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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, in data 23/27 maggio 2022, n. 5303/2022, iscritto al n. 4994/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 settembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nata a [...] il 16 settembre PA C.F._1
1959, (codice fiscale , nato a [...] il 22 settembre Parte_2 C.F._2
1964, ed (codice fiscale ), nata a [...] il 30 agosto Parte_3 C.F._3
1956, tutti in proprio e quali eredi legittimi di nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 19 maggio 2023, e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Zeno (codice fiscale
- appellanti - C.F._4
E la codice fiscale ), con sede legale in Torino, alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 156, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_2 P.IVA_2
Via V. Alfieri n. 1, rappresentata – in forza della procura conferita mediante l'atto pubblico rogato dal dr. Notaio in Sacile, il 20 aprile 2022, rep. n. 33134, racc. n. 22224 – Persona_2
dalla (codice fiscale ), con sede legale in Milano, ai Bastioni Controparte_3 P.IVA_3
di Porta Nuova n. 19, costituitasi per mezzo dell'avv. Monia TUCCI (codice fiscale
), nata a [...] il 1° febbraio 1971, che la rappresenta in forza della C.F._5
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 1 di 8 Pt_1 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
procura conferitale mediante la scrittura privata autenticata dal dr. , Notaio in Persona_3
Milano, l'8 marzo 2022, rep. n. 8698, racc. n. 5041, e tecnicamente rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iollo (codice fiscale C.F._6
- interventrice volontaria -
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata alla il 17 novembre 2022, Controparte_1 [...]
, ed si sono appellati a Controparte_4 Persona_1 Parte_2 Parte_3
questa Corte avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Im- presa, n. 5303/2022, pubblicata il 27 maggio 2022 (e non notificata), con la quale sono state rigettate le domande dai primi tre di loro proposte contro la con una ci- Controparte_5
tazione notificata il 25 novembre 2018 a quest'ultima, che era stata poco prima incorporata dalla e dalla quarta intervenendo in corso di causa con una comparsa Controparte_1
depositata il 17 febbraio 2020, per ottenere:
A) i primi tre:
1) la dichiarazione della nullità delle fideiussioni da loro prestate a favore della
[...]
il 10 febbraio 2003, il 21 aprile 2005, il 22 maggio 2000 e il 29 marzo 2002 a Controparte_5
garanzia dei finanziamenti concessi da detta banca alla EC di SO AN e alla
EC S.A.S. di SO AN & C.;
2) la dichiarazione, «in solo subordine», della loro liberazione ex tunc, in applicazione dell'art. 1957, co. 1, c.c., da ogni obbligo fideiussorio nei confronti della suddetta banca, lad- dove questa non avesse dimostrato di aver tempestivamente ottemperato all'onere previsto da quella norma;
3) l'accertamento dei danni da loro subìti a causa della condotta anticoncorrenziale tenuta dalla banca convenuta e la dichiarazione della loro risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
4) il riconoscimento a ciascuno di loro della somma di almeno 30.000,00 € o della diversa somma ritenuta giusta a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
5) l'ordine alla banca convenuta di cancellare i loro nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
6) la dichiarazione che nessuna somma era da loro dovuta alla banca convenuta;
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 2 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
7) la condanna di quest'ultima a pagare a ciascuno di loro la somma di 30.000,00 € o la diversa somma ritenuta giusta a titolo di risarcimento dei danni connessi all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo da loro promosso contro la medesima banca;
8) la condanna della banca convenuta a rifonder loro le spese processuali;
B) la quarta:
1) la dichiarazione della nullità della fideiussione da lei rilasciata in favore della
[...]
il 20 maggio 2000 a garanzia dei crediti di quest'ultima nei confronti della Tec- Controparte_5
novibra S.A.S. di AN SO;
2) la dichiarazione, «in solo subordine», della sua liberazione ex tunc, in applicazione dell'art. 1957, co. 1, c.c., da ogni obbligo fideiussorio nei confronti della suddetta banca, lad- dove questa non avesse dimostrato di aver tempestivamente ottemperato all'onere impostole dalla suddetta norma;
3) il governo delle spese processuali «secondo giustizia».
I.1.2. A sostegno del loro appello essi hanno addotto, in sintesi, che il Giudice di prime cure, il quale ha affermato che la loro domanda o, per meglio dire, le loro domande, siccome volte ad ottenere la «declaratoria di nullità assoluta delle fideiussioni» sopra indicate poiché co- stituenti l'effetto dell'«intesa tra gli istituti di credito volta ad applicare in modo uniforme le clau- sole di cui agli artt. 2,6,8 del modello ABI di fideiussione omnibus», accertata e giudicata nulla poiché anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con il suo provvedimento n. 55 del 2005, non po- tevano essere accolte per la ragione – che ha giudicato «assorbente», senza ricevere in propo- sito alcuna specifica critica – che essi non avevano allegato né provato che, senza le clausole
«attinte» da tale nullità, le fideiussioni non sarebbero state concluse, né, d'altronde, avevano assolto l'onere di «dedurre di volere la declaratoria di nullità delle sole clausole in questione, facendo salvo il contratto fideiussorio, in via alternativa e subordinata alla domanda principale di nullità assoluta», nonché «che nel caso di specie vi fosse un'applicazione uniforme delle clau- sole di cui al modello ABI, come pure affermato dalla Corte di Cassazione per rilevare la nullità relativa»:
1) ha erroneamente interpretato e falsamente applicato gli artt. 112 e 183, co. 5, c.p.c. nel ritenere che la loro domanda non fosse implicitamente rivolta ad ottenere pure la declara- toria della nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle suddette fideiussioni e «anche e soprattutto» nel non rilevare d'ufficio la nullità di tali clausole;
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 3 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
2) ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., in relazione a quanto disposto dagli artt.
115 e 116 c.p.c., nel ritenere «carente la prova “dell'applicazione uniforme nel caso di specie, delle clausole di cui al modello ABI come pure affermato dalla Corte di Cassazione per rilevare la nullità relativa» (così l'atto d'appello, pag. 7).
Hanno chiesto pertanto a questa Corte di voler, «IN TOTALE RIFORMA DELLA SEN-
TENZA APPELLATA», accogliere le seguenti conclusioni:
«-accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2 – 6 – 8 delle dichiarazioni fideiusso- rie sottoscritte dagli appellanti a favore del ora in Controparte_5 Controparte_1
data 10.02.2002; 21.04.2005; 25.05.2000; 29.02.2002.
-dichiarare gli appellanti, per effetto della caducazione della deroga all'art. 1957 c.c., liberati da ogni obbligo di garanzia non avendo la Banca rispettato la tempestiva osservanza dei termini sanciti dalla norma citata.
- accertare i danni subiti dagli appellanti derivanti dalla condotta anticoncorrenziale di- isarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_6
- riconoscere a ciascuno degli appellanti almeno € 30.000 a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ovvero quella maggiore o minor somma che sara' ritenuta giusta dall'Ecc.ma Corte adita, salvo eventuali ulteriori danni con- nessi all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che saranno quantificati e richie- sti in separato giudizio.
- ordinare ad in persona del legale rappresentante p.t. di Controparte_1
provvedere alla cancellazione del nominativo degli appellanti dalla Centrale Rischi presso la
Banca d'Italia;
- dichiarare non essere dovuta alcuna somma dagli appellanti ad Controparte_1
[...]
- condannare n persona del legale rappresentante p.t. al pa- Controparte_1
gamento in favore di ciascuno degli appellanti di € 30.000 a titolo di risarcimento, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte adita riterra' giusta.
Con vittoria di spese e competenze professionali».
I.2. Mentre la è rimasta contumace, il 14 febbraio 2023 è inter- Controparte_1
venuta volontariamente nel processo d'appello, quale cessionaria dei crediti derivanti dalle fi- deiussioni oggetto della controversia e, in quanto tale, succeduta a titolo particolare a detta
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 4 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
società, la rappresentata dalla a sua volta rappresentata Controparte_2 Controparte_7
dall'avv. Monia Tucci, la quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa impu- gnazione.
I.3. Quindi, all'udienza del 23 gennaio 2024 il processo è stato dichiarato interrotto, per aver il procuratore ad litem della ichiarato che quest'ultima era deceduta, per poi Per_1
essere, con un ricorso depositato il 26 febbraio 2024, tempestivamente riassunto dagli altri tre appellanti, in proprio e quali eredi legittimi della defunta.
I.4. Nessuna delle parti costituite ha poi modificato le conclusioni da loro rispettiva- mente formulate al principio del processo di secondo grado.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto osservato che l'appello in esame, al contrario di quanto sostenuto dalla società interventrice, deve essere giudicato rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, secondo l'interpretazione sostanzialistica datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione1, dalla quale questo Collegio non ritine di doversi discostare, giacché, tutto sommato, consente di comprendere le critiche mosse dagli appel- lanti alla sentenza appellata e di rapportarle alla motivazione e alle statuizioni di tale sentenza e alle domande conclusivamente formulate dagli appellanti.
II.2.1. Il primo motivo dell'appello in esame (v. supra, sub § I.1.2, n. 1) è tuttavia, sotto entrambi i suoi profili, infondato.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, il giudice al quale sia stata chiesta la dichiarazione dell'integrale nullità di un contratto (o, più in generale, di un negozio) deve rilevarne d'ufficio l'eventuale nullità solo parziale e segnalarlo alle parti, ma, qualora, dopo tale segnalazione, nessuna delle parti gli chieda espressamente di dichiarare la nullità soltanto parziale del contratto (o del negozio), deve rigettare l'originaria domanda, «non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle loro determinazioni
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 5 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
espresse nel processo»2.
Gli appellanti pertanto innanzitutto errano nel sostenere che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere che la domanda o, per meglio dire, le domande da loro avanzate per ottenere la dichiarazione dell'integrale nullità delle fideiussioni in questione contenesse impli- citamente comprendessero implicitamente, come il più contiene il meno, anche la richiesta di dichiarare la nullità di tali fideiussioni nelle sole parti in cui queste riproducono, almeno secondo quanto dai medesimi appellanti allegato sin dall'inizio del processo di primo grado, le clausole di cui agli artt. 5, 6 e 8 del cd. modello ABI e, «anche e soprattutto», rilevare d'ufficio la nullità solo parziale delle fideiussioni e segnalarlo alle parti.
Invero, gli allora attori non hanno mai chiesto espressamente al Giudice di primo grado di dichiarare la nullità soltanto parziale delle fideiussioni in questione, ma hanno sempre riba- dito le proprie iniziali domande, anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cas- sazione, a Sezioni Unite, n. 41994/2021, che ha affermato che la nullità delle clausole di una fideiussione che riproducano quelle di cui agli artt. 5, 6 e 8 del cd. modello ABI non determina la nullità dell'intero negozio fideiussorio, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti, ribadendo, peraltro, che la dichiarazione della nul- lità soltanto parziale di un negozio può essere dal giudice pronunciata solo in accoglimento di un'espressa domanda in tal senso della parte interessata e non può dunque essere ritenuta im- plicita nella domanda volta ad ottenere la dichiarazione dell'integrale nullità del medesimo ne- gozio.
Va dunque escluso che nella specie il Giudice di prime cure abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla giammai espressamente formulata domanda degli attori volta ad ottenere la dichiarazione della nullità solo parziale delle fideiussioni in questione.
Né può ritenersi che il Giudice di prime cure abbia violato l'art. 183, co. 5, c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, omettendo di rilevare d'ufficio la nullità solo parziale delle fi- deiussioni in questione e così di consentire agli allora attori di chiederne espressamente la di- chiarazione.
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 6 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
La nullità delle clausole di tali fideiussioni riproduttive degli artt. 5, 6 e 8 del cd. modello
ABI costituiva invero la ragione per la quale gli allora attori avevano sin dall'inizio e poi per tutto il corso del processo di primo grado chiesto la dichiarazione della nullità integrale, e giammai solo parziale, delle medesime fideiussioni, pur dovendo essere ed in effetti essendo (come emerge chiaramente dalle memorie da loro depositate il 28 gennaio 2021, nel primo dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nel testo allora vigente, e dunque già prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994/2021) ben consapevoli della possibilità di chiederne la dichiarazione della nullità solo parziale (anche se, almeno a giudicare dal tenore del loro appello, non anche della necessità di formulare una espressa domanda in tal senso, che, evidentemente, il primo Giudice non aveva né il dovere né il potere di sollecitare).
Sicché, anche qualora volesse ritenersi che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio già nella fase della trattazione del processo di primo grado antecedente all'assegna- zione alle parti dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nel testo allora vigente, come previsto dal quinto comma di tale articolo, che la nullità delle suddette clausole avrebbe potuto deter- minare la nullità solo parziale delle fideiussioni cui accedono, l'eventuale nullità processuale conseguente all'omissione di tale rilievo – il cui scopo sarebbe stato quello di consentire alle parti di interloquire su una questione che esse non avevano dato mostra di essersi prospettate e di formulare le domande e le eccezioni da loro ritenute conseguentemente opportune – do- vrebbe considerarsi successivamente sanata per la sopravvenuta inutilità del rilievo omesso.
II.2.2. Il sopra esposto giudizio di totale infondatezza dell'articolato primo motivo dell'appello in esame rende evidentemente inutile esaminarne il secondo, con il quale gli ap- pellanti sostengono che il primo Giudice ha errato 2) ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., in relazione a quanto disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., nel ritenere «carente la prova “dell'ap- plicazione uniforme nel caso di specie, delle clausole di cui al modello ABI come pure affermato dalla Corte di Cassazione per rilevare la nullità relativa» (v. supra, sub § I.1.2, n. 2).
II.2.3. L'appello in esame va dunque respinto e la sentenza appellata, con la conse- guente conferma della sentenza appellata.
II.3.1. Al rigetto dell'appello segue inoltre, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna in so- lido di , ed a rifondere alla PA Parte_2 Parte_3 CP_2
le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno d'ufficio –
[...]
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 7 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nel testo attualmente vigente, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia – liquidate nel complessivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile, né peraltro necessario, liquidare in questa sede dipendendo nell'an e nel quantum da fattori futuri e incerti.
II.3.2. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, oc- corre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di PA [...]
, ed in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo Pt_4 Parte_2 Parte_3
unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 5303/2022, pubblicata il 27 maggio 2022, proposto da Parte_5
, ed il 17 novembre 2022 e riassunto
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
da , ed , anche quali eredi legittimi PA Parte_2 Parte_3
della nel frattempo defunta il 26 febbraio 2024: Persona_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna in solido , ed a PA Parte_2 Parte_3
rifondere alla le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo Controparte_2
importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per i compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di PA
, ed in solido di un ulteriore importo a titolo di contri-
[...] Parte_2 Parte_3
buto unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 8 di 8 PA Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la quale v. Cass., SS.UU., 27199/2017 e Cass. 21336/2017. 2 Così Cass., SS.UU., 26242/2014 e 26243/2014. Conf. Cass. 16051/2018 e, nello stesso senso, Cass.,
SS.UU., 41994/2021.
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, in data 23/27 maggio 2022, n. 5303/2022, iscritto al n. 4994/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 settembre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nata a [...] il 16 settembre PA C.F._1
1959, (codice fiscale , nato a [...] il 22 settembre Parte_2 C.F._2
1964, ed (codice fiscale ), nata a [...] il 30 agosto Parte_3 C.F._3
1956, tutti in proprio e quali eredi legittimi di nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 19 maggio 2023, e rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Zeno (codice fiscale
- appellanti - C.F._4
E la codice fiscale ), con sede legale in Torino, alla Piazza Controparte_1 P.IVA_1
San Carlo n. 156, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
- appellata contumace -
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_2 P.IVA_2
Via V. Alfieri n. 1, rappresentata – in forza della procura conferita mediante l'atto pubblico rogato dal dr. Notaio in Sacile, il 20 aprile 2022, rep. n. 33134, racc. n. 22224 – Persona_2
dalla (codice fiscale ), con sede legale in Milano, ai Bastioni Controparte_3 P.IVA_3
di Porta Nuova n. 19, costituitasi per mezzo dell'avv. Monia TUCCI (codice fiscale
), nata a [...] il 1° febbraio 1971, che la rappresenta in forza della C.F._5
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 1 di 8 Pt_1 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
procura conferitale mediante la scrittura privata autenticata dal dr. , Notaio in Persona_3
Milano, l'8 marzo 2022, rep. n. 8698, racc. n. 5041, e tecnicamente rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iollo (codice fiscale C.F._6
- interventrice volontaria -
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata alla il 17 novembre 2022, Controparte_1 [...]
, ed si sono appellati a Controparte_4 Persona_1 Parte_2 Parte_3
questa Corte avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Im- presa, n. 5303/2022, pubblicata il 27 maggio 2022 (e non notificata), con la quale sono state rigettate le domande dai primi tre di loro proposte contro la con una ci- Controparte_5
tazione notificata il 25 novembre 2018 a quest'ultima, che era stata poco prima incorporata dalla e dalla quarta intervenendo in corso di causa con una comparsa Controparte_1
depositata il 17 febbraio 2020, per ottenere:
A) i primi tre:
1) la dichiarazione della nullità delle fideiussioni da loro prestate a favore della
[...]
il 10 febbraio 2003, il 21 aprile 2005, il 22 maggio 2000 e il 29 marzo 2002 a Controparte_5
garanzia dei finanziamenti concessi da detta banca alla EC di SO AN e alla
EC S.A.S. di SO AN & C.;
2) la dichiarazione, «in solo subordine», della loro liberazione ex tunc, in applicazione dell'art. 1957, co. 1, c.c., da ogni obbligo fideiussorio nei confronti della suddetta banca, lad- dove questa non avesse dimostrato di aver tempestivamente ottemperato all'onere previsto da quella norma;
3) l'accertamento dei danni da loro subìti a causa della condotta anticoncorrenziale tenuta dalla banca convenuta e la dichiarazione della loro risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
4) il riconoscimento a ciascuno di loro della somma di almeno 30.000,00 € o della diversa somma ritenuta giusta a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
5) l'ordine alla banca convenuta di cancellare i loro nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia;
6) la dichiarazione che nessuna somma era da loro dovuta alla banca convenuta;
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 2 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
7) la condanna di quest'ultima a pagare a ciascuno di loro la somma di 30.000,00 € o la diversa somma ritenuta giusta a titolo di risarcimento dei danni connessi all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo da loro promosso contro la medesima banca;
8) la condanna della banca convenuta a rifonder loro le spese processuali;
B) la quarta:
1) la dichiarazione della nullità della fideiussione da lei rilasciata in favore della
[...]
il 20 maggio 2000 a garanzia dei crediti di quest'ultima nei confronti della Tec- Controparte_5
novibra S.A.S. di AN SO;
2) la dichiarazione, «in solo subordine», della sua liberazione ex tunc, in applicazione dell'art. 1957, co. 1, c.c., da ogni obbligo fideiussorio nei confronti della suddetta banca, lad- dove questa non avesse dimostrato di aver tempestivamente ottemperato all'onere impostole dalla suddetta norma;
3) il governo delle spese processuali «secondo giustizia».
I.1.2. A sostegno del loro appello essi hanno addotto, in sintesi, che il Giudice di prime cure, il quale ha affermato che la loro domanda o, per meglio dire, le loro domande, siccome volte ad ottenere la «declaratoria di nullità assoluta delle fideiussioni» sopra indicate poiché co- stituenti l'effetto dell'«intesa tra gli istituti di credito volta ad applicare in modo uniforme le clau- sole di cui agli artt. 2,6,8 del modello ABI di fideiussione omnibus», accertata e giudicata nulla poiché anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con il suo provvedimento n. 55 del 2005, non po- tevano essere accolte per la ragione – che ha giudicato «assorbente», senza ricevere in propo- sito alcuna specifica critica – che essi non avevano allegato né provato che, senza le clausole
«attinte» da tale nullità, le fideiussioni non sarebbero state concluse, né, d'altronde, avevano assolto l'onere di «dedurre di volere la declaratoria di nullità delle sole clausole in questione, facendo salvo il contratto fideiussorio, in via alternativa e subordinata alla domanda principale di nullità assoluta», nonché «che nel caso di specie vi fosse un'applicazione uniforme delle clau- sole di cui al modello ABI, come pure affermato dalla Corte di Cassazione per rilevare la nullità relativa»:
1) ha erroneamente interpretato e falsamente applicato gli artt. 112 e 183, co. 5, c.p.c. nel ritenere che la loro domanda non fosse implicitamente rivolta ad ottenere pure la declara- toria della nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle suddette fideiussioni e «anche e soprattutto» nel non rilevare d'ufficio la nullità di tali clausole;
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2) ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., in relazione a quanto disposto dagli artt.
115 e 116 c.p.c., nel ritenere «carente la prova “dell'applicazione uniforme nel caso di specie, delle clausole di cui al modello ABI come pure affermato dalla Corte di Cassazione per rilevare la nullità relativa» (così l'atto d'appello, pag. 7).
Hanno chiesto pertanto a questa Corte di voler, «IN TOTALE RIFORMA DELLA SEN-
TENZA APPELLATA», accogliere le seguenti conclusioni:
«-accertare e dichiarare la nullità delle clausole n. 2 – 6 – 8 delle dichiarazioni fideiusso- rie sottoscritte dagli appellanti a favore del ora in Controparte_5 Controparte_1
data 10.02.2002; 21.04.2005; 25.05.2000; 29.02.2002.
-dichiarare gli appellanti, per effetto della caducazione della deroga all'art. 1957 c.c., liberati da ogni obbligo di garanzia non avendo la Banca rispettato la tempestiva osservanza dei termini sanciti dalla norma citata.
- accertare i danni subiti dagli appellanti derivanti dalla condotta anticoncorrenziale di- isarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_6
- riconoscere a ciascuno degli appellanti almeno € 30.000 a titolo di danno connesso alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ovvero quella maggiore o minor somma che sara' ritenuta giusta dall'Ecc.ma Corte adita, salvo eventuali ulteriori danni con- nessi all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che saranno quantificati e richie- sti in separato giudizio.
- ordinare ad in persona del legale rappresentante p.t. di Controparte_1
provvedere alla cancellazione del nominativo degli appellanti dalla Centrale Rischi presso la
Banca d'Italia;
- dichiarare non essere dovuta alcuna somma dagli appellanti ad Controparte_1
[...]
- condannare n persona del legale rappresentante p.t. al pa- Controparte_1
gamento in favore di ciascuno degli appellanti di € 30.000 a titolo di risarcimento, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte adita riterra' giusta.
Con vittoria di spese e competenze professionali».
I.2. Mentre la è rimasta contumace, il 14 febbraio 2023 è inter- Controparte_1
venuta volontariamente nel processo d'appello, quale cessionaria dei crediti derivanti dalle fi- deiussioni oggetto della controversia e, in quanto tale, succeduta a titolo particolare a detta
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società, la rappresentata dalla a sua volta rappresentata Controparte_2 Controparte_7
dall'avv. Monia Tucci, la quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa impu- gnazione.
I.3. Quindi, all'udienza del 23 gennaio 2024 il processo è stato dichiarato interrotto, per aver il procuratore ad litem della ichiarato che quest'ultima era deceduta, per poi Per_1
essere, con un ricorso depositato il 26 febbraio 2024, tempestivamente riassunto dagli altri tre appellanti, in proprio e quali eredi legittimi della defunta.
I.4. Nessuna delle parti costituite ha poi modificato le conclusioni da loro rispettiva- mente formulate al principio del processo di secondo grado.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto osservato che l'appello in esame, al contrario di quanto sostenuto dalla società interventrice, deve essere giudicato rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, secondo l'interpretazione sostanzialistica datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione1, dalla quale questo Collegio non ritine di doversi discostare, giacché, tutto sommato, consente di comprendere le critiche mosse dagli appel- lanti alla sentenza appellata e di rapportarle alla motivazione e alle statuizioni di tale sentenza e alle domande conclusivamente formulate dagli appellanti.
II.2.1. Il primo motivo dell'appello in esame (v. supra, sub § I.1.2, n. 1) è tuttavia, sotto entrambi i suoi profili, infondato.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, il giudice al quale sia stata chiesta la dichiarazione dell'integrale nullità di un contratto (o, più in generale, di un negozio) deve rilevarne d'ufficio l'eventuale nullità solo parziale e segnalarlo alle parti, ma, qualora, dopo tale segnalazione, nessuna delle parti gli chieda espressamente di dichiarare la nullità soltanto parziale del contratto (o del negozio), deve rigettare l'originaria domanda, «non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle loro determinazioni
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espresse nel processo»2.
Gli appellanti pertanto innanzitutto errano nel sostenere che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere che la domanda o, per meglio dire, le domande da loro avanzate per ottenere la dichiarazione dell'integrale nullità delle fideiussioni in questione contenesse impli- citamente comprendessero implicitamente, come il più contiene il meno, anche la richiesta di dichiarare la nullità di tali fideiussioni nelle sole parti in cui queste riproducono, almeno secondo quanto dai medesimi appellanti allegato sin dall'inizio del processo di primo grado, le clausole di cui agli artt. 5, 6 e 8 del cd. modello ABI e, «anche e soprattutto», rilevare d'ufficio la nullità solo parziale delle fideiussioni e segnalarlo alle parti.
Invero, gli allora attori non hanno mai chiesto espressamente al Giudice di primo grado di dichiarare la nullità soltanto parziale delle fideiussioni in questione, ma hanno sempre riba- dito le proprie iniziali domande, anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cas- sazione, a Sezioni Unite, n. 41994/2021, che ha affermato che la nullità delle clausole di una fideiussione che riproducano quelle di cui agli artt. 5, 6 e 8 del cd. modello ABI non determina la nullità dell'intero negozio fideiussorio, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti, ribadendo, peraltro, che la dichiarazione della nul- lità soltanto parziale di un negozio può essere dal giudice pronunciata solo in accoglimento di un'espressa domanda in tal senso della parte interessata e non può dunque essere ritenuta im- plicita nella domanda volta ad ottenere la dichiarazione dell'integrale nullità del medesimo ne- gozio.
Va dunque escluso che nella specie il Giudice di prime cure abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla giammai espressamente formulata domanda degli attori volta ad ottenere la dichiarazione della nullità solo parziale delle fideiussioni in questione.
Né può ritenersi che il Giudice di prime cure abbia violato l'art. 183, co. 5, c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, omettendo di rilevare d'ufficio la nullità solo parziale delle fi- deiussioni in questione e così di consentire agli allora attori di chiederne espressamente la di- chiarazione.
N. 4994/2022 r.g.aa.cc. + 2 c. 1 Pag. 6 di 8 PA Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
La nullità delle clausole di tali fideiussioni riproduttive degli artt. 5, 6 e 8 del cd. modello
ABI costituiva invero la ragione per la quale gli allora attori avevano sin dall'inizio e poi per tutto il corso del processo di primo grado chiesto la dichiarazione della nullità integrale, e giammai solo parziale, delle medesime fideiussioni, pur dovendo essere ed in effetti essendo (come emerge chiaramente dalle memorie da loro depositate il 28 gennaio 2021, nel primo dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nel testo allora vigente, e dunque già prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994/2021) ben consapevoli della possibilità di chiederne la dichiarazione della nullità solo parziale (anche se, almeno a giudicare dal tenore del loro appello, non anche della necessità di formulare una espressa domanda in tal senso, che, evidentemente, il primo Giudice non aveva né il dovere né il potere di sollecitare).
Sicché, anche qualora volesse ritenersi che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio già nella fase della trattazione del processo di primo grado antecedente all'assegna- zione alle parti dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nel testo allora vigente, come previsto dal quinto comma di tale articolo, che la nullità delle suddette clausole avrebbe potuto deter- minare la nullità solo parziale delle fideiussioni cui accedono, l'eventuale nullità processuale conseguente all'omissione di tale rilievo – il cui scopo sarebbe stato quello di consentire alle parti di interloquire su una questione che esse non avevano dato mostra di essersi prospettate e di formulare le domande e le eccezioni da loro ritenute conseguentemente opportune – do- vrebbe considerarsi successivamente sanata per la sopravvenuta inutilità del rilievo omesso.
II.2.2. Il sopra esposto giudizio di totale infondatezza dell'articolato primo motivo dell'appello in esame rende evidentemente inutile esaminarne il secondo, con il quale gli ap- pellanti sostengono che il primo Giudice ha errato 2) ha erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., in relazione a quanto disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., nel ritenere «carente la prova “dell'ap- plicazione uniforme nel caso di specie, delle clausole di cui al modello ABI come pure affermato dalla Corte di Cassazione per rilevare la nullità relativa» (v. supra, sub § I.1.2, n. 2).
II.2.3. L'appello in esame va dunque respinto e la sentenza appellata, con la conse- guente conferma della sentenza appellata.
II.3.1. Al rigetto dell'appello segue inoltre, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna in so- lido di , ed a rifondere alla PA Parte_2 Parte_3 CP_2
le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno d'ufficio –
[...]
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alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nel testo attualmente vigente, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia – liquidate nel complessivo importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per il totale dei compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile, né peraltro necessario, liquidare in questa sede dipendendo nell'an e nel quantum da fattori futuri e incerti.
II.3.2. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, oc- corre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di PA [...]
, ed in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo Pt_4 Parte_2 Parte_3
unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 5303/2022, pubblicata il 27 maggio 2022, proposto da Parte_5
, ed il 17 novembre 2022 e riassunto
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
da , ed , anche quali eredi legittimi PA Parte_2 Parte_3
della nel frattempo defunta il 26 febbraio 2024: Persona_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna in solido , ed a PA Parte_2 Parte_3
rifondere alla le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo Controparte_2
importo di 11.500,00 €, di cui 10.000,00 € per i compensi e 1.500,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di PA
, ed in solido di un ulteriore importo a titolo di contri-
[...] Parte_2 Parte_3
buto unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la quale v. Cass., SS.UU., 27199/2017 e Cass. 21336/2017. 2 Così Cass., SS.UU., 26242/2014 e 26243/2014. Conf. Cass. 16051/2018 e, nello stesso senso, Cass.,
SS.UU., 41994/2021.