CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4415/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 4415/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 99 emessa in data 2-3.9.2021 dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_2 all'atto di citazione in appello, dall'Avv. BUONO GIORGIO (CF.
e dall'Avv. MAZZELLA FRANCESCO C.F._1
( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
SAN GIACOMO N. 30 80133 NAPOLI;
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente giudizio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei liquidatori p.t. dott.ri e , rapp.ta e difesa CP_2 CP_3
nella presente procedura dall'avvocato Alessandro Bianco
1 ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Napoli, alla via Seggio del Popolo n.22; dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0815547713 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
appellata
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 18.6.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. fino alle ore 12.00 del 18.6.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 29.5.2025 regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della presente causa e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 4415 /2021 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
2 giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 18/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Alessandra Piscitiello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 4415/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 99 emessa in data 2-3.9.2021 dal Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Parte_2 all'atto di citazione in appello, dall'Avv. BUONO GIORGIO (CF.
e dall'Avv. MAZZELLA FRANCESCO C.F._1
( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
SAN GIACOMO N. 30 80133 NAPOLI;
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente giudizio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei liquidatori p.t. dott.ri e , rapp.ta e difesa CP_2 CP_3
nella presente procedura dall'avvocato Alessandro Bianco
1 ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Napoli, alla via Seggio del Popolo n.22; dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0815547713 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
appellata
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 18.6.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. fino alle ore 12.00 del 18.6.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 29.5.2025 regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della presente causa e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 4415 /2021 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
2 giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 18/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Alessandra Piscitiello
3