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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 6 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g 5140/2023 tra,
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Melita presso il cui studio C.F._1 in Santa Teresa Riva, Via Crispi 74 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in via La Farina n. 263 (P.Iva , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Maria Carmela Di Mattea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in sito a
Catania, Piazza Trento n. 2, giusta procura in atti
ES
E
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1 CP_1 via T. Cannizzaro, n. 209, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Giandolfo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ES
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 03/10/2023 il dr. adiva questo Tribunale chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1337, dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità, Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 dicembre 2019, nonché
l'inadempimento dell nei confronti del ricorrente Controparte_3 degli obblighi negoziali di correttezza e buona fede derivanti dall'avviso di selezione approvato in data 24 aprile 2023, con nota prot. n. 63921;
2) per l'effetto, se del caso previa eventuale disapplicazione ex art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, dei provvedimenti amministrativi e datoriali ostativi al riconoscimento dei diritti fatti valere con la presente azione, condannare l' alla Controparte_3 rinnovazione della procedura di conferimento dell'incarico di sostituzione dell
[...]
di Taormina nel rispetto dei canoni di correttezza (art. 1175 c.c.) Parte_2
e buona fede (art. 1337 c.c.), ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3) sempre per l'effetto, condannare l' al Controparte_3
risarcimento del danno per perdita di chance in favore del ricorrente, da liquidarsi in misura corrispondente all'importo dell'indennità mensile di sostituzione prevista dall'art. 22, comma 7, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2009, ossia pari ad € 300,00, da moltiplicarsi per tutto il periodo di mancato svolgimento dell'incarico di sostituzione per cui è causa, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia da codesto On.le Tribunale e che potrà essere determinata anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
4) condannare l' al pagamento delle spese Controparte_3 processuali e dei compensi difensivi.”.
Premetteva il ricorrente che, con avviso interno pubblicato in data 24 aprile 2023, prot. n.
63921, l' avviava una procedura per il conferimento Controparte_3
di un incarico dirigenziale di sostituzione dell' di Parte_2 Taormina, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità, Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/12/2019.
Essendo in possesso dei necessari requisiti il dr. partecipava alla suddetta procedura Pt_1
unitamente alla dott.ssa . CP_2
Con deliberazione n. 2368/CS del 12/7/2023, avente ad oggetto “conferimento incarico di sostituzione dirigente responsabile presso il P.O. di Taormina: Parte_3
Dott.ssa ”, l' di provvedeva al conferimento dell'incarico Controparte_2 CP_4 CP_1
dirigenziale di sostituzione “alla dr.ssa ai sensi dell'art. 22 del CCNL Controparte_2
19.12.2019, fino al conferimento dell'incarico del titolare”.
Con successivo atto (deliberazione n. 2484/CS del 19 giugno successivo, avente ad oggetto
“Rettifica deliberazione n. 2368/CS del 12.06.2023”) la precedente delibera veniva rettificata
“esclusivamente e limitatamente alle parti in cui viene richiamata la «Unità operativa semplice a valenza dipartimentale» che deve, invece, essere sostituita dalla «Unità Operativa
Semplice»”.
Esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura e ritenuta l'illegittimità del Contr provvedimento adottato dall' il ricorrente introduceva il presente giudizio lamentando l'erronea valutazione dei suoi titoli professionali in confronto a quelli posseduti dall'altra concorrente dott.ssa . CP_2
Contr Contestava, pertanto, la violazione da parte dell' dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1337, dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità, Triennio 2016-
2018, oltre la violazione dei principi di imparzialità, efficacia e buon andamento dell'attività amministrativa.
Chiedeva il rinnovo della procedura selettiva e il risarcimento del danno per perdita di chance.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande e chiedendo il CP_5
rigetto del ricorso.
Rilevava il corretto agire dell'ente nell'espletamento della procedura concorsuale rivendicando il proprio potere discrezionale nella scelta del candidato ritenuto più idoneo al quale conferire l'incarico fiduciario. Eccepiva, inoltre, che nessun danno potesse lamentare il in conseguenza dell'azione Pt_1
amministrativa dell'ente resistente.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente CP_2
evidenziando il valore assoluto dei propri titoli professionali in confronto a quelli vantati dal chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso. Pt_1
Con note depositate in data 20/5/2024 il formulava per la prima volta eccezione di Pt_1 nullità della domanda di partecipazione alla selezione presentata dalla per mancata CP_2
allegazione alla stessa del documento di identità della candidata.
Avanzava, inoltre, richieste istruttorie a confutazione delle avverse difese.
Ritenute inconducenti ai fini di causa le richieste istruttorie del ricorrente ed essendo la causa di natura documentale le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente.
Il con la domanda principale lamenta l'erronea valutazione dei suoi titoli Pt_1
professionali in rapporto a quelli posseduti dall'altra candidata . CP_2
La questione oggetto di lite è stata ampiamente dibattuta in giurisprudenza conducendo all'elaborazione di alcuni principi ormai consolidati.
Tra le tante si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C., la pronuncia del Tribunale di Chieti n. 5/2016:
In tema di conferimento di incarico a dirigente del ruolo sanitario di struttura sanitaria complessa, la procedura è finalizzata solo alla predisposizione di un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste dalla natura dell'incarico da conferire: l'incarico fiduciario è connotato dal fatto che la pubblica amministrazione - e per essa il direttore generale - agisce con i poteri del datore di lavoro privato sicché essa deve rispettare i criteri del bando e quelli legali, ma non è tenuta a motivare la propria scelta fiduciaria;
pertanto, i limiti della discrezionalità del direttore generale nell'affidamento di un incarico dirigenziale del ruolo sanitario professionale tecnico e amministrativo sono dati in primo luogo dal dovere di rispettare delle regole legali stabilite in materia dal d.lg. n. 165/2001 (ovvero, nella specie, delle regole procedimentali e sostanziali di scelta di un candidato tra quelli valutati come idonei) e in secondo luogo dal rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede.
Anche la Suprema Corte(SSUU n.6455 del 06.03.2020), in materia si è espressa nel medesimo senso: “la procedura di conferimento in oggetto è articolata "secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Part direttore generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali"
(così, testualmente, nella massima), precisando, in motivazione, che l'attività di valutazione
"rimane comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello di conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene da motivarsi
'analiticamente', ove non ricada sul candidato che non abbia ottenuto il migliore punteggio”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti del giudizio che i curricula dei due candidati fornivano idonee garanzie di preparazione e affidabilità così come l'anzianità di servizio in incarichi in posizioni analoghe a quella messa a concorso.
Di conseguenza, la valutazione effettuata dall non poteva che operare su un CP_5
piano fiduciario volto a valorizzare aspetti delle professionalità dei candidati che vanno oltre il dato meramente documentale fornito dai soli titoli accademici o incarichi ricoperti.
Da questo punto di vista, posta la sostanziale idoneità di entrambi i candidati alla copertura del posto messo a concorso, spetta all'ente, nell'esercizio del suo potere discrezionale, formulare un giudizio di adeguatezza da porre a fondamento del vicolo fiduciario che andrà ad informare il costituendo rapporto.
Detto ciò, la procedura seguita dall' è risultata conforme alle norme di CP_5
correttezza e buona fede invocate dal ricorrente oltre che rispettosa dei principi di imparzialità
e buon andamento dell'amministrazione in quanto non sono state ravvisate irregolarità di alcun genere nella procedura concorsuale, né si sono evidenziate omissioni dolose o colpose da parte dell'ente resistente nella comparazione dei titoli dei candidati.
3. Eccezione di nullità della domanda di partecipazione della per mancata CP_2
allegazione del documento di identità. Con note depositate in data 20/5/2024 il formulava per la prima volta eccezione di Pt_1
nullità della domanda di partecipazione alla selezione presentata dalla per mancata CP_2 allegazione alla stessa del documento di identità della candidata.
Contr Il ricorrente evidenziava che nell'esaminare la documentazione fornita dall' a seguito della sua richiesta di accesso agli atti si avvedeva del fatto che la domanda della non CP_2
sarebbe stata corredata del suo documento di identità necessario ai fini della validazione dell'istanza di partecipazione.
La replicava eccependo la tardività del rilievo. CP_2
Nel merito e senza recesso dall'eccezione, depositava il file .eml della pec a suo tempo inviata per partecipare al concorso dalla quale risultava la regolare allegazione del documento.
Il contestava la validità di tale produzione sostenendo che la confutazione del vizio Pt_1
Contr doveva provenire esclusivamente dall' stante la mancanza di valore probatorio della pec depositata dalla . CP_2
L'eccezione del ricorrente è infondata.
Come affermato dallo stesso il preteso vizio di produzione fu rilevato al momento Pt_1
Contr dell'esame dei documenti esibiti dall' a seguito di richiesta di accesso agli atti.
Di conseguenza, la presunta mancanza era già nota al al momento del deposito del Pt_1
ricorso.
Pertanto, l'eccezione successivamente formulata solo con le note del 20/5/2024 è palesemente tardiva e, dunque, inammissibile.
In ogni caso, la produzione della , che deposita la pec inviata per la partecipazione CP_2
corredata dal documento, fa piena prova sulla regolarità formale della domanda a nulla valendo le infondate contestazioni sul punto avanzate dal Pt_1
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo, avuto riguardo al valore dichiarato dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG 5140/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_5
e di quantificate in € 9.257,00 ciascuno, oltre spese
[...] Controparte_2
generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con Consolle del Magistrato il giorno 07.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando