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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6676 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Pier Luigi Panici e dall'dell'Avv. Di Ciollo Francesco
Appellante
E
(c.f. , CP_1 P.IVA_2
difesa dall''Avv. Di;
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Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 6434/2020 emessa dal Tribunale di
Roma 22.4.2020.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata, di cui si riportato i passaggi di maggior rilievo ai fini di causa (enfasi aggiunte):
Con atto di citazione ritualmente notificato, la “ Parte_1
conveniva in giudizio “ per sentirla condannare, previa
[...] CP_1 declaratoria dell'esatto adempimento e dell'inadempimento di controparte, al pagamento della somma di euro 1.913.548,78, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno, a titolo di riserve, in subordine anche x art. 2041 c.c. La società attrice esponeva che con contratto del 3.7.2008 le era affidato da “ CP_1
l'appalto per l'esecuzione di lavori di “manutenzione ordinaria ES. 2008 -
Perizia programmatica di spesa per i lavori noleggi e forniture per opere varie di manutenzione lungo le Strade Statali ricadenti nel Compartimento della Viabilità del Lazio - Riparazione dissesti Piano Viabile” relativamente a strade statali, per il prezzo complessivo di euro 689.596,34; che durante l'esecuzione dei lavori, in attuazione degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, erano affrontati costi non previsti;
di aver iscritto una prima riserva per anomalo incremento del prezzo del petrolio, per il maggior costo delle materie prime, per l'esiguità dei singoli interventi disposti e per il maggior onere nella lavorazione della fresatura e del suo conferimento in discarica;
una seconda riserva per inadeguatezza e non attualizzazione dell'elenco prezzi;
una terza riserva per mancata preventiva indicazione che stabilisse l'ubicazione e la consistenza dei singoli interventi;
una quarta riserva relativa alla mancata considerazione dei costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti presso appositi impianti autorizzati;
che era avviata la procedura di accordo bonario ex art. 240 d.l.vo n. 163/06, la quale si concludeva con il rigetto delle richieste;
che con nota n. 1989 del 29.9.2009 erano fatte valere altre due riserve, compresa l'illegittima detrazione di euro 25.252,85, effettuata in forza dell'art. 2.3.1.7., lett. A, del Capitolato Speciale d'Appalto, e che l'importo finale complessivo delle sei riserve, cosi come quantificate nel primo e secondo S.A.L. e nello stato finale, ammontava ad euro 1.913.548,78, da corrispondersi in subordine anche x art. 2041 c.c. Si costituiva “ , CP_1
r.g. n. 2 eccependo che la ditta era a conoscenza delle condizioni contrattuali;
che le riserve erano infondate, che, in particolare, per la riserva n. 1), trovava applicazione l'art. 133, 3° comma, d.l.vo n. 163/06 e mancava il previsto decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
che per la riserva n. 2) il prezziario era correttamente applicato e noto all'impresa, mentre per la riserva n. 3) non vi era alcuna indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto; che per la riserva n. 4) non sussisteva alcun onere ulteriore rispetto a quello contrattualmente previsto;
che la detrazione di euro 25.252,85 era corretta;
che la domanda ex art. 2041 c.c. era inammissibile;
che non potevano cumularsi interessi e rivalutazione monetaria e che non spettava il maggior danno”.
All'esito del procedimento, articolatosi anche nell'espletamento di ctu, il
Tribunale ha, quindi, conclusivamente statuito:
a)dichiara il difetto di giurisdizione in ordine alla riserva n. 1); b) condanna “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 di “ , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma di euro 131.925,33, oltre gli interessi legali e rivalutazione dal 21.10.2014, con gli interessi calcolati sulla somma di euro
131.925,33, svalutata al 21.10.2014 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.900,00 per compensi ed euro 1.800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
d) condanna “ , in persona del legale rappresentante CP_1 protempore, al pagamento delle spese della C.T.U.
Cerere Costruzioni ha proposto appello adducendo i seguenti motivi di contestazione alla sentenza gravata: I) sulla riserva n. 6 – interessi legali e moratori ex d.lgs. 231/2002 relativi alle somme di cui alle riserve nn. 2 e 4 – nullita' della sentenza appellata per erronea affermazione della non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 relativamente alla somma liquidata dal giudice di primo grado per la riserva n. 3 (e n. 6 relativamente al ritardo nello svincolo delle garanzie); II) sulla riserva n. 2 – erroneità nella individuazione dei prezzi posti a base di gara – assenza del prezzario tra la documentazione di gara –
r.g. n. 3 integrazione esterna dei prezzi per effetto dell'art. 34 d.p.r. 554/99.irrilevanza della omessa impugnazione del bando;
III) sulla riserva n. 4 – nullita' della sentenza appellata per erronea individuazione dei costi di lavorazione della fresatura dell'asfalto – mancata previsione di un corrispettivo per le attività di trasporto e smaltimento del materiale bituminoso di risulta.
L' costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi nelle forme del 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con fissazione ei termini ex art. 190 cpc.
§2. Va preliminarmente osservato che il thema decidendum del presente giudizio deve intendersi circoscritto esclusivamente alle questioni sollevate negli specifici motivi formulati in questa sede, rilevandosi la mancanza di impugnazione del capo di sentenza relativo alle disposizioni risarcitorie in favore dell'appellante ( attrice in primo grado).
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla debenza degli interessi moratori ex dlgs n 231/2002, parte appellante contesta che il Tribunale di
Roma non ha riconosciuto la debenza degli interessi moratori domandati ex d.lgs.
231/2002, relativamente alla riserva n. 3 (e n. 6 per il ritardo nello svincolo delle garanzie) - riconosciuta come fondata -, avendo ritenuto tale disciplina applicabile alle sole transazioni commerciali di cui all'art. 1 della medesima disposizione e non già anche all'appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera (cd. appalto di lavori).
Ed in considerazione di ciò domanda, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui: 1) ha escluso, relativamente alla riserva n. 3 (e n. 6 relativamente al ritardo nello svincolo delle garanzie), la debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, relativamente all'importo di Euro 131.925,33, già liquidato dal giudice di primo grado;
2) non ha riconosciuto gli interessi legali e moratori relativi all'importo di Euro 1.172.082,59, costituente la somma delle voci relative alle riserve 2 e 4, in quanto rigettate dal Tribunale di Roma
Dunque, la questione oggetto di valutazione attiene sostanzialmente alla debenza degli interessi moratori sulle somme riconosciute come dovute dal r.g. n. 4 Tribunale in accoglimento delle riserve 3 ( sulla mancata preventiva indicazione degli interventi da eseguire) e 6 (limitatamente al riconoscimento delle somme dovute per il ritardo nello svincolo della garanzie) e sulle altre somme richieste in primo grado (e non riconosciute dal Tribunale) sub riserva 2, a titolo di mancato adeguamento dei prezzi, e sub riserva 4, di mancato riconoscimento dei maggiori costi per le opere di fresatura dell'asfalto stradale e conferimento dei conseguenti rifiuti.
Con riguardo alle somme liquidate per le riserve 3 e 6, si osserva l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti applicativi degli interessi ex dlgs. N. 231/2002.
Premesso che è principio di diritto consolidato quello per cui “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione” ( v. Cassaz. ord. n.727/2020), va poi evidenziato il dirimente argomento dell'estraneità della presente fattispecie all'ambito di applicazione del dlgs. N. 231, ai sensi del cui art. 1 (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per(…) b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Pertanto, considerato che nel caso di specie le somme riconosciute all'appaltatore per le riserve 3 e 6 (relativamente al ritardato svincolo delle polizze assicurative) hanno un'indubbia natura risarcitoria del danno sofferto dal contraente per effetto dell'inadempimento contrattuale della controparte ( ed in tale senso sono chiare anche le argomentazioni conclusive svolte dalla ctu in punto di liquidazione delle somme – v. ctu pp r.g. n. 5 135 e 136), si deve concludere, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, per l'insussistenza dei presupposti di applicabilità degli interessi richiesti dall'appellante e l'infondatezza del motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'erroneità nella individuazione dei prezzi posti a base di gara – assenza del prezzario tra la documentazione di gara, si osserva quanto segue.
Il Tribunale ha escluso il riconoscimento di maggiori somme a titolo di revisione del prezziario posto a base di gara statuendo la non obbligatorietà per le stazioni appaltanti di una tale condotta contrattuale con le seguenti argomentazioni:
“l'onere dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazioni dei prezzi secondo un costante aggiornamento (per tutte Cons. Stato Sez. V, 01/04/2011, n. 2033).
Dunque, le amministrazioni non sono obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari e le stazioni appaltanti possono scegliere la base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l'appalto. Le imprese, del resto, valutano la partecipazione alla gara e l'entità della propria offerta proprio sulla base di quel computo estimativo, accettando le relative condizioni contrattali, che se non convenienti possono portare alla decisione di non presentare offerte. Nella fattispecie, il contratto di appalto 3.7.2008 opera riferimento alla perizia di spesa del 2007 ed è questa che l'impresa, che non ha impugnato il bando, nell'effettuare l'offerta, ha valutato e considerato, così come proprio in base al prezzario la stazione appaltante ha accertato l'offerta con ribasso.
Questa riserva è, dunque, disattesa”.(v. sent. p.8).
Al riguardo preme evidenziare che, come allegato dalla stessa parte attrice
(appellante in questa sede), alla base del contratto di appalto ( v. atto di citazione p.2) non vi era una situazione di totale carenza di elenco prezzi, ma la doglianza verteva eminentemente sull' inadeguatezza e mancato aggiornamento dei prezzi posti alla base della gara.
Sul punto si osserva che il meccanismo invocato da parte appellante attiene r.g. n. 6 semplicemente all'adeguamento del prezzario da porre alla base della gara, dunque prima dell'aggiudicazione da parte dell'aspirante affidatario, il quale, al momento della conclusione è pienamente consapevole delle condizioni economiche che disciplineranno il sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie, invece, parte appellante, come rilevato nella sentenza impugnata, sostanzialmente mira alla modifica delle condizioni economiche del contratto dopo la sua conclusione e dopo che, quindi, le condizioni ivi stabilite si erano cristallizzate con il reciproco consenso, senza aver preventivamente contestato il bando di gara per incongruenza dei prezzi prospettati.
Pertanto, a prescindere dal merito dei singoli prezzi e, ribadendo, che, non trattasi di appalto a prestazioni continuative per le quali era normativamente prevista la clausola di revisione prezzi ( v. art. 115 dgs n.
163/2006), nè avendo parte appellante allegato trattarsi di un'ipotesi di straordinaria alterazione dei prezzi in corso d'opera eventualmente giustificatrice di una modifica delle condizioni economiche dopo l'affidamento e la conclusione del contratto, con gli specifici meccanismi ed alle condizioni disciplinati dalla norma, non può ritenersi l'adeguamento dei prezzi invocato dall'appellante applicabile al caso di specie.
Quanto al terzo motivo di appello, relativo al richiesto riconoscimento dei maggiori costi per fresatura della strada e conferimento dei rifiuti speciali, il tribunale ha conclusivamente statuito che al riguardo opera l'art. 8, 7° comma, del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede che
“L'appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e conseguenti alla Produzione di Rifiuti”
e d il d.l.vo n. 22/1997 riguarda l'”Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”. Ne consegue che il trasporto in discarica della lavorazione di fresatura del manto stradale rientra tra gli obblighi contrattuali, con tutte le spese espressamente a carico dell'appaltatore, e che tale attività si già compresa nel corrispettivo dell'appalto, senza previsione di ulteriori r.g. n. 7 compensi.
Questa riserva non può, per tali motivi, essere riconosciuta.” ( v. sent. P. 10)
Parte appellata ( in merito, allega che omette CP_1 Parte_2 di precisare che essa stessa, all'atto della formulazione dell'offerta, ha visionato tutti i documenti tecnici e amministrativi di gara, e che in base alle disposizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto nel prezzo di fresatura è compreso lo smaltimento del materiale di risulta su aree o depositi autorizzati, restando tra l'altro detto materiale di proprietà dell'impresa ai fini del relativo riciclaggio e recupero. Inoltre, all'art. 8, comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto viene esplicitato che l'appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e conseguenti alla produzione di rifiuti, così come definiti nel predetto decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti.
Sulla questione, la stessa parte appellante dà sostanzialmente atto dell'esistenza di un prezzo concordato per tale tipo di attività, posto a base di gara e convenuto con la sottoscrizione del contratto, lamentandosi della sua inadeguatezza solo in fase di esecuzione dell'opera. Ed invero, emerge anche dalla CTP di parte attrice ( v. p. 25 ctp – p.50 all. fascicolo I grado) che vi era già un prezzo di contratto fissato per la fresatura ( pari a 0.23€ mq) ma che esso era inferiore al prezzo più alto convenuto dall' nei CP_1
contratti di appalto conclusi successivamente a quello in esame.
Ne consegue che anche con riguardo a tale riserva, attesa la preventiva conoscenza ed accettazione delle condizioni economiche previste per tale tipo di opera, deve giungersi alle medesime conclusioni rassegnate con riguardo alla riserva precedente e ritenersi anche a questa riserva inapplicabile un meccanismo di mutamento delle condizioni contrattuali in corso di attività.
Peraltro, in difetto di compiute allegazioni documentali da parte appallante
(in particolare, sulla documentazione di gara e contrattuale) idonea a confutare le allegazioni di controparte sulla preventiva conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore, non possono che confermarsi le conclusioni del tribunale di prime cure, con conseguente rigetto dell'appello.
r.g. n. 8 In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da va respinto. Parte_1
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia ( > € 1.000.000, cfr conclusioni atto di appello )
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello effettivamente dovuto per l'impugnazione, dandosi atto che esso è stato dichiarato e versato in maniera insufficiente (essendo la causa non di valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-Respinge l'appello proposto da Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata ( , che liquida in € 25.000. Sussistono i presupposti per il CP_1 pagamento ex art. dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 per il pagamento di somma equivalente al doppio del contributo unificato effettivamente dovuto per l'impugnazione, dandosi atto che esso
è stato dichiarato e versato in maniera insufficiente.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 9