CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121/2024 R.G. pendente tra
nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso VERCELLI 11 MILANO presso lo studio dell'avv. BENNATI UGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti RICORRENTE e
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via GARIBALDI n. 30 COMO presso lo studio dell'avv. BIANCHI BRUNO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in riassunzione del giudizio n. R.G. n. 390/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano ex art. 11 CPA - Opposizione alla stima ex art. 42 bis TUE.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la non correttezza della determinazione dell'indennizzo e dei risarcimenti previsti in base all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 nonché dell'importo a titolo di risarcimento per l'occupazione illegittima dell'area di proprietà della ricorrente così come determinati dal di basati sull'errato calcolo CP_1 CP_1 dell'estensione della superficie realmente acquisita dalla P.A. resistente e sulla stima del valore dell'area erroneamente quantificato in € 47,48 /mq; - procedere alla rideterminazione della giusta somma da corrispondere alla Ricorrente a seguito del Decreto di acquisizione prot. n. 0023534 del 18 dicembre 2018, comunque in misura non inferiore a € 102.787,52, ritenendo e precisando che il valore venale va non inferiore a € 102.787,52, ricercato e determinato tenendo conto della esatta estensione delle aree oggetto di acquisizione sanante e senza tenere conto di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, nonché procedere alla rideterminazione di tutte le altre voci di indennità spettanti alla Ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- conseguentemente, condannare il resistente a versare in favore della CP_1
Ricorrente le maggiori somme dovute alla Ricorrente, risultanti dalla differenza tra quanto già corrispostole a titolo di indennizzo per la procedura ablatoria in questione e quanto effettivamente dovuto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data del dovuto sino al soddisfo;
- condannare il Controparte_1 altresì al pagamento in favore della Sig.ra degli indennizzi di legge e/o Persona_1 risarcimenti dovuti per il danno derivante dell'inutilizzabilità del terreno residuo (particella 10541 rimasta di proprietà della Ricorrente) dell'originario unico compendio immobiliare o comunque per il grave deprezzamento di siffatto terreno;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre oneri come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: ai fini della migliore definitiva determinazione delle somme dovute alla Ricorrente, si chiede che venga disposta CTU, volta ad accertare e quantificare, previa esatta determinazione dell'estensione del terreno oggetto di acquisizione sanante e del relativo valore venale, le giuste somme spettanti a titolo di indennizzo, risarcimenti, interessi e rivalutazione monetaria alla Ricorrente in conseguenza dell'acquisizione sanante dell'immobile sopra precisato e per l'inutilizzabilità e/o il deprezzamento della particella 10541, tenendo conto della reale estensione del terreno acquisito e del relativo valore venale reale, rapportato alla data di notifica del decreto di acquisizione sanante. Con riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e richieste istruttorie”.
per parte resistente: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del pagina 2 di 16 ricorso in epigrafe attesa la proposizione tardiva dell'azione originariamente promossa dalla Sig.ra per le ragioni diffusamente illustrate in atti. Per_1
Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi complessivamente esposti. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminare l'importo dovuto nella misura indicata dal consulente di parte P.I.E.
con memoria di osservazioni alla CTU ovvero, in subordine, decurtando o Per_2 valutando con valore inferiore la porzione di area afferente alla sede stradale;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminare l'importo dovuto in misura comunque non superiore a quanto determinato all'esito della CTU esperita a firma dell'Arch. . Persona_3
In via istruttoria: - si insiste nella chiamata del CTU a chiarimenti, per le motivazioni meglio illustrate nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/2/2024 ha notificato al il ricorso ex Persona_1 Controparte_1 articolo 11 CPA in riassunzione del giudizio iscritto al n. 390/2019 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, definito con sentenza n. 2008/2023 in data 22/6/2023. Con il ricorso in riassunzione avanti alla Corte la ha rassegnato le conclusioni Per_1 in epigrafe riportate. Il contenzioso inizialmente radicato avanti al Giudice Amministrativo ha avuto ad oggetto la richiesta declaratoria di nullità/annullabilità:
- della Delibera del Consiglio Comunale di n. 42 del 14/11/2018, CP_1 pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del predetto ente territoriale in data 27/11/2018, nella parte in cui, il Consiglio Comunale, riportandosi alla DGC n. 34 del 7/2/2018 e alla DGC n. 56 del 7/3/2018 e dando ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2314/2017 e n. 2269/2018, ha deliberato di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 102.142,14 (arrotondato a € 105.000,00) finalizzato all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante dell'area di proprietà di , così Persona_1 come determinato nella predetta delibera comunale;
- del Decreto prot. n. 0023534 del 18/12/2018 (di acquisizione ex art. 42 bis TUE al patrimonio indisponibile del Comune di dei beni immobili ubicati nel CP_1 predetto Comune e interessati dalla realizzazione dell'asilo nido comunale) nella parte in cui ha limitato l'indennizzo in favore della ricorrente all'importo di € 102.787,52, ha indicato l'area interessata alla procedura come avente superficie di mq 1.403 e pagina 3 di 16 consistente nella “parte del mappale 10540 non interessata dal precedente decreto di esproprio di una superficie di mq 460 di cui al decreto LLPP del 12.9.1974 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como in data 18.10.1974…e consistenza catastale di mq 1730 (superficie reale 1863 di cui 460 già oggetto di precedente decreto di esproprio)”;
- dei provvedimenti, già in precedenza impugnati con il ricorso rubricato al n. RG. 927/2018 sempre avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, e più precisamente: a) la deliberazione della Giunta Comunale di
[...]
n. 34/2018 del 7/2/2018 con cui la pubblica Amministrazione ha manifestato CP_1
l'interesse pubblico per l'acquisizione dell'area parte del mappale 5385, occupata per la realizzazione dell'asilo nido comunale;
b) la deliberazione della Giunta Comunale di n. 56 del 7/3/2018 con la quale la pubblica Amministrazione ha CP_1 determinato il valore unitario dell'area in € 47,48/mq; c) la relazione tecnica a firma della Responsabile Area Tecnica del Comune , arch. , Controparte_1 Persona_4 del 7/3/2018 recante la determinazione del valore dell'area di proprietà di
[...]
e occupata dal Comune per la realizzazione dell'asilo nido. Per_1 Controparte_1
La ha ulteriormente chiesto al Giudice Amministrativo: Per_1
- di rideterminare il giusto indennizzo da corrisponderle, comunque, in misura non inferiore a € 102.787,52;
- di accertare la costituzione, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di , corrispondente alla particella 10540, in favore del terreno di cui alla CP_1 particella 10541 rimasta di proprietà della ricorrente;
- in via subordinata, di condannare il al pagamento in suo Controparte_1 favore degli indennizzi di legge e/o risarcimenti dovuti per il danno a cagione dell'inutilizzabilità del terreno residuo dell'originario unico compendio immobiliare o, comunque, per il grave deprezzamento di siffatto terreno. Con la sentenza n. 2008/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano (RG. n. 390/2019) ha dichiarato inammissibile il ricorso, declinando la giurisdizione in favore dell'AGO e così motivando: “Viene esaminata, in primo luogo, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, che risulta fondata, per le ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, riguardo all'impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove si contesti la legittimità dell'atto acquisitivo in sé, mentre la causa viene devoluta alla cognizione del giudice ordinario per tutti i profili che hanno attinenza con la quantificazione dell'indennità. In tal senso, ex plurimis: «L'impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell'atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice pagina 4 di 16 amministrativo) ma esclusivamente l'ammontare dell'indennità, è devoluta al giudice ordinario, ex artt.53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e 133, comma 1, lett. g), ult. periodo, cod. proc.amm., la Corte d'appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall'art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011» (Corte di Cassazione Civile, I, 30 maggio 2023, n. 15188); «Le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall'art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e l'ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria» (Consiglio di Stato, IV, 12 luglio 2022 n. 5865). Nel caso di specie, entrambe le censure azionate dalla ricorrente hanno esclusiva attinenza alla quantificazione dell'indennità posta in essere dal
la cui correttezza viene contestata dalla signora che impugna CP_1 Per_1 la Deliberazione consiliare n. 42/2018 e il decreto di acquisizione nella sola parte afferente alle modalità di calcolo della somma de qua, o comunque incidente sulla relativa determinazione. La parte attrice, invero, non si duole dell'avvenuta acquisizione (della quale, al contrario, chiedeva l'adozione in sede di ricorso per l'ottemperanza introduttivo del succitato giudizio R.G. n. 927/2018, già instaurato dinanzi a questo Tribunale); bensì della sola quantificazione dell'indennità che il ha stabilito di corrisponderle. La causa rientra dunque nella CP_1 giurisdizione del Giudice Ordinario;
con conseguente inammissibilità del presente ricorso. Si applica, per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di potestas iudicandi, l'art. 11 c.p.a.
2. Quanto all'individuazione, tra gli atti impugnati, di quelli che avevano già formato oggetto del ricorso n. RG. 927/2018, ancora una volta il gravame qui proposto è inammissibile, siccome avverso detti provvedimenti nessuna censura viene specificamente articolata”.
Il si è costituito, nel giudizio riassunto avanti a questa Corte, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine per impugnare indicato all'art. 54 TUE. Nel merito, ha concluso per l'infondatezza dell'opposizione alla stima. Secondo l'ente territoriale, il termine è decorso dal momento in cui si è perfezionata la conoscenza e/o la conoscibilità della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14/11/2018, resa pubblica nell'Albo Pretorio Comunale dal 27/11/2018 per i quindici giorni successivi, e, dunque, dal 12/12/2018. In tesi, l'originario ricorso in data 11/2/2019 che ha originato il giudizio avanti al TAR di Milano si appalesa come tardivo, poiché la scadenza del termine breve di trenta giorni è da individuarsi alla data del 11/1/2019.
pagina 5 di 16 Alla prima udienza avanti alla Corte è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso della Per_1
nella qualità di erede, ha riassunto la causa, insistendo nelle conclusioni Parte_1 riportate nel ricorso introduttivo dalla madre. L'ente territoriale ha rinnovato la costituzione richiamando le conclusioni in precedenza rassegnate. La Corte ha disposto l'espletamento di CTU volta ad accertare l'esatta superficie acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di ed il giusto CP_1 indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42 bis TUE. La complessa relazione peritale è stata depositata nel rispetto dei termini concessi.
Il CTU, all'esito del contraddittorio tecnico, ha concluso nei seguenti termini:
1. l'opera pubblica, iniziata nel 1974, per la costruzione dell'Asilo Nido Comunale
“Il Gelso” ha occupato parte dell'ex Mapp. 5385, che con la pratica n. CO139137/2018 dal 14/12/2018 è stato frazionato generando gli attuali Mapp. 10540 di mq.
1.730 e Mapp. 10541 di mq. 3.220; 2. per l'accertamento dell'esatta superficie acquisita al patrimonio del
[...]
, come indicato nella richiamata sentenza n. 2269/2018 del CP_1
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, è stato fatto riferimento al rilievo dell'area eseguito dal topografo geom. CP_2
e, più precisamente, alla relazione tecnica prodotta come all. B;
[...]
3. da tale relazione emerge che “la mancata coincidenza nella sovrapposizione dei punti fiduciari con quelli della mappa catastale ha reso necessaria una sovrapposizione mediata con gli altri dati di rilievo” e che la sovrapposizione con il frazionamento redatto dal Geom. in data 14/12/2018 ha consentito Per_5 di confermare la corrispondenza - con differenze contenute - tra le linee di confine e i punti di appoggio e che “l'elaborazione dei dati di rilievo e la loro sovrapposizione con la mappa catastale ha permesso di delimitare, mediante linea poligonale, l'area occupata dall'asilo comunale all'interno del Mapp. 15040” e che “la superficie risultante dall'elaborazione CAD di detta linea di perimetro è pari a 1.763,00 metri quadrati”1;
4. il valore venale del bene espropriato è stato determinato nel suo valore commerciale, avendo a riferimento aree con analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico/ geomorfologico e calcolato alla data in cui è stato attuato il trasferimento di proprietà, sulla base dei parametri aggiornati e senza considerare gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera prevista;
1 Relazione peritale pag.
8. pagina 6 di 16 5. al momento dell'occupazione era vigente il Programma di Fabbricazione (approvato con DRG del 28/6/1972), che indicava le zone di territorio dove erano previste le attrezzature ad uso pubblico, e l'area, che ricadeva nella zona residenziale estensiva C2, risultava in parte già edificata e da attuarsi mediante Piano di Lottizzazione;
6. l'attuale destinazione urbanistica del Mapp. 10540, oggetto di accertamento (PGT approvato con DCC del 26/11/2008 in vigore alla data di acquisizione sanante del 18/12/2018), rientra nelle “aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale per gli usi di città residenziali” e, dunque, in aree standard, con caratteristiche di media densità edilizia, per le quali si è ritenuto congruo considerare il parametro di Utilizzazione Fondiaria pari a 0.80 mc/mq e che concorre a determinare il valore di mercato dell'area precedentemente descritta;
7. la stima del valore di mercato dell'area edificabile è stata effettuata in base al metodo comparativo, utilizzando i valori unitari di vendita di immobili nuovi o in ottimo stato di conservazione e facendo rinvio alla banca dati dell'Agenzia del Territorio (Valori OMI anno 2024 secondo semestre – in zona D1 periferica per abitazioni in ville e villini in ottimo stato di conservazione) e del Borsino Immobiliare di Como e provincia, edizione 2024, in zona periferica per edifici residenziali nuovi in classe A3;
8. la superficie oggetto di acquisizione da parte dell'ente territoriale è stata calcolata in mq. 1.303,00 (mq. 1.763,00 quale area acquisita a cui sono stati sottratti mq. 460,00 in quanto porzione dell'area già espropriata con Decreto LLPP del 12/9/1974);
9. il valore dell'area è risultato pari a € 170.263,00 ed è stato ottenuto moltiplicando la superficie soggetta ad acquisizione sanante con il valore unitario del terreno al 2024 ( quale valore venale pari a € 130,67 €/mq); 10. il ristoro dovuto, per un importo complessivo di € 200.059,30, è stato accertato in
€ 170.263,00 quale valore venale del bene già aggiornato alla data dell'indagine, oltre a € 17.026,30 quale danno non patrimoniale liquidato forfettariamente e oltre a € 12.770,00 (percentuale del 5%) per occupazione illegittima protrattasi per 15 anni.
All'esito del contraddittorio tecnico, il CTU ha confermato le conclusioni della bozza. Le parti sono state autorizzate al deposito di memorie conclusive. Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione. All'udienza di discussione parte ricorrente ha dato atto che il Controparte_1 ha già corrisposto l'importo stabilito con la delibera di acquisizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 16 L'azione è da ricondursi all'art. 42 bis TUE, introdotto dall'art. 34, comma 1, del d.l. n. 98/2011, trattandosi di ipotesi di espropriazione acquisitiva. E' pacifico che le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, “sono devolute, in unico grado, alla Corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, in relazione alle diverse voci contemplate nell'art. 42 bis, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della c.d. acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (ex plurimis, Cass. SU n. 15343 del 2018). Non vi è ostacolo all'applicazione dei suddetti principi al giudizio introdotto a seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis tu. del 2001 che, seppure speciale e autonomo, ha ad oggetto la determinazione di indennità appartenenti al genus espropriativo. A conferma di questa conclusione è il rilievo che, in tale giudizio, sono legittimati passivi, oltre al proprietario del bene immobile, necessariamente ed esclusivamente l'ente che ha adottato il provvedimento di acquisizione che contiene la determinazione delle diverse voci indennitarie, il quale coincide con la «autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 862 del 2016 e n. 437 del 2015, in quest'ultimo arresto precisandosi che «laddove non si addivenga alla emissione di un simile provvedimento, la eventuale responsabilità risarcitoria affermata non potrebbe che rimanere ad esclusivo carico dell'amministrazione che, "ratione temporis", si rese protagonista dell'illecito»)2.
Nel caso oggetto di esame, i criteri da applicare per determinare l'estensione dell'area interessata alla procedura ablativa e per calcolare l'indennizzo, con rinvio al terzo comma dell'art. 42 bis TUE, sono già stati esaminati dal Giudice amministrativo e coperti da giudicato interno, a seguito delle numerose pronunce emesse e identificabili:
- nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2314/2017 con cui si è affermato il diritto della alla liquidazione di una somma Per_1 di danaro a titolo risarcitorio, pari all'applicazione del tasso di interesse del 5% annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, da individuarsi in analogia con il disposto di cui all'art. 42, comma 3 TUE, ritenendo “ il Collegio che tale criterio di quantificazione sia giustificato dall'indennità del presupposto (illecito) sostanziale, sia che si scelga di addivenire al provvedimento di acquisizione sanante sia alla determinazione di restituzione delle aree” e con la precisazione che il risarcimento per il danno da occupazione illegittima doveva essere corrisposto a decorrere dal 20/4/2010 essendo maturata, per il periodo antecedente, la prescrizione;
2 Cass. ss.uu. n. 20691/2021. pagina 8 di 16 - nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2269/2018, con cui è stato accolto il ricorso limitatamente alla richiesta ottemperanza della precedente sentenza3 e con cui il Giudice amministrativo ha ordinato al
[...]
di dare esecuzione alla sentenza n. 2314/2017, quanto all'accertamento CP_1 dell'estensione dell'area occupata e del valore venale del bene acquisito. Con la sentenza n. 2269/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano ha ulteriormente stabilito:
- che, quanto all'estensione dell'area, doveva farsi riferimento alla superfice effettivamente occupata dall'opera pubblica e che doveva procedersi alla misurazione secondo le miglior tecniche applicabili;
- che l'indennizzo doveva essere determinato in misura corrispondente al valore venale del bene ex art. 42 bis TUE, da individuarsi nel valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico/geomorfologico, calcolato al momento in cui si è attuato il trasferimento della proprietà. Come in premessa riportato, è poi intervenuta la sentenza n. 2008/2023 (RG. n. 390/2019) con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano ha declinato la giurisdizione in merito alla determinazione dell'indennizzo spettante alla proprietà4.
Il ristoro, in ipotesi di espropriazione acquisitiva, è riconosciuto da parte della pubblica Amministrazione con un indennizzo, corrispondente al valore venale del bene, e con un risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo antecedente l'esproprio. L'art. 42 bis TUE prevede, sulla base di criteri espressamente enunciati, che il privato espropriato debba ricevere il valore venale del bene, il 10% di quest'ultimo a titolo di danno non patrimoniale e il 5% annuo, sul valore venale del bene attuale, come liquidazione forfettaria del danno da occupazione illegittima, salvo la prova di un danno maggiore. La previsione di tale clausola di salvaguardia ha portato le ss. uu. della Suprema Corte5 ad affermare che la qualificazione, in termini indennitari, dell'indennizzo per la pregressa occupazione «senza titolo», nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è causa di un deficit di tutela per le parti. Per una maggiore chiarezza circa i criteri utilizzati da questa Corte, nella determinazione dell'indennizzo dovuto a parte ricorrente, appare utile riportare quanto affermato dalle ss.uu. con la pronuncia in precedenza indicata: “In definitiva, il primo comma dell'art. 42 bis t.u. del 2001, laddove dispone che «al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale», conferma che l'interesse del cinque per cento che la pubblica Amministrazione è tenuta a liquidare e corrispondere per la pregressa occupazione illegittima costituisce una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, «il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante» (Cons. di Stato, sez. II, n. 1087 del 2020). La predeterminazione legale dell'entità del pregiudizio per la pregressa «occupazione senza titolo», e la relativa semplificazione probatoria per la parte che la subisce, sono chiari indici della natura indennitaria che l'istituto in esame condivide con l'indennità di occupazione legittima, di cui all'art. 50, primo comma, t.u. del 2001 (cfr. anche l'art. 20, terzo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865). Neppure rileva l'uso del termine «indennizzo» anziché di quello indennità» per il ristoro anche del «pregiudizio non patrimoniale», trattandosi di un ristoro automatico e predeterminato nel quantum in una percentuale del valore venale del bene, oltre a non incidere, di per sé, sulla questione della giurisdizione, trattandosi chiaramente di una misura accessoria (cfr. Cass. SU n. 22096 del 2015 cit.). 4. - Tale natura non comporta alcun deficit di tutela per le parti. Al proprietario è riconosciuto il diritto a un indennizzo che deve mirare ad essere integrale e, per questa ragione, di regola commisurato al valore venale del bene, anche ai fini della determinazione dell'indennizzo accessorio del pregiudizio per l'occupazione illegittima (ma anche legittima, cfr. Cass. SU n. 17581 del 2020) che ha preceduto l'evento traslativo, coerentemente con il sicuro fondamento costituzionale dell'espropriazione per motivi d'interesse generale (art. 42, terzo comma, Cost.), cui è riconducibile il «procedimento ablatorio sui generis» di cui all'art. 42 bis t.u. 2001 (cfr. Cons. di Stato, ad. pl., n. 4 del 2020, che evidenzia la «precisa base legale» dell'istituto)”. La Corte costituzionale, nella citata pronuncia del 2015, ha fugato gli ulteriori dubbi sollevati con riguardo all'indennità dovuta dall'amministrazione per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, osservando che «è vero che essa viene determinata in base ad un parametro [«l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del primo comma»] riduttivo rispetto a quello cui è commisurato l'analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell'immobile [pari per ogni anno ad un dodicesimo dell'indennità annua, corrispondente all'8,33 per cento], ma il terzo comma della norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia”.
Richiamate le osservazioni in ordine al giudicato interno formatosi sul diritto di parte ricorrente ad ottenere il ristoro ex art. 42 bis TUE e, dunque, affermata l'operatività dei pagina 10 di 16 criteri di liquidazione dell'indennizzo previsti dalla normativa di riferimento, nella lettura data dalla giurisprudenza di legittimità6, la Corte è ora chiamata ad esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, sollevata dall'ente territoriale poiché, in tesi, notificato oltre i termini di cui all'art. 54 TUE. Il ha ritenuto applicabile al caso concreto il termine breve Controparte_1 per l'opposizione ex art. 54 TUE e ne ha eccepito la violazione, poiché il ricorso iscritto al n. RG. 390/2019 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano risultava notificato solo in data 11/2/2019 e, dunque, ben 31 giorni dopo la scadenza del termine breve (di trenta giorni) da individuarsi nella data del 11/1/2019. Da tali premesse, secondo l'ente territoriale, anche il ricorso in riassunzione che ha originato il presente giudizio risulterebbe contrario all'art. 54 TUE. L'eccezione è infondata. Con recente ordinanza n. 10077/2025, la sez. I civ. della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “ Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione;
infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge;
al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi. La Corte non ritiene di discostarsi dai principi di diritto enunciati in tale pronuncia e con cui la Suprema Corte ha mostrato di voler superare l'orientamento in precedenza espresso.
pagina 11 di 16 Per mera completezza la Corte osserva che - anche a voler accedere al precedente più restrittivo indicato in atti- l'eccezione del risulta, comunque, Controparte_1 infondata. La era ospite della RSA La Sapienza di Menaggio, e da ultimo sottoposta alla Per_1 tutela dell'Amministrazione di sostegno. L'effettiva conoscenza del Decreto di acquisizione da parte della proprietaria deve essere posticipata alla data del 19/1/2019, allorquando il figlio ha ritirato Parte_1 la raccomandata contenente il Decreto di acquisizione presso l'Ufficio Postale ( cfr. la relata di notifica in calce al Decreto medesimo, prodotto nel procedimento RG. 390/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, in precedenza menzionato, quale doc. 2 di parte ricorrente e nuovamente prodotto nel presente giudizio). E' solo da tale data, dunque, che è possibile far decorrere il termine ex art. 54 TUE, termine che risulta rispettato con la citata notifica dell'originario ricorso avanti Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano in data 11/2/2019.
Il contraddittorio tecnico garantito dal CTU nominato e la rigorosa metodologia adottata, le esaustive risposte alle osservazioni critiche dei CTP alla bozza e il rispetto della delega alle indagini conferita dalla Corte non rendono necessaria la riapertura dell'attività istruttoria. Le questioni poste con la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU, sollecitata da entrambe le parti, sono state in parte già valutate nell'ambito delle indagini peritali e, comunque, superabili per le ragioni che seguono:
- il termine di cui al verbale di udienza del 21/5/2025 è stato concesso dalla Corte per il deposito di memorie conclusive in vista della discussione orale fissata avanti al Collegio per la successiva udienza del 28/5/2025;
- in accoglimento dell'eccezione sollevata dal , e per Controparte_1 assicurare un corretto contraddittorio, occorre dichiarare l'inammissibilità della produzione degli allegati A, C e D, riportati in calce alla memoria datata 27/5/2025 depositata da parte ricorrente, in quanto non autorizzata;
- potranno costituire oggetto di esame esclusivamente le osservazioni tecniche alla bozza peritale inoltrate dai CTP nominati nel corso del contraddittorio tecnico e allegate dal CTU alla relazione peritale definitiva depositata;
- per la determinazione dell'effettiva estensione dell'area occupata dall'opera pubblica si rinvia a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2269/2018, passata in giudicato, ed ai rilievi dell'area effettuati dal topografo incaricato, Geom. ; Controparte_2
- ai rilievi hanno partecipato i CTP, come risulta dall'All. B (alla relazione peritale definitiva depositata) ove l'area interessata alla procedura arbitrale viene pagina 12 di 16 descritta come “L'area, situata a poca distanza dal centro del paese, si presenta di geometria irregolare e morfologicamente pianeggiatene, posta in una zona urbanizzata a destinazione prevalentemente residenziale di media densità edilizia e con verde di pertinenza. Il rilievo effettuato dal topografo con moderna strumentalizzazione GPS, è stato esteso a tutta l'area dell'Asilo delimitato dai muri di confine (questi compresi), alle delimitazioni stradali poste nelle immediate vicinanze ed anche al sedime dell'edificio scolastico che ad oggi non risulta ancora inserito nella mappa catastale”;
- le osservazioni critiche reiterate da parte ricorrente non considerano, come osservato dal CTU, che “delle mancanze in termini topografici, ad esempio alcuni punti fiduciali risultano interni a proprietà private, un altro risulta posto su di un fabbricato demolito molti anni orsono. Dall'altro lato per quanto riguarda la costruzione dell'asilo (edificato su parte dei due lotti, non risultano rilievi effettuati, di conseguenza la linea di demarcazione del confine dei due lotti, non risulta individuabile se non sovrapponendo i punti rilevati alla mappa” né tengono adeguatamente conto che il professionista incaricato ha provveduto, altresì, alla verifica dei libretti delle misure operate dai precedenti topografi e depositate presso gli uffici dell' ; Controparte_3
- il contenzioso introdotto dalla proprietà in ordine al giusto indennizzo ha richiesto necessariamente una precisa valutazione della superficie effettivamente acquisita al patrimonio indisponibile del resistente, come indicato dall'AGA; CP_1
- la contestazione di parte ricorrente circa la superficie sottratta (460 mq), interessata alla realizzazione della fognatura e rispetto alla quale parte ricorrente ha lamentato di non avere percepito alcunché a titolo di indennizzo, non appare pertinente poiché, a quanto pare apprendere, è questione che attiene ad altra procedura ablativa (Decreto LL.PP. n. 2346 del 12/9/1974) o, più propriamente, ad un contenzioso diverso da quella per cui si procede e che non può essere esteso ad ipotizzate modifiche di una superficie già definita con quell'atto ablativo;
- con riguardo alla discrasia fra la superficie catastale e superficie reale, parte resistente ha insistito sulle questioni sollevate nel corso delle indagini peritali e già esaminate dal CTU, con risposte tecniche che la Corte - per una migliore chiarezza espositiva - riporta: “Pertanto, è stata chiarita in vai definitiva (nonostante l'opposizione di parte ricorrente) la superficie del mappale 10540 essendo stato rilevato l'esatta posizione dei punti fissi (gli spigoli e le recinzioni esistenti e confinanti con l'asilo nido come pure l'area residua del mappale 5385 ora 10541 evidenziando l'area occupata dell'asilo realizzato dal La CP_1 superficie ricostruita attraverso una poligonale creata sul rilievo degli effettivi spigoli, dei fabbricati e delle recinzioni (illustrato anche nel rilievo topografico allegato) ha permesso di determinare anziché i mq. 1.403,00 di rilievo effettuato pagina 13 di 16 dal Topografo incaricato dal Comune Geom. (costretto per motivi Per_5 tecnici ad effettuare una compensazione). Ne consegue che la CTP di parte ricorrente afferma (avendo ricostruito indipendentemente la poligonale che l'area occupata dal Comune e relativa agli ex Mappali 911b-911d – 911e e all'ex mappale 5385, oggi mappale 10540 risulti di mq. 1.847,00. Inoltre, la CTP considera un Atto del Comune di , nel quale si cita la superficie CP_1 totale di mq. 1.863,00 ( dalla quale verrà dedotta l'area già espropriata attraverso il Decreto LL.PP. n. 2346 del 12/9/1974 che risulta pari a mq. 460,00 e che di conseguenza la superficie reale soggetta alla acquisizione sanante risponda a mq. 1.403,m00 mq (superficie determinata dal geom. Per_5 nominato dal Comune )”;
- le contestazioni in ordine al metodo comparativo applicato (attribuzione all'area di un valore unitario di € 130,67), che secondo parte ricorrente risulterebbe inferiore a quello praticato nel libero mercato e pagato dagli assegnatari di alloggi per l'area libera (mq. 144,00 mq), non colgono nel segno poiché – come evidenziato dal CTU – si è dovuto tener conto che la legge Urbanistica della Regione Lombardia, entrata in vigore nel 1996 (recupero dei sottotetti), è stata aggiornata nel 2015 dopo un intervento del Giudice amministrativo;
- tali osservazioni hanno portato il CTU ad individuare, con rigore logico e sulla base di parametri edilizi conformi, “nel valore di 0.70 mq l'indice di densità fondiaria classificato dal PRUG come Zona C2 per altezza sino ad 8 m. (due piani). Tale superficie pur trattandosi di superficie fondiaria comprende anche le superfici relative ad aree private gravate da servitù ad uso pubblico”;
- il fondo non è risultato intercluso per la possibilità di accedervi dalla via Grigna;
- le osservazioni del resistente non consentono di superare quanto sino ad CP_1 ora riportato, poiché l'area interessata alla procedura di esproprio -per ubicazione e zona urbanistica- si ricollega all'edificazione di ville;
i valori non possono che essere parametrati ad unità in ottimo stato di conservazione, dato dalla media tra il valore indicato nel Borsino ( € 2.800,00 mq) e da € 2.100,00 mq), con una Parte_2 media di mq. 2.450,00 mq;
- con le contestazioni riportate nella memoria conclusiva, datata 23/5/2025, l'
[...]
non ha introdotto novità rispetto alle osservazioni inoltrate dal CTP e CP_4 già esaminate dal CTU;
- prive di fondamento risultano le contestazioni, sempre di parte resistente, in merito alla determinazione del Mappale 10540 e alla strada pubblica (Via Valtellina PTG del 2018), poiché gli accertamenti peritali hanno escluso che la procedura di esproprio acquisitiva, per cui è causa, abbia fatto riferimento a tale area.
pagina 14 di 16 Conclusivamente, la Corte determina il giusto indennizzo ex art. 42 bis TUE dovuto dal agli aventi diritto nella misura complessiva di € 200.059,30 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda alla data del deposito sulla somma di € 95.059,30, corrispondente alla differenza tra quanto accertato in sede giudiziale e quanto già riconosciuto ( €105.000,00) dall'ente territoriale. Il provvederà al deposito al deposito della somma di € Controparte_1
95.059,30 oltre agli interessi legali dalla domanda, presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Como.
In tali conclusioni restano assorbite:
- la richiesta di rivalutazione monetaria in considerazione dei criteri di liquidazione indicati nella normativa di riferimento e calcolati dal CTU sulla base di valori aggiornati;
- ogni diversa e ulteriore domanda tenuto conto del rito da applicarsi secondo il già citato insegnamento delle ss.uu. n. 20691/2021, che hanno affermato che sono devolute alla Corte di Appello -in unico grado- le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42 bis TUE, “in ragione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e voluto dal legislatore come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario”. In definitiva, la liquidazione del danno da pregressa occupazione senza titolo rappresenta solo una componente (risarcitoria) del complessivo e unitario importo indennitario, non assume una diversa e autonoma natura/funzione e non ha un'autonoma giustificazione causale: “Il riferimento al «titolo risarcitorio» vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene da parte del proprietario per essere il cespite occupato illegittimamente dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora all'«indennizzo» ora al «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione. La permanenza dell'illegittima occupazione del cespite è uno degli elementi di cui l'amministrazione deve tenere presente nella valutazione della sussistenza delle attuali ragioni di pubblico interesse per acquisire un determinato bene”7. 7 Cass. ss.uu. n. 20691/2021. pagina 15 di 16 La mancata prova di un ulteriore pregiudizio, che era onere di parte ricorrente fornire, esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
All'esito del giudizio, consegue la condanna del , parte Controparte_1 sostanzialemnte soccombente, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate, come da nota spese depositata dal sulla base dei parametri medi dello scaglione Pt_1 di riferimento (valore indeterminabile -complessità media) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta per tutte le fasi del giudizio. Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda eccezione ed istanza disattesa, così dispone:
1. accerta e determina il giusto indennizzo ex art. 42 bis TUE dovuto dal
[...]
per l'espropriazione acquisitiva per cui è causa nella misura CP_1 complessiva di € 200.059,30 oltre interessi legali sulla somma di € 95.059,30, corrispondente alla differenza tra quanto accertato in sede giudiziale e quanto già riconosciuto ( € 105.000,00) dall'ente territoriale, e da calcolarsi dalla data della domanda alla data del deposito, come da capo 2);
2. ordina al di provvedere al deposito della somma di € Controparte_1
95.059,30, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data della domanda all'effettivo deposito presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Como;
3. condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 12.156,00 per compensi, oltre € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del le spese della CTU, Controparte_1 così come liquidate con separato provvedimento. In Milano il 28/5/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Con tale sentenza il TAR di Milano ha contemporaneamente rigettato la richiesta di nullità delle deliberazioni n. 34/2018 e n. 56/2018, con cui si era dato corso all'acquisizione non retroattiva dell'area di proprietà della occupata dal Per_1 1977, con adozione di tutti gli adempimenti dovuti ai sensi dell'art. 42 bis comma 3 TUE. 4 Cass sez. I civ. ord. n. 15822/2024; Cass. sez. 1 civ. n. 11657/2025. 5 Cass. ss. uu. n. 20691/2021. pagina 9 di 16 6 Cfr. pronunce di legittimità riportate ella nota n. Cass sez. I civ. ord. n. 15822/2024; Cass. sez. 1 civ. n. 11657/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe ONDEI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 121/2024 R.G. pendente tra
nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso VERCELLI 11 MILANO presso lo studio dell'avv. BENNATI UGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti RICORRENTE e
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via GARIBALDI n. 30 COMO presso lo studio dell'avv. BIANCHI BRUNO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in riassunzione del giudizio n. R.G. n. 390/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano ex art. 11 CPA - Opposizione alla stima ex art. 42 bis TUE.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la non correttezza della determinazione dell'indennizzo e dei risarcimenti previsti in base all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 nonché dell'importo a titolo di risarcimento per l'occupazione illegittima dell'area di proprietà della ricorrente così come determinati dal di basati sull'errato calcolo CP_1 CP_1 dell'estensione della superficie realmente acquisita dalla P.A. resistente e sulla stima del valore dell'area erroneamente quantificato in € 47,48 /mq; - procedere alla rideterminazione della giusta somma da corrispondere alla Ricorrente a seguito del Decreto di acquisizione prot. n. 0023534 del 18 dicembre 2018, comunque in misura non inferiore a € 102.787,52, ritenendo e precisando che il valore venale va non inferiore a € 102.787,52, ricercato e determinato tenendo conto della esatta estensione delle aree oggetto di acquisizione sanante e senza tenere conto di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, nonché procedere alla rideterminazione di tutte le altre voci di indennità spettanti alla Ricorrente ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001;
- conseguentemente, condannare il resistente a versare in favore della CP_1
Ricorrente le maggiori somme dovute alla Ricorrente, risultanti dalla differenza tra quanto già corrispostole a titolo di indennizzo per la procedura ablatoria in questione e quanto effettivamente dovuto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data del dovuto sino al soddisfo;
- condannare il Controparte_1 altresì al pagamento in favore della Sig.ra degli indennizzi di legge e/o Persona_1 risarcimenti dovuti per il danno derivante dell'inutilizzabilità del terreno residuo (particella 10541 rimasta di proprietà della Ricorrente) dell'originario unico compendio immobiliare o comunque per il grave deprezzamento di siffatto terreno;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre oneri come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: ai fini della migliore definitiva determinazione delle somme dovute alla Ricorrente, si chiede che venga disposta CTU, volta ad accertare e quantificare, previa esatta determinazione dell'estensione del terreno oggetto di acquisizione sanante e del relativo valore venale, le giuste somme spettanti a titolo di indennizzo, risarcimenti, interessi e rivalutazione monetaria alla Ricorrente in conseguenza dell'acquisizione sanante dell'immobile sopra precisato e per l'inutilizzabilità e/o il deprezzamento della particella 10541, tenendo conto della reale estensione del terreno acquisito e del relativo valore venale reale, rapportato alla data di notifica del decreto di acquisizione sanante. Con riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e richieste istruttorie”.
per parte resistente: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del pagina 2 di 16 ricorso in epigrafe attesa la proposizione tardiva dell'azione originariamente promossa dalla Sig.ra per le ragioni diffusamente illustrate in atti. Per_1
Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi complessivamente esposti. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminare l'importo dovuto nella misura indicata dal consulente di parte P.I.E.
con memoria di osservazioni alla CTU ovvero, in subordine, decurtando o Per_2 valutando con valore inferiore la porzione di area afferente alla sede stradale;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminare l'importo dovuto in misura comunque non superiore a quanto determinato all'esito della CTU esperita a firma dell'Arch. . Persona_3
In via istruttoria: - si insiste nella chiamata del CTU a chiarimenti, per le motivazioni meglio illustrate nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 5/2/2024 ha notificato al il ricorso ex Persona_1 Controparte_1 articolo 11 CPA in riassunzione del giudizio iscritto al n. 390/2019 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, definito con sentenza n. 2008/2023 in data 22/6/2023. Con il ricorso in riassunzione avanti alla Corte la ha rassegnato le conclusioni Per_1 in epigrafe riportate. Il contenzioso inizialmente radicato avanti al Giudice Amministrativo ha avuto ad oggetto la richiesta declaratoria di nullità/annullabilità:
- della Delibera del Consiglio Comunale di n. 42 del 14/11/2018, CP_1 pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del predetto ente territoriale in data 27/11/2018, nella parte in cui, il Consiglio Comunale, riportandosi alla DGC n. 34 del 7/2/2018 e alla DGC n. 56 del 7/3/2018 e dando ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2314/2017 e n. 2269/2018, ha deliberato di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 102.142,14 (arrotondato a € 105.000,00) finalizzato all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante dell'area di proprietà di , così Persona_1 come determinato nella predetta delibera comunale;
- del Decreto prot. n. 0023534 del 18/12/2018 (di acquisizione ex art. 42 bis TUE al patrimonio indisponibile del Comune di dei beni immobili ubicati nel CP_1 predetto Comune e interessati dalla realizzazione dell'asilo nido comunale) nella parte in cui ha limitato l'indennizzo in favore della ricorrente all'importo di € 102.787,52, ha indicato l'area interessata alla procedura come avente superficie di mq 1.403 e pagina 3 di 16 consistente nella “parte del mappale 10540 non interessata dal precedente decreto di esproprio di una superficie di mq 460 di cui al decreto LLPP del 12.9.1974 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como in data 18.10.1974…e consistenza catastale di mq 1730 (superficie reale 1863 di cui 460 già oggetto di precedente decreto di esproprio)”;
- dei provvedimenti, già in precedenza impugnati con il ricorso rubricato al n. RG. 927/2018 sempre avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, e più precisamente: a) la deliberazione della Giunta Comunale di
[...]
n. 34/2018 del 7/2/2018 con cui la pubblica Amministrazione ha manifestato CP_1
l'interesse pubblico per l'acquisizione dell'area parte del mappale 5385, occupata per la realizzazione dell'asilo nido comunale;
b) la deliberazione della Giunta Comunale di n. 56 del 7/3/2018 con la quale la pubblica Amministrazione ha CP_1 determinato il valore unitario dell'area in € 47,48/mq; c) la relazione tecnica a firma della Responsabile Area Tecnica del Comune , arch. , Controparte_1 Persona_4 del 7/3/2018 recante la determinazione del valore dell'area di proprietà di
[...]
e occupata dal Comune per la realizzazione dell'asilo nido. Per_1 Controparte_1
La ha ulteriormente chiesto al Giudice Amministrativo: Per_1
- di rideterminare il giusto indennizzo da corrisponderle, comunque, in misura non inferiore a € 102.787,52;
- di accertare la costituzione, ai sensi dell'art. 1054 cod. civ., di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di , corrispondente alla particella 10540, in favore del terreno di cui alla CP_1 particella 10541 rimasta di proprietà della ricorrente;
- in via subordinata, di condannare il al pagamento in suo Controparte_1 favore degli indennizzi di legge e/o risarcimenti dovuti per il danno a cagione dell'inutilizzabilità del terreno residuo dell'originario unico compendio immobiliare o, comunque, per il grave deprezzamento di siffatto terreno. Con la sentenza n. 2008/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano (RG. n. 390/2019) ha dichiarato inammissibile il ricorso, declinando la giurisdizione in favore dell'AGO e così motivando: “Viene esaminata, in primo luogo, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, che risulta fondata, per le ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, riguardo all'impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove si contesti la legittimità dell'atto acquisitivo in sé, mentre la causa viene devoluta alla cognizione del giudice ordinario per tutti i profili che hanno attinenza con la quantificazione dell'indennità. In tal senso, ex plurimis: «L'impugnazione del decreto di c.d. acquisizione sanante, al pari di quella del decreto di esproprio, laddove si contesti non la legittimità dell'atto (devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice pagina 4 di 16 amministrativo) ma esclusivamente l'ammontare dell'indennità, è devoluta al giudice ordinario, ex artt.53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e 133, comma 1, lett. g), ult. periodo, cod. proc.amm., la Corte d'appello in unico grado, ed è soggetta sempre al rito previsto e disciplinato dall'art. 54 d.P.R. n. 327/2001 e dall'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011» (Corte di Cassazione Civile, I, 30 maggio 2023, n. 15188); «Le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall'art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e l'ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria» (Consiglio di Stato, IV, 12 luglio 2022 n. 5865). Nel caso di specie, entrambe le censure azionate dalla ricorrente hanno esclusiva attinenza alla quantificazione dell'indennità posta in essere dal
la cui correttezza viene contestata dalla signora che impugna CP_1 Per_1 la Deliberazione consiliare n. 42/2018 e il decreto di acquisizione nella sola parte afferente alle modalità di calcolo della somma de qua, o comunque incidente sulla relativa determinazione. La parte attrice, invero, non si duole dell'avvenuta acquisizione (della quale, al contrario, chiedeva l'adozione in sede di ricorso per l'ottemperanza introduttivo del succitato giudizio R.G. n. 927/2018, già instaurato dinanzi a questo Tribunale); bensì della sola quantificazione dell'indennità che il ha stabilito di corrisponderle. La causa rientra dunque nella CP_1 giurisdizione del Giudice Ordinario;
con conseguente inammissibilità del presente ricorso. Si applica, per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di potestas iudicandi, l'art. 11 c.p.a.
2. Quanto all'individuazione, tra gli atti impugnati, di quelli che avevano già formato oggetto del ricorso n. RG. 927/2018, ancora una volta il gravame qui proposto è inammissibile, siccome avverso detti provvedimenti nessuna censura viene specificamente articolata”.
Il si è costituito, nel giudizio riassunto avanti a questa Corte, Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine per impugnare indicato all'art. 54 TUE. Nel merito, ha concluso per l'infondatezza dell'opposizione alla stima. Secondo l'ente territoriale, il termine è decorso dal momento in cui si è perfezionata la conoscenza e/o la conoscibilità della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14/11/2018, resa pubblica nell'Albo Pretorio Comunale dal 27/11/2018 per i quindici giorni successivi, e, dunque, dal 12/12/2018. In tesi, l'originario ricorso in data 11/2/2019 che ha originato il giudizio avanti al TAR di Milano si appalesa come tardivo, poiché la scadenza del termine breve di trenta giorni è da individuarsi alla data del 11/1/2019.
pagina 5 di 16 Alla prima udienza avanti alla Corte è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso della Per_1
nella qualità di erede, ha riassunto la causa, insistendo nelle conclusioni Parte_1 riportate nel ricorso introduttivo dalla madre. L'ente territoriale ha rinnovato la costituzione richiamando le conclusioni in precedenza rassegnate. La Corte ha disposto l'espletamento di CTU volta ad accertare l'esatta superficie acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di ed il giusto CP_1 indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42 bis TUE. La complessa relazione peritale è stata depositata nel rispetto dei termini concessi.
Il CTU, all'esito del contraddittorio tecnico, ha concluso nei seguenti termini:
1. l'opera pubblica, iniziata nel 1974, per la costruzione dell'Asilo Nido Comunale
“Il Gelso” ha occupato parte dell'ex Mapp. 5385, che con la pratica n. CO139137/2018 dal 14/12/2018 è stato frazionato generando gli attuali Mapp. 10540 di mq.
1.730 e Mapp. 10541 di mq. 3.220; 2. per l'accertamento dell'esatta superficie acquisita al patrimonio del
[...]
, come indicato nella richiamata sentenza n. 2269/2018 del CP_1
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, è stato fatto riferimento al rilievo dell'area eseguito dal topografo geom. CP_2
e, più precisamente, alla relazione tecnica prodotta come all. B;
[...]
3. da tale relazione emerge che “la mancata coincidenza nella sovrapposizione dei punti fiduciari con quelli della mappa catastale ha reso necessaria una sovrapposizione mediata con gli altri dati di rilievo” e che la sovrapposizione con il frazionamento redatto dal Geom. in data 14/12/2018 ha consentito Per_5 di confermare la corrispondenza - con differenze contenute - tra le linee di confine e i punti di appoggio e che “l'elaborazione dei dati di rilievo e la loro sovrapposizione con la mappa catastale ha permesso di delimitare, mediante linea poligonale, l'area occupata dall'asilo comunale all'interno del Mapp. 15040” e che “la superficie risultante dall'elaborazione CAD di detta linea di perimetro è pari a 1.763,00 metri quadrati”1;
4. il valore venale del bene espropriato è stato determinato nel suo valore commerciale, avendo a riferimento aree con analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico/ geomorfologico e calcolato alla data in cui è stato attuato il trasferimento di proprietà, sulla base dei parametri aggiornati e senza considerare gli effetti connessi alla realizzazione dell'opera prevista;
1 Relazione peritale pag.
8. pagina 6 di 16 5. al momento dell'occupazione era vigente il Programma di Fabbricazione (approvato con DRG del 28/6/1972), che indicava le zone di territorio dove erano previste le attrezzature ad uso pubblico, e l'area, che ricadeva nella zona residenziale estensiva C2, risultava in parte già edificata e da attuarsi mediante Piano di Lottizzazione;
6. l'attuale destinazione urbanistica del Mapp. 10540, oggetto di accertamento (PGT approvato con DCC del 26/11/2008 in vigore alla data di acquisizione sanante del 18/12/2018), rientra nelle “aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale per gli usi di città residenziali” e, dunque, in aree standard, con caratteristiche di media densità edilizia, per le quali si è ritenuto congruo considerare il parametro di Utilizzazione Fondiaria pari a 0.80 mc/mq e che concorre a determinare il valore di mercato dell'area precedentemente descritta;
7. la stima del valore di mercato dell'area edificabile è stata effettuata in base al metodo comparativo, utilizzando i valori unitari di vendita di immobili nuovi o in ottimo stato di conservazione e facendo rinvio alla banca dati dell'Agenzia del Territorio (Valori OMI anno 2024 secondo semestre – in zona D1 periferica per abitazioni in ville e villini in ottimo stato di conservazione) e del Borsino Immobiliare di Como e provincia, edizione 2024, in zona periferica per edifici residenziali nuovi in classe A3;
8. la superficie oggetto di acquisizione da parte dell'ente territoriale è stata calcolata in mq. 1.303,00 (mq. 1.763,00 quale area acquisita a cui sono stati sottratti mq. 460,00 in quanto porzione dell'area già espropriata con Decreto LLPP del 12/9/1974);
9. il valore dell'area è risultato pari a € 170.263,00 ed è stato ottenuto moltiplicando la superficie soggetta ad acquisizione sanante con il valore unitario del terreno al 2024 ( quale valore venale pari a € 130,67 €/mq); 10. il ristoro dovuto, per un importo complessivo di € 200.059,30, è stato accertato in
€ 170.263,00 quale valore venale del bene già aggiornato alla data dell'indagine, oltre a € 17.026,30 quale danno non patrimoniale liquidato forfettariamente e oltre a € 12.770,00 (percentuale del 5%) per occupazione illegittima protrattasi per 15 anni.
All'esito del contraddittorio tecnico, il CTU ha confermato le conclusioni della bozza. Le parti sono state autorizzate al deposito di memorie conclusive. Sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione. All'udienza di discussione parte ricorrente ha dato atto che il Controparte_1 ha già corrisposto l'importo stabilito con la delibera di acquisizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 16 L'azione è da ricondursi all'art. 42 bis TUE, introdotto dall'art. 34, comma 1, del d.l. n. 98/2011, trattandosi di ipotesi di espropriazione acquisitiva. E' pacifico che le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, “sono devolute, in unico grado, alla Corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, in relazione alle diverse voci contemplate nell'art. 42 bis, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della c.d. acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva (ex plurimis, Cass. SU n. 15343 del 2018). Non vi è ostacolo all'applicazione dei suddetti principi al giudizio introdotto a seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis tu. del 2001 che, seppure speciale e autonomo, ha ad oggetto la determinazione di indennità appartenenti al genus espropriativo. A conferma di questa conclusione è il rilievo che, in tale giudizio, sono legittimati passivi, oltre al proprietario del bene immobile, necessariamente ed esclusivamente l'ente che ha adottato il provvedimento di acquisizione che contiene la determinazione delle diverse voci indennitarie, il quale coincide con la «autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 862 del 2016 e n. 437 del 2015, in quest'ultimo arresto precisandosi che «laddove non si addivenga alla emissione di un simile provvedimento, la eventuale responsabilità risarcitoria affermata non potrebbe che rimanere ad esclusivo carico dell'amministrazione che, "ratione temporis", si rese protagonista dell'illecito»)2.
Nel caso oggetto di esame, i criteri da applicare per determinare l'estensione dell'area interessata alla procedura ablativa e per calcolare l'indennizzo, con rinvio al terzo comma dell'art. 42 bis TUE, sono già stati esaminati dal Giudice amministrativo e coperti da giudicato interno, a seguito delle numerose pronunce emesse e identificabili:
- nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2314/2017 con cui si è affermato il diritto della alla liquidazione di una somma Per_1 di danaro a titolo risarcitorio, pari all'applicazione del tasso di interesse del 5% annuo sul valore venale dell'intero bene occupato, da individuarsi in analogia con il disposto di cui all'art. 42, comma 3 TUE, ritenendo “ il Collegio che tale criterio di quantificazione sia giustificato dall'indennità del presupposto (illecito) sostanziale, sia che si scelga di addivenire al provvedimento di acquisizione sanante sia alla determinazione di restituzione delle aree” e con la precisazione che il risarcimento per il danno da occupazione illegittima doveva essere corrisposto a decorrere dal 20/4/2010 essendo maturata, per il periodo antecedente, la prescrizione;
2 Cass. ss.uu. n. 20691/2021. pagina 8 di 16 - nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2269/2018, con cui è stato accolto il ricorso limitatamente alla richiesta ottemperanza della precedente sentenza3 e con cui il Giudice amministrativo ha ordinato al
[...]
di dare esecuzione alla sentenza n. 2314/2017, quanto all'accertamento CP_1 dell'estensione dell'area occupata e del valore venale del bene acquisito. Con la sentenza n. 2269/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano ha ulteriormente stabilito:
- che, quanto all'estensione dell'area, doveva farsi riferimento alla superfice effettivamente occupata dall'opera pubblica e che doveva procedersi alla misurazione secondo le miglior tecniche applicabili;
- che l'indennizzo doveva essere determinato in misura corrispondente al valore venale del bene ex art. 42 bis TUE, da individuarsi nel valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico/geomorfologico, calcolato al momento in cui si è attuato il trasferimento della proprietà. Come in premessa riportato, è poi intervenuta la sentenza n. 2008/2023 (RG. n. 390/2019) con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano ha declinato la giurisdizione in merito alla determinazione dell'indennizzo spettante alla proprietà4.
Il ristoro, in ipotesi di espropriazione acquisitiva, è riconosciuto da parte della pubblica Amministrazione con un indennizzo, corrispondente al valore venale del bene, e con un risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo antecedente l'esproprio. L'art. 42 bis TUE prevede, sulla base di criteri espressamente enunciati, che il privato espropriato debba ricevere il valore venale del bene, il 10% di quest'ultimo a titolo di danno non patrimoniale e il 5% annuo, sul valore venale del bene attuale, come liquidazione forfettaria del danno da occupazione illegittima, salvo la prova di un danno maggiore. La previsione di tale clausola di salvaguardia ha portato le ss. uu. della Suprema Corte5 ad affermare che la qualificazione, in termini indennitari, dell'indennizzo per la pregressa occupazione «senza titolo», nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è causa di un deficit di tutela per le parti. Per una maggiore chiarezza circa i criteri utilizzati da questa Corte, nella determinazione dell'indennizzo dovuto a parte ricorrente, appare utile riportare quanto affermato dalle ss.uu. con la pronuncia in precedenza indicata: “In definitiva, il primo comma dell'art. 42 bis t.u. del 2001, laddove dispone che «al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale», conferma che l'interesse del cinque per cento che la pubblica Amministrazione è tenuta a liquidare e corrispondere per la pregressa occupazione illegittima costituisce una voce del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, «il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante» (Cons. di Stato, sez. II, n. 1087 del 2020). La predeterminazione legale dell'entità del pregiudizio per la pregressa «occupazione senza titolo», e la relativa semplificazione probatoria per la parte che la subisce, sono chiari indici della natura indennitaria che l'istituto in esame condivide con l'indennità di occupazione legittima, di cui all'art. 50, primo comma, t.u. del 2001 (cfr. anche l'art. 20, terzo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865). Neppure rileva l'uso del termine «indennizzo» anziché di quello indennità» per il ristoro anche del «pregiudizio non patrimoniale», trattandosi di un ristoro automatico e predeterminato nel quantum in una percentuale del valore venale del bene, oltre a non incidere, di per sé, sulla questione della giurisdizione, trattandosi chiaramente di una misura accessoria (cfr. Cass. SU n. 22096 del 2015 cit.). 4. - Tale natura non comporta alcun deficit di tutela per le parti. Al proprietario è riconosciuto il diritto a un indennizzo che deve mirare ad essere integrale e, per questa ragione, di regola commisurato al valore venale del bene, anche ai fini della determinazione dell'indennizzo accessorio del pregiudizio per l'occupazione illegittima (ma anche legittima, cfr. Cass. SU n. 17581 del 2020) che ha preceduto l'evento traslativo, coerentemente con il sicuro fondamento costituzionale dell'espropriazione per motivi d'interesse generale (art. 42, terzo comma, Cost.), cui è riconducibile il «procedimento ablatorio sui generis» di cui all'art. 42 bis t.u. 2001 (cfr. Cons. di Stato, ad. pl., n. 4 del 2020, che evidenzia la «precisa base legale» dell'istituto)”. La Corte costituzionale, nella citata pronuncia del 2015, ha fugato gli ulteriori dubbi sollevati con riguardo all'indennità dovuta dall'amministrazione per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, osservando che «è vero che essa viene determinata in base ad un parametro [«l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del primo comma»] riduttivo rispetto a quello cui è commisurato l'analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell'immobile [pari per ogni anno ad un dodicesimo dell'indennità annua, corrispondente all'8,33 per cento], ma il terzo comma della norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia”.
Richiamate le osservazioni in ordine al giudicato interno formatosi sul diritto di parte ricorrente ad ottenere il ristoro ex art. 42 bis TUE e, dunque, affermata l'operatività dei pagina 10 di 16 criteri di liquidazione dell'indennizzo previsti dalla normativa di riferimento, nella lettura data dalla giurisprudenza di legittimità6, la Corte è ora chiamata ad esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, sollevata dall'ente territoriale poiché, in tesi, notificato oltre i termini di cui all'art. 54 TUE. Il ha ritenuto applicabile al caso concreto il termine breve Controparte_1 per l'opposizione ex art. 54 TUE e ne ha eccepito la violazione, poiché il ricorso iscritto al n. RG. 390/2019 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano risultava notificato solo in data 11/2/2019 e, dunque, ben 31 giorni dopo la scadenza del termine breve (di trenta giorni) da individuarsi nella data del 11/1/2019. Da tali premesse, secondo l'ente territoriale, anche il ricorso in riassunzione che ha originato il presente giudizio risulterebbe contrario all'art. 54 TUE. L'eccezione è infondata. Con recente ordinanza n. 10077/2025, la sez. I civ. della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “ Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione;
infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge;
al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi. La Corte non ritiene di discostarsi dai principi di diritto enunciati in tale pronuncia e con cui la Suprema Corte ha mostrato di voler superare l'orientamento in precedenza espresso.
pagina 11 di 16 Per mera completezza la Corte osserva che - anche a voler accedere al precedente più restrittivo indicato in atti- l'eccezione del risulta, comunque, Controparte_1 infondata. La era ospite della RSA La Sapienza di Menaggio, e da ultimo sottoposta alla Per_1 tutela dell'Amministrazione di sostegno. L'effettiva conoscenza del Decreto di acquisizione da parte della proprietaria deve essere posticipata alla data del 19/1/2019, allorquando il figlio ha ritirato Parte_1 la raccomandata contenente il Decreto di acquisizione presso l'Ufficio Postale ( cfr. la relata di notifica in calce al Decreto medesimo, prodotto nel procedimento RG. 390/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, in precedenza menzionato, quale doc. 2 di parte ricorrente e nuovamente prodotto nel presente giudizio). E' solo da tale data, dunque, che è possibile far decorrere il termine ex art. 54 TUE, termine che risulta rispettato con la citata notifica dell'originario ricorso avanti Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano in data 11/2/2019.
Il contraddittorio tecnico garantito dal CTU nominato e la rigorosa metodologia adottata, le esaustive risposte alle osservazioni critiche dei CTP alla bozza e il rispetto della delega alle indagini conferita dalla Corte non rendono necessaria la riapertura dell'attività istruttoria. Le questioni poste con la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU, sollecitata da entrambe le parti, sono state in parte già valutate nell'ambito delle indagini peritali e, comunque, superabili per le ragioni che seguono:
- il termine di cui al verbale di udienza del 21/5/2025 è stato concesso dalla Corte per il deposito di memorie conclusive in vista della discussione orale fissata avanti al Collegio per la successiva udienza del 28/5/2025;
- in accoglimento dell'eccezione sollevata dal , e per Controparte_1 assicurare un corretto contraddittorio, occorre dichiarare l'inammissibilità della produzione degli allegati A, C e D, riportati in calce alla memoria datata 27/5/2025 depositata da parte ricorrente, in quanto non autorizzata;
- potranno costituire oggetto di esame esclusivamente le osservazioni tecniche alla bozza peritale inoltrate dai CTP nominati nel corso del contraddittorio tecnico e allegate dal CTU alla relazione peritale definitiva depositata;
- per la determinazione dell'effettiva estensione dell'area occupata dall'opera pubblica si rinvia a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano n. 2269/2018, passata in giudicato, ed ai rilievi dell'area effettuati dal topografo incaricato, Geom. ; Controparte_2
- ai rilievi hanno partecipato i CTP, come risulta dall'All. B (alla relazione peritale definitiva depositata) ove l'area interessata alla procedura arbitrale viene pagina 12 di 16 descritta come “L'area, situata a poca distanza dal centro del paese, si presenta di geometria irregolare e morfologicamente pianeggiatene, posta in una zona urbanizzata a destinazione prevalentemente residenziale di media densità edilizia e con verde di pertinenza. Il rilievo effettuato dal topografo con moderna strumentalizzazione GPS, è stato esteso a tutta l'area dell'Asilo delimitato dai muri di confine (questi compresi), alle delimitazioni stradali poste nelle immediate vicinanze ed anche al sedime dell'edificio scolastico che ad oggi non risulta ancora inserito nella mappa catastale”;
- le osservazioni critiche reiterate da parte ricorrente non considerano, come osservato dal CTU, che “delle mancanze in termini topografici, ad esempio alcuni punti fiduciali risultano interni a proprietà private, un altro risulta posto su di un fabbricato demolito molti anni orsono. Dall'altro lato per quanto riguarda la costruzione dell'asilo (edificato su parte dei due lotti, non risultano rilievi effettuati, di conseguenza la linea di demarcazione del confine dei due lotti, non risulta individuabile se non sovrapponendo i punti rilevati alla mappa” né tengono adeguatamente conto che il professionista incaricato ha provveduto, altresì, alla verifica dei libretti delle misure operate dai precedenti topografi e depositate presso gli uffici dell' ; Controparte_3
- il contenzioso introdotto dalla proprietà in ordine al giusto indennizzo ha richiesto necessariamente una precisa valutazione della superficie effettivamente acquisita al patrimonio indisponibile del resistente, come indicato dall'AGA; CP_1
- la contestazione di parte ricorrente circa la superficie sottratta (460 mq), interessata alla realizzazione della fognatura e rispetto alla quale parte ricorrente ha lamentato di non avere percepito alcunché a titolo di indennizzo, non appare pertinente poiché, a quanto pare apprendere, è questione che attiene ad altra procedura ablativa (Decreto LL.PP. n. 2346 del 12/9/1974) o, più propriamente, ad un contenzioso diverso da quella per cui si procede e che non può essere esteso ad ipotizzate modifiche di una superficie già definita con quell'atto ablativo;
- con riguardo alla discrasia fra la superficie catastale e superficie reale, parte resistente ha insistito sulle questioni sollevate nel corso delle indagini peritali e già esaminate dal CTU, con risposte tecniche che la Corte - per una migliore chiarezza espositiva - riporta: “Pertanto, è stata chiarita in vai definitiva (nonostante l'opposizione di parte ricorrente) la superficie del mappale 10540 essendo stato rilevato l'esatta posizione dei punti fissi (gli spigoli e le recinzioni esistenti e confinanti con l'asilo nido come pure l'area residua del mappale 5385 ora 10541 evidenziando l'area occupata dell'asilo realizzato dal La CP_1 superficie ricostruita attraverso una poligonale creata sul rilievo degli effettivi spigoli, dei fabbricati e delle recinzioni (illustrato anche nel rilievo topografico allegato) ha permesso di determinare anziché i mq. 1.403,00 di rilievo effettuato pagina 13 di 16 dal Topografo incaricato dal Comune Geom. (costretto per motivi Per_5 tecnici ad effettuare una compensazione). Ne consegue che la CTP di parte ricorrente afferma (avendo ricostruito indipendentemente la poligonale che l'area occupata dal Comune e relativa agli ex Mappali 911b-911d – 911e e all'ex mappale 5385, oggi mappale 10540 risulti di mq. 1.847,00. Inoltre, la CTP considera un Atto del Comune di , nel quale si cita la superficie CP_1 totale di mq. 1.863,00 ( dalla quale verrà dedotta l'area già espropriata attraverso il Decreto LL.PP. n. 2346 del 12/9/1974 che risulta pari a mq. 460,00 e che di conseguenza la superficie reale soggetta alla acquisizione sanante risponda a mq. 1.403,m00 mq (superficie determinata dal geom. Per_5 nominato dal Comune )”;
- le contestazioni in ordine al metodo comparativo applicato (attribuzione all'area di un valore unitario di € 130,67), che secondo parte ricorrente risulterebbe inferiore a quello praticato nel libero mercato e pagato dagli assegnatari di alloggi per l'area libera (mq. 144,00 mq), non colgono nel segno poiché – come evidenziato dal CTU – si è dovuto tener conto che la legge Urbanistica della Regione Lombardia, entrata in vigore nel 1996 (recupero dei sottotetti), è stata aggiornata nel 2015 dopo un intervento del Giudice amministrativo;
- tali osservazioni hanno portato il CTU ad individuare, con rigore logico e sulla base di parametri edilizi conformi, “nel valore di 0.70 mq l'indice di densità fondiaria classificato dal PRUG come Zona C2 per altezza sino ad 8 m. (due piani). Tale superficie pur trattandosi di superficie fondiaria comprende anche le superfici relative ad aree private gravate da servitù ad uso pubblico”;
- il fondo non è risultato intercluso per la possibilità di accedervi dalla via Grigna;
- le osservazioni del resistente non consentono di superare quanto sino ad CP_1 ora riportato, poiché l'area interessata alla procedura di esproprio -per ubicazione e zona urbanistica- si ricollega all'edificazione di ville;
i valori non possono che essere parametrati ad unità in ottimo stato di conservazione, dato dalla media tra il valore indicato nel Borsino ( € 2.800,00 mq) e da € 2.100,00 mq), con una Parte_2 media di mq. 2.450,00 mq;
- con le contestazioni riportate nella memoria conclusiva, datata 23/5/2025, l'
[...]
non ha introdotto novità rispetto alle osservazioni inoltrate dal CTP e CP_4 già esaminate dal CTU;
- prive di fondamento risultano le contestazioni, sempre di parte resistente, in merito alla determinazione del Mappale 10540 e alla strada pubblica (Via Valtellina PTG del 2018), poiché gli accertamenti peritali hanno escluso che la procedura di esproprio acquisitiva, per cui è causa, abbia fatto riferimento a tale area.
pagina 14 di 16 Conclusivamente, la Corte determina il giusto indennizzo ex art. 42 bis TUE dovuto dal agli aventi diritto nella misura complessiva di € 200.059,30 Controparte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda alla data del deposito sulla somma di € 95.059,30, corrispondente alla differenza tra quanto accertato in sede giudiziale e quanto già riconosciuto ( €105.000,00) dall'ente territoriale. Il provvederà al deposito al deposito della somma di € Controparte_1
95.059,30 oltre agli interessi legali dalla domanda, presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Como.
In tali conclusioni restano assorbite:
- la richiesta di rivalutazione monetaria in considerazione dei criteri di liquidazione indicati nella normativa di riferimento e calcolati dal CTU sulla base di valori aggiornati;
- ogni diversa e ulteriore domanda tenuto conto del rito da applicarsi secondo il già citato insegnamento delle ss.uu. n. 20691/2021, che hanno affermato che sono devolute alla Corte di Appello -in unico grado- le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42 bis TUE, “in ragione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e voluto dal legislatore come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42 bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario”. In definitiva, la liquidazione del danno da pregressa occupazione senza titolo rappresenta solo una componente (risarcitoria) del complessivo e unitario importo indennitario, non assume una diversa e autonoma natura/funzione e non ha un'autonoma giustificazione causale: “Il riferimento al «titolo risarcitorio» vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene da parte del proprietario per essere il cespite occupato illegittimamente dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora all'«indennizzo» ora al «risarcimento» di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione. La permanenza dell'illegittima occupazione del cespite è uno degli elementi di cui l'amministrazione deve tenere presente nella valutazione della sussistenza delle attuali ragioni di pubblico interesse per acquisire un determinato bene”7. 7 Cass. ss.uu. n. 20691/2021. pagina 15 di 16 La mancata prova di un ulteriore pregiudizio, che era onere di parte ricorrente fornire, esime la Corte da ogni ulteriore valutazione.
All'esito del giudizio, consegue la condanna del , parte Controparte_1 sostanzialemnte soccombente, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate, come da nota spese depositata dal sulla base dei parametri medi dello scaglione Pt_1 di riferimento (valore indeterminabile -complessità media) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta per tutte le fasi del giudizio. Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda eccezione ed istanza disattesa, così dispone:
1. accerta e determina il giusto indennizzo ex art. 42 bis TUE dovuto dal
[...]
per l'espropriazione acquisitiva per cui è causa nella misura CP_1 complessiva di € 200.059,30 oltre interessi legali sulla somma di € 95.059,30, corrispondente alla differenza tra quanto accertato in sede giudiziale e quanto già riconosciuto ( € 105.000,00) dall'ente territoriale, e da calcolarsi dalla data della domanda alla data del deposito, come da capo 2);
2. ordina al di provvedere al deposito della somma di € Controparte_1
95.059,30, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data della domanda all'effettivo deposito presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Como;
3. condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 12.156,00 per compensi, oltre € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del le spese della CTU, Controparte_1 così come liquidate con separato provvedimento. In Milano il 28/5/2025
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Giuseppe Ondei
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Con tale sentenza il TAR di Milano ha contemporaneamente rigettato la richiesta di nullità delle deliberazioni n. 34/2018 e n. 56/2018, con cui si era dato corso all'acquisizione non retroattiva dell'area di proprietà della occupata dal Per_1 1977, con adozione di tutti gli adempimenti dovuti ai sensi dell'art. 42 bis comma 3 TUE. 4 Cass sez. I civ. ord. n. 15822/2024; Cass. sez. 1 civ. n. 11657/2025. 5 Cass. ss. uu. n. 20691/2021. pagina 9 di 16 6 Cfr. pronunce di legittimità riportate ella nota n. Cass sez. I civ. ord. n. 15822/2024; Cass. sez. 1 civ. n. 11657/2025.