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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 115/2023 promossa da:
, C.F. , nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Giacchetti, ed elettivamente domiciliato a
NA in Viale Trento Trieste n. 25
RICORRENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Di Piano ed elettivamente domiciliata a Montoro (AV) in via F. Romei n. 3
RESISTENTE
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: retribuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2023 ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di GI MI Sezione Lavoro le e Controparte_3 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e
[...] dichiarare la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, in ordine ai crediti retributivi del ricorrente, del sopra identificato, ad oggi in Fallimento, e CP_2 della accertare e dichiarare, sempre ai sensi dell'art. 29 d.lgs. Controparte_1
276/2003, la procedibilità della presente domanda e comunque accertare e dichiarare che, in relazione alle pretese del ricorrente, nessuna prescrizione e/o decadenza è maturata;
nel merito accertare e dichiarare che il ricorrente, in relazione alle buste paga di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 riferibili a è creditore CP_2 dell'importo complessivo lordo di € € 5112,00, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa e/o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche per equità, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo per l'effetto dichiarare tenuta e condannare
[...]
(Cod. Fisc. ) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 83025 Montoro (AV), Frazione Preturo, Via Marconi n. 381, a corrispondere al ricorrente, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a saldo delle buste paga di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 riferibili a CP_2
l'importo complessivo lordo di € € 5.112,00, ovvero la diversa somma che dovesse
[...] emergere in corso di causa e/o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche per equità, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge”.
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in data 03.05.2021 dalla società
[...]
società ora in fallimento ma all'epoca in bonis, con contratto a tempo pieno e CP_2 indeterminato, con inquadramento del 4° livello CCNL Logistica e Trasporti e mansione di autotrasportatore;
che la detta società lavorava in regime di appalto di servizi presso la e che in particolare nei mesi di maggio, giugno e luglio Controparte_1 Parte_1
2021 ha lavorato a favore della nell'unità locale di quest'ultima a Controparte_1
2 GI MI in via Nobel n. 22/1 nell'ambito del contratto di appalto di servizi stipulato tra e;
che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, Controparte_1 CP_2 avvenuta in data 12.07.2021, non ha percepito il pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di maggio, giugno e luglio 2021 ma solo un acconto di € 1,030,50 con riferimento a maggio 2021; che del credito retributivo non corrisposto dal datore di lavoro risponde in via solidale la committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.
Si è costituita ritualmente la società che ha contestato le pretese Controparte_1 avversarie, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato deposito del CCNL Trasporti e
Logistica; 2) Nel merito, rigettare, in quanto non provata, né provabile e del tutto infondata, pretestuosa e temeraria la avanzata richiesta di condanna, in via solidale, della al pagamento in favore del Sig. della somma lorda di Controparte_1 Parte_1
€ 5.112,00 o di quella diversa anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria per tutti i motivi innanzi dedotti ed ampiamente articolati, in quanto non è stato provato che l'odierno ricorrente, nel periodo dal
01.05.2021 al 12.07.2021, eseguiva trasporti aventi quale committente la
[...]
ed in particolare che lo stesso era impiegato dal datore di lavoro Controparte_1 CP_2 presso la filiale di GI MI, in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data
01.06.2021 con la 3) In via del tutto subordinata e senza alcuna Controparte_1 rinuncia ai suddetti motivi, nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore dell'odierno ricorrente di quanto richiesto per le buste paga di maggio, giugno e luglio 2021, e quindi di condanna in via solidale della condannare la Società Controparte_1 CP_4
, a tenere indenne e manlevata la da ogni
[...] Controparte_1 pregiudizievole statuizione, in virtù dell'esercizio legittimo dell'azione di regresso richiesta e dedotta in narrativa;
4) Onerare la parte soccombente della rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario, con sentenza munita di clausola come per legge”.
on si è costituita in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
3 Alla prima udienza parte ricorrente ha rinunciato alle pretese nei confronti di
[...] in relazione all'importo residuo della busta paga di maggio 2021, limitando CP_5 le proprie richieste nei confronti della detta società al pagamento dell'importo complessivo lordo di € 3.431,94 relativo alle buste paga di giugno e luglio 2021 emesse da
Controparte_2
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'assunzione delle prove orali, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato deposito del CCNL Trasporti e Logistica sollevata da Controparte_1
[...]
La Suprema Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto collettivo postcorporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorché la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio;
in tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c.
(Cass. n. 18584/2008; Cass. n. 4714/2000).
Nella fattispecie il credito richiesto risulta dalle buste paga rilasciate al ricorrente dal datore di lavoro e non vi è contestazione sull'esistenza, contenuto e Controparte_2 applicabilità del CCNL Trasporti e Logistica da parte della resistente Controparte_1
[...]
Ciò posto, innanzitutto occorre richiamare quanto previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 nella formulazione ratione temporis applicabile, che così prevede: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
4 due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La ratio della citata disposizione è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (ex plurimis Cass. n. 2169 del 2022 e
Cass. n. 25172 del 2019).
Orbene, il ricorrente ha chiesto la condanna di quale committente Controparte_1 obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276 del 2003, al pagamento di emolumenti retributivi, sul presupposto di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la filiale di GI MI nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra le società resistenti mentre ha contestato tale allegazione. Controparte_1
Le deduzioni di appaiono condivisibili solo in relazione alla data di Controparte_1 inizio dell'impiego del lavoratore nell'appalto. Dalla documentazione depositata risulta invero che l'appalto tra e ha avuto inizio a decorrere dal Controparte_1 CP_2
01.06.2021.
Nel caso in esame le risultanze dell'istruttoria orale hanno provato che nei Parte_1 mesi di giugno e luglio 2021 è stato impiegato presso la filiale di GI MI nell'appalto in questione.
5 Significative sono le dichiarazioni rese dalla teste ex dipendente di Testimone_1
e responsabile della filiale di GI MI da maggio / giugno 2021 - il che CP_2 conferisce alla sua deposizione una particolare attendibilità - che di seguito si riportano:
“Sì è vero che a giugno 2021 e la prima settimana di luglio 2021 ha lavorato a GI Pt_1
MI, in via Nobel 22, nello stabilimento della Preciso che ho lavorato Controparte_1 fino alla prima settimana di luglio 2021 perché poi mi è venuto l'esaurimento nervoso e sono stata a casa fino al 24.04.2022. Ricordo che guidava il bilico. Preciso, altresì, che a Pt_1 giugno 2021 non c'era più nulla a NA e che tutti siamo stati trasferiti a GI MI”.
A.D.R.: “Ci siamo trasferiti tutti in blocco, inclusi i magazzinieri, da NA a GI MI in due giorni, mi sembra fosse maggio 2021, e ricordo che abbiamo dato un preavviso di soli quindici giorni ai dipendenti di per il trasferimento. Ci sono stati dei lavoratori CP_2 che hanno rifiutato il trasferimento, ma non ricordo i nomi e non so dire poi come si sia concluso il loro rapporto di lavoro. Preciso che quando ci siamo trasferiti in blocco a GI
MI non avevamo più le chiavi della filiale di NA e che non abbiamo più pagato gli affitti”. A.D.R.: “Ricordo solo che tra e era stato stipulato un contratto, in CP_2 CP_1 base al quale doveva gestire la filiale di GI MI di . Non ricordo né CP_2 CP_1 la tipologia del contratto né la durata effettiva del medesimo”.
Pure il teste , dipendente della società da maggio 2021 ad agosto Testimone_2 CP_2
2021 come magazziniere, ha confermato che il ricorrente in quel periodo lavorava presso la filiale di GI MI, specificando che “ero io che caricavo il camion di , che faceva Pt_1
l'autista. Preciso che il magazzino di GI MI, in via Nobel n. 22, era di
[...] ma non so dire che rapporto ci fosse con . Preciso altresì che nell'anno CP_1 CP_2
2020 circa, prima del Covid, ho lavorato con due/tre mesi nel magazzino di Pt_1 CP_2 di NA, in via Roosevelt, sempre come magazziniere e come autista.” e che “Quando Pt_1
lavoravo a NA con SF so che lui non era dipendente di ma lavorava in CP_2 appalto per una società, di cui ora non ricordo il nome. Quando abbiamo lavorato assieme a
GI MI FA mi ha riferito che era stato assunto direttamente da ”. CP_2
Le testimonianze riportate risultano attendibili e decisive in quanto provenienti da soggetti che, oltre a non avere alcun rapporto con le parti in causa, hanno avuto
6 conoscenza diretta dei fatti narrati per il ruolo rivestito (teste ) o per aver Testimone_1 lavorato a stretto contatto con il ricorrente (teste ). Testimone_2
Non appaiono credibili, invece, le dichiarazioni dei testi , Testimone_3 Testimone_4
e , sia perché in parte contraddittorie o contraddette dalla
[...] Testimone_5 documentazione in atti sia perché rese da lavoratori impiegati presso Controparte_1
In particolare la teste , dopo aver dichiarato che i trasferimenti da Carpi Testimone_3
a NA e, da ultimo, a GI MI erano dovuti al fatto che era stata CP_2 sfrattata in quanto morosa (“dal mese di giugno 2020 all'agosto 2021 sono stata dipendente della società in qualità di impiegata, prima a Carpi, poi a NA in via Mozart n. CP_2
22 e da ultimo a GI MI in via Nobel. Abbiamo fatto tali trasferimenti perché
l'azienda non pagava l'affitto e ci hanno sfrattato”), ha affermato che da quando si erano spostati a GI MI il ricorrente non aveva più lavorato con (“Sì è vero che CP_2
lavorava sia a Carpi che a NA in quanto io gestivo gli autisti. Quando ci siamo Pt_1 spostati a GI MI FA non ha più lavorato con noi ovvero con ” [...] “Sì è CP_2 vero che come dipendente di dal mese di giugno 2021 sono andata a lavorare CP_2 presso il capannone di proprietà di ). Controparte_1
Tuttavia, dalle buste paga prodotte risulta che è stato dipendente di Parte_1 CP_2 dal 03.05.2021 al 12.07.2021 e che, dunque, nei mesi di giugno e luglio 2021 lavorava ancora per tale società.
Se il trasferimento da NA a GI MI era avvenuto perché erano stati sfrattati, come affermato dalla teste , il ricorrente non avrebbe potuto continuare a Tes_3 prestare la propria attività lavorativa sulla filiale di NA e neppure in altre unità locali della società, tenuto conto che dalla visura camerale di risulta un'unica unità CP_2 locale ubicata in provincia di Roma ed in particolare a Pomezia.
Contradditoria è risultata la testimonianza resa da che, inizialmente, ha Testimone_4 dichiarato di avere lavorato fino alla fine di luglio 2021 a NA (“da marzo 2021 fino a fine luglio 2021 circa sono stata dipendente della società , in qualità di addetta al CP_2 customer service presso la sede di NA in via Mozart”) mentre, poi, ha affermato di aver
7 lavorato presso la sede di GI MI dall'inizio di giugno 2021 (“Ho lavorato presso la sede di GI MI per dall'inizio di giugno 2021 fino alla fine di luglio 2021, CP_2 quando sono stata assunta direttamente da e attualmente lavoro ancora Controparte_1 lì)”. Detta teste ha specificato di essere stata la prima a spostarsi a GI MI e che poi si erano spostati altri lavoratori, tutti impiegati in ufficio, in quanto Controparte_1 aveva bisogno di supporto a livello di customer care e di non sapere più nulla da giugno
2021 della sede di NA, avendo rapporti solo con la responsabile di , CP_2
(“Non è vero perché io sono stata la prima a spostarmi a GI MI Testimone_1 presso la sede di e nei mesi di giugno e luglio 2021 non lavorava Controparte_1 Parte_1
a GI MI. Verso metà giugno/inizio luglio 2021 si sono spostati da NA a GI
MI , , e , che erano tutti Testimone_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 impiegati in ufficio”. A.D.R.: “ aveva bisogno di supporto a livello di Controparte_1 customer service per la gestione dei clienti e da giugno 2021 non so dire più nulla della sede di NA in quanto avevo rapporti solo con la mia responsabile di Gruppo SD, Quaranta
Adele, che mi chiedeva se stava andando bene con il mio lavoro presso ). Controparte_1
Al riguardo si rileva che risulta poco verosimile che nei mesi di giugno e luglio 2021 fossero stati spostati a GI MI solo lavoratori impiegati in ufficio, quando oggetto dell'appalto erano le attività di deposito, logistica e distribuzione ovvero attività che prevedevano lo svolgimento di mansioni esecutive, quali movimentazione della merce in magazzino e distribuzione della stessa presso i destinatari finali.
Il teste , dipendente della società dall'anno 2016 come Testimone_5 Controparte_1 addetto al controllo operativo dei vari magazzini della e da settembre Controparte_1
2021 responsabile di filiale di GI MI, ha dichiarato: “facendo il controllo operativo sulla filiale di GI MI ero il referente per la nell'ambito dell'appalto Controparte_1
con […] Non ho mai visto e non conosco pur occupandomi del CP_2 Parte_1 controllo operativo ed in particolare dell'uscita mezzi e movimentazione merce. Preciso che anche nei mesi di giugno e luglio 2021 ero io che effettuavo tali controlli operativi presso la filiale di GI MI. A.D.R.: “Da quel ricordo nei mesi di giugno/luglio 2021 erano stati Cont trasferiti da GI MI e l'attuale collega . ”. Testimone_3 Testimone_4
8 In proposito va evidenziato che il teste , per sua stessa ammissione, era addetto al Tes_5 controllo operativo di vari magazzini e che in MI Romagna la società Controparte_1 già nell'anno 2021 aveva svariate unità locali, come emerge dalla relativa visura camerale.
In considerazione del breve periodo lavorativo svolto da presso GI MI Parte_1 il teste potrebbe non aver conosciuto - o non ricordare di aver conosciuto - il ricorrente.
Del resto, il teste ha dichiarato di ricordare che nel periodo giugno/luglio 2021 Tes_5 erano stati trasferiti a GI MI solo e e ciò Testimone_3 Testimone_4 diversamente da quanto riferito dalla teste Tes_4
La capacità a testimoniare si distingue dalla valutazione di attendibilità del singolo teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che quest'ultima afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. n. 8988/2023; conf. Cass. n. 26547/2021;
Cass. n. 21239/2019).
Il periodo lavorativo, le mansioni svolte e l'orario di lavoro sono dati fattuali risultanti dalle buste paga rilasciate a dal datore di lavoro e non Parte_1 CP_2 contestati da Controparte_1
Quindi, con riferimento alla retribuzione maturata nei mesi di giugno e luglio 2021 e non corrisposta al ricorrente sussiste solidarietà tra la committente e ex art 29 D. CP_2
Lgs. 276/2003.
deve pertanto essere condannata a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.431,94, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
9 Deve, infine, essere dichiarata improcedibile la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di in considerazione della vis attractiva del Controparte_1 Controparte_2 foro fallimentare a garanzia della procedura concorsuale e del rispetto della par condicio creditorum.
Trattasi invero di richiesta avanzata nei confronti di società, il cui fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Velletri con provvedimento n. 61/2022 del 06.07.2022, come risulta dalla visura camerale prodotta in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € Controparte_1
3.431,94 a titolo di retribuzioni delle mensilità di giugno e luglio 2021, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
GI MI, 19/09/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 115/2023 promossa da:
, C.F. , nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Giacchetti, ed elettivamente domiciliato a
NA in Viale Trento Trieste n. 25
RICORRENTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Di Piano ed elettivamente domiciliata a Montoro (AV) in via F. Romei n. 3
RESISTENTE
C.F. Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: retribuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.02.2023 ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di GI MI Sezione Lavoro le e Controparte_3 CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e
[...] dichiarare la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, in ordine ai crediti retributivi del ricorrente, del sopra identificato, ad oggi in Fallimento, e CP_2 della accertare e dichiarare, sempre ai sensi dell'art. 29 d.lgs. Controparte_1
276/2003, la procedibilità della presente domanda e comunque accertare e dichiarare che, in relazione alle pretese del ricorrente, nessuna prescrizione e/o decadenza è maturata;
nel merito accertare e dichiarare che il ricorrente, in relazione alle buste paga di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 riferibili a è creditore CP_2 dell'importo complessivo lordo di € € 5112,00, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa e/o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche per equità, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo per l'effetto dichiarare tenuta e condannare
[...]
(Cod. Fisc. ) in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 83025 Montoro (AV), Frazione Preturo, Via Marconi n. 381, a corrispondere al ricorrente, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, a saldo delle buste paga di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 riferibili a CP_2
l'importo complessivo lordo di € € 5.112,00, ovvero la diversa somma che dovesse
[...] emergere in corso di causa e/o che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche per equità, in ogni caso con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con integrale vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, rimborso spese generali, cpa ed iva nelle misure di legge”.
Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto in data 03.05.2021 dalla società
[...]
società ora in fallimento ma all'epoca in bonis, con contratto a tempo pieno e CP_2 indeterminato, con inquadramento del 4° livello CCNL Logistica e Trasporti e mansione di autotrasportatore;
che la detta società lavorava in regime di appalto di servizi presso la e che in particolare nei mesi di maggio, giugno e luglio Controparte_1 Parte_1
2021 ha lavorato a favore della nell'unità locale di quest'ultima a Controparte_1
2 GI MI in via Nobel n. 22/1 nell'ambito del contratto di appalto di servizi stipulato tra e;
che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, Controparte_1 CP_2 avvenuta in data 12.07.2021, non ha percepito il pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di maggio, giugno e luglio 2021 ma solo un acconto di € 1,030,50 con riferimento a maggio 2021; che del credito retributivo non corrisposto dal datore di lavoro risponde in via solidale la committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.
Si è costituita ritualmente la società che ha contestato le pretese Controparte_1 avversarie, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato deposito del CCNL Trasporti e
Logistica; 2) Nel merito, rigettare, in quanto non provata, né provabile e del tutto infondata, pretestuosa e temeraria la avanzata richiesta di condanna, in via solidale, della al pagamento in favore del Sig. della somma lorda di Controparte_1 Parte_1
€ 5.112,00 o di quella diversa anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria per tutti i motivi innanzi dedotti ed ampiamente articolati, in quanto non è stato provato che l'odierno ricorrente, nel periodo dal
01.05.2021 al 12.07.2021, eseguiva trasporti aventi quale committente la
[...]
ed in particolare che lo stesso era impiegato dal datore di lavoro Controparte_1 CP_2 presso la filiale di GI MI, in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data
01.06.2021 con la 3) In via del tutto subordinata e senza alcuna Controparte_1 rinuncia ai suddetti motivi, nella denegata ipotesi di riconoscimento in favore dell'odierno ricorrente di quanto richiesto per le buste paga di maggio, giugno e luglio 2021, e quindi di condanna in via solidale della condannare la Società Controparte_1 CP_4
, a tenere indenne e manlevata la da ogni
[...] Controparte_1 pregiudizievole statuizione, in virtù dell'esercizio legittimo dell'azione di regresso richiesta e dedotta in narrativa;
4) Onerare la parte soccombente della rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario, con sentenza munita di clausola come per legge”.
on si è costituita in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
3 Alla prima udienza parte ricorrente ha rinunciato alle pretese nei confronti di
[...] in relazione all'importo residuo della busta paga di maggio 2021, limitando CP_5 le proprie richieste nei confronti della detta società al pagamento dell'importo complessivo lordo di € 3.431,94 relativo alle buste paga di giugno e luglio 2021 emesse da
Controparte_2
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'assunzione delle prove orali, viene oggi decisa mediante sentenza con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancato deposito del CCNL Trasporti e Logistica sollevata da Controparte_1
[...]
La Suprema Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, il ricorrente che invoca l'applicazione delle norme di un contratto collettivo postcorporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma l'inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l'esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorché la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio;
in tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c.
(Cass. n. 18584/2008; Cass. n. 4714/2000).
Nella fattispecie il credito richiesto risulta dalle buste paga rilasciate al ricorrente dal datore di lavoro e non vi è contestazione sull'esistenza, contenuto e Controparte_2 applicabilità del CCNL Trasporti e Logistica da parte della resistente Controparte_1
[...]
Ciò posto, innanzitutto occorre richiamare quanto previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 nella formulazione ratione temporis applicabile, che così prevede: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
4 due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La ratio della citata disposizione è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (ex plurimis Cass. n. 2169 del 2022 e
Cass. n. 25172 del 2019).
Orbene, il ricorrente ha chiesto la condanna di quale committente Controparte_1 obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276 del 2003, al pagamento di emolumenti retributivi, sul presupposto di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la filiale di GI MI nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra le società resistenti mentre ha contestato tale allegazione. Controparte_1
Le deduzioni di appaiono condivisibili solo in relazione alla data di Controparte_1 inizio dell'impiego del lavoratore nell'appalto. Dalla documentazione depositata risulta invero che l'appalto tra e ha avuto inizio a decorrere dal Controparte_1 CP_2
01.06.2021.
Nel caso in esame le risultanze dell'istruttoria orale hanno provato che nei Parte_1 mesi di giugno e luglio 2021 è stato impiegato presso la filiale di GI MI nell'appalto in questione.
5 Significative sono le dichiarazioni rese dalla teste ex dipendente di Testimone_1
e responsabile della filiale di GI MI da maggio / giugno 2021 - il che CP_2 conferisce alla sua deposizione una particolare attendibilità - che di seguito si riportano:
“Sì è vero che a giugno 2021 e la prima settimana di luglio 2021 ha lavorato a GI Pt_1
MI, in via Nobel 22, nello stabilimento della Preciso che ho lavorato Controparte_1 fino alla prima settimana di luglio 2021 perché poi mi è venuto l'esaurimento nervoso e sono stata a casa fino al 24.04.2022. Ricordo che guidava il bilico. Preciso, altresì, che a Pt_1 giugno 2021 non c'era più nulla a NA e che tutti siamo stati trasferiti a GI MI”.
A.D.R.: “Ci siamo trasferiti tutti in blocco, inclusi i magazzinieri, da NA a GI MI in due giorni, mi sembra fosse maggio 2021, e ricordo che abbiamo dato un preavviso di soli quindici giorni ai dipendenti di per il trasferimento. Ci sono stati dei lavoratori CP_2 che hanno rifiutato il trasferimento, ma non ricordo i nomi e non so dire poi come si sia concluso il loro rapporto di lavoro. Preciso che quando ci siamo trasferiti in blocco a GI
MI non avevamo più le chiavi della filiale di NA e che non abbiamo più pagato gli affitti”. A.D.R.: “Ricordo solo che tra e era stato stipulato un contratto, in CP_2 CP_1 base al quale doveva gestire la filiale di GI MI di . Non ricordo né CP_2 CP_1 la tipologia del contratto né la durata effettiva del medesimo”.
Pure il teste , dipendente della società da maggio 2021 ad agosto Testimone_2 CP_2
2021 come magazziniere, ha confermato che il ricorrente in quel periodo lavorava presso la filiale di GI MI, specificando che “ero io che caricavo il camion di , che faceva Pt_1
l'autista. Preciso che il magazzino di GI MI, in via Nobel n. 22, era di
[...] ma non so dire che rapporto ci fosse con . Preciso altresì che nell'anno CP_1 CP_2
2020 circa, prima del Covid, ho lavorato con due/tre mesi nel magazzino di Pt_1 CP_2 di NA, in via Roosevelt, sempre come magazziniere e come autista.” e che “Quando Pt_1
lavoravo a NA con SF so che lui non era dipendente di ma lavorava in CP_2 appalto per una società, di cui ora non ricordo il nome. Quando abbiamo lavorato assieme a
GI MI FA mi ha riferito che era stato assunto direttamente da ”. CP_2
Le testimonianze riportate risultano attendibili e decisive in quanto provenienti da soggetti che, oltre a non avere alcun rapporto con le parti in causa, hanno avuto
6 conoscenza diretta dei fatti narrati per il ruolo rivestito (teste ) o per aver Testimone_1 lavorato a stretto contatto con il ricorrente (teste ). Testimone_2
Non appaiono credibili, invece, le dichiarazioni dei testi , Testimone_3 Testimone_4
e , sia perché in parte contraddittorie o contraddette dalla
[...] Testimone_5 documentazione in atti sia perché rese da lavoratori impiegati presso Controparte_1
In particolare la teste , dopo aver dichiarato che i trasferimenti da Carpi Testimone_3
a NA e, da ultimo, a GI MI erano dovuti al fatto che era stata CP_2 sfrattata in quanto morosa (“dal mese di giugno 2020 all'agosto 2021 sono stata dipendente della società in qualità di impiegata, prima a Carpi, poi a NA in via Mozart n. CP_2
22 e da ultimo a GI MI in via Nobel. Abbiamo fatto tali trasferimenti perché
l'azienda non pagava l'affitto e ci hanno sfrattato”), ha affermato che da quando si erano spostati a GI MI il ricorrente non aveva più lavorato con (“Sì è vero che CP_2
lavorava sia a Carpi che a NA in quanto io gestivo gli autisti. Quando ci siamo Pt_1 spostati a GI MI FA non ha più lavorato con noi ovvero con ” [...] “Sì è CP_2 vero che come dipendente di dal mese di giugno 2021 sono andata a lavorare CP_2 presso il capannone di proprietà di ). Controparte_1
Tuttavia, dalle buste paga prodotte risulta che è stato dipendente di Parte_1 CP_2 dal 03.05.2021 al 12.07.2021 e che, dunque, nei mesi di giugno e luglio 2021 lavorava ancora per tale società.
Se il trasferimento da NA a GI MI era avvenuto perché erano stati sfrattati, come affermato dalla teste , il ricorrente non avrebbe potuto continuare a Tes_3 prestare la propria attività lavorativa sulla filiale di NA e neppure in altre unità locali della società, tenuto conto che dalla visura camerale di risulta un'unica unità CP_2 locale ubicata in provincia di Roma ed in particolare a Pomezia.
Contradditoria è risultata la testimonianza resa da che, inizialmente, ha Testimone_4 dichiarato di avere lavorato fino alla fine di luglio 2021 a NA (“da marzo 2021 fino a fine luglio 2021 circa sono stata dipendente della società , in qualità di addetta al CP_2 customer service presso la sede di NA in via Mozart”) mentre, poi, ha affermato di aver
7 lavorato presso la sede di GI MI dall'inizio di giugno 2021 (“Ho lavorato presso la sede di GI MI per dall'inizio di giugno 2021 fino alla fine di luglio 2021, CP_2 quando sono stata assunta direttamente da e attualmente lavoro ancora Controparte_1 lì)”. Detta teste ha specificato di essere stata la prima a spostarsi a GI MI e che poi si erano spostati altri lavoratori, tutti impiegati in ufficio, in quanto Controparte_1 aveva bisogno di supporto a livello di customer care e di non sapere più nulla da giugno
2021 della sede di NA, avendo rapporti solo con la responsabile di , CP_2
(“Non è vero perché io sono stata la prima a spostarmi a GI MI Testimone_1 presso la sede di e nei mesi di giugno e luglio 2021 non lavorava Controparte_1 Parte_1
a GI MI. Verso metà giugno/inizio luglio 2021 si sono spostati da NA a GI
MI , , e , che erano tutti Testimone_3 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 impiegati in ufficio”. A.D.R.: “ aveva bisogno di supporto a livello di Controparte_1 customer service per la gestione dei clienti e da giugno 2021 non so dire più nulla della sede di NA in quanto avevo rapporti solo con la mia responsabile di Gruppo SD, Quaranta
Adele, che mi chiedeva se stava andando bene con il mio lavoro presso ). Controparte_1
Al riguardo si rileva che risulta poco verosimile che nei mesi di giugno e luglio 2021 fossero stati spostati a GI MI solo lavoratori impiegati in ufficio, quando oggetto dell'appalto erano le attività di deposito, logistica e distribuzione ovvero attività che prevedevano lo svolgimento di mansioni esecutive, quali movimentazione della merce in magazzino e distribuzione della stessa presso i destinatari finali.
Il teste , dipendente della società dall'anno 2016 come Testimone_5 Controparte_1 addetto al controllo operativo dei vari magazzini della e da settembre Controparte_1
2021 responsabile di filiale di GI MI, ha dichiarato: “facendo il controllo operativo sulla filiale di GI MI ero il referente per la nell'ambito dell'appalto Controparte_1
con […] Non ho mai visto e non conosco pur occupandomi del CP_2 Parte_1 controllo operativo ed in particolare dell'uscita mezzi e movimentazione merce. Preciso che anche nei mesi di giugno e luglio 2021 ero io che effettuavo tali controlli operativi presso la filiale di GI MI. A.D.R.: “Da quel ricordo nei mesi di giugno/luglio 2021 erano stati Cont trasferiti da GI MI e l'attuale collega . ”. Testimone_3 Testimone_4
8 In proposito va evidenziato che il teste , per sua stessa ammissione, era addetto al Tes_5 controllo operativo di vari magazzini e che in MI Romagna la società Controparte_1 già nell'anno 2021 aveva svariate unità locali, come emerge dalla relativa visura camerale.
In considerazione del breve periodo lavorativo svolto da presso GI MI Parte_1 il teste potrebbe non aver conosciuto - o non ricordare di aver conosciuto - il ricorrente.
Del resto, il teste ha dichiarato di ricordare che nel periodo giugno/luglio 2021 Tes_5 erano stati trasferiti a GI MI solo e e ciò Testimone_3 Testimone_4 diversamente da quanto riferito dalla teste Tes_4
La capacità a testimoniare si distingue dalla valutazione di attendibilità del singolo teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che quest'ultima afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. n. 8988/2023; conf. Cass. n. 26547/2021;
Cass. n. 21239/2019).
Il periodo lavorativo, le mansioni svolte e l'orario di lavoro sono dati fattuali risultanti dalle buste paga rilasciate a dal datore di lavoro e non Parte_1 CP_2 contestati da Controparte_1
Quindi, con riferimento alla retribuzione maturata nei mesi di giugno e luglio 2021 e non corrisposta al ricorrente sussiste solidarietà tra la committente e ex art 29 D. CP_2
Lgs. 276/2003.
deve pertanto essere condannata a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.431,94, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
9 Deve, infine, essere dichiarata improcedibile la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di in considerazione della vis attractiva del Controparte_1 Controparte_2 foro fallimentare a garanzia della procedura concorsuale e del rispetto della par condicio creditorum.
Trattasi invero di richiesta avanzata nei confronti di società, il cui fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Velletri con provvedimento n. 61/2022 del 06.07.2022, come risulta dalla visura camerale prodotta in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- condanna a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € Controparte_1
3.431,94 a titolo di retribuzioni delle mensilità di giugno e luglio 2021, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
GI MI, 19/09/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
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