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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
65
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 16.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 149/2024 R.G. vertente tra
, con l'avv. COSI SAVERIO, Parte_1 appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO, CP_1 appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 con l'avv. ROMANO ANDREA, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 100/2024 del 20/01/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 0972023901274214000, notificatale il 24/03/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39720160032895465000 citando in giudizio l' e lamentando CP_1
l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito, l'omessa o inesistente notificazione dell'avviso stesso, la sussistenza di vizi formali della notificazione dello stesso, ove esistente, derivanti dall'utilizzo di indirizzo P.E.C. del mittente non censito sugli appositi pubblici registri;
la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi previdenziali portati dal medesimo avviso di addebito, così concludendo:
“Si ricorre a questa Giustizia adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare:
IN VIA PRELIMINARE:
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
IN VIA DENEGATA:
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.
Costituendosi l' ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio CP_1 dell'agente della riscossione trattandosi di opposizione ad atto impositivo dell' e peraltro CP_3 eccependosi la prescrizione anche se del caso per il periodo successivo alla notifica del titolo, e l'inammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999, in quanto l'avviso di addebito era stato notificato il 9.1.2017.
Con ordinanza del 20.11.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
, che si è poi regolarmente costituita chiedendo, in Controparte_4 ogni caso, il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso:
“- dichiara l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta CP_1 che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e il terzo chiamato
[...]
”. Controparte_4 2.Proponeva gravame la er i seguenti motivi: Pt_1
-rilevabilità d'ufficio della prescrizione del credito, omessa notifica del titolo ex art. 139 c.p.c. e violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.;
-inammissibilità della chiamata del terzo e legittimazione passiva dell' ; CP_1
-omessa pronuncia sull'inesistenza e sulla nullità delle notificazioni.
Resistevano gli appellati nel grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il secondo motivo-da trattarsi in via prioritaria sotto il profilo logico-giuridico- è inammissibile.
Sul punto la Corte dà atto che l'appellante non censura specificamente la declaratoria di improcedibilità parziale del ricorso con riferimento al rapporto processuale nei confronti di CP_3
(declaratoria che dunque rimane estranea all'attuale thema decidendum), con l'effetto che difetta l'interesse giuridico alla doglianza relativa alla dedotta illegittimità della chiamata in causa d'ufficio dell'ente concessionario.
3.2 Il primo e il terzo motivo sono inammissibili.
Infatti essi non si confrontano con la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure fondata sulla ritenuta comprovata notifica del titolo, che rende inammissibili per tardività le eccezioni formali e di rito sollevate per la prima volta con il ricorso di primo grado proposto dalla Pt_1
Sul punto il Tribunale ha infatti statuito: “I restanti motivi di ricorso sono invece inammissibili per intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24, co. 5, del
D. Lgs. n. 46/1999.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di “Iscrizioni
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che “Contro
l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio
2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999. La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass.
Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023,
n. 7156).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
39720160032895465000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09720239012742140000, è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente in data 9.01.2017 (all. 2, 3 al fascicolo di parte convenuta : pertanto la parte ricorrente – che ha depositato il ricorso giurisdizionale soltanto CP_1 in data 24.03.2023, dunque ben oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrenti dalla ricezione della notificazione dell'avviso di addebito di cui sopra (avvenuta 9.01.2017) – è decaduta dalla possibilità di far valere l'eventuale sussistenza di vizi formali afferenti alla notificazione del predetto avviso di addebito o alla asserita tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi previdenziali portati dal medesimo avviso di addebito, come pure dalla possibilità di far valere eventuali motivi di ricorso afferenti al merito della pretesa contributiva (salva soltanto la possibilità di far valere fatti estintivi dell'obbligazione contributiva verificatisi dopo la notificazione dell'avviso di addebito di cui sopra).
Pertanto i motivi di ricorso in esame sono inammissibili”.
L'appellante nel proprio gravame richiama una serie di precedenti giurisprudenziali, ma non confuta specificamente le circostanze di fatto che hanno fatto ritenere, in primo grado, preclusa ogni contestazione formale (dunque relativa anche alla notifica del titolo) e di merito quanto all'avviso di addebito de quo, e pertanto le doglianze sul punto risultano inammissibili.
Né risulta sufficiente a concludere diversamente la censura dell'appellante secondo cui “atteso che l'intimazione fu notificata in data 23/03/2024 e il ricorso depositato in data 24/03/2024; pienamente nel termine ex art. 617 c.p.c.”, posto che il giudice di prime ha ricondotto la disamina sulla tempestività delle contestazioni versate in atti con il ricorso di primo grado alla data di notifica del titolo, e non a quella dell'intimazione di pagamento, con motivazione sul punto non censurata.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. nei rispettivi rapporti processuali e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore delle parti appellate, che liquida in € 5.000,00 a favore di ciascuna di esse, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario quanto alle spese liquidate a favore dell' CP_3
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 16.9.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 16.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 149/2024 R.G. vertente tra
, con l'avv. COSI SAVERIO, Parte_1 appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO, CP_1 appellato
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 con l'avv. ROMANO ANDREA, appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 100/2024 del 20/01/2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso regolarmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 0972023901274214000, notificatale il 24/03/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39720160032895465000 citando in giudizio l' e lamentando CP_1
l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito, l'omessa o inesistente notificazione dell'avviso stesso, la sussistenza di vizi formali della notificazione dello stesso, ove esistente, derivanti dall'utilizzo di indirizzo P.E.C. del mittente non censito sugli appositi pubblici registri;
la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi previdenziali portati dal medesimo avviso di addebito, così concludendo:
“Si ricorre a questa Giustizia adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare:
IN VIA PRELIMINARE:
In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
IN VIA PRINCIPALE:
Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica.
IN VIA DENEGATA:
Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”.
Costituendosi l' ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio CP_1 dell'agente della riscossione trattandosi di opposizione ad atto impositivo dell' e peraltro CP_3 eccependosi la prescrizione anche se del caso per il periodo successivo alla notifica del titolo, e l'inammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999, in quanto l'avviso di addebito era stato notificato il 9.1.2017.
Con ordinanza del 20.11.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
, che si è poi regolarmente costituita chiedendo, in Controparte_4 ogni caso, il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha così deciso:
“- dichiara l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta CP_1 che liquida in euro 4.000,00, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e il terzo chiamato
[...]
”. Controparte_4 2.Proponeva gravame la er i seguenti motivi: Pt_1
-rilevabilità d'ufficio della prescrizione del credito, omessa notifica del titolo ex art. 139 c.p.c. e violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.;
-inammissibilità della chiamata del terzo e legittimazione passiva dell' ; CP_1
-omessa pronuncia sull'inesistenza e sulla nullità delle notificazioni.
Resistevano gli appellati nel grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Il secondo motivo-da trattarsi in via prioritaria sotto il profilo logico-giuridico- è inammissibile.
Sul punto la Corte dà atto che l'appellante non censura specificamente la declaratoria di improcedibilità parziale del ricorso con riferimento al rapporto processuale nei confronti di CP_3
(declaratoria che dunque rimane estranea all'attuale thema decidendum), con l'effetto che difetta l'interesse giuridico alla doglianza relativa alla dedotta illegittimità della chiamata in causa d'ufficio dell'ente concessionario.
3.2 Il primo e il terzo motivo sono inammissibili.
Infatti essi non si confrontano con la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure fondata sulla ritenuta comprovata notifica del titolo, che rende inammissibili per tardività le eccezioni formali e di rito sollevate per la prima volta con il ricorso di primo grado proposto dalla Pt_1
Sul punto il Tribunale ha infatti statuito: “I restanti motivi di ricorso sono invece inammissibili per intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24, co. 5, del
D. Lgs. n. 46/1999.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 (in materia di “Iscrizioni
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. cit., che “Contro
l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio
2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999. La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n.
46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass.
Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023,
n. 7156).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di addebito n.
39720160032895465000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 09720239012742140000, è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente in data 9.01.2017 (all. 2, 3 al fascicolo di parte convenuta : pertanto la parte ricorrente – che ha depositato il ricorso giurisdizionale soltanto CP_1 in data 24.03.2023, dunque ben oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrenti dalla ricezione della notificazione dell'avviso di addebito di cui sopra (avvenuta 9.01.2017) – è decaduta dalla possibilità di far valere l'eventuale sussistenza di vizi formali afferenti alla notificazione del predetto avviso di addebito o alla asserita tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi previdenziali portati dal medesimo avviso di addebito, come pure dalla possibilità di far valere eventuali motivi di ricorso afferenti al merito della pretesa contributiva (salva soltanto la possibilità di far valere fatti estintivi dell'obbligazione contributiva verificatisi dopo la notificazione dell'avviso di addebito di cui sopra).
Pertanto i motivi di ricorso in esame sono inammissibili”.
L'appellante nel proprio gravame richiama una serie di precedenti giurisprudenziali, ma non confuta specificamente le circostanze di fatto che hanno fatto ritenere, in primo grado, preclusa ogni contestazione formale (dunque relativa anche alla notifica del titolo) e di merito quanto all'avviso di addebito de quo, e pertanto le doglianze sul punto risultano inammissibili.
Né risulta sufficiente a concludere diversamente la censura dell'appellante secondo cui “atteso che l'intimazione fu notificata in data 23/03/2024 e il ricorso depositato in data 24/03/2024; pienamente nel termine ex art. 617 c.p.c.”, posto che il giudice di prime ha ricondotto la disamina sulla tempestività delle contestazioni versate in atti con il ricorso di primo grado alla data di notifica del titolo, e non a quella dell'intimazione di pagamento, con motivazione sul punto non censurata.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. nei rispettivi rapporti processuali e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore delle parti appellate, che liquida in € 5.000,00 a favore di ciascuna di esse, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario quanto alle spese liquidate a favore dell' CP_3
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 16.9.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi