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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 7271 dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
anche disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Sabato e Paola Merola, nel cui studio legale in Maglie (LE) alla via Umberto I n. 85 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE –
E
(c.f.: ), titolare della ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2
individuale “Nuova Edilizia Filippo” (P.IVA: , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Salvatore Serio, presso il cui studio in Maglie (LE) alla via Degli
Astronauti n. 6 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTO –
1 All'udienza del 24.6.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1479/2021 emesso dal Tribunale di Lecce il 06.07.2021 per euro 121.611,00, Parte_1
esponeva in particolare:
- di aver stipulato in data 20.9.2010 con la società “Costruire insieme S.r.l.”
(estranea al presente giudizio) un contratto di permuta di suolo edificatorio con un appartamento ed un box auto;
- che la società permutante alla fine dell'anno 2014 abbondonava arbitrariamente il cantiere;
- che diffidava quindi nel mese di dicembre 2020 la stessa all'adempimento delle obbligazioni assunte con la predetta permuta, pena la risoluzione di diritto del contratto ex artt. 1454 e 1457 c.c.;
- di non aver mai sottoscritto alcun contratto di appalto con la società opposta avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori edili inerenti alla permuta con la società Costruire insieme S.r.l., con conseguente difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- che, in ogni caso, parte opposta non ha fornito alcuna prova scritta ex art. 634
c.p.c. del credito portato dal medesimo decreto.
L'opponente formulava quindi le seguenti conclusioni: 2 “I) preliminarmente, accogliere l'eccezione di inammissibilità del procedimento di ingiunzione per mancanza dei requisiti di cui all'art 633 cpc (prova scritta –
credito certo, liquido ed esigibile) per le motivazioni tutte di cui in premessa.
II) nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza del credito azionato dalla
società opposta e la mancanza assoluta di titolarità in capo alla stessa.
III) accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa per insussistenza della
prova del credito ingiunto.
IV) per lo effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto
ingiuntivo nr 1479/2021 emesso dal Tribunale di Lecce il 06/07/2021 RG
5118/2021.
V) Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori anticipatari”.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata il 9.3.2022, si costituiva
, titolare dell'impresa individuale “Nuova Edilizia Filippo” Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi indicati in atti con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
La causa veniva istruita con prova per testi e con una consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti formulati con ordinanza del 14.11.2023.
All'udienza del 24.6.2025 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
3 1 – In via preliminare, parte opponente ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del procedimento monitorio per mancanza dei requisiti normativamente previsti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale eccezione non è fondata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la “prova scritta” ai sensi dell'art. 634 c.p.c. può essere costituita da qualsiasi documento, pur se privo di efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., anche se non idoneo a fornire la prova piena dell'esistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione sollevata in giudizio dall'opponente.
2 – Infondate sono anche le eccezioni aventi ad oggetto l'inesistenza del credito ingiunto e la mancanza di titolarità della relativa posizione giuridica contrattuale.
È opportuno premettere che la normativa in materia non richiede alcuna forma speciale o solenne per il perfezionamento del contratto di appalto le cui dichiarazioni negoziali possono quindi manifestarsi tanto per atto pubblico come per scrittura privata ovvero da accordo concluso in forma anche meramente verbale tra i contraenti ovvero per facta concludentia, trattandosi di contratto a forma libera.
La conclusione del contratto di appalto può essere quindi provato anche con testimoni o per presunzioni, purché quest'ultime siano, ai sensi dell'art. 2729
c.c., gravi, precise e concordanti (Cass., ord. n. 2386/2023).
4 Orbene, dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria espletata emerge chiaramente la sussistenza tra le stesse di un contratto di appalto verbale;
infatti non avendo l'opponente formulato alcuna istanza di verificazione né
disconosciuto la sottoscrizione apposta ai documenti prodotti in atti, questi devono considerarsi quale prova della conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui all'approvato progetto predisposto dal direttore dei lavori.
Quest'ultimo, peraltro, escusso all'udienza del 23.2.2023, ha dichiarato che “i lavori sono stati affidati inizialmente alla “Costruire insieme S.r.l. e successivamente alla ditta individuale ”. Nel caso di specie, Controparte_1
dunque, alla luce della documentazione in atti – valutata unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie – deve dichiararsi la sussistenza tra le parti di un contratto di appalto verbale.
Nessuna rilevanza in senso opposto può essere riconosciuta al contratto concluso con la società Costruire insieme S.r.l., stante l'avvenuto accertamento della sussistenza di un contratto verbale di appalto in forza del quale l'opposto ha esperito l'azione giudiziale a tutela del proprio diritto di credito, essendo subentrato nell'esecuzione dei lavori appaltati.
Inoltre, il nominato consulente tecnico d'ufficio ing. alle Persona_1
cui verifiche il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente condotte e motivate e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, ha quantificato il costo dei lavori realizzati e posti alla base del decreto ingiuntivo pari a euro 145.675,88; credito
5 anche maggiore rispetto all'importo portato dal decreto ingiuntivo stesso e che,
alla luce del principio di cui all'art. 112 c.p.c., non può che essere riconosciuto limitatamente alla somma di cui al decreto medesimo.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite non sussistendo nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1479/2021 emesso dal Tribunale di Lecce il 06.07.2021 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1479/2021 emesso dal Tribunale di Lecce il 6.7.2021;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'opposto che liquida complessivamente in euro 13.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3) pone la ctu, già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell'opponente.
6 La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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