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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6346/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LIVIO PESENTI RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 ultima residenza conosciuta in Casnigo (BG), via S. Spirito n. 5/C, cancellato per irreperibilità dal
24.06.2016
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio civile in Marocco Controparte_1
in data 11/02/2009, successivamente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Casnigo
(atto n. 5, P. II, Serie C, anno 2009), dalla cui unione sono nati i figli minori (nata il [...]) Per_1
e (nata il [...]), residenti in [...]dal 2015 presso la nonna paterna. Per_2
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di giurisdizione sulla prole minorenne e di istanze di carattere economico. Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadino marocchino) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ciò premesso, la domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi dal 2015, la natura delle doglianze mosse dalla parte ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente all'udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio, non essendosi neppure costituito, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra le parti;
ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, comma
1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Quanto alla prole, si osserva che non sussiste giurisdizione di questa autorità giudiziaria sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori e in quanto residenti abitualmente, Per_1 Per_2
ormai da dieci anni, in Marocco presso la residenza della nonna paterna. Invero, deve aversi esclusivo riguardo alle previsioni del regolamento CE 2201/2003 che hanno carattere esclusivo e quindi prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato cui potrà farsi ricorso solo nel caso in cui non sia possibile individuare il giudice “competente” in forza delle norme comunitarie, come espressamente previsto dall'art. 7 del regolamento CE 2201/2003 e che analoghe considerazioni valgono in punto di obbligazioni alimentari per cui dovrà aversi riguardo unicamente al regolamento
CE 4/2009.
Conseguentemente, nessun provvedimento deve essere emesso relativamente ai minori in mancanza dei presupposti.
Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali che debbono considerarsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status e stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in Souk Sebt (Marocco),
[...]
regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di CASNIGO (atto n. 5, anno 2009 , P. II, S. C);
2. NULLA sulle spese di lite.
3. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASNIGO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente Relatore est.
Raffaella Cimminiello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6346/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LIVIO PESENTI RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 ultima residenza conosciuta in Casnigo (BG), via S. Spirito n. 5/C, cancellato per irreperibilità dal
24.06.2016
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 27/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio civile in Marocco Controparte_1
in data 11/02/2009, successivamente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Casnigo
(atto n. 5, P. II, Serie C, anno 2009), dalla cui unione sono nati i figli minori (nata il [...]) Per_1
e (nata il [...]), residenti in [...]dal 2015 presso la nonna paterna. Per_2
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di giurisdizione sulla prole minorenne e di istanze di carattere economico. Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadino marocchino) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ciò premesso, la domanda principale di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi dal 2015, la natura delle doglianze mosse dalla parte ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente all'udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio, non essendosi neppure costituito, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra le parti;
ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, comma
1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Quanto alla prole, si osserva che non sussiste giurisdizione di questa autorità giudiziaria sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sui figli minori e in quanto residenti abitualmente, Per_1 Per_2
ormai da dieci anni, in Marocco presso la residenza della nonna paterna. Invero, deve aversi esclusivo riguardo alle previsioni del regolamento CE 2201/2003 che hanno carattere esclusivo e quindi prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato cui potrà farsi ricorso solo nel caso in cui non sia possibile individuare il giudice “competente” in forza delle norme comunitarie, come espressamente previsto dall'art. 7 del regolamento CE 2201/2003 e che analoghe considerazioni valgono in punto di obbligazioni alimentari per cui dovrà aversi riguardo unicamente al regolamento
CE 4/2009.
Conseguentemente, nessun provvedimento deve essere emesso relativamente ai minori in mancanza dei presupposti.
Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali che debbono considerarsi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status e stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in Souk Sebt (Marocco),
[...]
regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di CASNIGO (atto n. 5, anno 2009 , P. II, S. C);
2. NULLA sulle spese di lite.
3. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASNIGO per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente Relatore est.
Raffaella Cimminiello
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