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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 7730/2025 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRIMALDI MICHELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
nata a [...] il [...] (CF: con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RT DA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare del 07.010.2025 contenenti le seguenti conclusioni:
“1. L'affidamento del minore è condiviso fra entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la residenza della madre in PR (BS), via XI Febbraio n. 49.
2. Il sig. manterrà la propria residenza e la propria dimora abituale presso l'abitazione di sua esclusiva Pt_1 proprietà corrente in MA (BS), via San Zeno n. 43.
3. La sig. si è trasferita presso la nuova abitazione corrente in PR (BS), ivi costituendo altro e Pt_2 diverso nucleo familiare, portando con sè i beni di sua esclusiva proprietà ivi compresa la cameretta di Per_1 lasciando all'interno dell'immobile di MA (BS) del sig. , gli altri arredi ivi collocati, di cui rinuncia ad Pt_1 ogni futura pretesa.
4. trascorrerà con il padre due week end al mese, dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre Per_1 che il lunedì dalle 17,30 (al termine del proprio orario lavorativo) alle 22,30 ed il giovedì pomeriggio sempre dalle
1 ore 17,30 (al termine del proprio orario lavorativo), con impegno del sig. a riportarlo presso la residenza Pt_1 materna la mattina del venerdì per permettere alla madre di portarlo a scuola.
5. Tutte le festività nazionali, oltre a quelle natalizie e pasquali, seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo che entrambi i genitori trascorrano in egual misura del tempo con il figlio.
6. Durante il periodo estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, e due Per_1 settimane, anche non consecutive, con la madre. I genitori si metteranno d'accordo per la gestione del minore in tale periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il padre si impegna a convertire - come ha già rinunciato - la domanda di assegno unico a favore della sig.ra permettendole così di riceverlo direttamente sul proprio conto, visto il collocamento prevalente del figlio Pt_2 presso la stessa.
8. Con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il sig. si impegna a provvedere - come ha già provveduto Pt_1 per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2025 - al mantenimento del figlio , corrispondendo, entro il 15 di Per_1 ogni mese, alla sig.ra la somma di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, di cui all'allegato Protocollo Pt_2 del Tribunale di Brescia, compresa la quota della retta scolastica.
9. I genitori concordano che per l'anno scolastico 2024/2025 il minore manterrà l'attuale frequentazione della
Scuola Privata prescelta, con ripartizione della retta scolastica mensile al 50% cad., con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
10. I ricorrenti dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e, per l'effetto, di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver definito tra loro ogni questione, anche relativa al mantenimento del figlio e alle spese sostenute durante il periodo di convivenza more uxorio, ivi comprese le spese condominiali maturate per appartamento corrente in MA (Bs), via San Zeno n. 43 e le rette scolastiche presso l'Associazione Culturale Il
Risveglio della Farfalla sino al mese di dicembre 2024. Con la sola eccezione della Tari 2024 che rimane di esclusiva competenza della sig.ra (già versata). Parte_2
11. La sig.ra si impegna al versamento della somma di €. 3.000,00, in rate mensili entro 6 mesi Parte_2 dalla sottoscrizione del presente accordo, in favore del sig. che accetta, per l'acquisto della quota Parte_1 del 50% della vettura Audi A3 - tg. EY544TT, con eventuali spese di passaggio esclusivamente a carico dell'acquirente. La sig.ra si impegna all'integrale versamento dei bolli scaduti e rimasti insoluti, prima Parte_2 che si proceda al superiore trasferimento della quota del 50%.
12. La sig.ra si impegna a rimettere la denuncia querela sporta nei confronti del sig. Parte_2 Pt_1 in data 26.07.2024.
[...]
13. I ricorrenti si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere le autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore e di ogni altra documentazione necessaria per il completamento del cambio di residenza del minore (iscrizione a scuola, carta identità, Per_1 scelta del medico curante).
14. Le spese della presente procedura (stragiudiziali e giudiziali) sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di nato a [...] il [...] e, con ricorso Persona_2 presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7.10.2025.
Il Presidente Estensore
TA TE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 7730/2025 R.G. promosso da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRIMALDI MICHELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
nata a [...] il [...] (CF: con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RT DA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
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CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza cartolare del 07.010.2025 contenenti le seguenti conclusioni:
“1. L'affidamento del minore è condiviso fra entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la residenza della madre in PR (BS), via XI Febbraio n. 49.
2. Il sig. manterrà la propria residenza e la propria dimora abituale presso l'abitazione di sua esclusiva Pt_1 proprietà corrente in MA (BS), via San Zeno n. 43.
3. La sig. si è trasferita presso la nuova abitazione corrente in PR (BS), ivi costituendo altro e Pt_2 diverso nucleo familiare, portando con sè i beni di sua esclusiva proprietà ivi compresa la cameretta di Per_1 lasciando all'interno dell'immobile di MA (BS) del sig. , gli altri arredi ivi collocati, di cui rinuncia ad Pt_1 ogni futura pretesa.
4. trascorrerà con il padre due week end al mese, dal sabato mattina fino alla domenica sera, oltre Per_1 che il lunedì dalle 17,30 (al termine del proprio orario lavorativo) alle 22,30 ed il giovedì pomeriggio sempre dalle
1 ore 17,30 (al termine del proprio orario lavorativo), con impegno del sig. a riportarlo presso la residenza Pt_1 materna la mattina del venerdì per permettere alla madre di portarlo a scuola.
5. Tutte le festività nazionali, oltre a quelle natalizie e pasquali, seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo che entrambi i genitori trascorrano in egual misura del tempo con il figlio.
6. Durante il periodo estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, e due Per_1 settimane, anche non consecutive, con la madre. I genitori si metteranno d'accordo per la gestione del minore in tale periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Il padre si impegna a convertire - come ha già rinunciato - la domanda di assegno unico a favore della sig.ra permettendole così di riceverlo direttamente sul proprio conto, visto il collocamento prevalente del figlio Pt_2 presso la stessa.
8. Con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il sig. si impegna a provvedere - come ha già provveduto Pt_1 per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2025 - al mantenimento del figlio , corrispondendo, entro il 15 di Per_1 ogni mese, alla sig.ra la somma di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, di cui all'allegato Protocollo Pt_2 del Tribunale di Brescia, compresa la quota della retta scolastica.
9. I genitori concordano che per l'anno scolastico 2024/2025 il minore manterrà l'attuale frequentazione della
Scuola Privata prescelta, con ripartizione della retta scolastica mensile al 50% cad., con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
10. I ricorrenti dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione di carattere patrimoniale e ogni rapporto di natura economica e, per l'effetto, di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver definito tra loro ogni questione, anche relativa al mantenimento del figlio e alle spese sostenute durante il periodo di convivenza more uxorio, ivi comprese le spese condominiali maturate per appartamento corrente in MA (Bs), via San Zeno n. 43 e le rette scolastiche presso l'Associazione Culturale Il
Risveglio della Farfalla sino al mese di dicembre 2024. Con la sola eccezione della Tari 2024 che rimane di esclusiva competenza della sig.ra (già versata). Parte_2
11. La sig.ra si impegna al versamento della somma di €. 3.000,00, in rate mensili entro 6 mesi Parte_2 dalla sottoscrizione del presente accordo, in favore del sig. che accetta, per l'acquisto della quota Parte_1 del 50% della vettura Audi A3 - tg. EY544TT, con eventuali spese di passaggio esclusivamente a carico dell'acquirente. La sig.ra si impegna all'integrale versamento dei bolli scaduti e rimasti insoluti, prima Parte_2 che si proceda al superiore trasferimento della quota del 50%.
12. La sig.ra si impegna a rimettere la denuncia querela sporta nei confronti del sig. Parte_2 Pt_1 in data 26.07.2024.
[...]
13. I ricorrenti si impegnano, sin da ora, a sottoscrivere le autorizzazioni reciproche per il rilascio/rinnovo del proprio passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore e di ogni altra documentazione necessaria per il completamento del cambio di residenza del minore (iscrizione a scuola, carta identità, Per_1 scelta del medico curante).
14. Le spese della presente procedura (stragiudiziali e giudiziali) sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di nato a [...] il [...] e, con ricorso Persona_2 presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 7.10.2025.
Il Presidente Estensore
TA TE
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