e nemmeno controparte ha mai contestato l'eccezione di sopravvenuta prescrizione del credito in alcuno dei propri scritti.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ricostruito i fatti e le responsabilità ed ha omesso pronuncia.
Nonostante l'accertamento che la nota dei lavori fosse stata sottoscritta dalla ciò non poteva e non può ritenersi assorbente di ogni altra eccezione e Pt_1
difesa spiegata né sottrare il preteso creditore all'assolvimento dell'onere probatorio.
3 Infatti, la ha sempre contestato il contenuto della nota sia in ordine ai luoghi Pt_1
ed all'immobile oggetto dei lavori che al quantum della pretesa.
Né è stato tenuto conto che in sede di interrogatorio formale l'appellante ha dichiarato che i lavori non erano stati effettuati in via Catena (vedi scrittura azionata)
e neppure è stato tenuto conto che la ha dichiarato che era stato fatto solo un Pt_1
bagnetto, non anche tutti gli altri lavori elencati nella nota in questione.
Sul punto va rilevato, sempre a mente della che anche il teste non Pt_1 Tes_1
ha saputo riferire nulla in merito all'effettiva realizzazione degli stessi, né il collocamento nel tempo e nello spazio dei suddetti lavori né di avere mai conosciuto la Pt_1
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per vizio di motivazione.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato laddove, sul presupposto delle risultanze della CTU grafologica che ha ricondotto la sottoscrizione della scrittura alla odierna appellante e del risultato dell'interrogatorio formale, ha invertito l'onere della prova ponendolo in capo all'odierna appellante sul presupposto che al debitore spetta di fornire la prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa di controparte.
Va rilevato però che il riconoscimento tacito della scrittura privata e la verificazione della stessa attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della stessa e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate: la ha sempre contestato il contenuto della scrittura con Pt_1
riferimento all'entità dei lavori genericamente elencato ed al quantum.
4 Il teste, il 26.5.2022 ha dichiarato “se sono stato chiamato per fare questi lavori,
sicuramente ho fatto pavimento e rivestimento. In questo momento però non riesco a ricordare di avere effettuato questi lavori proprio in questa via, che, ribadisco, non so nemmeno dove si trovi.”
Proprio da quanto dichiarato dal Sig. discende l'evidente mancanza di Tes_1
prova sulla effettività dei lavori e sulla riconducibilità dei lavori a . Controparte_4
I motivi sono fondati, per quanto di ragione.
Osserva in primo luogo la Corte che la scrittura, in realtà nota di lavori, sottoscritta dalla opera testuale riferimento a lavori pretesamente effettuati in Modica, Pt_1
via Catena.
In secondo luogo deve essere tenuto conto che gli stessi appellati, eredi di
[...]
, ammettono pacificamente (leggi p. 4 della comparsa di costituzione in CP_4
giudizio di questo grado) che lo avrebbe effettuato lavori per complessivi euro CP_4
50.000,00 in due distinti immobili di Modica e cioè via Catena (indicata nella nota lavori che ci occupa) e via Santa venera, I vico, questo secondo oggetto di altra causa.
In terzo luogo sono in atti sia il ricorso per decreto ingiuntivo che il decreto ingiuntivo (n. 1098/2017) che l'opposizione, relativi ai lavori per complessivi euro
30.960,00, pretesamente effettuati dallo in via Santa Venera, I vico, sempre di CP_4
Modica, commissionati dalla madre della Pt_1 Controparte_5
Conseguenza di ciò è che il preteso “riconoscimento del debito” della non Pt_1
afferisce certamente all'oggetto di questo procedimento, bensì a distinti lavori per i quali esiste altro monitorio ed altra opposizione.
5 Inoltre, se si pone mente alla testimonianza del teste ascoltato su richiesta dello
, la stessa è assolutamente carente, in quanto ha dichiarato CP_4 Parte_2
che era vero che lo lo aveva chiamato più volte per fare lavori di piastrellista, CP_4
ma di non ricordare nel caso di specie anche perchè si tratta di lavori risalenti nel tempo e dichiara testualmente “Comunque probabilmente li ho fatti o probabilmente no, non posso dirlo con certezza, perché giro tutta la Sicilia”.
Alla domanda posta dal giudice egli ha risposto che non conosceva Parte_1
e precisamente: “Non conosco la signora bionda che è uscita dalla stanza”.
[...]
Poi il teste aggiunge, con riferimento a lavori pretesamente effettuati in via S. Venera
(quindi non via Catena) che “In questo momento però non riesco a ricordare di avere effettuato questi lavori proprio in questa via, che, ribadisco, non so nemmeno dove si trovi”.
Dunque, in carenza assoluta di prova sui lavori pretesamente eseguiti in via Catena
di Modica, indicata nella nota oggetto del D.I. per cui è questa causa, prova che come è noto rimane a carico dell'opposto, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo revocato. Ogni altra questione rimane assorbita.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha disposto le spese di lite tutte a carico di essa appellante.
L'appellante è soggetto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, non revocato, per il giudizio di primo grado come per il presente grado e quindi tutte le spese, di CTU
compresa, dovevano essere poste a carico dell'Erario.
Inoltre, poiché anche il convenuto , de cuius della Controparte_4 CP_3
aveva resistito nel giudizio a mezzo ammissione al patrocinio a spese dello
[...]
6 Stato, la stessa doveva ritenersi tacitata a carico dell'Erario, che doveva sopportare ogni onere ed invoca al riguardo una sentenza della Cassazione penale.
Il motivo, osserva la Corte, è assorbito dalla seguente liquidazione delle spese, che segue.
*****
Rimangono appunto da regolare le spese di lite dei due gradi che, tenuto conto del principio di soccombenza, si pongono a favore di ed a Parte_1
carico, in solido, di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, nella predetta misura, in complessivi euro 4.612,00 di cui euro 385,00 per esborsi, euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per quella introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 851,00 per quella decisionale (scambio di sole note, atteso il rito ex art. 281 sexies seguito in prime cure).
Queste spese devono essere corrisposte allo Stato, ex art. 133 TUSG, tenuto conto che l'appellante ha beneficiato, nel primo grado di lite, del patrocinio a carico dell'Erario. Parimenti, le spese per CTU del primo grado, poste sempre a carico delle appellate in solido.
Per il secondo grado le spese si liquidano in complessivi euro 4.315,00 di cui euro
382,50 per esborsi (se corrisposti), euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00
7 per quella introduttiva, euro 922,00 per la sola fase di trattazione (nessuna attività
istruttoria) ed euro 956,00 per quella decisionale (tenuto conto del rito, che prevede lo scambio di un solo atto processuale), oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Le spese di lite di questo grado di giudizio si devono invece corrispondere a
[...]
in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio relativo al giudizio del Parte_1
primo grado (delibera del 4.8.2017, unica prodotta) non spiega efficacia nel secondo,
essendo stata l'odierna appellante soccombente e non avendo la medesima riproposto nuova istanza di ammissione al beneficio per questo grado di lite (Cass., VI,
6/7/2020, n.13894; VI, 12/12/2019, n. 32710 e II, 30/04/2019, n. 11470).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1592/2022 pubblicata il
[...]
16.11.2022, lo accoglie e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Ragusa, n. 1062/2017 emesso il 16.6.2017 nel procedimento n.
2377/2017 R.G.
Condanna in solido , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di , Parte_1
quantificate in complessivi euro 4.612,00, somma da corrispondersi allo Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA (se corrisposta) come per legge nonché le spese di CTU del primo grado.
Condanna in solido , e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagare le spese di lite di questo grado di lite a , quantificate Parte_1
8 in complessivi euro 4.315,00 (di cui euro 382,50 per esborsi per il caso di corresponsione a carico dell'appellante), oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Catania il 30 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 701/2023 R.G. promossa da
- nata a [...], il [...] (C. F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
GI CI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modica, corso
Garibaldi n. 43
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cappello,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modica, Variante S.S.115 n° 4
APPELLATI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 1595/2022 pubblicata il 1611.2022, resa nel procedimento n. 3545/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava l'opposizione e, per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 1062/2017, emesso dal Tribunale di Ragusa il 16.6.2017 per euro 16.360,00 a carico di Parte_1
ed a favore di . Condannava al pagamento delle spese di lite,
[...] Controparte_4
CTU compresa, a favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché di , eredi di .
[...] Controparte_3 Controparte_4
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
5.5.2023.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed hanno chiesto il rigetto dell'appello, spese vinte, distratte quelle per CP_3
unica non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
All'udienza del 6.10.2025 la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha violato l'art. 112 c.p.c.
Il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di prescrizione del credito.
Inoltre, l'opponente aveva rilevato che la scrittura privata azionata è un'elencazione generica di oggetti e di prestazioni non specificate nella tipologia, nell'entità, nella durata e/o nel dettaglio e nemmeno è stata specificata alcuna data, di effettuazione di lavori e/o acquisto di materiale. L'assenza di tali elementi essenziali ai fini della
2 validità di una scrittura privata costituisce evidente vizio essenziale della stessa, che dunque deve ritenersi nulla e/o inesistente, inidonea all'emissione del monitorio.
L'appellante richiama altresì l'art 2704 c.c. e deduce che secondo una sentenza del
Tribunale di Milano assume valore la data di produzione in giudizio e inoltre che nel corpo dell'opposizione è stato ribadito e provato (visura camerale) che
[...]
ha cessato attività e partita iva (febbraio 2006) oltre dieci anni prima CP_4
rispetto alla data di deposito del ricorso monitorio, circostanza atta ad avvalorare ed integrare l'eccezione di prescrizione del credito, anche solo decennale.
La prima data certa riferibile alla scrittura è quella di deposito del ricorso monitorio,
ma non è certo data utile a provare l'eventuale azionamento del credito nel termine prescrizionale ex lege previsto rispetto all'esecuzione dei lavori, la cui data non è
mai stata da controparte precisata né provata, né è stata data alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione.
Prosegue l'appellante nel senso che controparte non ha provato che i lavori fossero stati eseguiti nell'ambito del termine prescrizionale applicabile al caso di specie o che fossero stati notificati atti interruttivi della decorrenza del termine e nemmeno controparte ha mai contestato l'eccezione di sopravvenuta prescrizione del credito in alcuno dei propri scritti.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ricostruito i fatti e le responsabilità ed ha omesso pronuncia.
Nonostante l'accertamento che la nota dei lavori fosse stata sottoscritta dalla ciò non poteva e non può ritenersi assorbente di ogni altra eccezione e Pt_1
difesa spiegata né sottrare il preteso creditore all'assolvimento dell'onere probatorio.
3 Infatti, la ha sempre contestato il contenuto della nota sia in ordine ai luoghi Pt_1
ed all'immobile oggetto dei lavori che al quantum della pretesa.
Né è stato tenuto conto che in sede di interrogatorio formale l'appellante ha dichiarato che i lavori non erano stati effettuati in via Catena (vedi scrittura azionata)
e neppure è stato tenuto conto che la ha dichiarato che era stato fatto solo un Pt_1
bagnetto, non anche tutti gli altri lavori elencati nella nota in questione.
Sul punto va rilevato, sempre a mente della che anche il teste non Pt_1 Tes_1
ha saputo riferire nulla in merito all'effettiva realizzazione degli stessi, né il collocamento nel tempo e nello spazio dei suddetti lavori né di avere mai conosciuto la Pt_1
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per vizio di motivazione.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato laddove, sul presupposto delle risultanze della CTU grafologica che ha ricondotto la sottoscrizione della scrittura alla odierna appellante e del risultato dell'interrogatorio formale, ha invertito l'onere della prova ponendolo in capo all'odierna appellante sul presupposto che al debitore spetta di fornire la prova dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa di controparte.
Va rilevato però che il riconoscimento tacito della scrittura privata e la verificazione della stessa attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della stessa e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate: la ha sempre contestato il contenuto della scrittura con Pt_1
riferimento all'entità dei lavori genericamente elencato ed al quantum.
4 Il teste, il 26.5.2022 ha dichiarato “se sono stato chiamato per fare questi lavori,
sicuramente ho fatto pavimento e rivestimento. In questo momento però non riesco a ricordare di avere effettuato questi lavori proprio in questa via, che, ribadisco, non so nemmeno dove si trovi.”
Proprio da quanto dichiarato dal Sig. discende l'evidente mancanza di Tes_1
prova sulla effettività dei lavori e sulla riconducibilità dei lavori a . Controparte_4
I motivi sono fondati, per quanto di ragione.
Osserva in primo luogo la Corte che la scrittura, in realtà nota di lavori, sottoscritta dalla opera testuale riferimento a lavori pretesamente effettuati in Modica, Pt_1
via Catena.
In secondo luogo deve essere tenuto conto che gli stessi appellati, eredi di
[...]
, ammettono pacificamente (leggi p. 4 della comparsa di costituzione in CP_4
giudizio di questo grado) che lo avrebbe effettuato lavori per complessivi euro CP_4
50.000,00 in due distinti immobili di Modica e cioè via Catena (indicata nella nota lavori che ci occupa) e via Santa venera, I vico, questo secondo oggetto di altra causa.
In terzo luogo sono in atti sia il ricorso per decreto ingiuntivo che il decreto ingiuntivo (n. 1098/2017) che l'opposizione, relativi ai lavori per complessivi euro
30.960,00, pretesamente effettuati dallo in via Santa Venera, I vico, sempre di CP_4
Modica, commissionati dalla madre della Pt_1 Controparte_5
Conseguenza di ciò è che il preteso “riconoscimento del debito” della non Pt_1
afferisce certamente all'oggetto di questo procedimento, bensì a distinti lavori per i quali esiste altro monitorio ed altra opposizione.
5 Inoltre, se si pone mente alla testimonianza del teste ascoltato su richiesta dello
, la stessa è assolutamente carente, in quanto ha dichiarato CP_4 Parte_2
che era vero che lo lo aveva chiamato più volte per fare lavori di piastrellista, CP_4
ma di non ricordare nel caso di specie anche perchè si tratta di lavori risalenti nel tempo e dichiara testualmente “Comunque probabilmente li ho fatti o probabilmente no, non posso dirlo con certezza, perché giro tutta la Sicilia”.
Alla domanda posta dal giudice egli ha risposto che non conosceva Parte_1
e precisamente: “Non conosco la signora bionda che è uscita dalla stanza”.
[...]
Poi il teste aggiunge, con riferimento a lavori pretesamente effettuati in via S. Venera
(quindi non via Catena) che “In questo momento però non riesco a ricordare di avere effettuato questi lavori proprio in questa via, che, ribadisco, non so nemmeno dove si trovi”.
Dunque, in carenza assoluta di prova sui lavori pretesamente eseguiti in via Catena
di Modica, indicata nella nota oggetto del D.I. per cui è questa causa, prova che come è noto rimane a carico dell'opposto, l'appello deve essere accolto e il decreto ingiuntivo revocato. Ogni altra questione rimane assorbita.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha disposto le spese di lite tutte a carico di essa appellante.
L'appellante è soggetto ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, non revocato, per il giudizio di primo grado come per il presente grado e quindi tutte le spese, di CTU
compresa, dovevano essere poste a carico dell'Erario.
Inoltre, poiché anche il convenuto , de cuius della Controparte_4 CP_3
aveva resistito nel giudizio a mezzo ammissione al patrocinio a spese dello
[...]
6 Stato, la stessa doveva ritenersi tacitata a carico dell'Erario, che doveva sopportare ogni onere ed invoca al riguardo una sentenza della Cassazione penale.
Il motivo, osserva la Corte, è assorbito dalla seguente liquidazione delle spese, che segue.
*****
Rimangono appunto da regolare le spese di lite dei due gradi che, tenuto conto del principio di soccombenza, si pongono a favore di ed a Parte_1
carico, in solido, di , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, nella predetta misura, in complessivi euro 4.612,00 di cui euro 385,00 per esborsi, euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per quella introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed euro 851,00 per quella decisionale (scambio di sole note, atteso il rito ex art. 281 sexies seguito in prime cure).
Queste spese devono essere corrisposte allo Stato, ex art. 133 TUSG, tenuto conto che l'appellante ha beneficiato, nel primo grado di lite, del patrocinio a carico dell'Erario. Parimenti, le spese per CTU del primo grado, poste sempre a carico delle appellate in solido.
Per il secondo grado le spese si liquidano in complessivi euro 4.315,00 di cui euro
382,50 per esborsi (se corrisposti), euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00
7 per quella introduttiva, euro 922,00 per la sola fase di trattazione (nessuna attività
istruttoria) ed euro 956,00 per quella decisionale (tenuto conto del rito, che prevede lo scambio di un solo atto processuale), oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Le spese di lite di questo grado di giudizio si devono invece corrispondere a
[...]
in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio relativo al giudizio del Parte_1
primo grado (delibera del 4.8.2017, unica prodotta) non spiega efficacia nel secondo,
essendo stata l'odierna appellante soccombente e non avendo la medesima riproposto nuova istanza di ammissione al beneficio per questo grado di lite (Cass., VI,
6/7/2020, n.13894; VI, 12/12/2019, n. 32710 e II, 30/04/2019, n. 11470).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1592/2022 pubblicata il
[...]
16.11.2022, lo accoglie e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Ragusa, n. 1062/2017 emesso il 16.6.2017 nel procedimento n.
2377/2017 R.G.
Condanna in solido , e al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di , Parte_1
quantificate in complessivi euro 4.612,00, somma da corrispondersi allo Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA (se corrisposta) come per legge nonché le spese di CTU del primo grado.
Condanna in solido , e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagare le spese di lite di questo grado di lite a , quantificate Parte_1
8 in complessivi euro 4.315,00 (di cui euro 382,50 per esborsi per il caso di corresponsione a carico dell'appellante), oltre il rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Catania il 30 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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