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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4469 DE ruolo generale di Volontaria Giurisdizione DEl'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1973,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/09/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MURARO LUCA
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento DE matrimonio.
Conclusioni DEle parti:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimoni contratto a LV (VI)
– ora CO (VI) il 27/09/2008 iscritto nei Registri DElo stato civile DE Comune
1 di LV (VI) ora CO (VI); tra i signori e Parte_1 Parte_2 ordinando al Comune di CO (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio;
2) la figlia minore nata a [...] il [...] Persona_1
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre
3) La casa familiare sita EZ AN OR (VI) in Via Gazzo n. 17/B di proprietà al 50% dei sig.ri e verrà assegnata alla moglie perché Parte_2 Parte_1
continui a viverci con la figlia;
4) il contratto di mutuo stipulato congiuntamente dai coniugi con rata mensile di €.
762,00 per l'acquisto DEl'abitazione coniugale già corrente con la ex Banca Popolare di IC ora verrà pagato al 50% da entrambi i coniugi CP_1
5) . Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 DEla figlia la somma di €. 150,00, somma che sarà versata mediante bonifico Per_1
bancario, anticipatamente entro il giorno 24 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. I genitori concorreranno nella misura DEla 50% cadauno al pagamento DEle spese straordinarie relative alla figlia , Per_1
secondo a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che gli stessi dichiarano di aver letto ed approvato
6) – la madre potrà trattenere l'assegno unico universale;
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- un giorno a settimana (di regola il martedì), dall'uscita da scuola- nel caso di giorni festivi dalle ore 9:30 DE mattino - e sino al giorno successivo.
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 9:30 DE sabato sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal padre ovvero presso la madre nel caso in cui il lunedì sia un giorno festivo;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì DEl'Angelo;
- nel periodo DEle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre tre settimane, anche
2 non consecutive, da stabilirsi concordemente almeno entro il 15 giugno di ogni anno.
8) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9) – I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo DE passaporto e/o degli altri documenti di espatrio.
Conclusioni DE Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento DE ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio da essi contratto in MOLVENA, oggi COLCERESA (VI), in data
27/09/2008.
All'esito DEl'udienza DE 11/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento DE matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente DE Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa DE 18/06/2018 e la data di deposito DE ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza
3 interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
-nulla osta alla conferma DEle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso DEla figlia minore alla prevalente collocazione Per_1
DEla stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte DE padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione DE contributo al mantenimento DEla figlia a carico DE padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze DEla minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo DE Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione DEla casa coniugale, sita in
EZ AN OR (VI), Via Gazzo n. 17/B in favore di . quale Parte_2
genitore convivente con la figlia minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo DE passaporto e/o degli altri documenti di espatrio;
-DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto da e da Parte_1
in MOLVENA oggi COLCERESA (VI) il 27/09/2008 alle Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di COLCERESA (VI) al n. 4, parte I, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4469 DE ruolo generale di Volontaria Giurisdizione DEl'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1973,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/09/1978, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MURARO LUCA
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento DE matrimonio.
Conclusioni DEle parti:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimoni contratto a LV (VI)
– ora CO (VI) il 27/09/2008 iscritto nei Registri DElo stato civile DE Comune
1 di LV (VI) ora CO (VI); tra i signori e Parte_1 Parte_2 ordinando al Comune di CO (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio;
2) la figlia minore nata a [...] il [...] Persona_1
viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre
3) La casa familiare sita EZ AN OR (VI) in Via Gazzo n. 17/B di proprietà al 50% dei sig.ri e verrà assegnata alla moglie perché Parte_2 Parte_1
continui a viverci con la figlia;
4) il contratto di mutuo stipulato congiuntamente dai coniugi con rata mensile di €.
762,00 per l'acquisto DEl'abitazione coniugale già corrente con la ex Banca Popolare di IC ora verrà pagato al 50% da entrambi i coniugi CP_1
5) . Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 DEla figlia la somma di €. 150,00, somma che sarà versata mediante bonifico Per_1
bancario, anticipatamente entro il giorno 24 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. I genitori concorreranno nella misura DEla 50% cadauno al pagamento DEle spese straordinarie relative alla figlia , Per_1
secondo a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che gli stessi dichiarano di aver letto ed approvato
6) – la madre potrà trattenere l'assegno unico universale;
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- un giorno a settimana (di regola il martedì), dall'uscita da scuola- nel caso di giorni festivi dalle ore 9:30 DE mattino - e sino al giorno successivo.
- un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 9:30 DE sabato sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnata a scuola dal padre ovvero presso la madre nel caso in cui il lunedì sia un giorno festivo;
- 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, i giorni di Natale e Capodanno ad anni alterni;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì DEl'Angelo;
- nel periodo DEle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre tre settimane, anche
2 non consecutive, da stabilirsi concordemente almeno entro il 15 giugno di ogni anno.
8) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla
a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
9) – I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo DE passaporto e/o degli altri documenti di espatrio.
Conclusioni DE Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento DE ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio da essi contratto in MOLVENA, oggi COLCERESA (VI), in data
27/09/2008.
All'esito DEl'udienza DE 11/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento DE matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente DE Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa DE 18/06/2018 e la data di deposito DE ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza
3 interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
-nulla osta alla conferma DEle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso DEla figlia minore alla prevalente collocazione Per_1
DEla stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte DE padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione DE contributo al mantenimento DEla figlia a carico DE padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze DEla minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo DE Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione DEla casa coniugale, sita in
EZ AN OR (VI), Via Gazzo n. 17/B in favore di . quale Parte_2
genitore convivente con la figlia minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti DEl'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo DE passaporto e/o degli altri documenti di espatrio;
-DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto da e da Parte_1
in MOLVENA oggi COLCERESA (VI) il 27/09/2008 alle Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di COLCERESA (VI) al n. 4, parte I, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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