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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2024
Tribunale Ordinario di AT Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 431/2024
tra
ATTORE/I Parte_1 e
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_1
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 10.35 innanzi al GOT dott. ssa Maria Carmen Napolitano, è comparso l'Avv. Pagnini per l'attore. Nessuno è presente per il convenuto non costituito e già dichiarato contumace P_
Il Giudice invita a precisare le conclusioni. L'Avv. Pagnini concluse come in atto di citazione. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando la parte ad allontanarsi A conclusione della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. ssa Maria Carmen Napolitano Chiusura verbale ore 19.00
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di AT Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pagnini del Foro di AT, presso il cui studio in AT, Viale Montegrappa 276 è elettivamente domiciliato ATTORE contro
, residente in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte attrice ha concluso come da atto di citazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio con atto di citazione regolarmente Parte_1 Controparte_1 notificato per conseguire la condanna del medesimo alla restituzione in suo favore della somma di Euro 19.000,00, o di quella diversa maggiore o minor somma risultante di giustizia, oltre interessi moratori dal fatto al saldo, il tutto espressamente contenuto entro il limite di Euro 26.000,00. Ha spiegato la domanda esponendo di avere acquistato nel marzo 2016 dal due Controparte_1 biciclette d'epoca: una CH SE del 1903 al prezzo di Euro 14.000,00, ed una NO CO AM con ponticello a due leve e cerchi in legno, al prezzo di Euro 5.000,00; di avere corrisposto il prezzo complessivo di Euro 19.000,00 in contanti, come richiesto dal venditore in occasione della consegna dei mezzi, avvenuta presso i locali di pertinenza dell'attore in AT . Tempo dopo le parti avevano convenuto di risolvere consensualmente il contratto di compravendita. In conseguenza della decisione concordata giunse a AT per ritirare le biciclette da P_ [...]
. Effettivamente esse furono rese a il quale assicurò che avrebbe provveduto a Parte_1 P_ restituire a la somma versata per l'acquisto. Diversamente da quanto promesso Parte_1 P_ non corrispose a l'importo di Euro 19.000,00 ricevuto a titolo di prezzo. Parte_1
L'attore ha rappresentato che aveva anche proposto di effettuare una restituzione frazionata P_ attraverso ratei mensili dell'importo di Euro 100,00, ma che tale possibilità non fu da lui accettata. L'attore aveva inviato il 27.09.2022 tramite legale una email a con cui aveva intimato il P_ pagamento dell'importo senza successo ed infine lo aveva invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con lettera raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Di aveva sottolineato di avere riconsegnato le due biciclette senza avere preteso Parte_1 contestualmente la restituzione del corrispettivo pagato in quanto con intercorreva un rapporto P_ consolidato fino dal 2014 nel corso del quale aveva acquistato da quest'ultimo circa 150 velocipedi, alcuni dei quali consegnati in presenza delle rispettive compagne e mogli. pagina 2 di 4 Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione eseguita tramite pec. Nella contumacia del convenuto sono state ammesse le prove orali richieste da parte attrice;
quindi si è svolta l'istruttoria della causa, tramite l'assunzione della prova testimoniale di ed è stato Testimone_1 dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio. La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza a seguito di discussione orale.
˚˚˚ La domanda avanzata in citazione merita accoglimento. L'istruttoria orale ha dimostrato che il convenuto aveva venduto all'attore le due Controparte_1 biciclette ritratte nelle fotografie che sono state mostrate alla testimone sentita e che esse erano state consegnate all'acquirente nell'officina situata in Via Boni AT. Non si trattava dell'unica vendita dato che la testimone ha riferito che e , entrambi operanti nel settore del Tes_1 Parte_1 P_ commercio di biciclette, avevano concluso altre compravendite di velocipedi. Sempre dalla testimonianza assunta è emerso che le due biciclette furono restituite a . Ciò P_ avvenne perché quest'ultimo disse di avere trovato un acquirente migliore . La teste si è dimostrata essere a conoscenza diretta dei fatti dichiarati in quanto, all'epoca era la compagna dell'attore, ed in tale qualità aveva assistito ad alcuni incontri avvenuti tra e Parte_1
ed aveva anche assistito ad alcune telefonate. Costei ha ricordato che, nel corso di uno di questi P_ incontri in cui ella era presente, chiese la restituzione delle biciclette già vendute a P_ [...]
e che quest'ultimo non manifestò obiezioni, ma chiese solamente di conseguire il denaro che Parte_1 aveva versato a titolo di prezzo. In attuazione dell'accordo giunse a AT per ritirare i mezzi. P_ La teste ha rievocato che l'ex compagno sollecitò la restituzione del denaro più volte, anche tramite messaggi, ma che non rientrò in possesso della cifra che aveva corrisposto. Nel rispondere alle domande la medesima ha fornito dati per ricostruire il rapporto complessivo intercorso tra le parti, fondato per lo più su trattative verbali. Non vi sono motivi per dubitare della veridicità di quanto da lei affermato in quanto ha mostrato di non essere portatrice di alcun interesse personale all'esito del giudizio;
anche il legame che all'epoca aveva con l'attore è cessato. Pertanto si deve concludere che non vi siano attualmente ragioni che avrebbero potuto indurla a fornire una versione appiattita su quella prospettata dall'attore per il solo fatto del rapporto di sentimentale, oggi non più in essere. Le risultanze di causa hanno pertanto comprovato che l'accordo per la vendita delle due biciclette fu risolto tra le parti. La risoluzione consensuale della vendita avrebbe dovuto comportare il ripristino della situazione preesistente mediante la restituzione sia dei beni consegnati che delle somme ricevute. Tuttavia ciò non è avvenuto in quanto se, da una parte, rientrò in possesso dei velocipedi, P_ [...]
invece non conseguì la restituzione di alcuna somma che aveva corrisposto. Parte_1 Non vi è dubbio quindi che a fronte dello scioglimento del vincolo contrattuale e della restituzione dei mezzi, l'attribuzione patrimoniale da lui effettuata sia divenuta priva di causa. Non essendosi realizzato lo scopo di acquistare, per essere venuta meno la volontà di entrambe le parti, il convenuto deve essere condannato a restituire il denaro percepito di € 19.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nel minimo stante la ridotta attività svolta e la natura contumaciale della causa .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da condanna a Parte_1 Controparte_1 restituire all'attore la somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
pagina 3 di 4 Condanna altresì rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 1689,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge ed € 264,00 per esborsi. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al termine dell'udienza del 4 luglio 2025 ed allegazione al verbale. AT, 4 luglio 2025 Il GOT dott. ssa Maria Carmen Napolitano
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di AT Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 431/2024
tra
ATTORE/I Parte_1 e
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_1
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 10.35 innanzi al GOT dott. ssa Maria Carmen Napolitano, è comparso l'Avv. Pagnini per l'attore. Nessuno è presente per il convenuto non costituito e già dichiarato contumace P_
Il Giudice invita a precisare le conclusioni. L'Avv. Pagnini concluse come in atto di citazione. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio autorizzando la parte ad allontanarsi A conclusione della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. ssa Maria Carmen Napolitano Chiusura verbale ore 19.00
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di AT Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Maria Carmen Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pagnini del Foro di AT, presso il cui studio in AT, Viale Montegrappa 276 è elettivamente domiciliato ATTORE contro
, residente in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte attrice ha concluso come da atto di citazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio con atto di citazione regolarmente Parte_1 Controparte_1 notificato per conseguire la condanna del medesimo alla restituzione in suo favore della somma di Euro 19.000,00, o di quella diversa maggiore o minor somma risultante di giustizia, oltre interessi moratori dal fatto al saldo, il tutto espressamente contenuto entro il limite di Euro 26.000,00. Ha spiegato la domanda esponendo di avere acquistato nel marzo 2016 dal due Controparte_1 biciclette d'epoca: una CH SE del 1903 al prezzo di Euro 14.000,00, ed una NO CO AM con ponticello a due leve e cerchi in legno, al prezzo di Euro 5.000,00; di avere corrisposto il prezzo complessivo di Euro 19.000,00 in contanti, come richiesto dal venditore in occasione della consegna dei mezzi, avvenuta presso i locali di pertinenza dell'attore in AT . Tempo dopo le parti avevano convenuto di risolvere consensualmente il contratto di compravendita. In conseguenza della decisione concordata giunse a AT per ritirare le biciclette da P_ [...]
. Effettivamente esse furono rese a il quale assicurò che avrebbe provveduto a Parte_1 P_ restituire a la somma versata per l'acquisto. Diversamente da quanto promesso Parte_1 P_ non corrispose a l'importo di Euro 19.000,00 ricevuto a titolo di prezzo. Parte_1
L'attore ha rappresentato che aveva anche proposto di effettuare una restituzione frazionata P_ attraverso ratei mensili dell'importo di Euro 100,00, ma che tale possibilità non fu da lui accettata. L'attore aveva inviato il 27.09.2022 tramite legale una email a con cui aveva intimato il P_ pagamento dell'importo senza successo ed infine lo aveva invitato a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con lettera raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. Di aveva sottolineato di avere riconsegnato le due biciclette senza avere preteso Parte_1 contestualmente la restituzione del corrispettivo pagato in quanto con intercorreva un rapporto P_ consolidato fino dal 2014 nel corso del quale aveva acquistato da quest'ultimo circa 150 velocipedi, alcuni dei quali consegnati in presenza delle rispettive compagne e mogli. pagina 2 di 4 Il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione eseguita tramite pec. Nella contumacia del convenuto sono state ammesse le prove orali richieste da parte attrice;
quindi si è svolta l'istruttoria della causa, tramite l'assunzione della prova testimoniale di ed è stato Testimone_1 dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio. La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza a seguito di discussione orale.
˚˚˚ La domanda avanzata in citazione merita accoglimento. L'istruttoria orale ha dimostrato che il convenuto aveva venduto all'attore le due Controparte_1 biciclette ritratte nelle fotografie che sono state mostrate alla testimone sentita e che esse erano state consegnate all'acquirente nell'officina situata in Via Boni AT. Non si trattava dell'unica vendita dato che la testimone ha riferito che e , entrambi operanti nel settore del Tes_1 Parte_1 P_ commercio di biciclette, avevano concluso altre compravendite di velocipedi. Sempre dalla testimonianza assunta è emerso che le due biciclette furono restituite a . Ciò P_ avvenne perché quest'ultimo disse di avere trovato un acquirente migliore . La teste si è dimostrata essere a conoscenza diretta dei fatti dichiarati in quanto, all'epoca era la compagna dell'attore, ed in tale qualità aveva assistito ad alcuni incontri avvenuti tra e Parte_1
ed aveva anche assistito ad alcune telefonate. Costei ha ricordato che, nel corso di uno di questi P_ incontri in cui ella era presente, chiese la restituzione delle biciclette già vendute a P_ [...]
e che quest'ultimo non manifestò obiezioni, ma chiese solamente di conseguire il denaro che Parte_1 aveva versato a titolo di prezzo. In attuazione dell'accordo giunse a AT per ritirare i mezzi. P_ La teste ha rievocato che l'ex compagno sollecitò la restituzione del denaro più volte, anche tramite messaggi, ma che non rientrò in possesso della cifra che aveva corrisposto. Nel rispondere alle domande la medesima ha fornito dati per ricostruire il rapporto complessivo intercorso tra le parti, fondato per lo più su trattative verbali. Non vi sono motivi per dubitare della veridicità di quanto da lei affermato in quanto ha mostrato di non essere portatrice di alcun interesse personale all'esito del giudizio;
anche il legame che all'epoca aveva con l'attore è cessato. Pertanto si deve concludere che non vi siano attualmente ragioni che avrebbero potuto indurla a fornire una versione appiattita su quella prospettata dall'attore per il solo fatto del rapporto di sentimentale, oggi non più in essere. Le risultanze di causa hanno pertanto comprovato che l'accordo per la vendita delle due biciclette fu risolto tra le parti. La risoluzione consensuale della vendita avrebbe dovuto comportare il ripristino della situazione preesistente mediante la restituzione sia dei beni consegnati che delle somme ricevute. Tuttavia ciò non è avvenuto in quanto se, da una parte, rientrò in possesso dei velocipedi, P_ [...]
invece non conseguì la restituzione di alcuna somma che aveva corrisposto. Parte_1 Non vi è dubbio quindi che a fronte dello scioglimento del vincolo contrattuale e della restituzione dei mezzi, l'attribuzione patrimoniale da lui effettuata sia divenuta priva di causa. Non essendosi realizzato lo scopo di acquistare, per essere venuta meno la volontà di entrambe le parti, il convenuto deve essere condannato a restituire il denaro percepito di € 19.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo. Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nel minimo stante la ridotta attività svolta e la natura contumaciale della causa .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da condanna a Parte_1 Controparte_1 restituire all'attore la somma di € 19.000,00 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.
pagina 3 di 4 Condanna altresì rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 1689,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge ed € 264,00 per esborsi. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al termine dell'udienza del 4 luglio 2025 ed allegazione al verbale. AT, 4 luglio 2025 Il GOT dott. ssa Maria Carmen Napolitano
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